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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti _________ Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè _________ Consigliere rel.
3) dott. ssa Maria Carla Arena _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter cpc ( scadenza note 8/4/25 ) ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 218/23 R.G.A.C.P. avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. sentenza n. 2156/22 del Tribunale di Reggio Calabria e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Pt_1
dagli Avv.ti Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio per procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Notaio in Roma;
Persona_1
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.17, rappresentata e difesa dall'Avv. Agatina Siviglia;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
odierna appellata, proponeva domanda ex art. 445bis, comma 1, c.p.c. per Controparte_1
l'accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l'accertamento della cecità assoluta o in subordine parziale , per il riconoscimento dell'invalidità civile. Resisteva in giudizio l' . Pt_1
Il Tribunale nominava C.T.U. medico-legale, depositata la quale, assegnava termine per il dissenso.
Le parti non formulavano contestazione ed il Tribunale omologava l'accertamento sanitario ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c. accertando i requisiti sanitari per la prestazione cecità parziale dal
27/10/2008 e cecità assoluta dal 10.10.2016.
L'appellata chiedeva in via amministrativa all' la liquidazione della prestazione in forza del Pt_1 decreto di omologa. L' respingeva la richiesta eccependo l'intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42, Pt_1 comma 3, del decreto legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03.
L'odierna appellata proponeva ricorso ex art. 442 c.p.c contestando la reiezione dell Pt_1 sostenendo che l'Istituto avrebbe dovuto presentare il dissenso avverso la consulenza medica, in tal modo impedendo l'omologa della stessa. Eccepiva anche di non essere incorsa in decadenza.
Si costituiva in giudizio l' per contestare la pretesa ribadendo le medesime argomentazioni a Pt_1 fondamento del diniego, ovvero la decadenza dell'azione. Eccepiva anche il superamento dei redditi con riferimento alla prestazione pensione quale cieco parziale essendo la titolare CP_2 di pensione di vecchiaia 10037428 e di reversibilità 700100131.
Il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza appellata riteneva precluso l'esame dell'eccezione di decadenza sollevata rilevando che l'istituto avrebbe dovuto eccepire la decadenza in sede di
ATP.
La sentenza veniva appellata dall' che ribadiva che la possibilità di far valere, con la Pt_1 dichiarazione di dissenso, contestazioni relative ai presupposti processuali e condizioni dell'azione non fosse preclusiva di una successiva autonoma azione giudiziaria ex art 442 c.p.c. sempre ammissibile. Richiamava le sentenze della Cassazione ( n. 27010 /2018 e n. 98762019) secondo cui “ nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.che non si erano espressi in termini di obbligatorietà ma solo di possibilità di far valere ogni contestazione con la dichiarazione di dissenso, lasciando impregiudicata la possibilità di fare valere ogni contestazione anche in un autonomo giudizio di merito”.
Contestava nelle conclusioni dell'atto di appello la sussistenza dei requisiti socio-economici, rilevando che su detta eccezione vi era stata un'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado.
Si costituiva l'appellata per difendere il percorso argomentativo della sentenza, eccepiva la tardività dell'eccezione e, comunque, con riferimento alla notifica dell'esito della visita collegiale, richiamava la documentazione comprovate la sua ricezione in data 9.12.2015, così come stampato sulla busta da e forniva prova che il ricorso per ATP con il relativo fascicolo di parte era stato CP_3 depositato il 9.06.2016 presso la Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria dunque tempestivamente.
Con riferimento alla presenza dei requisiti economici rilevava che la domanda era stata limitata alla prestazione come cieco parziale e che il Giudice aveva correttamente ritenuto che, essendo la domanda finalizzata al riconoscimento dell'indennità speciale per cieco parziale, così come precisato in corso di causa e statuito in sentenza, tale prestazione esulava dall'accertamento del requisito reddituale posto che l'unico requisito richiesto per l'erogazione della prestazione de qua
è l'accertamento del requisito sanitario.
Alla scadenza del termine assegnato ex art 127 c.p.c. (8/4/25) le parti depositavano le note e la causa veniva decisa in esito alla camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre accertare se la sia incorsa in decadenza così come eccepito dall' con CP_1 Pt_1
l'appello.
La risposta è negativa.
Va premesso che sulla questione – concernete l'effetto preclusivo o meno del decreto di omologa nel caso, come quello di specie, in cui l' non abbia manifestato il dissenso all'omologa per Pt_1 requisiti diversi dal sanitario (come la decadenza dell'azione)- questa Corte ha già preso posizione.
In estrema sintesi si è già affermato che il decreto di omologa (che ha ad oggetto il solo requisito sanitario) non può cristallizzare con effetto preclusivo anche la presenza degli ulteriori requisiti socio economici previsti dalla legge per ottenere la prestazione, nonostante l' non abbia Pt_1 manifestato il dissenso anche per detti elementi.
L'orientamento è coerente con quanto affermato della Suprema Corte atteso che l'interpretazione della norma è dibattuta e vi sono precedenti contrastanti.
E' pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui "l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario" (ex multis
Cass. n. 2587 / 2020).
Ciò significa, ai soli fini dell'ammissibilità del ricorso ex art 445 bis c.p.c., che il giudice debba accertare i presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza dei presupposti previsti per l'ottenimento della prestazione richiesta ovvero: la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo e la tempestività del ricorso giudiziario. Tutto ciò al fine di valutare sommariamente l'interesse ad agire e l'ammissibilità del ricorso.
E' pacifico, infatti, che il giudice debba valutare l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe "difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (Cass. n.
98742019).
Ciò posto, sull'interesse ad agire e sulla valutazione preliminare che incombe al giudice, va anche rilevato che prima dell'omologa le parti hanno la possibilità di muovere le contestazioni che, coerentemente con la suddetta preventiva verifica che il giudice è chiamato a svolgere, possono riguardare non solo le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. e dunque i profili sanitari, ma pure investire i presupposti processuali e le condizioni dell'azione.
Ed invero, la Suprema Corte, in copiose sentenze ha affermato che “deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione decreto di omologa può avere ad oggetto gli aspetti preliminari che sono stati di verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso. In mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti all'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile”. ( Cass., n. 22721 /2016 , n. 22949 /2016, n. 20847 /2019,
9876 / 2019, n. 5719 / 2021)
Secondo l'interpretazione di una parte della giurisprudenza di merito, a cui ha aderito il Tribunale con la sentenza impugnata, una volta intervenuto il decreto di omologa definitivo, l' al quale Pt_1 pure è demandata sempre dall'art. 445 bis c.p.c. nella ulteriore fase amministrativa, la verifica “degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” non potrebbe più mettere in discussione i presupposti processuali e le condizioni di proponibilità della domanda tra cui, come nel caso in esame, la decadenza per tardività del ricorso.
Recentemente la Cassazione, però, ( sentenza n. 18377 / 2022 e n. 29272/2022 che hanno ribadito lo stesso principio già affermato dalla Sezioni Unite n. 12903 /2021 ) ha fatto chiarezza sulla questione, affermando che :“la predicata definitività del decreto di omologa, come limite invalicabile per il giudice dell'omologa rispetto ad ogni contestazione attinente al requisito sanitario e alle altre condizioni dell'azione proposta (v., fra le altre, Cass. n. 11043 del 2020), attiene all'accertamento delle condizioni sanitarie, vincolante per l'ente previdenziale, e al contemperamento del procedimento sommario con la concreta utilità per il richiedente la prestazione, la quale potrebbe del tutto mancare se manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione e ciò al fine di evitare, come già ricordato, la proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario". Consegue all'essenza non dichiarativa del diritto alla pretesa, che proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria, con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale".
Si tratta di principi coerenti con il dato letterale della norma che rinvia alla fase successiva amministrativa, prima, e contenziosa , dopo, la valutazione dell'esistenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per ottenere quella data prestazione. D'altro canto, che l'art 445 bis c.p.c. sia stato introdotto al fine di deflazionare il contezioso previdenziale che aveva ad oggetto, quasi esclusivamente, l'accertamento del requisito sanitario è lo scopo di certo non celato dal legislatore.
Orbene, se è vero che nessuna preclusione ad un ordinario giudizio di cognizione sui presupposti per ottenere la prestazione richiesta possa dal decreto di omologa, che cristallizza solo il requisito sanitario, non potendo creare un giudicato sulle condizioni e presupposti processuali dell'azione, che sono stati anche oggetto di vaglio sommario e finalizzato alla sola valutazione dell'interesse ad agire, è anche vero che nel caso in esame la ricorrente ha fornito la prova di avere impedito la decadenza depositando il ricorso per ATP in data 9/6/2016 ovvero nei sei mesi dalla ricezione del plico contenente il verbale di visita medita negativo ricevuto in data 9/12/2015
Nella specie, pertanto, la sentenza va confermata ma con un'altra motivazione ovvero con il rigetto nel merito dell'eccezione di decadenza atteso che la parte ha tempestivamente depositato il ricorso per ATP nel termine semestrale.
La sentenza va anche confermata con riferimento al diritto ad ottenere la prestazione, avendo già il Tribunale accertato che la domanda era stata ridotta alla prestazione per indennità speciale per cieco parziale e che detta prestazione non è soggetta a limiti reddituali.
Ai sensi della L. 382/1970, sono considerati ciechi civili coloro che sono affetti da cecità totale o che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o acquisita, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o per servizio.
I ciechi civili si distinguono in ciechi assoluti, con totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce in entrambi gli occhi con eventuale correzione (art. 11 L.382/70) e in ciechi parziali, con un residuo di vista non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti).
Tra i ciechi parziali è prevista un'altra categoria, costituita da coloro che hanno un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi, detti per questo ipovedenti gravi
(art. 4 L. 138/2001), i quali non hanno diritto a prestazioni economiche.
Spettano, invece, prestazioni economiche ai ciechi assoluti e parziali.
In particolare per la cecità assoluta (L. 382/70 e L. 508/88) la pensione di cecità assoluta (dai 18 anni e previo accertamento delle condizioni economiche dell'interessato) e l'indennità di accompagnamento per cecità assoluta (indipendentemente dall'età e dal reddito personale).
Per la cecità parziale (cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e L. 508/88) la pensione di cecità parziale (che non dipendente dall'età ma solo dall'esistenza dall'accertamento delle condizioni economiche), e l'indennità speciale di cecità parziale (ventesimisti), che viene erogata al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato. Nel caso in esame la domanda era stata già ridotta alla sola <
a far data dal 27.10.2008 fino al 25.2.2015>> non soggetta a limite reddituale.
L'appello, pertanto, va rigettato e la sentenza confermata sebbene con altra motivazione
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con riferimento alla sentenza n.2156/22 dal Tribunale-GL di Reggio Calabria, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello;
3) Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado quantificate in € 2.540,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Agatina Siviglia.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Reggio Calabria,9/4/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti