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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. EF AF Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 3101/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Floriana Alessandrini ed Emiliano Irazza Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma (RM), Via Fabio Massimo, n. 45;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Controparte_1
DO e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
5622/2024, pubblicata in data 14 maggio 2024, non notificata.
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di ROMA, sezione Lavoro n. 5622.2024 CP_ pubblicata in data 14.5.2024 nel giudizio R.G. 27898.2023, non notificata, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore dei difensori antistatari, da quantificarsi ai sensi della normativa vigente, (in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari), nella somma di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad €
1.052,00) oltre spese generali, IVA e CPA e contributo unificato interamente versato, o, comunque, nella diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di CP_ cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato anche di questo grado di giudizio pari ad € 64,50, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.”.
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA: “si conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia decidere secondo giustizia in punto spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello, voglia compensare le spese del presente grado di giudizio.”.
Fatto e diritto 1.Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando CP_ nel processo introdotto da per ottenere il pagamento dall' dei ratei relativi alle Parte_1 provvidenze di cui alla l. n. 382/1970 e alla l. n. 508/1988 con decorrenza dal 2 giugno 2022, dato CP_ atto del tardivo pagamento della prestazione da parte dell' avvenuta solamente dopo l'instaurazione del processo da parte ricorrente, dichiarava cessata la materia del contendere, condannando l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.052,00 oltre iva, c.p.a. e CP_1 rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi al difensore antistatario.
2. In data 11 novembre 2024 depositava tempestivo ricorso d'appello ai sensi Parte_1 dell'art. 434 c.p.c. lamentando anzitutto la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, contestando anche l'assoluta carenza di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato, per avere il Tribunale liquidato gli oneri di lite in misura insufficiente perché inferiore ai minimi tabellari, trattandosi di controversia rientrante nello scaglione di valore compreso fra € 5.201 ed € 26.000. Chiedeva, dunque, che, in parziale riforma della sentenza, le spese del giudizio di primo grado fossero liquidate nel maggior importo di almeno € 1.865,00, con conseguente condanna dell' a rifondergli la differenza rispetto a CP_1 quanto già attribuito.
L'appellante lamentava, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1-bis del D.M.
n 55/2014 e successive modifiche, per non avere il giudice di prime cure applicato l'aumento del
30%, trattandosi di ricorso redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
Chiedeva, infine, la condanna dell' al pagamento delle spese di lite del grado di appello, da CP_1 distrarsi in favore dei difensori antistatari.
2 2.1. Con memoria depositata in data 30 settembre 2025 si costituiva in giudizio l' rimettendosi CP_1 al giudizio di questa Corte in merito alla richiesta di liquidazione delle spese di lite in misura maggiore rispetto a quella disposta con la sentenza di primo grado, previa verifica dell'attività professionale svolta da controparte, e chiedendo la compensazione delle spese di lite dell'appello.
3. L'appello è fondato.
3.1. Osserva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 e s.m. (da applicare ratione temporis alla regolamentazione degli oneri del giudizio di primo grado), come modificato dal DM 37/2018 e da ultimo aggiornato dal D.M. n. 147/2022, all'articolo 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue:
“1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”.
Con l'ordinanza n. 15443/2021 la Suprema Corte ha ribadito in tema i seguenti principi di diritto:
-il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo e il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'articolo 4, comma 1, di tale decreto;
-anche nel regime dettato dal D.M. n. 55/2014 deve riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1;
-proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere, però, esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;
-ne deriva che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.
3.2. Nel caso di specie bisogna tener conto, inoltre, come già in precedenza evidenziato, che in relazione alla data di emissione della sentenza oggi impugnata la liquidazione doveva essere
3 effettuata considerando le modifiche apportate al DM 55/2014 ad opera del DM 37/2018 e del DM
147/2022 che all'articolo 4, comma 1, in precedenza richiamato, hanno espunto l'inciso “di regola” prevedendo, invece, che i valori medi tariffari “possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, con ciò ponendo un limite definitivo alla facoltà di riduzione dei compensi che, quindi, allo stato attuale non possono essere liquidati al di sotto dei minimi, nemmeno motivando la decisione.
Ha affermato, in proposito, la Suprema Corte che, a seguito delle modifiche apportate dal DM
37/2018, <non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità
e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale>> (Cass. 9815/2023).
4. Secondo i parametri dell'articolo 5 del D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio, nel caso di specie, è quello previsto per le cause previdenziali/assistenziali con valore fra € 5.200 ed € 26.000.
Infatti, è pacifico che si tratti di causa assistenziale, avendo ad oggetto il pagamento delle provvidenze di cui alla l. n. 382/1970 e alla l. n. 508/1988 in materi di assistenza ai ciechi civili e CP_ che gli arretrati liquidati dall' ammontano a € 11.072,88 (all. 1 prodotto dall' unitamente CP_1 alla memoria difensiva del primo grado).
Di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento perché, pur dovendo tenere a mente che il compenso liquidato dal giudice deve essere tale da non mortificare l'attività svolta dai patrocinatori, è comunque indiscutibile che la decisione della controversia non abbia richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
Ebbene, i valori minimi dello scaglione “da € 5.200 a 26.000 sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso complessivo ammonta a € 1.865,00, non essendo stata svolta attività istruttoria.
5. Va precisato che spetta all'appellante anche il compenso per la fase decisionale, avendo la
Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni,
4 alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti - quanto meno in parte - nel caso di specie.
Di contro, nulla può essere liquidato per la fase di “istruttoria e/o trattazione”, peraltro correttamente non richiesta da parte appellante, perché la fase di trattazione è propria del rito ordinario ex art. 183 c.p.c. e perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M. n. 55/2014 e s.m. (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21).
5.1. È da respingere, invece, la richiesta di aumento del compenso del primo grado ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del DM 55/2014. Tale ultima disposizione prevede che <Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.>>.
Il presupposto per il riconoscimento del predetto aumento, quindi, è dato dalla presenza dei seguenti elementi: a) che l'atto sia stato depositato con modalità telematiche, presupposto pacificamente esistente;
b) che l'atto sia internamente navigabile, presupposto mancante, atteso che l'atto non contiene un sommario che permette di accedere direttamente ai singoli paragrafi ed una serie di rimandi che permettono, in ogni momento, di tornare immediatamente al sommario;
c)
l'atto deve permettere la ricerca testuale al suo interno e dei documenti allegati, elemento, anche quest'ultimo, mancante;
non vi è la possibilità, infatti, di procedere alla ricerca testuale all'interno dell'atto, né di accedere direttamente ai documenti allegati (infatti, manca un link di riferimento che permetta di aprire direttamente i documenti richiamati dal testo del ricorso).
Peraltro, il Collegio non può omettere di richiamare il condivisibile orientamento della Suprema
Corte che statuisce: “L'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione,
5 conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (Cass. 15572/2022).” (Cass. n. 37692/2022).
Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna concreta ed effettiva utilità nell'utilizzo delle tecniche informatiche nella redazione del ricorso, dal momento che l'atto introduttivo era estremamente semplice (due facciate complessive, comprese le indicazioni in epigrafe e le conclusioni), i documenti prodotti in allegato erano solamente tre e che il Tribunale ha semplicemente preso atto della tardiva liquidazione delle provvidenze rivendicate dall'odierno appellante e della richiesta di cessazione della materia del contendere.
5.2. Pertanto, non ricorrendo i presupposti richiesti dall'articolo 4, comma 1 bis, del DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, oltreché l'effettiva utilità dell'utilizzo delle tecniche informatiche, l'aumento non può essere riconosciuto.
6. Dunque, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno liquidate nel maggior importo di € 1.865,00, oltre al 15% per spese generali, iva e c.p.a. e con la già disposta distrazione CP_ in favore dei difensori antistatari, con conseguente condanna dell' in conformità. CP_ Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 c.p.c. e sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. n. 147/2022:
-individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito è pari a € 813,00, ossia la differenza tra quanto riconosciuto in questa sede e la somma riconosciuta dal Tribunale);
-per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis).
P.q.m.
Accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna CP_ l' a rimborsare a le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida nella Parte_1 maggior somma di € 1.865,00 per compenso, comprensiva dell'importo di € 1.052,00 già liquidato nell'impugnata sentenza, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre ai difensori antistatari. CP_ Condanna l' a rimborsare a le spese di lite dell'odierno giudizio d'appello che Parte_1 liquida nella somma di € 250,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre ai difensori antistatari.
6 Così deciso all'udienza del 22 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
EF AF
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