Articolo 2 della Legge 7 maggio 1954, n. 219
Articolo 1Articolo 3
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8 giugno 1954
Art. 2.
In aggiunta agli stanziamenti disposti a tutto l'esercizio 1952-53 e' autorizzata nell'esercizio 1953-54 la spesa di lire 400.000.000 che fara' carico al capitolo 504 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.
Entrata in vigore il 8 giugno 1954