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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri Magistrati
Liborio AZ Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino DI rel.
RI MU DI
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 508 generale per gli affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 ritenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, via Argine Destro Calopinace, n. 20, presso lo studio dell'avv. BATTAGLIA
ANTONINO, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
INTERDICENDO
OGGETTO: Interdizione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 28/02/2025, sottoposto al visto della Procura della Repubblica
– Sede (in data 10.04.2025), ha proposto domanda per sentir Parte_1 pronunziare l'interdizione del figlio Controparte_1
pagina 1 di 4 All'udienza del 22.10.2025 sono stati sentiti la ricorrente (propostasi come tutrice),
l'interdicendo e l'unica sorella di quest'ultimo, (propostasi come protutrice). Persona_1
Alla medesima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene, alla luce del ricorso, dei documenti ivi allegati, dell'esame dell'interdicendo e dell'audizione dei suoi familiari più stretti, ritiene il Collegio che la misura di protezione più adeguata nei suoi confronti non sia quella dell'interdizione, bensì quella dell'amministrazione di sostegno, in ragione dei principi giurisprudenziali, che sono da ritenersi ormai consolidati da tempo.
Si rammenta, infatti, che la misura dell'amministrazione di sostegno è lo strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, prediletto dal legislatore, in considerazione della sua duttilità e della minore limitazione della capacità di agire del beneficiario e solo quando essa non sia sufficiente all'adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell'interdizione; in particolare, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al grado di infermità o impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
La Suprema Corte ha altresì precisato come l'amministrazione di sostegno non sia affatto un istituto meno tutelante rispetto agli altri dell'interdizione e dell'inabilitazione, essendo rispetto ad esse soltanto più agile e duttile: “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del
2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e
l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e
427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa
pagina 2 di 4 procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 6079 del 04/03/2020; conf. Cassazione Sez. I n. 9628 del 22.4.2009 e Cassazione
Sez. I n. 22332 del 26.10.2011).
Ciò posto, si ritiene che l'amministrazione di sostegno sia una misura assolutamente adeguata rispetto alla situazione personale e patrimoniale dell'odierno beneficiando. Infatti, sebbene lo stesso sia affetto da una grave infermità fisico-psichica sin da quando era neonato, egli risulta adeguatamente protetto dalla madre con cui convive e dalla germana, tanto che fino ad oggi non è stato mai ritenuto necessario chiedere una misura a sua protezione (adesso il CP_1 ha 36 anni). Inoltre, considerato che tutti i beni immobili di cui è proprietario il beneficiando sono in comproprietà con la madre e la sorella, non vi è alcun pericolo che egli possa compiere atti dispositivi per lui pregiudizievoli. Quanto, infine, all'unico suo reddito da pensione, ben può l'amministratore di sostegno tutelarlo gestendo le sue risorse economiche ed impiegandole per le sue necessità, tanto più che il beneficiando ha mostrato di avere un carattere mite, che eviterà la possibilità che sorgano contrasti nel corso della gestione.
In definitiva, la tutela della persona e del patrimonio del beneficiando ben può pienamente realizzarsi mediante la misura meno rigorosa dell'amministrazione di sostegno, il che esclude la necessità di ricorrere nel caso di specie alla più drastica misura dell'interdizione.
La domanda di interdizione, pertanto, va rigettata e va contestualmente disposta la trasmissione degli atti al GT ai sensi dell'art. 418 3° comma c.c..
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, considerato che l'unica parte costituita è la parte ricorrente e che, quindi, non vi è una controparte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda di interdizione di Controparte_1
pagina 3 di 4 - Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al giudice tutelare di RC per l'attivazione del procedimento di nomina di amministrazione di sostegno;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Reggio Calabria il 22/12/2025.
Il Presidente il DI est.
Dott. Liborio AZ Dott.ssa Elena Luppino
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