Sentenza 15 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 20 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2025, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04047/2025REG.PROV.COLL.
N. 04182/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4182 del 2021, proposto dal signor RO LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio D'Amora, con domicilio eletto presso lo studio Tullio C/O Studio Lessona D'Amora in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
contro
Comune di Firenze, in persona Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione terza) n. 1221/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Tullio D'Amora;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione del Comune di Firenze;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio sono l’ordinanza di demolizione n. 925 del 23 dicembre 2011 e il diniego di sanatoria prot. n. 1216 del 18 dicembre 2012, entrambi relativi alle opere realizzate nell’unità immobiliare di proprietà del signor RO LL, sita nel Comune di Firenze.
2. Con l’ordinanza n. 925 del 2011 veniva, in particolare, ordinata la demolizione delle seguenti opere abusive: a) chiusura di una porzione della terrazza posta al piano quinto, con realizzazione di un vano chiuso; b) copertura di un’altra porzione della stessa terrazza, con realizzazione di un loggiato chiuso da un lato; c) realizzazione di due vani in muratura al piano sesto; d) collocamento di una tettoia di forma rettangolare con struttura metallica e copertura in plastica sull’esterno del primo piano.
2.1. Con provvedimento prot. n. 1216 del 18 dicembre 2012 il Comune respingeva l’istanza di sanatoria presentata dall’interessato in quanto le opere avevano determinato:
1) l’incremento di superficie utile lorda (s.u.l.) oltre il limite ammesso dalle n.t.a. del piano urbanistico esecutivo (p.u.e.) DA la cui s.u.l. residua ammonta per il lotto interessato (lotto 4) a mq. 6,38, mentre la superficie oggetto di sanzione, così come determinata dall’ufficio, è di mq 43;
2) il superamento del limite massimo di altezza del fabbricato oltre i m. 20 in contrasto con le n.t.a. del p.u.e. DA e con l’art. 39 del regolamento edilizio.
3. Gli atti sopra indicati venivano impugnati dal signor LL con ricorso introduttivo, integrato da successivi motivi aggiunti, dinanzi al T.a.r. per la Toscana, sez. I, che con sentenza n. 1221 del 15 ottobre 2020: i) dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo, in quanto l’ordinanza di demolizione con esso impugnata era stata superata dal rinnovo dell’ordine di demolizione contenuto nel rigetto dell’istanza di sanatoria;
ii) respingeva i motivi aggiunti rilevando, in sintesi, che l’attività posta in essere dal deducente ha comportato l’edificazione di una nuova opera, con modifica della sagoma ed incremento dell’altezza dell’edificio, stante la realizzazione di nuovi volumi sulla copertura.
4. Il ricorrente ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame:
1) Erroneità della sentenza appellata su un punto essenziale della controversia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 79, 132, 133, 134 e 139 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti, di istruttoria e di motivazione e per evidente travisamento dei fatti.
2 ) Erroneità della sentenza appellata su un punto essenziale della controversia. Sotto altro profilo ed in via ulteriormente subordinata: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 79, 132, 133, 134 e 139 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti, di istruttoria e di motivazione e per evidente travisamento dei fatti .
5. Si è costituito per resistere il Comune di Firenze.
6. Con ordinanza collegiale n. 9357 del 20 novembre 2024 è stata accolta l’istanza di rinvio dell’appellante finalizzata alla presentazione di una nuova istanza di sanatoria sulla base del d.l. 69/2024 (c.d. salva casa).
7. In vista dell’udienza di trattazione il Comune appellato ha depositato memoria di replica, insistendo per la reiezione del gravame ed evidenziando che, nelle more, l’appellante non ha presentato alcuna richiesta di sanatoria sulla base della nuova normativa.
8. All’udienza di smaltimento del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Con il primo motivo di appello l’appellante impugna i capi n.ri 5. 5.1 e 5.2 della sentenza con cui sono stati respinti il primo e secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
Deduce, in particolare, che:
i) contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., non vi è stata nessuna illegittima sopraelevazione poiché l’intervento è consistito nella mera tamponatura delle murature già esistenti e facenti parte del progetto originario in senso verticale (a livello di copertura);
ii) quanto all’incremento di superficie utile, l’effettiva consistenza delle difformità in termini di maggior superficie complessiva realizzata deve essere parametrata all’edificio condominiale e dunque se ne deve dichiarare l’assoluta irrilevanza, rientrando a pieno titolo fra le difformità non essenziali ai sensi degli artt. 133 e 139 l.r. n. 1/2005 (aumenti di superficie inferiori al 2% dell'autorizzato);
iii) si tratta di addizioni funzionali, come tali sempre ammissibili nel limite del 20 % del volume esistente ex art. 79, comma 2, l.r. 1/2005;
iv) il p.u.e. nel cui ambito l’intervento è stato realizzato conservava (e conserva tutt’ora) un’ampia disponibilità di superfici ancora fruibili alle quali il ricorrente ben può attingere per ottenere la sanatoria. Contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., non sussisteva alcun onere di provare la persistenza di una capacità edificatoria all’interno del piano DA, in quanto circostanza pacifica e incontestata.
11. Le censure sono infondate.
12. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la realizzazione di un nuovo volume sulla copertura dell’edificio integra una sopraelevazione: a quello che era un semplice muro di appoggio viene, infatti, sostituito un vano chiuso, con significativo incremento anche in altezza della superficie abitativa (pari a complessivi 43 mq).
13. La modifica della sagoma e dell’altezza del fabbricato, unita ad un apprezzabile incremento volumetrico, rientra nella nozione di nuova costruzione (Cons. Stato sez. VII n. 488 del 2024) e non può essere qualificata né come variazione non essenziale né come addizione funzionale ai sensi dell’art. 79, comma 2, l.r. 1/2005, ratione temporis vigente.
14. La disposizione da ultimo citata assoggetta a SCIA le addizioni funzionali agli “ organismi edilizi esistenti ” nel limite del 20 per cento del “ volume esistente ”: il dato letterale esclude l’applicabilità della previsione alle variazioni progettuali di fabbricati in corso di costruzione.
15. In ogni caso il ricorrente non ha dimostrato, né in primo grado né in grado di appello, il rispetto della percentuale sopra indicata, limitandosi a sostenere l’esiguità degli interventi realizzati (pag. 9 dell’appello).
16. Destituita di fondamento è, inoltre, la tesi difensiva per cui l’incremento di superficie utile lorda andrebbe parametrato sull’intero fabbricato condominiale poiché essa è inconciliabile con l’autonomia strutturale e funzionale dell’immobile oggetto di ampliamento, a nulla rilevando la mera contestualità tra l’incremento dell’unità abitativa e la costruzione dell’intero compendio condominiale.
17. Infondato è, infine, l’assunto per cui la superficie utile disponibile andrebbe ragguagliata all’intero p.u.e. DA e non al singolo lotto interessato (lotto 4) poiché tale interpretazione contrasta con la suddivisione dell’area interessata in lotti funzionalmente autonomi prevista dal piano attuativo.
18. E’ pacifico e non contestato che l’incremento di superficie utile lorda (pari a 43 mq.) eccede largamente la superficie con destinazione residenziale che residua dall’intervento di trasformazione del lotto 4 del p.u.e. DA (6,38) come evidenziato dal diniego impugnato che risulta sul punto adeguatamente motivato.
19. I motivi devono, quindi, essere respinti.
20. Con il secondo motivo di appello l’appellante cesura il capo 5.3 della sentenza che ha respinto il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, relativo all’illegittimità del diniego per non aver ammesso a sanatoria una parte dell’intervento (precisamente, le opere al piano quinto, almeno per i 6 mq di s.u.l. a destinazione residenziale residuali per il lotto 4), stante l’autonomia degli abusi contestati.
21. La censura è priva di pregio.
22. A fronte di un’unica domanda di sanatoria, avente ad oggetto un intervento unitariamente considerato, l’amministrazione non è tenuta a procedere ad una valutazione atomistica delle opere per consentirne una sanatoria almeno parziale.
23. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’intervento eseguito sine titulo deve essere unitariamente considerato, senza possibilità di scinderlo atomisticamente al fine di sanare singole porzioni (Cons. Stato, sez. VI, 30/09/2024, n. 7860).
24. Giova, in ultimo, rimarcare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente anche in sede di appello, l’assoggettabilità dell’abuso alla sanzione pecuniaria in alternativa a quella demolitoria non inficia la legittimità né del diniego di sanatoria (che si fonda esclusivamente sull’assenza della c.d. doppia conformità) né dell’ingiunzione a demolire, trattandosi di un’evenienza della fase esecutiva e limitata agli abusi minori (Cons. Stato, sez. VII, n. 8802 e n. 6969 del 2023), tra cui non rientra quello per cui è causa.
25. Anche il secondo motivo deve, quindi, essere respinto con conseguente reiezione integrale dell’appello.
26. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del Comune di Firenze delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO