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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6881 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6696/2024 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Aricò per mandato allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Ilacqua giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 19 febbraio 2024 la società in epigrafe ha convenuto in giudizio la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2024, emesso dal Tribunale di Roma il 7 gennaio 2024 e notificatole l'11 gennaio 2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.126,45 a titolo di pretesi contributi e sanzioni per il periodo da luglio 2017 – a giugno 2022, oltre interessi e spese della procedura monitoria. A sostegno dell'opposizione, la società, premesso che la pretesa creditoria della opposta poggia sul verbale conclusivo di accertamento CP_1 ispettivo dell'11 ottobre 2022, ha lamentato l'errata riqualificazione dei rapporti negoziali intrattenuti con otto soggetti, con i quali erano stati stipulati dei meri contratti di procacciamento di affari, in termini di contratto di agenzia, malgrado l'insussistenza dei requisiti del suddetto tipo contrattuale. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la
, contestando le avverse deduzioni e insistendo per la Controparte_1 fondatezza di ogni pretesa. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e con prova testimoniale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono. In via preliminare, occorre rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass., Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009). Posto che grava sulla opposta fornire prova in ordine alla CP_1 fondatezza della pretesa contributiva azionata, va, in primo luogo, destituito di fondamento l'assunto secondo cui la prova del credito contributivo possa discendere dal verbale di accertamento ispettivo posto a fondamento della domanda monitoria, che in quanto atto pubblico farebbe fede sino a querela di falso. È pacifico in giurisprudenza che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
2 l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15073 del 6 giugno 2008). Infatti, a norma dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi attesta essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti. Per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, invece, non sussiste la medesima efficacia probatoria relativa all'autenticità dell'atto pubblico, e il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, dovendo procedere alla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rilevarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (cfr. Cass., sez. lav., n. 5715 del 10 marzo 2011). Parimenti, sono liberamente valutabili le considerazioni svolte dagli ispettori, alla stregua del materiale raccolto nel corso dell'ispezione. Questi principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte regolatrice. Cass., sez. lav., n. 33242 del 18 dicembre 2024, in particolare, ha
“ricordato che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali, pur non potendo fare piena prova fino a querela di falso (come invece i fatti che il verbalizzante dichiara essere avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti) sono comunque liberamente valutabili dal giudice ai fini della prova dei fatti per cui è causa (così, tra le più recenti, Cass. n. 23252 del 2024), indipendentemente dal fatto che i dichiaranti siano stati successivamente sentiti come testi (arg. ex Cass. n. 24976 del 2017)”. Con la pronuncia n. 33703 del 20 dicembre 2024 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha, poi, così ribadito: “Questa Corte ha in proposito affermato (Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012, Rv. 623620 - 01) che, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della Pt_2 pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il Pt_3 rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Ha più di recente precisato Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024 (Rv. 672193 - 01) che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui
3 compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”.
3. Nel merito, posto che, come detto, grava sulla l'onere di CP_1 dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva, le conclusioni degli ispettori muovono dalle sole risultanze documentali, non essendo stati sentiti i soggetti che avrebbero svolto attività di agente, sicché nel caso di specie si tratta di valutare la fondatezza delle considerazioni svolte dagli ispettori sulla base dei documenti esaminati. A parere del decidente, le conclusioni raggiunte dagli ispettori esclusivamente sulla scorta del materiale acquisito possono essere condivise solo in parte. Nell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione parte opponente ha dedotto che la contribuzione richiesta si fonderebbe su una erronea riqualificazione in termini di contratto di agenzia di 8 rapporti di procacciamento di affari, caratterizzati dall'assenza dell'obbligo di promuovere contratti, oltre che dalla discontinuità e occasionalità degli stessi. Detta prospettazione, tuttavia, non è del tutto corretta, giacché il verbale di accertamento ha anche accertato documentalmente e, conseguentemente, dato atto che la compagine sociale, nel periodo di riferimento dell'ispezione, ha iscritto due rapporti di agenzia sul portale , con riferimento a CP_1 [...]
, matricola n. 30380274 (plurimandato conferito il 30 maggio 2018 Persona_1
e cessato il 23 maggio 2019), e con riferimento a , matricola Parte_4
n. 30227563 (plurimandato conferito il 12 marzo 2019 e cessato il 31 dicembre 2019). Per quanto riguarda le fatture emesse da questi due soggetti nell'arco temporale in questione, pertanto, non è dubbio che si tratti di provvigioni maturate in esecuzione di un contratto di agenzia, per il quale, tuttavia, nonostante la formalizzazione del rapporto, la relativa contribuzione è stata omessa. Non è significativa, pertanto, al fine di dimostrare la discontinuità, la mera circostanza che il abbia emesso un'unica fattura, giacché la stipulazione Pt_4 di un contratto di agenzia – circostanza direttamente riscontrata dagli ispettori e indicata in verbale – giustifica pienamente la contribuzione richiesta da
, a nulla rilevando che l'agente possa avere operato in modo non CP_1
4 soddisfacente, emettendo una sola fattura pur avendo assunto l'impegno negoziale di promuovere contratti per la società opponente. È dovuta, pertanto, la contribuzione richiesta in sede di accertamento ispettivo – calcolata sulla base delle fatture emesse – per l per il 3° Per_1 trimestre dell'anno 2018, pari a € 958,73, per il 4° trimestre del 2018, pari a € 129,60, per il 1° trimestre dell'anno 2019, pari a € 1.379,60 e per il 2° trimestre dell'anno 2019, pari a € 197,40, per un totale di € 2.665,33. Parimenti, è dovuta la contribuzione richiesta per il con Pt_4 riferimento all'anno 2019, pari a complessivi € 428.
4. Con riguardo alla ricostruzione operata nel verbale ispettivo con riferimento agli altri soggetti qualificati come agenti, compreso l con Per_1 riferimento agli anni 2017 e 2018, prima della stipulazione del contratto di agenzia, occorre osservare che i caratteri distintivi del contratto di agenzia, nel quale il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale, sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente diretta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una zona, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo di osservare oltre alle norme di correttezza e di lealtà le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, mentre il procacciatore di affari raccoglie le ordinazioni dei clienti, (cfr. Cass., sez. lav., n. 21484 del 7 novembre 2005). In merito ai tratti distintivi tra il contratto di agenzia e il rapporto di procacciatore di affari la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che
“Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di
5 clientela e l'indennità di cessazione del rapporto)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 13629 del 24 giugno 2005). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha successivamente precisato che, il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto (cfr. Cass., sez. lav., n. 19828 del 28 agosto 2013). Sicché, la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. In questi termini, la Corte regolatrice, ricomponendo i principi testé enunciati, ha così ribadito il proprio indirizzo consolidato: “secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perchè il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (cfr. Cass., sez. lav., n. 2828 del 12 febbraio 2016).
6 4.1 Il requisito della continuità, poi, pur non essendo, da solo, esclusivamente determinante della qualificazione del rapporto, è per certo uno degli elementi che contribuisce a far inferire la sussistenza di una attività di ricerca di affari a carattere non episodico, connotata da una ripetitività nel tempo. D'altro canto, è pur vero che, in assenza di continuità nel rapporto di procacciamento di affari, difetterebbe la stessa competenza funzionale del giudice del lavoro, poiché in materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d'affari si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma primo, n. 3, c.p.c., soltanto ove il rapporto presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 8214 del 6 aprile 2009). Con la conseguenza che, in aggiunta al rilevato carattere della continuità, è necessario valorizzare la sussistenza nel rapporto di agenzia - e la carenza in quello di procacciatore - di un vincolo giuridico a svolgere l'attività pattuita in favore della controparte, cosicché nel contratto atipico di procacciamento la conclusione di contratti è rimessa all'esclusiva iniziativa del procacciatore, il quale non è in alcuno modo censurabile nel caso in cui non procuri affari, né riceve indennità o trattamenti economici aggiuntivi, anche di carattere meritocratico, nel caso di sviluppo del volume di affari della controparte (cfr. in termini, da ultimo, Cassazione, sez. lav., n. 1856 dell' 1 febbraio 2016). Né, peraltro, il procacciatore può in alcun modo essere tacciato di inadempimento per non essersi attivato alla conclusione di affari per conto della controparte, o essere chiamato a risarcire l'eventuale danno cagionato. Sotto questa angolazione, se le controversie relative al contratto atipico di procacciamento d'affari, che si concreta in un'attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto presenti le caratteristiche previste dall'art. 409 n. 3 c.p.c., il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità, che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti;
con la conseguenza che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una
“necessità” giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come “stabile”, può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 c.p.c., ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie (cfr. Cass., sez. lav., n. 7799 dell'8 agosto1998).
4.2 Per quanto qui di interesse, poi, la Corte di legittimità, riassumendo le pattuizioni tipiche del rapporto di agenzia, vi ha incluso espressamente il
7 "riconoscimento di anticipi di provvigioni" (cfr. Cass., sez. lav., n. 1974 del 2 febbraio 2016), quale elemento significativo della stabilità del rapporto, in ragione della circostanza che la loro corresponsione è inequivoco indice dell'affidamento riposto dalle parti sulla futura prosecuzione del rapporto. D'altro canto, l'omessa individuazione di una zona di assegnazione non è ostativa all'individuazione di un rapporto di agenzia, poiché "la configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano" (cfr. Cass., sez. lav., n. 13117 dell'11 giugno 2014). La distinzione tra le indicate figure contrattuali, pertanto, appare evidente nei casi estremi di una attività di promozione svolta in maniera continuativa sulla base di un vero e proprio obbligo contrattuale, ipotesi che configura un rapporto di agenzia, ovvero di una singola o episodica attività di promozione svolta in maniera occasionale, certamente integrante la diversa figura del procacciatore di affari. In ogni caso, l'attività dell'agente, per come risultante delle norme del codice civile che la disciplinano, si caratterizza per la diretta attività di conclusione dei contratti nell'interesse della preponente, peraltro seguendo le istruzioni ricevute, come prevede l'art. 1746 c.c. In questi termini, di recente il Supremo Collegio, nella sentenza n. 4561 del 20 febbraio 2024, ha così ricordato: “In particolare, pur nella pluralità di prestazioni riconducibili all'attività dell'agente, "l'esistenza del contratto di agenzia è legata al riscontro che il soggetto che svolge l'attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto, a nulla rilevando che le condizioni di stipula del contratto siano legate a schemi e contenuti negoziali predeterminati dal preponente (…) È del resto proprio la circostanza che l'agente abbia attivamente partecipato alla conclusione del contratto che giustifica il suo diritto alla provvigione "solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione", o "anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente"" (sentenza n. 18686 del 2008, cit., in motivazione, pagina 5, nell'esame del primo motivo di ricorso). In consonanza con tali enunciazioni, questa Corte ha ribadito a più riprese la necessità di riscontrare il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente e la conclusione dell'affare che è all'origine della richiesta di provvigione. Il nesso di causalità postula un'attività destinata a incidere sui singoli affari conclusi dall'agente con i clienti (Cass., sez. lav., 2 agosto 2018, n. 20453). Il diritto alla provvigione rinviene il suo fatto genetico nella promozione e nella conclusione dei contratti e, alla promozione e alla conclusione dei contratti, tale diritto risulta non solo connesso nella genesi, ma anche
8 commisurato nel suo contenuto concreto (Cass., sez. lav., 16 aprile 2021, n. 10158)”.
5. Tenuto conto di detti principi, anzitutto con riguardo a
[...]
, , e in base CP_2 CP_3 Controparte_4 Parte_5 alla documentazione disaminata in sede di accertamento è emersa una assoluta occasionalità e discontinuità, tanto per l'entità dei compensi percepiti, quanto per il numero limitato delle fatture emesse, sì da non supportare in alcun modo la riconduzione al tipo negoziale dell'agenzia. Invero, il ha emesso un'unica fattura nel mese di maggio 2019, CP_2 per un importo lordo di € 622,20, il ha emesso due fatture provvigionali, CP_3 una il 16 aprile 2020 di € 600,00 una seconda l'1 giugno 2021 di € 150,00, la ha emesso un'unica fattura nel mese di ottobre del Controparte_4
2017, per un importo lordo di € 1.094,02 e l' ha emesso un'unica fattura Pt_5 nel 2018, per un importo lordo di € 502,25. Sia per la sporadicità della fatturazione, che per l'esiguità degli importi, non si può pertanto ravvisare il requisito della stabilità che caratterizza l'attività dell'agente, differenziandola da quella del procacciatore. Peraltro, al riguardo, il teste dipendente Testimone_1 dell'opponente all'epoca dei fatti, con ruolo di responsabile delle vendite, oltre che pienamente a conoscenza di circostanze di fatto direttamente riscontrate e disinteressato all'esito del giudizio, con riguardo all'attività svolta dai segnalatori, premesso che “La svolgeva la propria attività mediante Pt_1 pubblicità su riviste di settore e fiere tabacchi, poi le vendite le facevo io di persona se erano a Roma mentre se erano fuori città le gestivo telefonicamente” e che “Di ciò mi occupavo soltanto io o l'amministratore, , ha Testimone_2 così precisato: “Costoro che ho nominato, che io sappia, non avevano contratti scritti con la e il modus operandi era il seguente: “i segnalatori, Pt_1 conosciuti nell'arco delle fiere da noi svolte in tutta Italia, mi contattavano e mi davano il nominativo del possibile cliente che poi gestivo nel senso che io presentavo meglio il prodotto e portavo a compimento la vendita” (cfr. verbale di udienza del 18 dicembre 2024). Sicché, difettando l'attività volta alla stipulazione dei contratti, anche sotto questo profilo non sono riscontrabili i requisiti del contratto di agenzia. Detta conclusione può essere raggiunta anche con riguardo all'attività prestata dall prima della stipulazione del contratto di agenzia, con Per_1 riferimento alle pretese contributive relative all'anno 2017 e ai primi due trimestri dell'anno 2018, avendo il teste chiarito che i segnalatori – Tes_1 quale era l nella prima fase del rapporto intrattenuto con l'opponente – Per_1 non si occupavano di stipulare i contratti di vendita, ma soltanto di segnalare i nominativi di potenziali clienti, sicché in assenza dell'attività promozionale che sfociasse nella fase di intervento attivo e diretto ai fini della conclusione
9 dell'affare non possono essere ravvisati i tratti sintomatici del tipo negoziale dell'agenzia. Per contro, a parere del decidente non ricorrono dubbi sulla sussistenza della causa di agenzia nel rapporto intrattenuto con , Controparte_5 rispetto al quale nel verbale di accertamento ispettivo è stato dato atto non soltanto che si trattava di soggetto per il quale è stato denunciato il rapporto di agenzia, con matricola n. 30027896 – circostanza riconosciuta anche in ricorso, sia pure con riferimento al solo anno 2018 –, ma è stato testualmente riportata la dichiarazione seguente rilasciata dalla società opponente: “sulle fatture esibite riconosciamo di dovere pagare ”. CP_1
Di conseguenza, parte opponente ha riconosciuto non soltanto il debito, univocamente ricostruibile sulla base delle fatture espressamente contestate all'azienda, per un importo contributivo di € 525,12, per l'anno 2017 e di € 317,25 per l'anno 2018, per un totale di € 842,37, ma lo stesso rapporto di agenzia che ne rappresenta il presupposto, con conseguente assolvimento in modo pieno e incontrovertibile dell'onere probatorio gravante sulla CP_1
6. In ordine, infine, alla posizione di l'istruttoria svolta ha CP_6 confermato la prospettazione attorea secondo cui si trattava non di un agente, ma deposito un fiscale di tabacchi che segnalava nominativi di clienti interessati ai loro prodotti e cui veniva per questo riconosciuta una provvigione. In particolare, il teste ha così risposto sul punto: “Sul cap. a): Tes_1
Quello di era un magazzino sito in Via della Magliana in cui erano CP_6 depositati i tabacchi da distribuire ai tabaccai ma fungeva anche da cash & carry nel senso che i tabaccai potevano venire direttamente lì ad acquistarli e prenderli in consegna. La all'interno del predetto magazzino aveva Pt_1 esposto una insegna consistente in un display rettangolare avente come base 1,60 metri e altezza 0,45 metri. Era a messaggio variabile (lotto, superenalotto, valori bollati, gratta e vinci etc..), luminosa, ed appoggiata su un muretto. Aveva anche un'altra insegna a bandiera di più piccole dimensioni (0,55x0,85) sempre con le medesime caratteristiche e sempre all'interno del magazzino di cui ho detto prima. ADR: Nel magazzino, che era gestito da per conto di CP_6
e oltre ai tabacchi vi erano anche altri materiali e Parte_6 CP_7 prodotti tipici da tabaccheria, quali accendini, cartine, pastigliaggi (gomme e caramelle). ADR: Preciso che io sono stato nel magazzino soltanto in occasione della installazione delle predette insegne poiché lavoravo fuori per la . Pt_1
ADR: “Quando i tabaccai che si recavano nel magazzino erano interessati ai prodotti da Roma mi veniva girato il contatto del tabaccaio e poi Pt_1 CP_6 io mi ci recavo per le vendite”. Sul cap. c): “Si è vero, ho già risposto, e in più mi occupavo anche della procedura per la installazione delle insegne”. La installazione veniva materialmente effettuata dai tecnici dipendenti sempre della . Pt_1
10 Sul cap. d): “I tecnici che installavano le insegne, si occupavano anche del loro collaudo, e redigevano rapporti scritti di “fine installazione”, successivamente ne curavano anche la manutenzione, mentre la mia attività consisteva nella raccolta della grafica da programmare nell'insegna, nella raccolta dei dati da inserire;
io mi recavo solo talvolta insieme ai tecnici nella fase materiale della installazione”. Sicché, in definitiva, si trattava di un accordo di collaborazione senza alcun vincolo di impegno, contrassegnato dalla più assoluta occasionalità, in forza del quale la compagine sociale sfruttando le opportunità che CP_6 le si offrivano nell'esercizio della propria attività commerciale, si limitava alla mera segnalazione di nominativi, senza alcun intervento nelle successive trattative e nella stipulazione dei contratti con i soggetti segnalati. Peraltro, non soltanto le fatture emesse dalla società predetta non recano nemmeno l'indicazione di compensi provvigionali – bensì la causale “location”
–, ma la resistente non ha nemmeno prodotto il relativo contratto CP_1 stipulato inter partes da cui potere per ipotesi evincere una regolazione dell'assetto di interessi tale da potere in realtà dissimulare un rapporto di agenzia.
7. In definitiva, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la società ricorrente va condannata al pagamento dell'importo contributivo complessivo di € 3.935,70, in relazione ai rapporti di agenzia sopra indicati, oltre sanzioni e interessi legali, come per legge. Le spese di lite vanno compensate per metà in ragione della parziale soccombenza reciproca e liquidate, per il resto, come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società opponente al pagamento in favore della , per i titoli di cui Controparte_1 in parte motiva, dell'importo di € 3.935,70 a titolo di contribuzione omessa, oltre sanzioni e interessi legali, come per legge. Compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento della restante metà, che liquida nell'importo complessivo di € 1.348,50, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 12 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
11
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6696/2024 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Aricò per mandato allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Ilacqua giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 19 febbraio 2024 la società in epigrafe ha convenuto in giudizio la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2024, emesso dal Tribunale di Roma il 7 gennaio 2024 e notificatole l'11 gennaio 2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.126,45 a titolo di pretesi contributi e sanzioni per il periodo da luglio 2017 – a giugno 2022, oltre interessi e spese della procedura monitoria. A sostegno dell'opposizione, la società, premesso che la pretesa creditoria della opposta poggia sul verbale conclusivo di accertamento CP_1 ispettivo dell'11 ottobre 2022, ha lamentato l'errata riqualificazione dei rapporti negoziali intrattenuti con otto soggetti, con i quali erano stati stipulati dei meri contratti di procacciamento di affari, in termini di contratto di agenzia, malgrado l'insussistenza dei requisiti del suddetto tipo contrattuale. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la
, contestando le avverse deduzioni e insistendo per la Controparte_1 fondatezza di ogni pretesa. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e con prova testimoniale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono. In via preliminare, occorre rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass., Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009). Posto che grava sulla opposta fornire prova in ordine alla CP_1 fondatezza della pretesa contributiva azionata, va, in primo luogo, destituito di fondamento l'assunto secondo cui la prova del credito contributivo possa discendere dal verbale di accertamento ispettivo posto a fondamento della domanda monitoria, che in quanto atto pubblico farebbe fede sino a querela di falso. È pacifico in giurisprudenza che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
2 l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15073 del 6 giugno 2008). Infatti, a norma dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi attesta essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti. Per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, invece, non sussiste la medesima efficacia probatoria relativa all'autenticità dell'atto pubblico, e il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, dovendo procedere alla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rilevarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (cfr. Cass., sez. lav., n. 5715 del 10 marzo 2011). Parimenti, sono liberamente valutabili le considerazioni svolte dagli ispettori, alla stregua del materiale raccolto nel corso dell'ispezione. Questi principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte regolatrice. Cass., sez. lav., n. 33242 del 18 dicembre 2024, in particolare, ha
“ricordato che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali, pur non potendo fare piena prova fino a querela di falso (come invece i fatti che il verbalizzante dichiara essere avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti) sono comunque liberamente valutabili dal giudice ai fini della prova dei fatti per cui è causa (così, tra le più recenti, Cass. n. 23252 del 2024), indipendentemente dal fatto che i dichiaranti siano stati successivamente sentiti come testi (arg. ex Cass. n. 24976 del 2017)”. Con la pronuncia n. 33703 del 20 dicembre 2024 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha, poi, così ribadito: “Questa Corte ha in proposito affermato (Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012, Rv. 623620 - 01) che, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della Pt_2 pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il Pt_3 rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Ha più di recente precisato Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024 (Rv. 672193 - 01) che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui
3 compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”.
3. Nel merito, posto che, come detto, grava sulla l'onere di CP_1 dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva, le conclusioni degli ispettori muovono dalle sole risultanze documentali, non essendo stati sentiti i soggetti che avrebbero svolto attività di agente, sicché nel caso di specie si tratta di valutare la fondatezza delle considerazioni svolte dagli ispettori sulla base dei documenti esaminati. A parere del decidente, le conclusioni raggiunte dagli ispettori esclusivamente sulla scorta del materiale acquisito possono essere condivise solo in parte. Nell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione parte opponente ha dedotto che la contribuzione richiesta si fonderebbe su una erronea riqualificazione in termini di contratto di agenzia di 8 rapporti di procacciamento di affari, caratterizzati dall'assenza dell'obbligo di promuovere contratti, oltre che dalla discontinuità e occasionalità degli stessi. Detta prospettazione, tuttavia, non è del tutto corretta, giacché il verbale di accertamento ha anche accertato documentalmente e, conseguentemente, dato atto che la compagine sociale, nel periodo di riferimento dell'ispezione, ha iscritto due rapporti di agenzia sul portale , con riferimento a CP_1 [...]
, matricola n. 30380274 (plurimandato conferito il 30 maggio 2018 Persona_1
e cessato il 23 maggio 2019), e con riferimento a , matricola Parte_4
n. 30227563 (plurimandato conferito il 12 marzo 2019 e cessato il 31 dicembre 2019). Per quanto riguarda le fatture emesse da questi due soggetti nell'arco temporale in questione, pertanto, non è dubbio che si tratti di provvigioni maturate in esecuzione di un contratto di agenzia, per il quale, tuttavia, nonostante la formalizzazione del rapporto, la relativa contribuzione è stata omessa. Non è significativa, pertanto, al fine di dimostrare la discontinuità, la mera circostanza che il abbia emesso un'unica fattura, giacché la stipulazione Pt_4 di un contratto di agenzia – circostanza direttamente riscontrata dagli ispettori e indicata in verbale – giustifica pienamente la contribuzione richiesta da
, a nulla rilevando che l'agente possa avere operato in modo non CP_1
4 soddisfacente, emettendo una sola fattura pur avendo assunto l'impegno negoziale di promuovere contratti per la società opponente. È dovuta, pertanto, la contribuzione richiesta in sede di accertamento ispettivo – calcolata sulla base delle fatture emesse – per l per il 3° Per_1 trimestre dell'anno 2018, pari a € 958,73, per il 4° trimestre del 2018, pari a € 129,60, per il 1° trimestre dell'anno 2019, pari a € 1.379,60 e per il 2° trimestre dell'anno 2019, pari a € 197,40, per un totale di € 2.665,33. Parimenti, è dovuta la contribuzione richiesta per il con Pt_4 riferimento all'anno 2019, pari a complessivi € 428.
4. Con riguardo alla ricostruzione operata nel verbale ispettivo con riferimento agli altri soggetti qualificati come agenti, compreso l con Per_1 riferimento agli anni 2017 e 2018, prima della stipulazione del contratto di agenzia, occorre osservare che i caratteri distintivi del contratto di agenzia, nel quale il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale, sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente diretta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una zona, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo di osservare oltre alle norme di correttezza e di lealtà le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, mentre il procacciatore di affari raccoglie le ordinazioni dei clienti, (cfr. Cass., sez. lav., n. 21484 del 7 novembre 2005). In merito ai tratti distintivi tra il contratto di agenzia e il rapporto di procacciatore di affari la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che
“Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di
5 clientela e l'indennità di cessazione del rapporto)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 13629 del 24 giugno 2005). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha successivamente precisato che, il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto (cfr. Cass., sez. lav., n. 19828 del 28 agosto 2013). Sicché, la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. In questi termini, la Corte regolatrice, ricomponendo i principi testé enunciati, ha così ribadito il proprio indirizzo consolidato: “secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perchè il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (cfr. Cass., sez. lav., n. 2828 del 12 febbraio 2016).
6 4.1 Il requisito della continuità, poi, pur non essendo, da solo, esclusivamente determinante della qualificazione del rapporto, è per certo uno degli elementi che contribuisce a far inferire la sussistenza di una attività di ricerca di affari a carattere non episodico, connotata da una ripetitività nel tempo. D'altro canto, è pur vero che, in assenza di continuità nel rapporto di procacciamento di affari, difetterebbe la stessa competenza funzionale del giudice del lavoro, poiché in materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d'affari si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma primo, n. 3, c.p.c., soltanto ove il rapporto presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 8214 del 6 aprile 2009). Con la conseguenza che, in aggiunta al rilevato carattere della continuità, è necessario valorizzare la sussistenza nel rapporto di agenzia - e la carenza in quello di procacciatore - di un vincolo giuridico a svolgere l'attività pattuita in favore della controparte, cosicché nel contratto atipico di procacciamento la conclusione di contratti è rimessa all'esclusiva iniziativa del procacciatore, il quale non è in alcuno modo censurabile nel caso in cui non procuri affari, né riceve indennità o trattamenti economici aggiuntivi, anche di carattere meritocratico, nel caso di sviluppo del volume di affari della controparte (cfr. in termini, da ultimo, Cassazione, sez. lav., n. 1856 dell' 1 febbraio 2016). Né, peraltro, il procacciatore può in alcun modo essere tacciato di inadempimento per non essersi attivato alla conclusione di affari per conto della controparte, o essere chiamato a risarcire l'eventuale danno cagionato. Sotto questa angolazione, se le controversie relative al contratto atipico di procacciamento d'affari, che si concreta in un'attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto presenti le caratteristiche previste dall'art. 409 n. 3 c.p.c., il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità, che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti;
con la conseguenza che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una
“necessità” giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come “stabile”, può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 c.p.c., ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie (cfr. Cass., sez. lav., n. 7799 dell'8 agosto1998).
4.2 Per quanto qui di interesse, poi, la Corte di legittimità, riassumendo le pattuizioni tipiche del rapporto di agenzia, vi ha incluso espressamente il
7 "riconoscimento di anticipi di provvigioni" (cfr. Cass., sez. lav., n. 1974 del 2 febbraio 2016), quale elemento significativo della stabilità del rapporto, in ragione della circostanza che la loro corresponsione è inequivoco indice dell'affidamento riposto dalle parti sulla futura prosecuzione del rapporto. D'altro canto, l'omessa individuazione di una zona di assegnazione non è ostativa all'individuazione di un rapporto di agenzia, poiché "la configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano" (cfr. Cass., sez. lav., n. 13117 dell'11 giugno 2014). La distinzione tra le indicate figure contrattuali, pertanto, appare evidente nei casi estremi di una attività di promozione svolta in maniera continuativa sulla base di un vero e proprio obbligo contrattuale, ipotesi che configura un rapporto di agenzia, ovvero di una singola o episodica attività di promozione svolta in maniera occasionale, certamente integrante la diversa figura del procacciatore di affari. In ogni caso, l'attività dell'agente, per come risultante delle norme del codice civile che la disciplinano, si caratterizza per la diretta attività di conclusione dei contratti nell'interesse della preponente, peraltro seguendo le istruzioni ricevute, come prevede l'art. 1746 c.c. In questi termini, di recente il Supremo Collegio, nella sentenza n. 4561 del 20 febbraio 2024, ha così ricordato: “In particolare, pur nella pluralità di prestazioni riconducibili all'attività dell'agente, "l'esistenza del contratto di agenzia è legata al riscontro che il soggetto che svolge l'attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto, a nulla rilevando che le condizioni di stipula del contratto siano legate a schemi e contenuti negoziali predeterminati dal preponente (…) È del resto proprio la circostanza che l'agente abbia attivamente partecipato alla conclusione del contratto che giustifica il suo diritto alla provvigione "solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione", o "anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente"" (sentenza n. 18686 del 2008, cit., in motivazione, pagina 5, nell'esame del primo motivo di ricorso). In consonanza con tali enunciazioni, questa Corte ha ribadito a più riprese la necessità di riscontrare il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente e la conclusione dell'affare che è all'origine della richiesta di provvigione. Il nesso di causalità postula un'attività destinata a incidere sui singoli affari conclusi dall'agente con i clienti (Cass., sez. lav., 2 agosto 2018, n. 20453). Il diritto alla provvigione rinviene il suo fatto genetico nella promozione e nella conclusione dei contratti e, alla promozione e alla conclusione dei contratti, tale diritto risulta non solo connesso nella genesi, ma anche
8 commisurato nel suo contenuto concreto (Cass., sez. lav., 16 aprile 2021, n. 10158)”.
5. Tenuto conto di detti principi, anzitutto con riguardo a
[...]
, , e in base CP_2 CP_3 Controparte_4 Parte_5 alla documentazione disaminata in sede di accertamento è emersa una assoluta occasionalità e discontinuità, tanto per l'entità dei compensi percepiti, quanto per il numero limitato delle fatture emesse, sì da non supportare in alcun modo la riconduzione al tipo negoziale dell'agenzia. Invero, il ha emesso un'unica fattura nel mese di maggio 2019, CP_2 per un importo lordo di € 622,20, il ha emesso due fatture provvigionali, CP_3 una il 16 aprile 2020 di € 600,00 una seconda l'1 giugno 2021 di € 150,00, la ha emesso un'unica fattura nel mese di ottobre del Controparte_4
2017, per un importo lordo di € 1.094,02 e l' ha emesso un'unica fattura Pt_5 nel 2018, per un importo lordo di € 502,25. Sia per la sporadicità della fatturazione, che per l'esiguità degli importi, non si può pertanto ravvisare il requisito della stabilità che caratterizza l'attività dell'agente, differenziandola da quella del procacciatore. Peraltro, al riguardo, il teste dipendente Testimone_1 dell'opponente all'epoca dei fatti, con ruolo di responsabile delle vendite, oltre che pienamente a conoscenza di circostanze di fatto direttamente riscontrate e disinteressato all'esito del giudizio, con riguardo all'attività svolta dai segnalatori, premesso che “La svolgeva la propria attività mediante Pt_1 pubblicità su riviste di settore e fiere tabacchi, poi le vendite le facevo io di persona se erano a Roma mentre se erano fuori città le gestivo telefonicamente” e che “Di ciò mi occupavo soltanto io o l'amministratore, , ha Testimone_2 così precisato: “Costoro che ho nominato, che io sappia, non avevano contratti scritti con la e il modus operandi era il seguente: “i segnalatori, Pt_1 conosciuti nell'arco delle fiere da noi svolte in tutta Italia, mi contattavano e mi davano il nominativo del possibile cliente che poi gestivo nel senso che io presentavo meglio il prodotto e portavo a compimento la vendita” (cfr. verbale di udienza del 18 dicembre 2024). Sicché, difettando l'attività volta alla stipulazione dei contratti, anche sotto questo profilo non sono riscontrabili i requisiti del contratto di agenzia. Detta conclusione può essere raggiunta anche con riguardo all'attività prestata dall prima della stipulazione del contratto di agenzia, con Per_1 riferimento alle pretese contributive relative all'anno 2017 e ai primi due trimestri dell'anno 2018, avendo il teste chiarito che i segnalatori – Tes_1 quale era l nella prima fase del rapporto intrattenuto con l'opponente – Per_1 non si occupavano di stipulare i contratti di vendita, ma soltanto di segnalare i nominativi di potenziali clienti, sicché in assenza dell'attività promozionale che sfociasse nella fase di intervento attivo e diretto ai fini della conclusione
9 dell'affare non possono essere ravvisati i tratti sintomatici del tipo negoziale dell'agenzia. Per contro, a parere del decidente non ricorrono dubbi sulla sussistenza della causa di agenzia nel rapporto intrattenuto con , Controparte_5 rispetto al quale nel verbale di accertamento ispettivo è stato dato atto non soltanto che si trattava di soggetto per il quale è stato denunciato il rapporto di agenzia, con matricola n. 30027896 – circostanza riconosciuta anche in ricorso, sia pure con riferimento al solo anno 2018 –, ma è stato testualmente riportata la dichiarazione seguente rilasciata dalla società opponente: “sulle fatture esibite riconosciamo di dovere pagare ”. CP_1
Di conseguenza, parte opponente ha riconosciuto non soltanto il debito, univocamente ricostruibile sulla base delle fatture espressamente contestate all'azienda, per un importo contributivo di € 525,12, per l'anno 2017 e di € 317,25 per l'anno 2018, per un totale di € 842,37, ma lo stesso rapporto di agenzia che ne rappresenta il presupposto, con conseguente assolvimento in modo pieno e incontrovertibile dell'onere probatorio gravante sulla CP_1
6. In ordine, infine, alla posizione di l'istruttoria svolta ha CP_6 confermato la prospettazione attorea secondo cui si trattava non di un agente, ma deposito un fiscale di tabacchi che segnalava nominativi di clienti interessati ai loro prodotti e cui veniva per questo riconosciuta una provvigione. In particolare, il teste ha così risposto sul punto: “Sul cap. a): Tes_1
Quello di era un magazzino sito in Via della Magliana in cui erano CP_6 depositati i tabacchi da distribuire ai tabaccai ma fungeva anche da cash & carry nel senso che i tabaccai potevano venire direttamente lì ad acquistarli e prenderli in consegna. La all'interno del predetto magazzino aveva Pt_1 esposto una insegna consistente in un display rettangolare avente come base 1,60 metri e altezza 0,45 metri. Era a messaggio variabile (lotto, superenalotto, valori bollati, gratta e vinci etc..), luminosa, ed appoggiata su un muretto. Aveva anche un'altra insegna a bandiera di più piccole dimensioni (0,55x0,85) sempre con le medesime caratteristiche e sempre all'interno del magazzino di cui ho detto prima. ADR: Nel magazzino, che era gestito da per conto di CP_6
e oltre ai tabacchi vi erano anche altri materiali e Parte_6 CP_7 prodotti tipici da tabaccheria, quali accendini, cartine, pastigliaggi (gomme e caramelle). ADR: Preciso che io sono stato nel magazzino soltanto in occasione della installazione delle predette insegne poiché lavoravo fuori per la . Pt_1
ADR: “Quando i tabaccai che si recavano nel magazzino erano interessati ai prodotti da Roma mi veniva girato il contatto del tabaccaio e poi Pt_1 CP_6 io mi ci recavo per le vendite”. Sul cap. c): “Si è vero, ho già risposto, e in più mi occupavo anche della procedura per la installazione delle insegne”. La installazione veniva materialmente effettuata dai tecnici dipendenti sempre della . Pt_1
10 Sul cap. d): “I tecnici che installavano le insegne, si occupavano anche del loro collaudo, e redigevano rapporti scritti di “fine installazione”, successivamente ne curavano anche la manutenzione, mentre la mia attività consisteva nella raccolta della grafica da programmare nell'insegna, nella raccolta dei dati da inserire;
io mi recavo solo talvolta insieme ai tecnici nella fase materiale della installazione”. Sicché, in definitiva, si trattava di un accordo di collaborazione senza alcun vincolo di impegno, contrassegnato dalla più assoluta occasionalità, in forza del quale la compagine sociale sfruttando le opportunità che CP_6 le si offrivano nell'esercizio della propria attività commerciale, si limitava alla mera segnalazione di nominativi, senza alcun intervento nelle successive trattative e nella stipulazione dei contratti con i soggetti segnalati. Peraltro, non soltanto le fatture emesse dalla società predetta non recano nemmeno l'indicazione di compensi provvigionali – bensì la causale “location”
–, ma la resistente non ha nemmeno prodotto il relativo contratto CP_1 stipulato inter partes da cui potere per ipotesi evincere una regolazione dell'assetto di interessi tale da potere in realtà dissimulare un rapporto di agenzia.
7. In definitiva, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la società ricorrente va condannata al pagamento dell'importo contributivo complessivo di € 3.935,70, in relazione ai rapporti di agenzia sopra indicati, oltre sanzioni e interessi legali, come per legge. Le spese di lite vanno compensate per metà in ragione della parziale soccombenza reciproca e liquidate, per il resto, come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società opponente al pagamento in favore della , per i titoli di cui Controparte_1 in parte motiva, dell'importo di € 3.935,70 a titolo di contribuzione omessa, oltre sanzioni e interessi legali, come per legge. Compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento della restante metà, che liquida nell'importo complessivo di € 1.348,50, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 12 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
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