Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Sara ANTONELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 879/2024 R.G. pendente tra:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Zaira Evelin C.F._1
Cassaro del Foro di Enna, (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
legale in Barrafranca, Corso Garibaldi n. 219.
-RICORRENTE-
CONTRO
nato il [...] a [...], (C.F: , residente in [...]C.F._3
PE (EN), alla Via Pirandello n. 2, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Caltanissetta Viale della Regione n. 146, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco
(C.F.: . C.F._4
-RESISTENTE -
con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01 ottobre 2024, la sig.ra , premesso che dalla convivenza Parte_1
more uxorio con è nato a [...] il [...] il figlio Controparte_1 Persona_1
(C.F.: ), ha chiesto a questo Tribunale in via d'indifferibilità e urgenza, C.F._5
l'adozione di provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.15, c.p.c., nel merito così statuire:
“1) disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_1
con stabile collocazione presso il domicilio della madre in Palermo, Via Sampaolo n. 220, piano I, presso l'immobile recentemente ivi locato dalla ricorrente per motivi di lavoro. Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute del figlio minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio minore. Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana, prelevandolo presso l'abitazione della ricorrente alle ore 16.00 e ivi riaccompagnandolo alle ore 19.00. Nei fine settimana il padre avrà diritto di trascorrere con il figlio il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19,00, con possibilità di pernottamento solo dopo il compimento del terzo anno di età, salvo diversi accordi tra i genitori. 2) onerare il IG. CP_1
del versamento di € 1.800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...]
somma da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, ovvero nella Per_1 diversa somma che sarà ritenuta congrua ed equa all'esito del giudizio. L'assegno mensile dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico sul conto corrente della sig.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese solare. Il padre rimborserà inoltre il 75% delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente nell'interesse del figlio dietro semplice presentazione del Per_1
documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese sanitarie ritenute necessarie dal medico curante, nonché per quelle relative al canone di locazione mensile dell'alloggio locato in Palermo (di
€ 690 mensili) oltre a quelle relative al pagamento mensile dell'asilo nido che il piccolo Per_1 dovrà frequentare (€ 556,50 mensili per necessaria estensione pomeridiana del soggiorno del minore, come risulta dall'allegato regolamento della struttura, cfr. doc. 7, pagg. 4 e 5). Qualora il Giudice non pagina 2 di 7 provvedesse all'emanazione del provvedimento sopra richiesto in via d'urgenza -ex art. 473 bis.15
c.p.c.- si chiede di onerare il resistente della corresponsione del contributo mensile al mantenimento del figlio per il periodo arretrato- dal 30.07.2024 alla data odierna- nonché della refusione del 75% delle spese straordinarie relative al deposito cauzionale già versato per l'alloggio in Palermo e della quota di iscrizione del figlio minore all'asilo nido, (docc. 6 e 7). 3) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 4) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti di identità con validità per l'espatrio”.
Con ordinanza del 3 ottobre 2024 il Giudice delegato alla trattazione della causa ha adottato i provvedimenti indifferibili chiesti da parte ricorrente ai sensi dell'art. 473- bis.15, c.p.c., fissando l'udienza del 16 ottobre 2024 al fine di provvedere in ordine alla conferma, modifica o revoca dei predetti provvedimenti.
In data 11 ottobre 2024 si è costituito il sig. , il quale ha chiesto la revoca del Controparte_1
decreto emesso inaudita altera parte in data 03/10/2024 e/o in subordine di “modificare lo stesso mantenendo ferma la quantificazione dell'assegno posto a carico dell'odierno comparente e quale contributo per il mantenimento del figlio minore;
-revocare la percentuale relativa alle spese straordinarie posta a carico del convenuto nella misura del 70% e determinarla nella misura del
50%”.
Con ordinanza del 17 ottobre 2024, il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/10/2024, ha parzialmente modificato il decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 3.10.2024 in punto di esercizio del diritto di visita da parte del padre resistente, fissando per il prosieguo l'udienza del 12 marzo 2025.
In data 17.02.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di mantenimento e affidamento del figlio minore, all'uopo sottoscrivendo e versando in atti il relativo ricorso per l'omologa delle seguenti condizioni:
“La forma dell'affidamento del figlio minore nato a [...] il [...] è condivisa tra i Per_1
genitori che potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di pagina 3 di 7 ordinaria amministrazione, mentre per le questioni straordinarie sarà esercitata congiuntamente dai genitori:
-Il diritto di visita del genitore non collocatario continuerà ad esser attuato secondo le modalità e la calendarizzazione di cui all'Ordinanza resa dal Giudice Rel. In data 17/10/2024 e, segnatamente:
-il padre può vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 Persona_1
prelevandolo, a settimane alterne, alle ore 10:00 del sabato ovvero della domenica, prelevandolo dal domicilio materno attualmente stabilito in Palermo, via Sampolo n. 220, ed ivi riaccompagnandolo entro le ore 20:00; sarà cura dell'attrice collocataria del minore provvedere al puntuale rispetto delle predette tempistiche ma, altresì, ove necessario e tenuto conto delle esigenze di spostamento del padre dal Comune situato a notevole distanza dal suddetto domicilio, agevolare, per quanto possibile,
l'effettiva realizzazione degli incontri del padre con il figlio;
-nella settimana successiva a quella in cui il padre si è recato a Palermo, sarà la madre, sempre nel fine settimana, di sabato ovvero di domenica (a seconda che la settimana precedente il padre si sia recato la domenica oppure il sabato a trovare il minore) a recarsi presso il domicilio del convenuto in
PE (EN) alla Via Pirandello 2 ove provvederà ad affidare, entro le ore 11:00, il piccolo al padre , che lo terrà con sé fino alle ore 20:00, allorquando la IG.ra Per_1 Controparte_1
provvederà, sempre presso il predetto domicilio, a riprenderlo per condurlo con sé; Parte_1
- resta salva la possibilità per le parti di accordarsi diversamente, anche in considerazione di eventuali imprevisti che dovessero occorrere loro, fermo restando che, in mancanza di accordo, dovranno trovare attuazione le modalità di visita sopra previste;
- inoltre, il convenuto potrà, nel rispetto dei medesimi orari sopra indicati, ogni Controparte_1
settimana, prelevare e tenere con sé il figlio altresì durante un giorno infrasettimanale che, in mancanza di diverso accordo delle parti, si individua nel giorno di mercoledì;
-In occasione delle festività Natalizie e Pasquali, il minore potrà trascorrere presso ciascun genitore il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, così come il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo; tale modulazione fino al raggiungimento del 3° anno di età del minore in Per_1
quanto successivamente sarà calendarizzato anche il pernottamento del piccolo presso il padre;
pagina 4 di 7 -durante il periodo estivo, coincidente con le ferie di ciascun genitore, non prima del 3° anno di età del minore, saranno i genitori a concordare giorni e/o periodi in cui il piccolo potrà permanere presso ciascuno di essi e ciò solo se il minore ne manifesti il desiderio e la volontà; Per_1
-In ordine all'aspetto economico il IG. dr. , continuerà a versare a favore della CP_1 CP_1
IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore entro il giorno Parte_1 Per_1
5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 70% delle eventuali spese straordinarie, da concordare previamente tra genitori e in dette spese straordinarie sono comprese: la quota parte del canone di locazione in atto alla Via
Sanpolo 220, la retta relativa all'iscrizione e alla frequenza scolastica del minore, le spese sanitarie occorrende non soggette al SSN e quelle urgenti ed indifferibili, acquisto farmaci prescritti e non da banco, spese ortodontiche e dentistiche, oculistiche e specialistiche in genere non soggette al SSN;
spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
spese scolastiche per iscrizioni a scuole private, ripetizioni, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, etc.;-
-Spese di natura ludico-sportiva: corsi attività artistica, di informatica, centri estivi, spese sportive incluso l'acquisto di attrezzature necessarie per l'eventuale attività agonistica.
Entrambe le parti reciprocamente prestano il proprio consenso all'espatrio per motivi di lavoro e/o di turismo.
-Quanto all'assegno unico riconosciuto dallo Stato in favore dei figli a carico, le parti convengono che l'emolumento sarà percepito interamente dalla sig.ra , quale genitore collocatario del Parte_1
figlio Per_1
Che pertanto gli odierni istanti, precisano di avere consensualmente determinato le condizioni sopra trascritte al fine di meglio disciplinare i rapporti tra genitori e tra questi ed il figlio minore, ferma restando la possibilità che gli orari di prelievo e di accompagnamento del minore da parte del padre e della madre, secondo la calendarizzazione convenuta, così come i giorni infrasettimanali e festivi, nonché i week end potranno subire modifiche preventivamente concordate con l'altro genitore ogni qualvolta subentrino particolari esigenze del minore e/o dei genitori che si impegnano alla pagina 5 di 7 collaborazione reciproca soprattutto nella gestione, nella crescita, nell'educazione e nell'istruzione dell'unico figlio Per_1
Le parti concordano altresì che i periodi sopra indicati e relativi alle festività natalizie e pasquali nonché alle vacanze estive, verranno di volta in volta concordati tra i genitori, tenendo conto prioritariamente delle necessità e delle esigenze del figlio minore cosi come delle necessità, delle esigenze e degli impegni di entrambi i genitori che, in ogni caso, faranno prevalere, nel prosieguo, la volontà del figlio nei limiti del possibile;
sin da ora entrambi i genitori del minore rappresentano la disponibilità a coadiuvarsi reciprocamente nell'interesse del di loro figlio, impegnandosi ad osservare le condizioni convenute ed entrambi si impegnano altresì dall'evitare pregiudizio alcuno al figlio e di non coinvolgere quest'ultimo in eventuali dissapori tra i genitori e far sì che il minore continui ad avere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e con i rispettivi rami parentali.
Le parti reciprocamente si impegnano altresì al reciproco rispetto e a far sì che la cessazione della convivenza non ingeneri, anche nel prosieguo, problematica alcuna al figlio minore;
cosi come entrambi si impegnano e si obbligano a non frapporre ostacolo alcuno al rapporto di ciascuno con il minore che continuerà ad intrattenere rapporti con i rispettivi rami parentali di ciascun Per_1
genitore; entrambi i ricorrenti si impegnano e si obbligano a svolgere il proprio ruolo genitoriale nel pieno rispetto delle esigenze, dell'educazione, dell'istruzione e del mantenimento del figlio minore e quindi, di porre in essere tutti quei rimedi necessari affinché questi non risenta della cessazione della convivenza dei genitori.”.
All'udienza del 12 marzo 2025, sostituita dal deposito telematico di note (ex art. 127-ter c.p.c.) le parti, dato atto di avere raggiunto il predetto accordo, hanno chiesto l'omologa delle relative condizioni.
Orbene, ritenuto che le pattuizioni raggiunte non si pongono in contrasto con gli interessi del minore, in quanto conformi alla vigente disciplina legislativa, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni sopra riportate, sottoscritte e confermate con l'istanza congiunta depositata il 17.02.2025.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Collegio, definitivamente pronunciando, recepisce le condizioni sopra riportate, contenute nell'accordo raggiunto dalle parti e depositato agli atti il 17.02.2025, ritenendole idonee a regolamentare oneri e diritti genitoriali in relazione al figlio minore (C.F.: Persona_1
). C.F._5
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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