Articolo 17 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 marzo 1962
Art. 17.
All'onere derivante dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui alla legge relativa allo "Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 ".
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 22 marzo 1962