Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 20.3.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 11398/2024 R.G., con oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. in data 23/4/1972 in GERMANIA, c.f. Parte_1 C.F._1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. MICALI FRANCESCO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n.
26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “il Sig.
[...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
S Giovanni Bosco 45, è affetto da: SPONDILOARTROSI LOMBARE IN SOGGETTO CON
SPONDILOLISTESI L5-S1. CARDIOPATIA IPERTENSIVA (II CLASSE NYHA). BPCO. PREGRESSA
PARALISI PERIFERICA DEL VII NERVO CRANICO. Tali patologie NON determinano: UNA
PERMANENTE RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO DELLA SUA CAPACITA' LAVORATIVA IN
OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE SUE ATTITUDINI E QUINDI NON HA DIRITTO ALLA
CONCESSIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di assegno ordinario di invalidità formulata in atti e,o di accertare la natura e l'entità delle malattie denunciate in sede amministrativa o che saranno evidenziate in corso di causa, in relazione alla capacità lavorativa e,o di guadagno del ricorrente, a far data dalla domanda amministrativa o diversa accertanda, con tutte le conseguenti statuizioni e provvedimenti di cui agli artt. 445 bis e 696 bis c.p.c.”.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
In via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “[…] Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente) […]” (Cass.
6084/2014, in motivazione).
Inoltre, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella specie, il CTU ha concluso il suo giudizio affermando che il periziato non possiede il requisito sanitario che costituisce il presupposto della prestazione assistenziale invocata.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, chiedendo disporsi una nuova CTU al fine di accertare la sussistenza del predetto requisito sanitario.
Tuttavia, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il CTU alle conclusioni sopra riportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni, ciò che giustifica il rigetto della richiesta di farsi luogo a un nuovo accertamento. In particolare, parte ricorrente ha affidato l'opposizione solo ad un generico dissenso rispetto alle risultanze dell'accertamento svolto dal CTU, sicché la richiesta di disporsi un nuovo accertamento appare sorretta da finalità esplorative, specialmente avuto riguardo al dato che non è emersa alcuna precisa e circostanziata presa di posizione in relazione alle patologie valutate dal CTU.
Nell'atto introduttivo della presente fase, infatti, parte ricorrente si è limitata genericamente a contestare le conclusioni cui è pervenuto il CTU della precedente fase, senza tuttavia formulare contestazioni specifiche o produrre ulteriore e successiva
2 documentazione medica significativa, deducendo solo che il Consulente ha sottostimato la gravità delle patologie e di avere diritto alle provvidenze richieste in ricorso.
Infatti, appaiono generiche le deduzioni contenute in ricorso, secondo cui “nonostante nella perizia che ha redatto ha indicato i certificati medici attestanti le gravi patologie da cui è affetto il sig. lo stesso ha tralasciato di valutare, e/o comunque ha Pt_1 sottovalutato le medesime” ovvero “pur refertando PARTE delle reali patologie da cui è affetto il ricorrente, non considera la marcata incidenza funzionale che caratterizza detti eventi morbigeni e li rende tali nel loro complesso da ridurre a meno di un terzo la capacità lavorativa specifica del ricorrente”.
Al contrario, deve evidenziarsi che, nella propria relazione, il CTU nominato ha sufficientemente descritto i dati anamnestici relativi al periziato e gli esiti dell'esame obiettivo posto in essere.
Infatti, il Consulente ha preso in considerazione solo le patologie che determinano un impatto oggettivo ed apprezzabile sulla capacità lavorativa, valutandone l'incidenza negativa (“Per valutare correttamente la riduzione della capacità lavorativa inerente alle confacenti attitudini del richiedente è necessario esprimere un giudizio medico legale individualizzato e devono essere prese in considerazioni solo le patologie che hanno determinato un impatto funzionale rilevante ed oggettivabile”), valutando tutta la documentazione allegata nella fase sommaria, ivi compreso il certificato del 17.7.2024, prodotto dal ricorrente in allegato alle note del 31.7.2024. Né nella presente fase di merito risulta prodotta nuova documentazione medica che possa indurre a ritenere utile una nuova CTU al fine di verificare, alla luce della stessa, un sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente tale da integrare il requisito sanitario invocato.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è inammissibile per genericità e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nella precedente fase di
ATP ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. della fase di ATP vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel procedimento di ATP;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di CTU della fase di ATP, come liquidate con separato decreto, a carico CP_ dell'
Catania, 20/03/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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