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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario EL SS Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 117/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. VIJA TATIANA con domicilio in CORSO DEL Parte_1
POPOLO 16 PADOVA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. ASCARI AUGUSTO con domicilio in VIA CP_1
CESARE BATTISTI N. 85 41121 MODENA
APPELLATO
Avente ad oggetto: Ricorso ex artt. 64 L. 218 del 1995, 30 D.Lgs 150/2011, 702 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale di Chisinau (Rep. Moldova) nel procedimento civile n. RG. 2-29207/22 (2-22191638-12-2-30122022) in data 27 marzo 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da atti introduttivi.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo
OSSERVA
1. con atto di citazione chiedeva al Tribunale di Chisinau di sciogliere il matrimonio CP_1 contratto con in data 13 luglio 2013, dal quale erano nati i figli in data 19 luglio Parte_1 Per_1
2016, in data 19 luglio 2016 e in data 19 febbraio 2020. Costituendosi, con atto in Per_2 Per_3
pagina 1 di 5 data 4 aprile 2023, proponeva avanti il Tribunale di Chisinau, domanda riconvenzionale Parte_1 avente ad oggetto “lo scioglimento del matrimonio, la determinazione del domicilio dei figli minori e la corresponsione dell'assegno di mantenimento per i minori”. In particolare, chiedeva di fissare il domicilio dei minori presso la madre e, per quanto riguarda il mantenimento, ai sensi dell'art. 75 del codice della famiglia moldavo chiedeva: “l'assegno di mantenimento dovrà essere riscosso in misura pari a ½ dello stipendio e/o di altri redditi mensili per ciascun bambino”. Il Tribunale di Chisinau, con sentenza in data 27 marzo 2024 accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da In particolare, stabiliva il domicilio dei figli presso la Parte_1 madre;
ordinava il pagamento dell'assegno di mantenimento da parte di nella misura di CP_1
½ dello stipendio e/o di altri redditi a partire dal 28 dicembre 2022 e fino al raggiungimento della maggiore età da parte dei figli;
ordinava il rimborso delle spese processuali per un totale di 8.100 lei.
Le restanti richieste di venivano respinte in quanto infondate. Parte_1
2.
Con il presente ricorso ex artt. 64 L. 218 del 1995, 30 D.Lgs. 150/2011, 702 bis c.p.c. Parte_1 adiva la Corte di Appello di Bologna affinchè, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 64 della Legge 218 del 1995 venisse dichiarato che la sentenza emessa dal Tribunale di Chisinau (Rep. Moldova) in data 27 marzo 2024 non è contraria ad altra pronunciata da un Giudice italiano e passata in giudicato e che non pende in Italia -per il medesimo oggetto e fra le stesse parti- un processo iniziato prima di quello straniero e di conseguenza riconoscerla ai sensi della normativa vigente. Chiedeva altresì di disporre l'annotazione della separazione presso i registri dello stato civile italiani e di adottare ogni altro provvedimento utile ai fini del riconoscimento della sentenza straniera.
3.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso ed affermando che la sentenza straniera CP_1 non può essere riconosciuta in Italia in quanto:
- la sentenza straniera ha avuto, e sta avendo, piena esecuzione;
- è stato violato il diritto di difesa ex art. 64 lettera b) della Legge 218/1995;
- è stato violato l'art. 64 lettera g) della Legge 218/1995 in quanto le disposizioni della sentenza moldava producono effetti contrari all'ordine pubblico italiano, essendo, inoltre, la sentenza straniera, nulla.
4. Il Procuratore Generale con atto depositato il 17.4.25 ha ritenuto “di non formulare richieste”.
5.
Preliminarmente, la Corte dà atto che con l. 12 novembre 2009, n. 174 è stato ratificato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. (GU Serie Generale n.280 del 01-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 223).
Si ricorda che l'art. 64 della legge n. 218/1995, costituente la disciplina di diritto comune per il riconoscimento delle sentenze straniere, si applica quando si faccia questione di una decisione per il cui riconoscimento non operino né norme dell'Unione europea né norme convenzionali, tra l'altro, in quanto concernente una materia estranea a convenzioni che vincolino lo Stato da cui proviene la decisione.
In altre parole, in applicazione di quanto espresso all'art. 2 comma 1 della legge n. 218/1995, i principi di cui all'art. 64 hanno natura residuale e, in presenza, come in questo caso, di accordi bilaterali ratificati, essi non hanno attuazione. Dunque, la norma di riferimento viene ad essere l'art. 17 della citata legge che così prevede:
pagina 2 di 5 “ CONDIZIONI RICHIESTE Le sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorita' giudiziarie di ciascuna Parte, nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali, sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, alle seguenti condizioni:
a) la sentenza e' stata pronunciata da una Autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 18 del presente Accordo;
b) il convenuto, in caso di contumacia, e' stato regolarmente citato ovvero se incapace e' stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata emessa;
c) la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata emessa;
d) la sentenza non e' in contrasto con altra sentenza passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto dall'Autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento;
e) non e' pendente tra le stesse Parti, davanti all'Autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento, un giudizio per il medesimo oggetto instaurato anteriormente alla proposizione della domanda davanti all'Autorita' giudiziaria dell'altra Parte;
f) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento”.
Sempre preliminarmente osserva la Corte che la ricorrente ha dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza di cui chiede il riconoscimento.
Passando ai motivi di opposizione formulati dalla parte resistente si osserva:
A- Irrilevante appare la doglianza per la quale la sentenza avrebbe, allo stato, esecuzione.
Infatti, impregiudicata ogni valutazione sull'effettiva -e piena- attuazione della sentenza, è sufficiente che la parte richiedente vanti un interesse al riconoscimento, circostanza in questo caso innegabile: il fatto stesso che la controparte svolga opposizione dimostra l'atteggiamento contraddittorio della parte che afferma la superfluità del riconoscimento.
B- Viene lamentata la violazione del diritto di difesa ex art. 64 lettera b) della Legge 218/1995: Come visto, la lettera b) dell'art. 17 della l. 12 novembre 2009, n. 174 ha analoga formulazione rispetto alla citata lettera b) dell'art. 64 l 218/95 e, pertanto, può certamente farsi riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione a quest'ultima norma. In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie;
“invero, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento” (cfr. Cass. Ord. n. 22183 del 06/08/2024). In questo caso non vi è alcun dubbio che abbia pienamente e consapevolmente CP_1 partecipato al giudizio di cui, se non altro, è stato attore.
pagina 3 di 5 C- lamenta anche la violazione dell'art. 64 lettera g) della Legge 218/1995 in CP_1 quanto le disposizioni della sentenza moldava producono effetti contrari all'ordine pubblico italiano.
Effettivamente, all'ordine pubblico Italiano (e non a quello internazionale) deve farsi riferimento, proprio in applicazione dell'art. 17 lettera f) l. 12 novembre 2009, n. 174, che in questo differisce rispetto alla lettera g) della Legge 218/1995. A tale riguardo appare indispensabile premettere che la legislazione moldava prevede (art. 75 del codice della famiglia) che “l'assegno di mantenimento per il figlio minorenne viene riscosso dal salario e/o altri redditi dei genitori nella misura di ¼ per un figlio, 1/3 per due figli e ½ per tre o più figli. Le percentuali stabilite al paragrafo possono essere ridotte o aumentate dal tribunale, tenendo conto della situazione economica e familiare dei genitori, nonché di circostanze rilevanti. (…)”. All'art. 76 è, inoltre, previsto che: “Nei casi in cui il genitore obbligato al mantenimento del figlio abbia un salario e/o altri redditi irregolari o variabili, riceva il salario e/o altri redditi, totalmente o parzialmente, in natura, non abbia un salario e/o altri redditi, o in altre circostanze in cui la riscossione dell'assegno di mantenimento sotto forma di una percentuale del salario e/o di altri redditi risulti impossibile, difficile o pregiudichi in modo significativo gli interessi di una delle parti, il tribunale può stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento in una somma fissa da pagare mensilmente o, contemporaneamente, in una somma fissa e sotto forma di una percentuale del salario e/o di altri redditi, conformemente all'art. 75. L'importo della somma fissa riscossa ai sensi del paragrafo (1) è determinato dal tribunale, tenendo conto della situazione economica e familiare delle parti, di altre circostanze rilevanti e cercando, se possibile, di mantenere il livello di sostegno materiale precedente del figlio”. Ebbene, il resistente lamenta che il Tribunale moldavo non abbia proceduto all'esame della situazione economica e familiare dei genitori, ai sensi del codice moldavo. Inoltre, gli art. 75 e 76 del codice moldavo sarebbero in contrasto che quanto previsto nell'art. 337 ter c.c., e, dunque, in contrasto con i principi sanciti dal nostro ordinamento secondo cui ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in base al proprio reddito, e il giudice deve accertare il tenore di vita dei figli, le esigenze di questi, stabilendo di conseguenza un assegno per il mantenimento in ossequio al principio di uguaglianza stabilito dalla
Costituzione e di tutela della famiglia. La sentenza moldava, quindi, non essendo rispettosa di detti principi sarebbe contraria all'ordine pubblico “sostanziale” e “processuale” del nostro ordinamento. Anche tale doglianza deve essere disattesa.
La verifica sul fatto che le disposizioni della sentenza "producono effetti contrari all'ordine pubblico", non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della "ratio" sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito” (Cass. Ord. n. 8462 del 24/03/2023).
Inoltre, “gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art.
pagina 4 di 5 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno” (Cass. Sent. n. 597 del 12/01/2017). In questo caso appare evidente che il resistente voglia in questa sede far valere ragioni di merito, mentre la decisione non vìola in alcun modo l'ordine pubblico italiano, essendo certamente tutelati dalla norma moldava gli interessi della prole ad ottenere adeguato mantenimento dal genitore.
6- Ad avviso della Corte, dunque, tutti i motivi di opposizione al riconoscimento devono essere respinti e ricorso deve essere accolto.
7- Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono a carico del convenuto. Sono liquidate in complessivi € 3.200,00 (cause di valore indeterminabile, bassa complessità, compensi minimi dello scaglione per fasi di studio, introduttiva e decisoria semplificata) oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte:
- Dichiara efficace in Italia la sentenza emessa dal Tribunale di Chisinau (Rep. Moldova) nel procedimento civile n. RG. 2-29207/22 (2-22191638-12-2-30122022) in data 27 marzo 2024.
- Ordina la trascrizione del provvedimento, quale adozione piena, nei registri dello stato civile del
Comune di Bologna.
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in €3.200,00 oltre rimb. forf 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Rosario EL SS
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario EL SS Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 117/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. VIJA TATIANA con domicilio in CORSO DEL Parte_1
POPOLO 16 PADOVA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. ASCARI AUGUSTO con domicilio in VIA CP_1
CESARE BATTISTI N. 85 41121 MODENA
APPELLATO
Avente ad oggetto: Ricorso ex artt. 64 L. 218 del 1995, 30 D.Lgs 150/2011, 702 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale di Chisinau (Rep. Moldova) nel procedimento civile n. RG. 2-29207/22 (2-22191638-12-2-30122022) in data 27 marzo 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da atti introduttivi.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo
OSSERVA
1. con atto di citazione chiedeva al Tribunale di Chisinau di sciogliere il matrimonio CP_1 contratto con in data 13 luglio 2013, dal quale erano nati i figli in data 19 luglio Parte_1 Per_1
2016, in data 19 luglio 2016 e in data 19 febbraio 2020. Costituendosi, con atto in Per_2 Per_3
pagina 1 di 5 data 4 aprile 2023, proponeva avanti il Tribunale di Chisinau, domanda riconvenzionale Parte_1 avente ad oggetto “lo scioglimento del matrimonio, la determinazione del domicilio dei figli minori e la corresponsione dell'assegno di mantenimento per i minori”. In particolare, chiedeva di fissare il domicilio dei minori presso la madre e, per quanto riguarda il mantenimento, ai sensi dell'art. 75 del codice della famiglia moldavo chiedeva: “l'assegno di mantenimento dovrà essere riscosso in misura pari a ½ dello stipendio e/o di altri redditi mensili per ciascun bambino”. Il Tribunale di Chisinau, con sentenza in data 27 marzo 2024 accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da In particolare, stabiliva il domicilio dei figli presso la Parte_1 madre;
ordinava il pagamento dell'assegno di mantenimento da parte di nella misura di CP_1
½ dello stipendio e/o di altri redditi a partire dal 28 dicembre 2022 e fino al raggiungimento della maggiore età da parte dei figli;
ordinava il rimborso delle spese processuali per un totale di 8.100 lei.
Le restanti richieste di venivano respinte in quanto infondate. Parte_1
2.
Con il presente ricorso ex artt. 64 L. 218 del 1995, 30 D.Lgs. 150/2011, 702 bis c.p.c. Parte_1 adiva la Corte di Appello di Bologna affinchè, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 64 della Legge 218 del 1995 venisse dichiarato che la sentenza emessa dal Tribunale di Chisinau (Rep. Moldova) in data 27 marzo 2024 non è contraria ad altra pronunciata da un Giudice italiano e passata in giudicato e che non pende in Italia -per il medesimo oggetto e fra le stesse parti- un processo iniziato prima di quello straniero e di conseguenza riconoscerla ai sensi della normativa vigente. Chiedeva altresì di disporre l'annotazione della separazione presso i registri dello stato civile italiani e di adottare ogni altro provvedimento utile ai fini del riconoscimento della sentenza straniera.
3.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso ed affermando che la sentenza straniera CP_1 non può essere riconosciuta in Italia in quanto:
- la sentenza straniera ha avuto, e sta avendo, piena esecuzione;
- è stato violato il diritto di difesa ex art. 64 lettera b) della Legge 218/1995;
- è stato violato l'art. 64 lettera g) della Legge 218/1995 in quanto le disposizioni della sentenza moldava producono effetti contrari all'ordine pubblico italiano, essendo, inoltre, la sentenza straniera, nulla.
4. Il Procuratore Generale con atto depositato il 17.4.25 ha ritenuto “di non formulare richieste”.
5.
Preliminarmente, la Corte dà atto che con l. 12 novembre 2009, n. 174 è stato ratificato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. (GU Serie Generale n.280 del 01-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 223).
Si ricorda che l'art. 64 della legge n. 218/1995, costituente la disciplina di diritto comune per il riconoscimento delle sentenze straniere, si applica quando si faccia questione di una decisione per il cui riconoscimento non operino né norme dell'Unione europea né norme convenzionali, tra l'altro, in quanto concernente una materia estranea a convenzioni che vincolino lo Stato da cui proviene la decisione.
In altre parole, in applicazione di quanto espresso all'art. 2 comma 1 della legge n. 218/1995, i principi di cui all'art. 64 hanno natura residuale e, in presenza, come in questo caso, di accordi bilaterali ratificati, essi non hanno attuazione. Dunque, la norma di riferimento viene ad essere l'art. 17 della citata legge che così prevede:
pagina 2 di 5 “ CONDIZIONI RICHIESTE Le sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorita' giudiziarie di ciascuna Parte, nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali, sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, alle seguenti condizioni:
a) la sentenza e' stata pronunciata da una Autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 18 del presente Accordo;
b) il convenuto, in caso di contumacia, e' stato regolarmente citato ovvero se incapace e' stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata emessa;
c) la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata emessa;
d) la sentenza non e' in contrasto con altra sentenza passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto dall'Autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento;
e) non e' pendente tra le stesse Parti, davanti all'Autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento, un giudizio per il medesimo oggetto instaurato anteriormente alla proposizione della domanda davanti all'Autorita' giudiziaria dell'altra Parte;
f) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento”.
Sempre preliminarmente osserva la Corte che la ricorrente ha dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza di cui chiede il riconoscimento.
Passando ai motivi di opposizione formulati dalla parte resistente si osserva:
A- Irrilevante appare la doglianza per la quale la sentenza avrebbe, allo stato, esecuzione.
Infatti, impregiudicata ogni valutazione sull'effettiva -e piena- attuazione della sentenza, è sufficiente che la parte richiedente vanti un interesse al riconoscimento, circostanza in questo caso innegabile: il fatto stesso che la controparte svolga opposizione dimostra l'atteggiamento contraddittorio della parte che afferma la superfluità del riconoscimento.
B- Viene lamentata la violazione del diritto di difesa ex art. 64 lettera b) della Legge 218/1995: Come visto, la lettera b) dell'art. 17 della l. 12 novembre 2009, n. 174 ha analoga formulazione rispetto alla citata lettera b) dell'art. 64 l 218/95 e, pertanto, può certamente farsi riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione a quest'ultima norma. In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie;
“invero, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento” (cfr. Cass. Ord. n. 22183 del 06/08/2024). In questo caso non vi è alcun dubbio che abbia pienamente e consapevolmente CP_1 partecipato al giudizio di cui, se non altro, è stato attore.
pagina 3 di 5 C- lamenta anche la violazione dell'art. 64 lettera g) della Legge 218/1995 in CP_1 quanto le disposizioni della sentenza moldava producono effetti contrari all'ordine pubblico italiano.
Effettivamente, all'ordine pubblico Italiano (e non a quello internazionale) deve farsi riferimento, proprio in applicazione dell'art. 17 lettera f) l. 12 novembre 2009, n. 174, che in questo differisce rispetto alla lettera g) della Legge 218/1995. A tale riguardo appare indispensabile premettere che la legislazione moldava prevede (art. 75 del codice della famiglia) che “l'assegno di mantenimento per il figlio minorenne viene riscosso dal salario e/o altri redditi dei genitori nella misura di ¼ per un figlio, 1/3 per due figli e ½ per tre o più figli. Le percentuali stabilite al paragrafo possono essere ridotte o aumentate dal tribunale, tenendo conto della situazione economica e familiare dei genitori, nonché di circostanze rilevanti. (…)”. All'art. 76 è, inoltre, previsto che: “Nei casi in cui il genitore obbligato al mantenimento del figlio abbia un salario e/o altri redditi irregolari o variabili, riceva il salario e/o altri redditi, totalmente o parzialmente, in natura, non abbia un salario e/o altri redditi, o in altre circostanze in cui la riscossione dell'assegno di mantenimento sotto forma di una percentuale del salario e/o di altri redditi risulti impossibile, difficile o pregiudichi in modo significativo gli interessi di una delle parti, il tribunale può stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento in una somma fissa da pagare mensilmente o, contemporaneamente, in una somma fissa e sotto forma di una percentuale del salario e/o di altri redditi, conformemente all'art. 75. L'importo della somma fissa riscossa ai sensi del paragrafo (1) è determinato dal tribunale, tenendo conto della situazione economica e familiare delle parti, di altre circostanze rilevanti e cercando, se possibile, di mantenere il livello di sostegno materiale precedente del figlio”. Ebbene, il resistente lamenta che il Tribunale moldavo non abbia proceduto all'esame della situazione economica e familiare dei genitori, ai sensi del codice moldavo. Inoltre, gli art. 75 e 76 del codice moldavo sarebbero in contrasto che quanto previsto nell'art. 337 ter c.c., e, dunque, in contrasto con i principi sanciti dal nostro ordinamento secondo cui ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in base al proprio reddito, e il giudice deve accertare il tenore di vita dei figli, le esigenze di questi, stabilendo di conseguenza un assegno per il mantenimento in ossequio al principio di uguaglianza stabilito dalla
Costituzione e di tutela della famiglia. La sentenza moldava, quindi, non essendo rispettosa di detti principi sarebbe contraria all'ordine pubblico “sostanziale” e “processuale” del nostro ordinamento. Anche tale doglianza deve essere disattesa.
La verifica sul fatto che le disposizioni della sentenza "producono effetti contrari all'ordine pubblico", non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della "ratio" sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito” (Cass. Ord. n. 8462 del 24/03/2023).
Inoltre, “gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art.
pagina 4 di 5 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno” (Cass. Sent. n. 597 del 12/01/2017). In questo caso appare evidente che il resistente voglia in questa sede far valere ragioni di merito, mentre la decisione non vìola in alcun modo l'ordine pubblico italiano, essendo certamente tutelati dalla norma moldava gli interessi della prole ad ottenere adeguato mantenimento dal genitore.
6- Ad avviso della Corte, dunque, tutti i motivi di opposizione al riconoscimento devono essere respinti e ricorso deve essere accolto.
7- Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono a carico del convenuto. Sono liquidate in complessivi € 3.200,00 (cause di valore indeterminabile, bassa complessità, compensi minimi dello scaglione per fasi di studio, introduttiva e decisoria semplificata) oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte:
- Dichiara efficace in Italia la sentenza emessa dal Tribunale di Chisinau (Rep. Moldova) nel procedimento civile n. RG. 2-29207/22 (2-22191638-12-2-30122022) in data 27 marzo 2024.
- Ordina la trascrizione del provvedimento, quale adozione piena, nei registri dello stato civile del
Comune di Bologna.
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in €3.200,00 oltre rimb. forf 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Rosario EL SS
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