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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 97-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice delegato dott.ssa Laura Fazio;
Vista la domanda depositata da Parte_1 con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e successiva integrazione;
Visto il decreto di apertura emesso in data 18.05.2023; Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC dott.ssa Per_1 ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
Parte_2
Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute le osservazioni da parte della;
Controparte_1
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Deve, in primis, richiamarsi quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, alla luce delle complessive vicende personali (tra cui le vicende relative al coniuge Per_2 la cui attività di docente di ruolo presso il conservatorio di Monopoli
[...]
e di cantante lirico ha subito drastiche restrizioni a causa della Pandemia da Covid 19 che ha limitato la percezione dei canoni di locazione di proprio immobile e che è poi prematuramente ed improvvisamente scomparso all'età di 56 anni con la contrazione di reddito del nucleo familiare, tutto accuratamente documentato dall'OCC il 17.01.2024), dovendosi sul punto farsi riferimento al ricorso introduttivo e alla relazione dell'OCC per i dettagli. Non emergono, in ogni caso, elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede della parte ricorrente. Quanto alle contestazioni della banca, queste si fondano essenzialmente sull'esatta quantificazione del credito da questa vantato e sull'eccessiva durata del piano di rimborso (72 rate), nonché sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Le prime risultano superate dalla integrazione fornita dall'OCC a seguito di specifica richiesta del GD con recepimento della precisazione del credito formulata dalla mentre, quanto alla alternativa liquidatoria, devono CP_1 condividersi le considerazioni dell'OCC, tenuto conto della peculiare posizione della casa di abitazione, la quale non ha autonomo accesso dalla via pubblica, servendosi di transito da altra proprietà, sicchè in caso di vendita (anche coattiva), l'acquirente al fine di assicurarsi l'accesso all'immobile sarebbe necessario sottoscrivere contratto per la costituzione di servitù, con conseguente diminuzione dell'appetibilità dell'immobile in sede esecutiva, a cui va aggiunta l'ulteriore erosione dell' importo incassato in sede di aggiudicazione con le maggiori spese di procedura. Quanto al locale commerciale - di cui vengono acquisite le rendite da parte della debitrice - è sufficiente osservare che costei risulta proprietaria di quota pari ad appena il 25% del cespite con conseguente ed evidente difficoltà nella cessione della quota nel libero mercato che di fruttuosità dell'azione esecutiva, i cui costi a sostenersi dovrebbero essere incrementati anche delle spese per l'avvio di eventuale azione di divisione cd endoesecutiva. Le medesime considerazioni vanno compiute con riferimento alla autovettura posseduta, immatricolata nel 2014 e di scarso valore commerciale.
In proposito si osserva che ai fini dell'ammissibilità del ricorso non rileva la durata del piano (72 rate mensili) essendo possibile “una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali), dovendosi valorizzare il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (non mutata a seguito dell'introduzione del CCII), della "seconda chance". Si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti "non puo aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore" (così limpidamente in motivazione Tribunale Santa Maria in Capua Vetere 02.04.2022). Il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo la soddisfazione della complessiva debitoria maturata come segue :
- il pagamento dei compensi per l'OCC di cui al preventivo accettato, secondo gli accordi raggiunti, ovvero entro la chiusura del procedimento, come previsto dall'art. 71 c.4 CCII;
- il pagamento dei creditori privilegiati al 32% e i chirografari al 6% con una maxi rata iniziale di € 19.764,49 e 72 rate di € 157,00 ciascuna.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da e Parte_1 disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da;
Parte_1 dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate per effetto della sospensione del pignoramento sullo stipendio;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dichiara chiusa la procedura. Così deciso a Bari il 23.01.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Fazio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice delegato dott.ssa Laura Fazio;
Vista la domanda depositata da Parte_1 con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e successiva integrazione;
Visto il decreto di apertura emesso in data 18.05.2023; Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC dott.ssa Per_1 ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
Parte_2
Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute le osservazioni da parte della;
Controparte_1
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Deve, in primis, richiamarsi quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, alla luce delle complessive vicende personali (tra cui le vicende relative al coniuge Per_2 la cui attività di docente di ruolo presso il conservatorio di Monopoli
[...]
e di cantante lirico ha subito drastiche restrizioni a causa della Pandemia da Covid 19 che ha limitato la percezione dei canoni di locazione di proprio immobile e che è poi prematuramente ed improvvisamente scomparso all'età di 56 anni con la contrazione di reddito del nucleo familiare, tutto accuratamente documentato dall'OCC il 17.01.2024), dovendosi sul punto farsi riferimento al ricorso introduttivo e alla relazione dell'OCC per i dettagli. Non emergono, in ogni caso, elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede della parte ricorrente. Quanto alle contestazioni della banca, queste si fondano essenzialmente sull'esatta quantificazione del credito da questa vantato e sull'eccessiva durata del piano di rimborso (72 rate), nonché sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Le prime risultano superate dalla integrazione fornita dall'OCC a seguito di specifica richiesta del GD con recepimento della precisazione del credito formulata dalla mentre, quanto alla alternativa liquidatoria, devono CP_1 condividersi le considerazioni dell'OCC, tenuto conto della peculiare posizione della casa di abitazione, la quale non ha autonomo accesso dalla via pubblica, servendosi di transito da altra proprietà, sicchè in caso di vendita (anche coattiva), l'acquirente al fine di assicurarsi l'accesso all'immobile sarebbe necessario sottoscrivere contratto per la costituzione di servitù, con conseguente diminuzione dell'appetibilità dell'immobile in sede esecutiva, a cui va aggiunta l'ulteriore erosione dell' importo incassato in sede di aggiudicazione con le maggiori spese di procedura. Quanto al locale commerciale - di cui vengono acquisite le rendite da parte della debitrice - è sufficiente osservare che costei risulta proprietaria di quota pari ad appena il 25% del cespite con conseguente ed evidente difficoltà nella cessione della quota nel libero mercato che di fruttuosità dell'azione esecutiva, i cui costi a sostenersi dovrebbero essere incrementati anche delle spese per l'avvio di eventuale azione di divisione cd endoesecutiva. Le medesime considerazioni vanno compiute con riferimento alla autovettura posseduta, immatricolata nel 2014 e di scarso valore commerciale.
In proposito si osserva che ai fini dell'ammissibilità del ricorso non rileva la durata del piano (72 rate mensili) essendo possibile “una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali), dovendosi valorizzare il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (non mutata a seguito dell'introduzione del CCII), della "seconda chance". Si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti "non puo aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore" (così limpidamente in motivazione Tribunale Santa Maria in Capua Vetere 02.04.2022). Il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo la soddisfazione della complessiva debitoria maturata come segue :
- il pagamento dei compensi per l'OCC di cui al preventivo accettato, secondo gli accordi raggiunti, ovvero entro la chiusura del procedimento, come previsto dall'art. 71 c.4 CCII;
- il pagamento dei creditori privilegiati al 32% e i chirografari al 6% con una maxi rata iniziale di € 19.764,49 e 72 rate di € 157,00 ciascuna.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da e Parte_1 disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da;
Parte_1 dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate per effetto della sospensione del pignoramento sullo stipendio;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dichiara chiusa la procedura. Così deciso a Bari il 23.01.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Fazio