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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/11/2024, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 594/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; C.F._1
e da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato TESTAJ GIUSEPPE, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 07.02.2024, e Parte_1 Parte_2
, premettendo di avere contratto matrimonio in Catania (CT) il 30.01.1993 e che dalla
[...]
loro unione non è nata prole, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da riqualificarsi in domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti) riportandosi alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto,
- i coniugi rinunziano reciprocamente a qualsiasi forma di assistenza e/o di mantenimento in
quanto economicamente autosufficienti;
- i coniugi dichiarano di aver precedentemente regolato ogni altro rapporto patrimoniale, di non
aver reciprocamente più nulla a pretendere e rinunciano al deposito della documentazione relativa alla disponibilità patrimoniale sia immobiliare che mobiliare per averla già condivisa tra gli stessi e di attestare di averne preso visione.”.
Con note di trattazione scritta, il procuratore delle parti ha chiesto di definire il procedimento alle condizioni di cui al ricorso congiunto, atteso che i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo e di voler rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(decreto di omologa del Tribunale di Catania n. 803/07, depositato il 13.08.07) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Peraltro, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 594/2024 R.G.V.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania (CT) il 30.01.1993 tra e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di CATANIA (CT) atto n.32, parte 1, anno 1993, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di CATANIA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 4/10/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 594/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; C.F._1
e da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato TESTAJ GIUSEPPE, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 07.02.2024, e Parte_1 Parte_2
, premettendo di avere contratto matrimonio in Catania (CT) il 30.01.1993 e che dalla
[...]
loro unione non è nata prole, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da riqualificarsi in domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti) riportandosi alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto,
- i coniugi rinunziano reciprocamente a qualsiasi forma di assistenza e/o di mantenimento in
quanto economicamente autosufficienti;
- i coniugi dichiarano di aver precedentemente regolato ogni altro rapporto patrimoniale, di non
aver reciprocamente più nulla a pretendere e rinunciano al deposito della documentazione relativa alla disponibilità patrimoniale sia immobiliare che mobiliare per averla già condivisa tra gli stessi e di attestare di averne preso visione.”.
Con note di trattazione scritta, il procuratore delle parti ha chiesto di definire il procedimento alle condizioni di cui al ricorso congiunto, atteso che i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo e di voler rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(decreto di omologa del Tribunale di Catania n. 803/07, depositato il 13.08.07) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Peraltro, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 594/2024 R.G.V.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania (CT) il 30.01.1993 tra e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di CATANIA (CT) atto n.32, parte 1, anno 1993, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di CATANIA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 4/10/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher