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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 1 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 728/2024 R.G. vertente fra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Salvia Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza viale ON 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C. F. in persona del presidente pro tempore, con sede in Potenza viale G. CP_1 P.IVA_1
ON MP PA rappresentato e difeso dall'avv. Ippolito Arabia, giusta procura generale per notaio in Roma;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 9.3.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, premesso di essere dipendente dell'agenzia interinale deduceva CP_2 di aver subito in data 23.3.2022 infortunio sul lavoro riportando “trauma contusivo spalla destra con frattura diafisi clavicolare” con danno biologico riconosciuto dall' pari al CP_1
3% complessivo e, avendo subito in precedenza altro infortunio con grado di menomazione pari al 6%, presentava istanza di revisione all' che all'esito degli accertamenti, CP_1 accertava il peggioramento dei postumi residuati a seguito dell'infortunio del 23.3.2022 con riconoscimento della natura professionale delle patologie, e grado percentuale di danno biologico pari al 11%; adiva il giudice del lavoro richiedendo la condanna dell'Istituto alla corresponsione delle prestazioni assicurative di cui al dPR 1164/'65 e dal D.L: 38/2000, per postumi superiori al 20%.
2. Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, adiva il Parte_1
Tribunale e domandava di dichiarare che la ricorrente è affetta da malattia professionale con diritto all'indennizzo in capitale e/o all'indennizzo in rendita per il danno biologico patito, nella misura del 20%; di condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle suddette prestazioni economiche dall'epoca di insorgenza della malattia professionale con interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda per infondatezza e insussistenza dei CP_1 requisiti per l'indennizzo richiesto.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni della parte, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e allegazione nel fascicolo informatico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente il Consulente Tecnico incaricato con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ La signora Parte_1
a seguito dell'evento infortunistico del 23.3.2023 riporto' “Frattura diafisaria clavicola destra con lesione del tendine sovraspinato omolaterale (RMN accertata)”. La signora aveva Parte_1
riportato un precedente infortunio (09/2021) a carico della caviglia sinistra con riconoscimento di percentuale di danno biologico pari al 4%. Il danno biologico scaturente dall'infortunio del marzo
2023 e' globalmente quantizzabile nella misura del 13%. Il danno biologico quantizzato globalmente
e comprensivo dei due infortuni e' pari al 16% (sedicipercento).
L'epoca di decorrenza del suddetto danno biologico e' quella del marzo 2023.”.
Nulla di contrario e/o decisivo si rinviene in atti, tale da condure il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della maggiore quantificazione del danno biologico da malattia professionale.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_3 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e succ. mod., in applicazione del protocollo dell'ufficio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 9.3.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza delle Parte_1 patologie di cui risulta affetto, pari al 16%;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1 della relativa dell'indennità, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna , in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge ,da attribuirsi al procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Potenza, 1 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla