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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/12/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 214/2025 promossa da
, c.f. con l'avv. Paolo Basso;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di c.f. , con l'avv. Vittorio Grosso Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
divorzio – assegno divorzile
Conclusioni:
per le parti:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Biella in data
25.08.1980 trascritto agli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 9 Parte I Anno 1980 tra
nata a [...] l'[...] e , nato a [...]_1
Vercelli il 19.02.1960; ordinare al Comune di Biella di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
stabilire l'obbligo del Sig. di corrispondere in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
un assegno divorzile dell'importo pari a € 400,00 mensili entro e non oltre il giorno 10 di
[...] ogni mensilità, importo che sarà automaticamente rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT costo-vita FOI, a mezzo di bonifico bancario, a decorrere dal mese di dicembre 2025, con contestuale cessazione dell'obbligo di pagamento dell'assegno di contributo al mantenimento di cui all'omologa di separazione consensuale del 26.01.2022 alle condizioni di cui al verbale di udienza del 19.01.2022 sempre a far data dal c.m. 12/2025 incluso;
dichiarare interamente compensate le spese legali tra le Parti.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Biella il 25 febbraio 1980, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 1980, numero 9, parte I. Dall'unione sono nati i figli e maggiorenni e indipendenti. Fra le parti è intervenuta separazione Per_1 Per_2 consensuale con verbale del 19 gennaio 2022, omologato il 26 gennaio 2022. Le parti si sono nuovamente rivolte al Tribunale per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero. Nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni congiunte. La giudice si è riservata di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 26 gennaio 2022, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 214 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e n Biella il 25 febbraio 1980, atto trascritto Parte_1 Controparte_1 nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 1980, numero 9, parte I;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in epigrafe;
3) Compensa le spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 10/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 214/2025 promossa da
, c.f. con l'avv. Paolo Basso;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di c.f. , con l'avv. Vittorio Grosso Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
divorzio – assegno divorzile
Conclusioni:
per le parti:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Biella in data
25.08.1980 trascritto agli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 9 Parte I Anno 1980 tra
nata a [...] l'[...] e , nato a [...]_1
Vercelli il 19.02.1960; ordinare al Comune di Biella di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
stabilire l'obbligo del Sig. di corrispondere in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
un assegno divorzile dell'importo pari a € 400,00 mensili entro e non oltre il giorno 10 di
[...] ogni mensilità, importo che sarà automaticamente rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT costo-vita FOI, a mezzo di bonifico bancario, a decorrere dal mese di dicembre 2025, con contestuale cessazione dell'obbligo di pagamento dell'assegno di contributo al mantenimento di cui all'omologa di separazione consensuale del 26.01.2022 alle condizioni di cui al verbale di udienza del 19.01.2022 sempre a far data dal c.m. 12/2025 incluso;
dichiarare interamente compensate le spese legali tra le Parti.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Biella il 25 febbraio 1980, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 1980, numero 9, parte I. Dall'unione sono nati i figli e maggiorenni e indipendenti. Fra le parti è intervenuta separazione Per_1 Per_2 consensuale con verbale del 19 gennaio 2022, omologato il 26 gennaio 2022. Le parti si sono nuovamente rivolte al Tribunale per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero. Nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni congiunte. La giudice si è riservata di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 26 gennaio 2022, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 214 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e n Biella il 25 febbraio 1980, atto trascritto Parte_1 Controparte_1 nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 1980, numero 9, parte I;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in epigrafe;
3) Compensa le spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 10/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore