Art. 19. (Entrata in vigore) 1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
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1 gennaio 2020
1 gennaio 2020
Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Caltanissetta, sentenza 06/05/2025, n. 222Provvedimento: […] - la disciplina attuale dettata dal citato comma 5-ter dell'art. 35 è frutto della novellazione apportata dall'art. 1 c. 149 L. 160/2019; tale novella non è applicabile alla procedura de qua in quanto il relativo bando è stato approvato il 27/12/2019, cioè in data anteriore alla modica normativa; invero la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) è stataLeggi di più...
art. 19, Legge 160/2019)>>; - i rinvii operati dall'Avviso di Selezione al Dlgs. 165/2001 non possono che fare riferimento al testo del TUPI conosciuto e vigente al momento della predisposizione del bando; in particolare, ciò vale per l'art. 13 >; - posizione idoneo non vincitore·
- diritto soggettivo·
- ultrattività graduatorie concorsuali·
- art. 35 d.lgs. 165/2001·
- competenza territoriale·
- discrezionalità amministrativa·
- interesse ad agire·
- giurisdizione giudice ordinario·
- principio di buon andamento·
- scorrimento graduatoria