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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/05/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
, elettivamente domiciliate presso l'avv.to Parte_1
Giovanni Raudino, indirizzo di posta elettronica che le Email_1
rappresenta e difende, in forza di procura alle lite in atti;
ATTRICI IN RIASSUNZIONE contro
, elettivamente domiciliato presso l'avv.to Silvana Raudino, indirizzo di posta Controparte_1
elettronica che lo rappresenta e difende, in forza di Email_2
procura alle lite in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCETTA NT, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Barbara De
Cristofaro, indirizzo di posta elettronica che la Email_3
rappresenta e difende, in forza di procura alle lite in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 15 , contumace Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
, contumace Controparte_3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito dell'udienza del 6.5.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PER NT CA E NT EL
L'avv. Giovanni Raudino, nell'interesse della Sig.ra e della Parte_1 Controparte_4
insiste nelle difese ed istanze spiegate nei propri scritti difensivi, che devono
[...]
intendersi integralmente trascritti e riportati e precisa così le conclusioni:
“ P I A C C I A”
ALL'ECC.MA CORTE DI MILANO adita, respinta ogni contraria eccezione e difesa, pronunciandosi in base ai presupposti di fatto e di diritto accertati dalla ordinanza della Corte di Cassazione Sezione seconda, resa nella camera di consiglio del 27.02.2024, pubblicata il
05.03.2024, che, a conclusione del procedimento iscritto al n 3864\2018 di registro generale, numero sezionale 605\2024, e numero di raccolta generale 5920\2024, in accoglimento del ricorso di e di e ha cassato la sentenza n. 3223/2017 Parte_1 Parte_1 della Corte D'appello di Milano, depositata l'11/07/2017, nonché dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 26833 del 19.09.2023, che ha rigettato il ricorso proposto da
[...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 728/2017, che ha CP_3
confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha accolto la domanda di Parte_1
ed trasferendo loro tutti i beni immobili oggetto del giudizio di
[...] Pt_1
scioglimento della comunione ereditaria paterna, sentenza destinata a spiegare efficacia nel presente giudizio: in riforma della appellata sentenza n 8983 del 23.07.2015, resa dal
Tribunale di Milano a conclusione del giudizio iscritto al n 77623\2009, di r.g., in via cautelare sospenderne l'efficacia esecutiva e nel merito, in accoglimento dell'appello proposto da e da , dichiarare che l'asse ereditario del Parte_1 Parte_1 pagina 2 di 15 defunto non comprende nessuno dei beni immobili erroneamente Persona_1
descritti nella c.t.u. con i lotti inseriti nel progetto di divisione approvato nella CP_5
appellata sentenza, in quanto detti immobili sono di proprietà esclusiva di Parte_1
e in virtù della sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania n Parte_1
728\2017, passata in cosa giudicata a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto da e . Di conseguenza rigettare tutte le domande Controparte_3 Parte_2
di condanna avanzate da e da nonché quelle disposte Controparte_2 Parte_2
con la appellata sentenza 8983 del 23.07.2015, resa dal Tribunale di Milano. In conseguenza dell'avvenuto pagamento di e di dette somme in via Parte_1 Parte_1 esecutiva, in riforma dell'appellata sentenza 8983\2015, condannare a Controparte_2
restituirle oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al saldo. Condannare gli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché di quelle del giudizio di cassazione e del presente giudizio di riassunzione.
Noto lì 20.12.2024 avv Giovanni Raudino
PER Controparte_1
L'avv. Silvana Raudino, nell'interesse di , insiste nelle difese e istanze spiegate nei Controparte_1
propri scritti difensivi, che devono intendersi integralmente trascritti e riportati e precisa cosi le conclusioni:
" P I A C C I A"
ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO di MILANO adita, dato atto dei presupposti di fatto e di diritto accertati dalla ordinanza n. 5290 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, resa nella camera di consiglio del 27.02.2024, pubblicata il 05.03.2024, che, a conclusione del procedimento iscritto al n 3864/2018 di registro generale, numero sezionale 605/2024 e numero di raccolta generale 5920/2024, in accoglimento del ricorso di e di , ha Parte_1 Parte_1 cassato la sentenza n. 3223/2017 della Corte D'appello di Milano, depositata l'11/07/2017, nonché dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26833 del 19.09.2023, che ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. Controparte_3
728/2017, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha accolto la domanda di ed trasferendo loro tutti i beni immobili oggetto del giudizio di Parte_1 Pt_1
scioglimento della comunione ereditaria paterna, sentenza destinata a spiegare efficacia nel presente giudizio: in riforma della appellata sentenza n. 8983 del 23.07.2015, resa dal Tribunale di Milano a conclusione del giudizio iscritto al n. 77623/2009, di r.g., accogliere le conclusioni pagina 3 di 15 adottate da , in accoglimento dell'appello proposto e dichiarare che l'asse Controparte_1
ereditario del defunto non comprende nessuno dei beni immobili Persona_1
erroneamente descritti nella c.t.u. con i lotti inseriti nel progetto di divisione CP_5
approvato dalla appellata sentenza, in quanto detti immobili sono di proprietà esclusiva di e in virtù della sentenza resa dalla Corte di Appello di Parte_1 Parte_1
Catania n. 728\2017, passata in cosa giudicata a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto da e . Di conseguenza rigettare tutte le Controparte_3 Parte_2
domande di condanna avanzate da , malgrado la desistenza già di primo Controparte_2
grado di e condannare e a Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 rimborsare a la somma di € 29.820,00, oltre interessi e rivalutazione, oltre alle Controparte_1
spese dei giudizi esecutivi e di quello odierno, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione.
Noto lì 23.12.2024 avv. SilvanaRaudino
PER NT CONCETTA
L'avv. Barbara De Cristofaro, nell'interesse della Sig.ra , insiste nelle difese e Parte_2
istanze spiegate nei propri scritti difensivi, che devono intendersi integralmente trascritti e riportati e precisa così le conclusioni:
"Piaccia"
ALL'ECC.MA CORTE DI MILANO adita, dato atto dei presupposti di fatto e di diritto accertati dalla ordinanza n. 5290 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, resa nella camera di consiglio del 27.02.2024, pubblicata il 05.03.2024, che, a conclusione del procedimento iscritto al n
3864/2018 di registro generale, numero sezionale 605/2024 e numero di raccolta generale
5920/2024, in accoglimento del ricorso di e di , ha cassato la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 3223/2017 della Corte D'appello di Milano, depositata l'11/07/2017, nonché dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26833 del 19.09.2023, che ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. Controparte_3
728/2017, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha accolto la domanda di ed trasferendo loro tutti i beni immobili oggetto del giudizio di Parte_1 Pt_1
scioglimento della comunione ereditaria paterna, sentenza destinata a spiegare efficacia nel presente giudizio: in riforma della appellata sentenza n. 8983 del 23.07.2015, resa dal Tribunale di Milano
a conclusione del giudizio iscritto al n. 77623/2009, di r.g., accogliere le conclusioni adottate da
, in accoglimento dell'appello proposto da , da Parte_2 Parte_1 Parte_1
pagina 4 di 15 e da , dichiarare che l'asse ereditario del defunto non Pt_1 Controparte_1 Persona_1
comprende nessuno dei beni immobili erroneamente descritti nella c.t.u. con i lotti CP_5
inseriti nel progetto di divisione approvato dalla appellata sentenza, in quanto detti immobili sono di proprietà esclusiva di e in virtù della sentenza resa dalla Parte_1 Parte_1
Corte di Appello di Catania n. 728\2017, passata in cosa giudicata a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto da e . Di conseguenza rigettare Controparte_3 Parte_2
tutte le domande di condanna avanzate da , malgrado la desistenza già di primo Controparte_2
grado di e condannare e alle spese del Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione.
Avola, 20.12.2024 avv. Barbara De Cristofaro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_1
-a seguito di rimessione ad opera della Corte di Cassazione- hanno evocato, ai sensi dell'art.
[...]
392 c.p.c., innanzi a questa Corte, , , ed Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
, chiedendo, in applicazione dei principi di diritto e delle statuizioni dell'ordinanza della CP_3
Corte di Cassazione n. 5920/2024, pubblicata il 5.3.2024, che la Corte d'appello di Milano -in riforma della sentenza di primo grado n. 8983 del 23.7.2015 del Tribunale di Milano- dichiari che l'asse ereditario del defunto non comprende nessuno degli immobili erroneamente Persona_1
inseriti nei lotti A, B, C, D, E, F inseriti nel progetto divisionale approvato da detta sentenza di primo grado, in quanto detti immobili sono di proprietà esclusiva di e , Parte_1 Parte_1
in virtù di sentenza resa dalla Corte di appello di Catania n. 728/2017, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione proposto da e;
di Controparte_3 Parte_2
conseguenza, le attrici in riassunzione hanno chiesto il rigetto di tutte le domande di condanna avanzate da e da , nonché di quelle disposte con la predetta sentenza del Controparte_2 Parte_2
Tribunale di Milano n. 8983 del 23.07.2015; dato l'avvenuto pagamento da parte di Parte_1
e di dette somme in via esecutiva, in riforma dell'appellata sentenza 8983\2015, le Parte_1
attrici hanno chiesto la condanna di a restituire loro quanto versato, oltre agli Controparte_2
interessi legali maturati e maturandi sino al saldo, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché di quelle del giudizio di cassazione e del presente giudizio di riassunzione.
Nella contumacia di e , si sono costituiti nel presente Controparte_2 Controparte_3
giudizio di rinvio e , sostanzialmente aderendo alle conclusioni di Controparte_1 Parte_2
pagina 5 di 15 e sia circa la non appartenenza all'asse ereditario del de cuius Parte_1 Parte_1
degli immobili già compresi nei sei lotti individuati dal Tribunale di Milano nel progetto divisionale approvato, sia in ordine al rigetto delle domande di condanna già proposte da , con Controparte_2
richiesta di rimborso delle spese di lite da porre a carico di e . Controparte_2 Controparte_3
ha chiesto pure la condanna dei fratelli e a rimborsargli la Controparte_1 CP_2 CP_3
somma di euro 29.820,00, oltre interessi e rivalutazione, oltre le spese di giudizio, anche di quello esecutivo.
All'esito della prima udienza del 15.10.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 25.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 6.5.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 6.5.2025 e decisa nella camera di consiglio del 14.5.2025.
La vicenda di fatto e processuale, nelle sue fasi pregresse, è così sintetizzata nella sentenza rescindente.
“Con atto di citazione del 22 ottobre 2009, e convenivano Controparte_2 Parte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, i MA , , e Parte_1 Pt_1 CP_3
, affinché, previa declaratoria di apertura della successione del padre , si CP_1 Persona_1
disponesse la divisione dei beni relitti, con il rendiconto delle rendite, anche in relazione al godimento esclusivo di alcuni beni da parte dei condividenti, disponendo la collazione a carico di Parte_1
della somma di € 174.300,00. Si costituiva il solo che non si
[...] Controparte_3
opponeva alla divisione, ma chiedeva che anche la sorella fosse tenuta a restituire alla Pt_2
comunione il corrispettivo per il godimento esclusivo di uno dei beni relitti.
Il Tribunale adito, con la sentenza n. 8983 del 23 luglio 2015, approvava il progetto di divisione dei beni caduti in successione, accertava la misura dei conguagli dovuti reciprocamente, in ragione del diverso valore delle quote reali rispetto a quello delle quote ideali, e condannava i comunisti che erano stati nel godimento esclusivo dei beni al pagamento in favore degli altri di un'indennità correlata a tale godimento. Veniva, infine, rigettata la domanda di collazione della detta somma proposta nei confronti di . Parte_1
pagina 6 di 15 Avverso tale sentenza proponevano appello ed , cui aderiva l'attrice Parte_1 Pt_1
. Resistevano, invece, e . Con separato atto di Parte_2 Controparte_2 CP_3
appello la sentenza del Tribunale era impugnata anche da che, nel fare proprie le Controparte_1 deduzioni delle altre appellanti, contestava l'erronea declaratoria della sua contumacia e la condanna al pagamento di un indennizzo per l'asserita occupazione di un bene comune. Riunite le due impugnazioni, la Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 3223/2017, pubblicata l'11 luglio 2017, ha rigettato entrambe le impugnazioni. Disattese le censure che investivano la corretta notificazione dell'atto di citazione ai MA , e , la Corte distrettuale escludeva che la Pt_1 Pt_1 CP_1
mancata produzione dei certificati ipocatastali potesse determinare l'improcedibilità della domanda di divisione. Quanto alla deduzione secondo cui i beni oggetto di causa erano stati interessati da un diverso giudizio, nel quale le appellanti ed , avendo chiesto, inizialmente Parte_1 Pt_1 nei confronti del padre, e poi nei riguardi degli altri fratelli, l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di compravendita di beni caduti in successione, anche per la quota appartenente alla moglie premorta, giudizio definito in primo grado con la sentenza di accoglimento del Tribunale di
Siracusa dell'8 maggio 2014, la sentenza di appello riteneva che l'esito del diverso giudizio fosse inopponibile ai coeredi, in quanto la domanda giudiziale proposta dalle appellanti era stata trascritta in data 4 marzo 2009, successivamente all'apertura della successione. Quanto al motivo di appello proposto da , circa la condanna per l'occupazione di un box auto, la Corte d'appello Controparte_1
lo reputava privo di fondamento, risultando dimostrato che il bene fosse stato effettivamente goduto.
Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso ed Parte_1
sulla base di cinque motivi. ed hanno Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese”.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 5920/2024, pubblicata il 5.3.2024, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, ha cassato la sentenza n. 3223/2017 depositata l' 11.7.2017 della Corte
d'Appello di Milano, con rinvio ad altro collegio della medesima Corte, per un nuovo esame della controversia sulla scorta dei principi ivi espressi e anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha preliminarmente dato atto che, con ordinanza n. 26833 del 19.9.2023, la stessa Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto da contro Controparte_3 la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 728/2017, che aveva confermato la sentenza del
Tribunale di Siracusa con cui era stata accolta la domanda di ed avanzata Parte_1 Pt_1
nel 2008 -allorché il padre era ancora in vita, il cui giudizio era stato poi proseguito nei confronti degli altri coeredi- al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre derivante dal pagina 7 di 15 contratto preliminare di compravendita del 1998, con il quale il padre aveva promesso di vendere alle figlie i beni oggetto di causa, anche per la quota appartenente alla defunta moglie, comproprietaria al
50%. Conseguentemente è passata in giudicato la sentenza traslativa dei beni già oggetto di detto contratto preliminare a favore delle figlie ed Pt_1 Pt_1
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha stabilito che detta pronuncia che ha trasferito a Parte_1
e ad i bene già oggetto del presente giudizio di scioglimento della
[...] Parte_1
comunione ereditaria paterna è destinata a spiegare efficacia nel presente procedimento, avendo
“escluso dal novero dei beni ancora appartenenti per successione ai condividenti quelli oggetto del citato preliminare, trattandosi peraltro di sentenza resa all'esito di un giudizio che ha visto partecipi tutte le parti del presente procedimento”.
La Corte ha precisato che, in conformità a principi ormai consolidati, nel giudizio di divisione ereditaria, occorre fornire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius non solo al momento in cui è sorta la comunione ereditaria, ma anche alla data di introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria fino alla definizione della divisione “non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che, per effetto di vicende anche intervenute in corso di causa, abbiano perso il carattere della proprietà comune”.
Applicando i predetti principi al caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato che “l'intervento del giudicato sulla domanda ex art. 2932 c.c. avanzata da parte delle ricorrenti è destinato, quindi, ad incidere anche sull'esito del presente giudizio, anche avuto riguardo alla circostanza che la sentenza della Corte d'Appello di Catania ha confermato il trasferimento dei beni oggetto del preliminare, non solo per la quota appartenente in proprio al promittente venditore, , ma anche per Persona_1
la quota invece appartenente alla moglie premorta, nella cui titolarità erano subentrati tutti i MA
, succeduti però anche nella qualità di promittenti venditori, quali eredi del padre”. Parte_1
Ha poi precisato che erronea è stata la decisione della Corte di appello di Milano che ha ritenuto inopponibile la pronuncia catanese, in quanto invece spiega “piena efficacia nei confronti degli eredi la sentenza emessa al fine di dare esecuzione ad un impegno contratto in vita dal de cuius, ed al quale ha dato attuazione una sentenza emessa nel contraddittorio di tutti gli eredi del promittente venditore”.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che non può addivenirsi alla divisione di beni che ormai non rientrano più nella titolarità dei condividenti “ove il titolo di acquisto dell'originario comune dante causa sia recessivo, quanto al riconoscimento del diritto di proprietà, in conseguenza di un atto proveniente dallo stesso dante causa, rivelatosi idoneo a determinare la perdita della proprietà, ancorché per effetto di una sentenza attuativa dell'obbligo assunto”.
pagina 8 di 15 Inconferenti, sotto tale profilo, secondo la Cassazione, sono l'eventuale anteriorità della trascrizione della domanda di divisione ex art. 2646, comma due, c.c. -peraltro non eseguita nel caso di specie- così come il richiamo all'art. 2644 c.c., che riguarda il diverso caso del conflitto con un terzo avente causa dal medesimo promittente venditore: l'anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale, con il conseguente effetto prenotativo, risolve, infatti, il conflitto con un terzo avente causa dal medesimo promittente venditore che avesse trascritto il suo titolo di acquisto, o la relativa domanda prenotativa, in data anteriore alla trascrizione della domanda delle ricorrenti, ma non assume rilievo “al diverso fine di opporre agli eredi del soggetto obbligato gli effetti della sentenza che agli obblighi assunti abbia dato esecuzione, succedendo gli stessi eredi nella posizione del loro dante causa”.
La Corte ha, quindi, concluso accogliendo il ricorso di ed con rinvio Parte_1 Pt_1 alla Corte d'appello di Miano, perché, in diversa composizione, rivaluti la situazione “sulla base dei principi di diritto innanzi esposti, avuto, in particolare, riguardo a quello secondo cui l'appartenenza dei beni alla comunione deve sussistere non solo alla data di introduzione del giudizio, ovvero allorché sia sorta la comunione - nella specie ereditaria -, ma deve permanere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che, per effetto di vicende anche intervenute in corso di causa, abbiano perso il carattere della proprietà comune, ovvero risultino trasformati”.
Ciò premesso, deve preliminarmente darsi atto che sono passate in giudicato le statuizioni della sentenza di primo grado relative ai beni mobili (conto corrente e due autovetture), beni in relazione ai quali le parti non hanno più argomentato nei successivi gradi.
Alla luce dei principi espressi dall'ordinanza rescindente, deve, invece, ritenersi che i beni immobili già oggetto della divisione operata dal Tribunale di Milano, in realtà, non appartengono alla comunione dei MA , generata dalla morte del loro padre . Parte_1 Persona_1
Fermo il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. che ha trasferito alle sorelle ed gli immobili oggetto del preliminare sottoscritto nel 1998 da Parte_1 Pt_1 Per_1
, deve rilevarsi che detti beni coincidono esattamente con gli immobili oggetto del progetto
[...]
divisionale approvato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 8983/2015.
Confrontando, infatti, i dati catastali risultanti dalla CTU svolta nel primo grado del presente giudizio di divisione con quelli relativi agli immobili oggetto della sentenza della Corte di appello di
Catania, ricavabili dalla stessa sentenza e anche dalla relativa nota di trascrizione, emerge chiaramente che si tratta degli stessi immobili, nessuno escluso.
Si tratta dei seguenti immobili:
pagina 9 di 15 - fabbricato sito in Peschiera Borromeo, Via Leoncavallo, n 4, al cat. p. t., al f. 50, part 51 sub 1,.;
f 50, part 51, sub 4; terreno f 50, part 43, e 2 box siti in via della Resistenza n 19,p. S-1,di Peschiera
Borromeo, foglio 50, part 114 sub 6, di mq 29 e part 114, sub 7, di mq 15, e l'unità immobiliare sita in
Peschiera Borromeo, frazione Bellingera Via Puccini n 13, p 2°, f 50, part. 110 sub 107;
-fabbricato sito in Noto Contrada Falconara, di tre piani f. t, al cat. al f. 317, part: 404, sub
1,2,3,4;
- terreno agricolo sito in tenere di Pachino, al cat. al f. 23, part. 584, 585;
- casetta, in Noto, Piazza Montecanosa, n 6, part 899, f. 429, sub 1 e 2;
- appartamento di Via Leoncavallo, n 4, Peschiera Borromeo, a 1° p. al cat. al f 50, part. 51, sub
5.
Ne discende che la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha operato la divisione tra i sei fratelli anche di detti immobili, in realtà di proprietà esclusiva delle sorelle Parte_1
ed con previsione dei relativi conguagli. Pt_1 Pt_1
Posto che il preliminare sottoscritto dal defunto risale al 1998 e il giudizio avanti al Tribunale di
Siracusa è stato promosso dalle figlie nel 2008 contro il padre , quando questi era ancora in Per_1
vita, devono essere parimenti caducate le pronunce di condanna emesse dal Tribunale di Milano a favore di e relativamente all'occupazione esclusiva di alcuni Controparte_2 Parte_2
immobili da parte di taluni condividenti.
Si legge infatti nella sentenza di primo grado del presente procedimento:
pagina 10 di 15 Sulla base delle predette considerazioni, il Tribunale di Milano in dispositivo, oltre allo scioglimento della comunione con relativi conguagli, aveva così stabilito:
Le attrici in riassunzione ed hanno dato atto di aver dovuto dare Pt_1 Parte_1
esecuzione alle due sentenze del Tribunale di Milano n. 8983\2015 e della Corte di appello di Milano n pagina 11 di 15 3223\17, a seguito del procedimento esecutivo promosso dal fratello;
pertanto, nella presente CP_2 sede chiedono la restituzione di quanto versato a ( € 18.071,14, Controparte_2 Parte_1 oltre spese di esecuzione ed interessi legali;
€ 21.901,14, oltre interessi legali). Parte_1
Parimenti, per le medesimo ragioni, chiede che il fratello sia condannato Controparte_1 CP_2
a restituirgli la somma di € 29.820,00, oltre spese di esecuzione ed interessi legali, pure versata in esecuzione delle citate sentenze di primo e secondo grado. Il riferimento anche a
[...]
per la restituzione pare invero frutto di un errore materiale, posto che la condanna era CP_3
stata emessa solo a favore del fratello . CP_2
La riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8983/2015 qui operata con l'esclusione degli immobili e il rigetto delle domande connesse alla relativa occupazione esclusiva da parte di taluni condividenti comporta, effettivamente, l'obbligo di e di di Controparte_2 Parte_2
restituire ai fratelli quanto eventualmente incassato in esecuzione delle pronunce riformate, con interessi legali dal giorno del relativo pagamento;
infatti “per il semplice fatto che una sentenza esecutiva sia stata riformata all'esito del giudizio di cassazione, colui che abbia adempiuto una prestazione successivamente risultata non dovuta ha diritto di essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma versata comprensiva degli interessi legali a partire dal giorno del pagamento” (Cass. 5391/2013).
Parimenti dovranno essere restituite da anche le somme corrisposte dai Controparte_2 MA per le spese del giudizio di esecuzione;
è stato infatti stabilito che “in caso di riforma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo” (Cass. n. 2135 del 3.2.2016;
Cass. n. 25143 del 14.10.2008).
SPESE DI LITE
Come noto, “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della
pagina 12 di 15 controparte” (Cass. n. 29056 dell' 11.11.2024). Infatti “l'accoglimento di uno dei motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l'assorbimento dell'ulteriore mezzo di gravame sulla ripartizione dell'onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall'annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell'esito finale del giudizio” (Cass. n. 3069 del 6.2.2017). In particolare, “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite” (Cass. SU n. 32906 dell' 8.11.2022; Cass. n. 9448 del 6.4.2023).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello,
e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (Cass. n. 28698/2019; Cass. n.
15506/2018; Cass. n. 7243/2006; Cass. 9690/2003).
Nel caso di specie, visto l'esito finale del giudizio, devono ritenersi, senz'altro, vittoriose Parte_1
ed nei confronti di e , che ancora
[...] Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
in Cassazione hanno contrastato le domande delle sorelle.
Relativamente alle altre parti si ritiene di poter, invece, compensare integralmente le spese, in considerazione dell'esito del giudizio, della mancata costituzione in alcune fasi del procedimento e delle contrastanti posizioni assunte nel corso dello stesso da taluni condividenti.
Parimenti, la Corte ritiene di compensare le spese tra ed , da Parte_1 Parte_1
un parte, e ed , avendo questi ultimi aderito alle domande delle due Controparte_1 Parte_2
sorelle sin dalla prima fase di appello.
Pertanto le attuali attrici in riassunzione hanno diritto al rimborso delle spese di tutti i gradi successivi al primo –posto che avanti al Tribunale le stesse non si erano costituite- da parte di e . Controparte_2 Controparte_3
La liquidazione per i vari gradi e le diverse fasi è effettuata direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria nei gradi successivi al primo. Per il valore delle domande qui decise si tiene conto del valore del contributo unificato indicato dalle attrici in riassunzione nello scaglione “sino a 26.000 euro”; sul punto si osserva che la nota spese pagina 13 di 15 depositata in data 24.1.2025 dalle attrici è riferita, invece, allo scaglione superiore 26.001-52.000. E' pure dovuto, infine, il rimborso delle spese di iscrizione a ruolo dei vari gradi, unitamente al rimborso del 15% delle spese forfettarie e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio promosso da ed , così provvede, in accoglimento delle domande: Parte_1 Parte_1
1. dichiara che la comunione ereditaria originata dalla morte di tra Persona_1 Parte_1
, , , ed
[...] Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
non comprende immobili e, conseguentemente, rigetta la domanda di Controparte_3
scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni immobili;
2. dichiara che non è dovuto alcun conguaglio fra i condividenti;
3. rigetta le domande di pagamento per occupazione esclusiva proposte in primo grado da e;
Controparte_2 Parte_2
4. condanna ed a restituire a , Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Parte_1
quanto da questi ultimi versato in esecuzione delle sentenze del
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano n. 8983\2015 e della Corte di appello di Milano n 3223\17, oltre interessi legali dal pagamento e spese di esecuzione;
5. dà atto del passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza di primo grado sulle assegnazioni dei beni mobili;
6. compensa le spese dell'intero giudizio fra , , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e ;
[...] Controparte_1
7. compensa le spese dell'intero giudizio fra , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
e ;
[...] Controparte_1
8. condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle Controparte_2 Controparte_3
spese processuali del giudizio in favore di e , così Parte_1 Parte_1
liquidate:
-per il giudizio di appello prima fase in complessivi euro 3.966,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre le spese di iscrizione a ruolo, il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
-per il giudizio di legittimità in complessivi euro 3.082,00, di cui € 1.276,,00 per fase di studio,
€ 1.134,00 per fase introduttiva ed € 3.082,00 per fase decisionale, oltre le spese di iscrizione a ruolo, il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pagina 14 di 15 -per il presente giudizio di rinvio in complessivi euro 3.966,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre le spese di iscrizione a ruolo, il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi dott.ssa Giovanna Ferrero
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
, elettivamente domiciliate presso l'avv.to Parte_1
Giovanni Raudino, indirizzo di posta elettronica che le Email_1
rappresenta e difende, in forza di procura alle lite in atti;
ATTRICI IN RIASSUNZIONE contro
, elettivamente domiciliato presso l'avv.to Silvana Raudino, indirizzo di posta Controparte_1
elettronica che lo rappresenta e difende, in forza di Email_2
procura alle lite in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCETTA NT, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Barbara De
Cristofaro, indirizzo di posta elettronica che la Email_3
rappresenta e difende, in forza di procura alle lite in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 15 , contumace Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
, contumace Controparte_3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito dell'udienza del 6.5.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PER NT CA E NT EL
L'avv. Giovanni Raudino, nell'interesse della Sig.ra e della Parte_1 Controparte_4
insiste nelle difese ed istanze spiegate nei propri scritti difensivi, che devono
[...]
intendersi integralmente trascritti e riportati e precisa così le conclusioni:
“ P I A C C I A”
ALL'ECC.MA CORTE DI MILANO adita, respinta ogni contraria eccezione e difesa, pronunciandosi in base ai presupposti di fatto e di diritto accertati dalla ordinanza della Corte di Cassazione Sezione seconda, resa nella camera di consiglio del 27.02.2024, pubblicata il
05.03.2024, che, a conclusione del procedimento iscritto al n 3864\2018 di registro generale, numero sezionale 605\2024, e numero di raccolta generale 5920\2024, in accoglimento del ricorso di e di e ha cassato la sentenza n. 3223/2017 Parte_1 Parte_1 della Corte D'appello di Milano, depositata l'11/07/2017, nonché dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 26833 del 19.09.2023, che ha rigettato il ricorso proposto da
[...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 728/2017, che ha CP_3
confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha accolto la domanda di Parte_1
ed trasferendo loro tutti i beni immobili oggetto del giudizio di
[...] Pt_1
scioglimento della comunione ereditaria paterna, sentenza destinata a spiegare efficacia nel presente giudizio: in riforma della appellata sentenza n 8983 del 23.07.2015, resa dal
Tribunale di Milano a conclusione del giudizio iscritto al n 77623\2009, di r.g., in via cautelare sospenderne l'efficacia esecutiva e nel merito, in accoglimento dell'appello proposto da e da , dichiarare che l'asse ereditario del Parte_1 Parte_1 pagina 2 di 15 defunto non comprende nessuno dei beni immobili erroneamente Persona_1
descritti nella c.t.u. con i lotti inseriti nel progetto di divisione approvato nella CP_5
appellata sentenza, in quanto detti immobili sono di proprietà esclusiva di Parte_1
e in virtù della sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania n Parte_1
728\2017, passata in cosa giudicata a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto da e . Di conseguenza rigettare tutte le domande Controparte_3 Parte_2
di condanna avanzate da e da nonché quelle disposte Controparte_2 Parte_2
con la appellata sentenza 8983 del 23.07.2015, resa dal Tribunale di Milano. In conseguenza dell'avvenuto pagamento di e di dette somme in via Parte_1 Parte_1 esecutiva, in riforma dell'appellata sentenza 8983\2015, condannare a Controparte_2
restituirle oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al saldo. Condannare gli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché di quelle del giudizio di cassazione e del presente giudizio di riassunzione.
Noto lì 20.12.2024 avv Giovanni Raudino
PER Controparte_1
L'avv. Silvana Raudino, nell'interesse di , insiste nelle difese e istanze spiegate nei Controparte_1
propri scritti difensivi, che devono intendersi integralmente trascritti e riportati e precisa cosi le conclusioni:
" P I A C C I A"
ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO di MILANO adita, dato atto dei presupposti di fatto e di diritto accertati dalla ordinanza n. 5290 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, resa nella camera di consiglio del 27.02.2024, pubblicata il 05.03.2024, che, a conclusione del procedimento iscritto al n 3864/2018 di registro generale, numero sezionale 605/2024 e numero di raccolta generale 5920/2024, in accoglimento del ricorso di e di , ha Parte_1 Parte_1 cassato la sentenza n. 3223/2017 della Corte D'appello di Milano, depositata l'11/07/2017, nonché dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26833 del 19.09.2023, che ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. Controparte_3
728/2017, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha accolto la domanda di ed trasferendo loro tutti i beni immobili oggetto del giudizio di Parte_1 Pt_1
scioglimento della comunione ereditaria paterna, sentenza destinata a spiegare efficacia nel presente giudizio: in riforma della appellata sentenza n. 8983 del 23.07.2015, resa dal Tribunale di Milano a conclusione del giudizio iscritto al n. 77623/2009, di r.g., accogliere le conclusioni pagina 3 di 15 adottate da , in accoglimento dell'appello proposto e dichiarare che l'asse Controparte_1
ereditario del defunto non comprende nessuno dei beni immobili Persona_1
erroneamente descritti nella c.t.u. con i lotti inseriti nel progetto di divisione CP_5
approvato dalla appellata sentenza, in quanto detti immobili sono di proprietà esclusiva di e in virtù della sentenza resa dalla Corte di Appello di Parte_1 Parte_1
Catania n. 728\2017, passata in cosa giudicata a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto da e . Di conseguenza rigettare tutte le Controparte_3 Parte_2
domande di condanna avanzate da , malgrado la desistenza già di primo Controparte_2
grado di e condannare e a Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 rimborsare a la somma di € 29.820,00, oltre interessi e rivalutazione, oltre alle Controparte_1
spese dei giudizi esecutivi e di quello odierno, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione.
Noto lì 23.12.2024 avv. SilvanaRaudino
PER NT CONCETTA
L'avv. Barbara De Cristofaro, nell'interesse della Sig.ra , insiste nelle difese e Parte_2
istanze spiegate nei propri scritti difensivi, che devono intendersi integralmente trascritti e riportati e precisa così le conclusioni:
"Piaccia"
ALL'ECC.MA CORTE DI MILANO adita, dato atto dei presupposti di fatto e di diritto accertati dalla ordinanza n. 5290 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, resa nella camera di consiglio del 27.02.2024, pubblicata il 05.03.2024, che, a conclusione del procedimento iscritto al n
3864/2018 di registro generale, numero sezionale 605/2024 e numero di raccolta generale
5920/2024, in accoglimento del ricorso di e di , ha cassato la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 3223/2017 della Corte D'appello di Milano, depositata l'11/07/2017, nonché dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26833 del 19.09.2023, che ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. Controparte_3
728/2017, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha accolto la domanda di ed trasferendo loro tutti i beni immobili oggetto del giudizio di Parte_1 Pt_1
scioglimento della comunione ereditaria paterna, sentenza destinata a spiegare efficacia nel presente giudizio: in riforma della appellata sentenza n. 8983 del 23.07.2015, resa dal Tribunale di Milano
a conclusione del giudizio iscritto al n. 77623/2009, di r.g., accogliere le conclusioni adottate da
, in accoglimento dell'appello proposto da , da Parte_2 Parte_1 Parte_1
pagina 4 di 15 e da , dichiarare che l'asse ereditario del defunto non Pt_1 Controparte_1 Persona_1
comprende nessuno dei beni immobili erroneamente descritti nella c.t.u. con i lotti CP_5
inseriti nel progetto di divisione approvato dalla appellata sentenza, in quanto detti immobili sono di proprietà esclusiva di e in virtù della sentenza resa dalla Parte_1 Parte_1
Corte di Appello di Catania n. 728\2017, passata in cosa giudicata a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto da e . Di conseguenza rigettare Controparte_3 Parte_2
tutte le domande di condanna avanzate da , malgrado la desistenza già di primo Controparte_2
grado di e condannare e alle spese del Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione.
Avola, 20.12.2024 avv. Barbara De Cristofaro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_1
-a seguito di rimessione ad opera della Corte di Cassazione- hanno evocato, ai sensi dell'art.
[...]
392 c.p.c., innanzi a questa Corte, , , ed Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
, chiedendo, in applicazione dei principi di diritto e delle statuizioni dell'ordinanza della CP_3
Corte di Cassazione n. 5920/2024, pubblicata il 5.3.2024, che la Corte d'appello di Milano -in riforma della sentenza di primo grado n. 8983 del 23.7.2015 del Tribunale di Milano- dichiari che l'asse ereditario del defunto non comprende nessuno degli immobili erroneamente Persona_1
inseriti nei lotti A, B, C, D, E, F inseriti nel progetto divisionale approvato da detta sentenza di primo grado, in quanto detti immobili sono di proprietà esclusiva di e , Parte_1 Parte_1
in virtù di sentenza resa dalla Corte di appello di Catania n. 728/2017, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione proposto da e;
di Controparte_3 Parte_2
conseguenza, le attrici in riassunzione hanno chiesto il rigetto di tutte le domande di condanna avanzate da e da , nonché di quelle disposte con la predetta sentenza del Controparte_2 Parte_2
Tribunale di Milano n. 8983 del 23.07.2015; dato l'avvenuto pagamento da parte di Parte_1
e di dette somme in via esecutiva, in riforma dell'appellata sentenza 8983\2015, le Parte_1
attrici hanno chiesto la condanna di a restituire loro quanto versato, oltre agli Controparte_2
interessi legali maturati e maturandi sino al saldo, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché di quelle del giudizio di cassazione e del presente giudizio di riassunzione.
Nella contumacia di e , si sono costituiti nel presente Controparte_2 Controparte_3
giudizio di rinvio e , sostanzialmente aderendo alle conclusioni di Controparte_1 Parte_2
pagina 5 di 15 e sia circa la non appartenenza all'asse ereditario del de cuius Parte_1 Parte_1
degli immobili già compresi nei sei lotti individuati dal Tribunale di Milano nel progetto divisionale approvato, sia in ordine al rigetto delle domande di condanna già proposte da , con Controparte_2
richiesta di rimborso delle spese di lite da porre a carico di e . Controparte_2 Controparte_3
ha chiesto pure la condanna dei fratelli e a rimborsargli la Controparte_1 CP_2 CP_3
somma di euro 29.820,00, oltre interessi e rivalutazione, oltre le spese di giudizio, anche di quello esecutivo.
All'esito della prima udienza del 15.10.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 25.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 6.5.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 6.5.2025 e decisa nella camera di consiglio del 14.5.2025.
La vicenda di fatto e processuale, nelle sue fasi pregresse, è così sintetizzata nella sentenza rescindente.
“Con atto di citazione del 22 ottobre 2009, e convenivano Controparte_2 Parte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, i MA , , e Parte_1 Pt_1 CP_3
, affinché, previa declaratoria di apertura della successione del padre , si CP_1 Persona_1
disponesse la divisione dei beni relitti, con il rendiconto delle rendite, anche in relazione al godimento esclusivo di alcuni beni da parte dei condividenti, disponendo la collazione a carico di Parte_1
della somma di € 174.300,00. Si costituiva il solo che non si
[...] Controparte_3
opponeva alla divisione, ma chiedeva che anche la sorella fosse tenuta a restituire alla Pt_2
comunione il corrispettivo per il godimento esclusivo di uno dei beni relitti.
Il Tribunale adito, con la sentenza n. 8983 del 23 luglio 2015, approvava il progetto di divisione dei beni caduti in successione, accertava la misura dei conguagli dovuti reciprocamente, in ragione del diverso valore delle quote reali rispetto a quello delle quote ideali, e condannava i comunisti che erano stati nel godimento esclusivo dei beni al pagamento in favore degli altri di un'indennità correlata a tale godimento. Veniva, infine, rigettata la domanda di collazione della detta somma proposta nei confronti di . Parte_1
pagina 6 di 15 Avverso tale sentenza proponevano appello ed , cui aderiva l'attrice Parte_1 Pt_1
. Resistevano, invece, e . Con separato atto di Parte_2 Controparte_2 CP_3
appello la sentenza del Tribunale era impugnata anche da che, nel fare proprie le Controparte_1 deduzioni delle altre appellanti, contestava l'erronea declaratoria della sua contumacia e la condanna al pagamento di un indennizzo per l'asserita occupazione di un bene comune. Riunite le due impugnazioni, la Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 3223/2017, pubblicata l'11 luglio 2017, ha rigettato entrambe le impugnazioni. Disattese le censure che investivano la corretta notificazione dell'atto di citazione ai MA , e , la Corte distrettuale escludeva che la Pt_1 Pt_1 CP_1
mancata produzione dei certificati ipocatastali potesse determinare l'improcedibilità della domanda di divisione. Quanto alla deduzione secondo cui i beni oggetto di causa erano stati interessati da un diverso giudizio, nel quale le appellanti ed , avendo chiesto, inizialmente Parte_1 Pt_1 nei confronti del padre, e poi nei riguardi degli altri fratelli, l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di compravendita di beni caduti in successione, anche per la quota appartenente alla moglie premorta, giudizio definito in primo grado con la sentenza di accoglimento del Tribunale di
Siracusa dell'8 maggio 2014, la sentenza di appello riteneva che l'esito del diverso giudizio fosse inopponibile ai coeredi, in quanto la domanda giudiziale proposta dalle appellanti era stata trascritta in data 4 marzo 2009, successivamente all'apertura della successione. Quanto al motivo di appello proposto da , circa la condanna per l'occupazione di un box auto, la Corte d'appello Controparte_1
lo reputava privo di fondamento, risultando dimostrato che il bene fosse stato effettivamente goduto.
Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso ed Parte_1
sulla base di cinque motivi. ed hanno Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese”.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 5920/2024, pubblicata il 5.3.2024, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, ha cassato la sentenza n. 3223/2017 depositata l' 11.7.2017 della Corte
d'Appello di Milano, con rinvio ad altro collegio della medesima Corte, per un nuovo esame della controversia sulla scorta dei principi ivi espressi e anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha preliminarmente dato atto che, con ordinanza n. 26833 del 19.9.2023, la stessa Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto da contro Controparte_3 la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 728/2017, che aveva confermato la sentenza del
Tribunale di Siracusa con cui era stata accolta la domanda di ed avanzata Parte_1 Pt_1
nel 2008 -allorché il padre era ancora in vita, il cui giudizio era stato poi proseguito nei confronti degli altri coeredi- al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre derivante dal pagina 7 di 15 contratto preliminare di compravendita del 1998, con il quale il padre aveva promesso di vendere alle figlie i beni oggetto di causa, anche per la quota appartenente alla defunta moglie, comproprietaria al
50%. Conseguentemente è passata in giudicato la sentenza traslativa dei beni già oggetto di detto contratto preliminare a favore delle figlie ed Pt_1 Pt_1
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha stabilito che detta pronuncia che ha trasferito a Parte_1
e ad i bene già oggetto del presente giudizio di scioglimento della
[...] Parte_1
comunione ereditaria paterna è destinata a spiegare efficacia nel presente procedimento, avendo
“escluso dal novero dei beni ancora appartenenti per successione ai condividenti quelli oggetto del citato preliminare, trattandosi peraltro di sentenza resa all'esito di un giudizio che ha visto partecipi tutte le parti del presente procedimento”.
La Corte ha precisato che, in conformità a principi ormai consolidati, nel giudizio di divisione ereditaria, occorre fornire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius non solo al momento in cui è sorta la comunione ereditaria, ma anche alla data di introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria fino alla definizione della divisione “non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che, per effetto di vicende anche intervenute in corso di causa, abbiano perso il carattere della proprietà comune”.
Applicando i predetti principi al caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato che “l'intervento del giudicato sulla domanda ex art. 2932 c.c. avanzata da parte delle ricorrenti è destinato, quindi, ad incidere anche sull'esito del presente giudizio, anche avuto riguardo alla circostanza che la sentenza della Corte d'Appello di Catania ha confermato il trasferimento dei beni oggetto del preliminare, non solo per la quota appartenente in proprio al promittente venditore, , ma anche per Persona_1
la quota invece appartenente alla moglie premorta, nella cui titolarità erano subentrati tutti i MA
, succeduti però anche nella qualità di promittenti venditori, quali eredi del padre”. Parte_1
Ha poi precisato che erronea è stata la decisione della Corte di appello di Milano che ha ritenuto inopponibile la pronuncia catanese, in quanto invece spiega “piena efficacia nei confronti degli eredi la sentenza emessa al fine di dare esecuzione ad un impegno contratto in vita dal de cuius, ed al quale ha dato attuazione una sentenza emessa nel contraddittorio di tutti gli eredi del promittente venditore”.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che non può addivenirsi alla divisione di beni che ormai non rientrano più nella titolarità dei condividenti “ove il titolo di acquisto dell'originario comune dante causa sia recessivo, quanto al riconoscimento del diritto di proprietà, in conseguenza di un atto proveniente dallo stesso dante causa, rivelatosi idoneo a determinare la perdita della proprietà, ancorché per effetto di una sentenza attuativa dell'obbligo assunto”.
pagina 8 di 15 Inconferenti, sotto tale profilo, secondo la Cassazione, sono l'eventuale anteriorità della trascrizione della domanda di divisione ex art. 2646, comma due, c.c. -peraltro non eseguita nel caso di specie- così come il richiamo all'art. 2644 c.c., che riguarda il diverso caso del conflitto con un terzo avente causa dal medesimo promittente venditore: l'anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale, con il conseguente effetto prenotativo, risolve, infatti, il conflitto con un terzo avente causa dal medesimo promittente venditore che avesse trascritto il suo titolo di acquisto, o la relativa domanda prenotativa, in data anteriore alla trascrizione della domanda delle ricorrenti, ma non assume rilievo “al diverso fine di opporre agli eredi del soggetto obbligato gli effetti della sentenza che agli obblighi assunti abbia dato esecuzione, succedendo gli stessi eredi nella posizione del loro dante causa”.
La Corte ha, quindi, concluso accogliendo il ricorso di ed con rinvio Parte_1 Pt_1 alla Corte d'appello di Miano, perché, in diversa composizione, rivaluti la situazione “sulla base dei principi di diritto innanzi esposti, avuto, in particolare, riguardo a quello secondo cui l'appartenenza dei beni alla comunione deve sussistere non solo alla data di introduzione del giudizio, ovvero allorché sia sorta la comunione - nella specie ereditaria -, ma deve permanere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che, per effetto di vicende anche intervenute in corso di causa, abbiano perso il carattere della proprietà comune, ovvero risultino trasformati”.
Ciò premesso, deve preliminarmente darsi atto che sono passate in giudicato le statuizioni della sentenza di primo grado relative ai beni mobili (conto corrente e due autovetture), beni in relazione ai quali le parti non hanno più argomentato nei successivi gradi.
Alla luce dei principi espressi dall'ordinanza rescindente, deve, invece, ritenersi che i beni immobili già oggetto della divisione operata dal Tribunale di Milano, in realtà, non appartengono alla comunione dei MA , generata dalla morte del loro padre . Parte_1 Persona_1
Fermo il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. che ha trasferito alle sorelle ed gli immobili oggetto del preliminare sottoscritto nel 1998 da Parte_1 Pt_1 Per_1
, deve rilevarsi che detti beni coincidono esattamente con gli immobili oggetto del progetto
[...]
divisionale approvato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 8983/2015.
Confrontando, infatti, i dati catastali risultanti dalla CTU svolta nel primo grado del presente giudizio di divisione con quelli relativi agli immobili oggetto della sentenza della Corte di appello di
Catania, ricavabili dalla stessa sentenza e anche dalla relativa nota di trascrizione, emerge chiaramente che si tratta degli stessi immobili, nessuno escluso.
Si tratta dei seguenti immobili:
pagina 9 di 15 - fabbricato sito in Peschiera Borromeo, Via Leoncavallo, n 4, al cat. p. t., al f. 50, part 51 sub 1,.;
f 50, part 51, sub 4; terreno f 50, part 43, e 2 box siti in via della Resistenza n 19,p. S-1,di Peschiera
Borromeo, foglio 50, part 114 sub 6, di mq 29 e part 114, sub 7, di mq 15, e l'unità immobiliare sita in
Peschiera Borromeo, frazione Bellingera Via Puccini n 13, p 2°, f 50, part. 110 sub 107;
-fabbricato sito in Noto Contrada Falconara, di tre piani f. t, al cat. al f. 317, part: 404, sub
1,2,3,4;
- terreno agricolo sito in tenere di Pachino, al cat. al f. 23, part. 584, 585;
- casetta, in Noto, Piazza Montecanosa, n 6, part 899, f. 429, sub 1 e 2;
- appartamento di Via Leoncavallo, n 4, Peschiera Borromeo, a 1° p. al cat. al f 50, part. 51, sub
5.
Ne discende che la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha operato la divisione tra i sei fratelli anche di detti immobili, in realtà di proprietà esclusiva delle sorelle Parte_1
ed con previsione dei relativi conguagli. Pt_1 Pt_1
Posto che il preliminare sottoscritto dal defunto risale al 1998 e il giudizio avanti al Tribunale di
Siracusa è stato promosso dalle figlie nel 2008 contro il padre , quando questi era ancora in Per_1
vita, devono essere parimenti caducate le pronunce di condanna emesse dal Tribunale di Milano a favore di e relativamente all'occupazione esclusiva di alcuni Controparte_2 Parte_2
immobili da parte di taluni condividenti.
Si legge infatti nella sentenza di primo grado del presente procedimento:
pagina 10 di 15 Sulla base delle predette considerazioni, il Tribunale di Milano in dispositivo, oltre allo scioglimento della comunione con relativi conguagli, aveva così stabilito:
Le attrici in riassunzione ed hanno dato atto di aver dovuto dare Pt_1 Parte_1
esecuzione alle due sentenze del Tribunale di Milano n. 8983\2015 e della Corte di appello di Milano n pagina 11 di 15 3223\17, a seguito del procedimento esecutivo promosso dal fratello;
pertanto, nella presente CP_2 sede chiedono la restituzione di quanto versato a ( € 18.071,14, Controparte_2 Parte_1 oltre spese di esecuzione ed interessi legali;
€ 21.901,14, oltre interessi legali). Parte_1
Parimenti, per le medesimo ragioni, chiede che il fratello sia condannato Controparte_1 CP_2
a restituirgli la somma di € 29.820,00, oltre spese di esecuzione ed interessi legali, pure versata in esecuzione delle citate sentenze di primo e secondo grado. Il riferimento anche a
[...]
per la restituzione pare invero frutto di un errore materiale, posto che la condanna era CP_3
stata emessa solo a favore del fratello . CP_2
La riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8983/2015 qui operata con l'esclusione degli immobili e il rigetto delle domande connesse alla relativa occupazione esclusiva da parte di taluni condividenti comporta, effettivamente, l'obbligo di e di di Controparte_2 Parte_2
restituire ai fratelli quanto eventualmente incassato in esecuzione delle pronunce riformate, con interessi legali dal giorno del relativo pagamento;
infatti “per il semplice fatto che una sentenza esecutiva sia stata riformata all'esito del giudizio di cassazione, colui che abbia adempiuto una prestazione successivamente risultata non dovuta ha diritto di essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma versata comprensiva degli interessi legali a partire dal giorno del pagamento” (Cass. 5391/2013).
Parimenti dovranno essere restituite da anche le somme corrisposte dai Controparte_2 MA per le spese del giudizio di esecuzione;
è stato infatti stabilito che “in caso di riforma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo” (Cass. n. 2135 del 3.2.2016;
Cass. n. 25143 del 14.10.2008).
SPESE DI LITE
Come noto, “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della
pagina 12 di 15 controparte” (Cass. n. 29056 dell' 11.11.2024). Infatti “l'accoglimento di uno dei motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l'assorbimento dell'ulteriore mezzo di gravame sulla ripartizione dell'onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall'annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell'esito finale del giudizio” (Cass. n. 3069 del 6.2.2017). In particolare, “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite” (Cass. SU n. 32906 dell' 8.11.2022; Cass. n. 9448 del 6.4.2023).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello,
e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (Cass. n. 28698/2019; Cass. n.
15506/2018; Cass. n. 7243/2006; Cass. 9690/2003).
Nel caso di specie, visto l'esito finale del giudizio, devono ritenersi, senz'altro, vittoriose Parte_1
ed nei confronti di e , che ancora
[...] Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
in Cassazione hanno contrastato le domande delle sorelle.
Relativamente alle altre parti si ritiene di poter, invece, compensare integralmente le spese, in considerazione dell'esito del giudizio, della mancata costituzione in alcune fasi del procedimento e delle contrastanti posizioni assunte nel corso dello stesso da taluni condividenti.
Parimenti, la Corte ritiene di compensare le spese tra ed , da Parte_1 Parte_1
un parte, e ed , avendo questi ultimi aderito alle domande delle due Controparte_1 Parte_2
sorelle sin dalla prima fase di appello.
Pertanto le attuali attrici in riassunzione hanno diritto al rimborso delle spese di tutti i gradi successivi al primo –posto che avanti al Tribunale le stesse non si erano costituite- da parte di e . Controparte_2 Controparte_3
La liquidazione per i vari gradi e le diverse fasi è effettuata direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria nei gradi successivi al primo. Per il valore delle domande qui decise si tiene conto del valore del contributo unificato indicato dalle attrici in riassunzione nello scaglione “sino a 26.000 euro”; sul punto si osserva che la nota spese pagina 13 di 15 depositata in data 24.1.2025 dalle attrici è riferita, invece, allo scaglione superiore 26.001-52.000. E' pure dovuto, infine, il rimborso delle spese di iscrizione a ruolo dei vari gradi, unitamente al rimborso del 15% delle spese forfettarie e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio promosso da ed , così provvede, in accoglimento delle domande: Parte_1 Parte_1
1. dichiara che la comunione ereditaria originata dalla morte di tra Persona_1 Parte_1
, , , ed
[...] Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
non comprende immobili e, conseguentemente, rigetta la domanda di Controparte_3
scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni immobili;
2. dichiara che non è dovuto alcun conguaglio fra i condividenti;
3. rigetta le domande di pagamento per occupazione esclusiva proposte in primo grado da e;
Controparte_2 Parte_2
4. condanna ed a restituire a , Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Parte_1
quanto da questi ultimi versato in esecuzione delle sentenze del
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano n. 8983\2015 e della Corte di appello di Milano n 3223\17, oltre interessi legali dal pagamento e spese di esecuzione;
5. dà atto del passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza di primo grado sulle assegnazioni dei beni mobili;
6. compensa le spese dell'intero giudizio fra , , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e ;
[...] Controparte_1
7. compensa le spese dell'intero giudizio fra , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
e ;
[...] Controparte_1
8. condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle Controparte_2 Controparte_3
spese processuali del giudizio in favore di e , così Parte_1 Parte_1
liquidate:
-per il giudizio di appello prima fase in complessivi euro 3.966,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre le spese di iscrizione a ruolo, il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
-per il giudizio di legittimità in complessivi euro 3.082,00, di cui € 1.276,,00 per fase di studio,
€ 1.134,00 per fase introduttiva ed € 3.082,00 per fase decisionale, oltre le spese di iscrizione a ruolo, il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pagina 14 di 15 -per il presente giudizio di rinvio in complessivi euro 3.966,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre le spese di iscrizione a ruolo, il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi dott.ssa Giovanna Ferrero
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