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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1591 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. IO RI CO Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. ID Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1591 /2025 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC TRA
(CF nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. GIANNI CECCARELLI, come da procura in atti RICORRENTE E
(CF nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
CIVITAVECCHIA (RM), con l'Avv. ELISABETTA PARADISI come da procura in atti
RESISTENTE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. ha proposto ricorso ex art. 473.bis. 29 cpc nei Parte_1 confronti della Sig.ra chiedendo la modifica delle condizioni contenute Controparte_1 nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Viterbo n. 250/2017 del 13/03/2017 (R.G. n. 2169/2016)), nella parte relativa al mantenimento del figlio ID in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi. Costituendosi in giudizio parte resistente ha contestato la domanda dando atto della sussistenza di specifiche esigenza del figlio ID richiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio le parti, in uno spirito di conciliazione, hanno raggiunto il seguente accordo chiedendo l'emissione di sentenza: “a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Viterbo n.250/2017 il Sig. verserà il 15 di ogni mese Parte_1 per il mantenimento del figlio ID la somma di euro 200,00 fino al 15 ottobre 2026 compreso, oltre al 50% delle spese straordinarie”. Preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, per l'effetto così dispone: a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Viterbo n.250/2017 il Sig. verserà il 15 di ogni mese per il mantenimento del figlio Parte_1
ID la somma di euro 200,00 fino al 15 ottobre 2026 compreso, oltre al 50% delle spese straordinarie”. Spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL PRESIDENTE est.
IO RI CO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. IO RI CO Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. ID Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1591 /2025 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC TRA
(CF nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. GIANNI CECCARELLI, come da procura in atti RICORRENTE E
(CF nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
CIVITAVECCHIA (RM), con l'Avv. ELISABETTA PARADISI come da procura in atti
RESISTENTE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. ha proposto ricorso ex art. 473.bis. 29 cpc nei Parte_1 confronti della Sig.ra chiedendo la modifica delle condizioni contenute Controparte_1 nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Viterbo n. 250/2017 del 13/03/2017 (R.G. n. 2169/2016)), nella parte relativa al mantenimento del figlio ID in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi. Costituendosi in giudizio parte resistente ha contestato la domanda dando atto della sussistenza di specifiche esigenza del figlio ID richiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio le parti, in uno spirito di conciliazione, hanno raggiunto il seguente accordo chiedendo l'emissione di sentenza: “a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Viterbo n.250/2017 il Sig. verserà il 15 di ogni mese Parte_1 per il mantenimento del figlio ID la somma di euro 200,00 fino al 15 ottobre 2026 compreso, oltre al 50% delle spese straordinarie”. Preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, per l'effetto così dispone: a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Viterbo n.250/2017 il Sig. verserà il 15 di ogni mese per il mantenimento del figlio Parte_1
ID la somma di euro 200,00 fino al 15 ottobre 2026 compreso, oltre al 50% delle spese straordinarie”. Spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL PRESIDENTE est.
IO RI CO