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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 37170, decisa all'esito della scadenza, in data 17.4.2024, del termine ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso Parte_1
introduttivo dall'Avv. Marco Pica, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Acilia 49, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
, succeduta ope legis, dal Controparte_1
1°.7.2017, ad , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Cinzia D'Aiutolo, presso il quale è elettivamente domiciliata, in
Salerno, Via Trento 82
RESISTENTE
NONCHE'
pagina 1 di 7 , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e a relativa cartella di pagamento
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti costituite, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ha proposto opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9083634205 000, notificatagli in data
27.9.2024 da , per l'importo complessivo di euro Controparte_1
23.008,00, facente riferimento a 12 cartelle di pagamento, di cui solo una relativa ad un credito vantato dall e segnatamente la cartella n. 097 2008 0229748928 000, CP_3
relativa a contributi IVS degli anni 2001, 2002, 2003 e 2006, oltre interessi di mora e compensi di riscossione, per un importo complessivo di euro 3.213,74, asseritamente notificata il 23.12.2008.
A fondamento dell'opposizione (proposta per il solo credito di natura previdenziale), ha eccepito l'omessa notifica della cartella relativa ai contributi , costituente atto CP_3
presupposto dell'intimazione di pagamento opposta;
la prescrizione dei crediti sottostanti o comunque dell'azione esecutiva volta al loro recupero, in ragione dell'arco di tempo intercorso tra il primo atto interruttivo (notifica dell'atto presupposto) ed il successivo (notifica dell'intimazione di pagamento), ben superiore al quinquennio previsto dalla legge;
la nullità dell'intimazione di pagamento per carente motivazione.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento in premessa indicata, rientranti tra quelle poste a base dell'intimazione di pagamento pagina 2 di 7 opposta, per intervenuta prescrizione e conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme ingiunte.
Si è costitutiva in giudizio , eccependo: la regolarità della Controparte_1
notifica della cartella relativa ai contributi;
l'intangibilità della pretesa creditoria CP_3
sottostante, in ragione della mancata impugnazione nei termini della cartella;
la mancata maturazione del termine di prescrizione decennale operante per il caso di mancata opposizione alle cartelle, stante la presenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto, non si è costituito in giudizio l' , di cui pertanto è stata dichiarata la CP_3
contumacia.
La causa è stata istruita per via documentale e, all'esito della scadenza in data 17.4.2025 del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
Deve premettersi innanzi tutto che l'intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti le cartelle esattoriali o gli avvisi di addebito, costituenti il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non sono stati opposti, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento pagina 3 di 7 emendata dai vizi lamentati. Se invece gli atti presupposti sono stati annullati o comunque il debito sottostante non esiste, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'intimazione di pagamento, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito.
Tanto premesso, nel caso in esame, la domanda così come proposta può invero riqualificarsi quale domanda volta all'accertamento negativo del debito sottostante.
Ebbene, valutando la fondatezza di tale domanda di accertamento, deve rilevarsi innanzi tutto che la parte opponente ha contestato la regolarità della notifica della cartella esattoriale, con la conseguenza che nel caso di effettivo omesso perfezionamento della suddetta notifica neppure potrebbe ritenersi decorso il termine perentorio dei quaranta giorni, di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, per proporre opposizione alla cartella e quindi per contestare la fondatezza nel merito della relativa pretesa creditoria (decorrendo piuttosto detto termine dalla notifica dell'intimazione di pagamento, con cui il ricorrente avrebbe avuto per la prima volta notizia dell'esistenza del debito sottostante).
Nel costituirsi in giudizio ha tuttavia dato prova di aver Controparte_1
notificato la cartella in questione.
In particolare dalla documentazione prodotta in atti, emerge che l CP_4
ha tentato una prima notifica non andata a buon fine per assenza del
[...]
destinatario e degli altri soggetti autorizzati alla ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c..
Successivamente al fine di rinnovare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ha estratto visura anagrafica per accertare l'indirizzo di residenza del destinatario, procedendo quindi alla nuova notifica delle cartelle in questione, con deposito del plico presso la
Casa Comunale, affissione all'albo dell'avviso di deposito e invio della comunicazione al destinatario di tale deposito a mezzo raccomandata a.r., non ritirata dal destinatario e restituita al mittente per compiuta giacenza. Le notifica in questione, ai sensi degli artt.
26 D.P.R. 602/73 e 140 c.p.c., deve ritenersi quindi perfezionate per l'Agente della riscossione “nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'albo del comune”.
pagina 4 di 7 Una volta accertata la regolarità della notifica dell'unica cartella di pagamento relativa a crediti , sottostante all'intimazione opposta, deve però rilevarsi che la parte CP_3
ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria (o meglio dell'azionabilità in forma esecutiva della pretesa creditoria) anche per decorrenza del termine quinquennale tra la notifica della cartella presupposte (avvenuta in data 23.12.2008) e la notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta in data 27.9.2024).
Dal canto suo , nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto di aver notificato al CP_5
ricorrente atti interruttivi della prescrizione, di cui il primo (costituito da altra intimazione di pagamento) in data 13.6.2018.
Ebbene, anche tenendo conto di tale atto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'opponente deve ritenersi fondata.
Deve, innanzi tutto, escludersi che le cartelle di pagamento non opposte acquistino efficacia di giudicato, facendo stato tra le parti, secondo quanto invece previsto dalle disposizioni sul giudicato contenute nel codice civile. In applicazione della disciplina dettata dagli artt. 2907-2909 c.c., la tutela dei diritti compete soltanto all'autorità giudiziaria, che la esercita nelle forme processuali previste dalla legge, e soltanto l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato è idoneo a fare stato, ad ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il ruolo e la connessa cartella di pagamento rappresentano, invece, soltanto dei titoli esecutivi di formazione non giudiziaria, rientranti nell'ampia previsione dell'art. 474, 2° comma, n. 2, c.p.c., e consistono in sostanza in documenti che abilitano il creditore, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, ad agire esecutivamente per il recupero coattivo del credito da essi portato.
Da ciò consegue che “la mancanza di opposizione … non comporta la costituzione di un titolo assimilabile al giudicato” (v. Cass. 16203/2008).
La cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può dunque determinare una modificazione del regime della prescrizione dei crediti previdenziali, che, a seguito della riforma introdotta pagina 5 di 7 con l'art. 3, 9° e 10° comma, L. 335/1995, è di regola quinquennale e non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale, per effetto della mancata opposizione.
In altre parole, quindi, come definitivamente chiarito dalla Suprema Corte (v. SS.UU.
23397/2016), “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre l'impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.”, applicandosi, come detto, “tale ultima disposizione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo”, laddove le cartelle di pagamento (e gli avvisi di addebito, che dal 1°.
1.2011 hanno sostituito le cartelle per i crediti di natura previdenziale dell' ) hanno natura di atto amministrativo, non avente quindi CP_3
attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Tenuto conto quindi della data di notifica della cartella, l Controparte_6
avrebbe dovuto dare prova dell'esistenza di atti interruttivi intervenuti entro il quinquennio.
In assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla data del
13.6.2018, non può che rilevarsi la prescrizione dell'azione esecutiva, rispetto alle pretese creditorie di cui alla cartella n. 097 2008 0229748928 000.
In conclusione, per quanto sopra esposto, deve dichiararsi la prescrizione dell'azionabilità in forma esecutiva del credito di cui alla predetta cartella sottostante all'opposta intimazione di pagamento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 6 di 7 1. dichiara la prescrizione dell'azionabilità in forma esecutiva del credito di cui alla cartella n. 097 2008 0229748928 000, sottostante all'opposta intimazione di pagamento;
2. condanna a rifondere le spese di lite sostenute dalla Controparte_7
parte ricorrente, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che di liquidano in euro 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 23.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 37170, decisa all'esito della scadenza, in data 17.4.2024, del termine ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso Parte_1
introduttivo dall'Avv. Marco Pica, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Acilia 49, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
, succeduta ope legis, dal Controparte_1
1°.7.2017, ad , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Cinzia D'Aiutolo, presso il quale è elettivamente domiciliata, in
Salerno, Via Trento 82
RESISTENTE
NONCHE'
pagina 1 di 7 , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e a relativa cartella di pagamento
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti costituite, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ha proposto opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9083634205 000, notificatagli in data
27.9.2024 da , per l'importo complessivo di euro Controparte_1
23.008,00, facente riferimento a 12 cartelle di pagamento, di cui solo una relativa ad un credito vantato dall e segnatamente la cartella n. 097 2008 0229748928 000, CP_3
relativa a contributi IVS degli anni 2001, 2002, 2003 e 2006, oltre interessi di mora e compensi di riscossione, per un importo complessivo di euro 3.213,74, asseritamente notificata il 23.12.2008.
A fondamento dell'opposizione (proposta per il solo credito di natura previdenziale), ha eccepito l'omessa notifica della cartella relativa ai contributi , costituente atto CP_3
presupposto dell'intimazione di pagamento opposta;
la prescrizione dei crediti sottostanti o comunque dell'azione esecutiva volta al loro recupero, in ragione dell'arco di tempo intercorso tra il primo atto interruttivo (notifica dell'atto presupposto) ed il successivo (notifica dell'intimazione di pagamento), ben superiore al quinquennio previsto dalla legge;
la nullità dell'intimazione di pagamento per carente motivazione.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento in premessa indicata, rientranti tra quelle poste a base dell'intimazione di pagamento pagina 2 di 7 opposta, per intervenuta prescrizione e conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme ingiunte.
Si è costitutiva in giudizio , eccependo: la regolarità della Controparte_1
notifica della cartella relativa ai contributi;
l'intangibilità della pretesa creditoria CP_3
sottostante, in ragione della mancata impugnazione nei termini della cartella;
la mancata maturazione del termine di prescrizione decennale operante per il caso di mancata opposizione alle cartelle, stante la presenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto, non si è costituito in giudizio l' , di cui pertanto è stata dichiarata la CP_3
contumacia.
La causa è stata istruita per via documentale e, all'esito della scadenza in data 17.4.2025 del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*******
Deve premettersi innanzi tutto che l'intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti le cartelle esattoriali o gli avvisi di addebito, costituenti il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non sono stati opposti, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento pagina 3 di 7 emendata dai vizi lamentati. Se invece gli atti presupposti sono stati annullati o comunque il debito sottostante non esiste, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'intimazione di pagamento, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito.
Tanto premesso, nel caso in esame, la domanda così come proposta può invero riqualificarsi quale domanda volta all'accertamento negativo del debito sottostante.
Ebbene, valutando la fondatezza di tale domanda di accertamento, deve rilevarsi innanzi tutto che la parte opponente ha contestato la regolarità della notifica della cartella esattoriale, con la conseguenza che nel caso di effettivo omesso perfezionamento della suddetta notifica neppure potrebbe ritenersi decorso il termine perentorio dei quaranta giorni, di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, per proporre opposizione alla cartella e quindi per contestare la fondatezza nel merito della relativa pretesa creditoria (decorrendo piuttosto detto termine dalla notifica dell'intimazione di pagamento, con cui il ricorrente avrebbe avuto per la prima volta notizia dell'esistenza del debito sottostante).
Nel costituirsi in giudizio ha tuttavia dato prova di aver Controparte_1
notificato la cartella in questione.
In particolare dalla documentazione prodotta in atti, emerge che l CP_4
ha tentato una prima notifica non andata a buon fine per assenza del
[...]
destinatario e degli altri soggetti autorizzati alla ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c..
Successivamente al fine di rinnovare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ha estratto visura anagrafica per accertare l'indirizzo di residenza del destinatario, procedendo quindi alla nuova notifica delle cartelle in questione, con deposito del plico presso la
Casa Comunale, affissione all'albo dell'avviso di deposito e invio della comunicazione al destinatario di tale deposito a mezzo raccomandata a.r., non ritirata dal destinatario e restituita al mittente per compiuta giacenza. Le notifica in questione, ai sensi degli artt.
26 D.P.R. 602/73 e 140 c.p.c., deve ritenersi quindi perfezionate per l'Agente della riscossione “nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'albo del comune”.
pagina 4 di 7 Una volta accertata la regolarità della notifica dell'unica cartella di pagamento relativa a crediti , sottostante all'intimazione opposta, deve però rilevarsi che la parte CP_3
ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria (o meglio dell'azionabilità in forma esecutiva della pretesa creditoria) anche per decorrenza del termine quinquennale tra la notifica della cartella presupposte (avvenuta in data 23.12.2008) e la notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta in data 27.9.2024).
Dal canto suo , nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto di aver notificato al CP_5
ricorrente atti interruttivi della prescrizione, di cui il primo (costituito da altra intimazione di pagamento) in data 13.6.2018.
Ebbene, anche tenendo conto di tale atto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'opponente deve ritenersi fondata.
Deve, innanzi tutto, escludersi che le cartelle di pagamento non opposte acquistino efficacia di giudicato, facendo stato tra le parti, secondo quanto invece previsto dalle disposizioni sul giudicato contenute nel codice civile. In applicazione della disciplina dettata dagli artt. 2907-2909 c.c., la tutela dei diritti compete soltanto all'autorità giudiziaria, che la esercita nelle forme processuali previste dalla legge, e soltanto l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato è idoneo a fare stato, ad ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il ruolo e la connessa cartella di pagamento rappresentano, invece, soltanto dei titoli esecutivi di formazione non giudiziaria, rientranti nell'ampia previsione dell'art. 474, 2° comma, n. 2, c.p.c., e consistono in sostanza in documenti che abilitano il creditore, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, ad agire esecutivamente per il recupero coattivo del credito da essi portato.
Da ciò consegue che “la mancanza di opposizione … non comporta la costituzione di un titolo assimilabile al giudicato” (v. Cass. 16203/2008).
La cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può dunque determinare una modificazione del regime della prescrizione dei crediti previdenziali, che, a seguito della riforma introdotta pagina 5 di 7 con l'art. 3, 9° e 10° comma, L. 335/1995, è di regola quinquennale e non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale, per effetto della mancata opposizione.
In altre parole, quindi, come definitivamente chiarito dalla Suprema Corte (v. SS.UU.
23397/2016), “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre l'impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.”, applicandosi, come detto, “tale ultima disposizione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo”, laddove le cartelle di pagamento (e gli avvisi di addebito, che dal 1°.
1.2011 hanno sostituito le cartelle per i crediti di natura previdenziale dell' ) hanno natura di atto amministrativo, non avente quindi CP_3
attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Tenuto conto quindi della data di notifica della cartella, l Controparte_6
avrebbe dovuto dare prova dell'esistenza di atti interruttivi intervenuti entro il quinquennio.
In assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla data del
13.6.2018, non può che rilevarsi la prescrizione dell'azione esecutiva, rispetto alle pretese creditorie di cui alla cartella n. 097 2008 0229748928 000.
In conclusione, per quanto sopra esposto, deve dichiararsi la prescrizione dell'azionabilità in forma esecutiva del credito di cui alla predetta cartella sottostante all'opposta intimazione di pagamento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 6 di 7 1. dichiara la prescrizione dell'azionabilità in forma esecutiva del credito di cui alla cartella n. 097 2008 0229748928 000, sottostante all'opposta intimazione di pagamento;
2. condanna a rifondere le spese di lite sostenute dalla Controparte_7
parte ricorrente, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che di liquidano in euro 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 23.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7