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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/09/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 61/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 61 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco
[...] CodiceFiscale_1
Idone), (C.F.: – rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocata Paola Carbone), (C.F.: – Controparte_2 P.IVA_2
contumace), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nonché CP_3
, e (rispettivi CC.FF.: ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CodiceFiscale_2
, e ), resistenti nella qualità di eredi di CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
(C.F. , e tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Persona_1 CodiceFiscale_5
Saverio Casile.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 786/2020 pubblicata il
24 novembre 2020, mediante la quale il Tribunale di Locri ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni (fisici e materiali) asseritamente subiti in conseguenza d'un sinistro stradale avvenuto il 23 luglio 2016, lungo la Strada provinciale n. 64 (lungo il tratto compreso fra Palizzi Marina e Palizzi Superiore), allorquando il alla guida del proprio motociclo Pt_1
UT (targato DK21235) sarebbe stato investito dall'autovettura Suzuki Motor targata EC
239 ZB (condotta – nell'occasione – da ), la quale percorreva la predetta Persona_1
strada nel senso di marcia opposto: rigetto pronunciato per mancanza di prove sufficienti a dimostrare l'effettivo accadimento del sinistro, nonché del nesso di causalità tra i predetti fatti e le lesioni fisiche lamentate dal presunto danneggiato.
2.1. – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe Pt_1 ritenuto – sulla base delle asseritamente inammissibili e inattendibili dichiarazioni testimoniali rese dalla coniuge del convenuto (sposata in regime di comunione legali dei beni, quindi – ad avviso dell'appellante – portatore di un interesse proprio, concreto e attuale, coincidente con quello del marito) – non provato il fatto costitutivo della domanda (ossia l'invasione – da parte dell'autovettura – della corsia di marcia utilizzata dal motociclo); ciò, nonostante l'acquisizione delle deposizioni rese dai testi di parte attrice (ritenute genuine e coerenti), e delle lesioni riportate dal conducente del motociclo.
2.2. La testimonianza del teste – più specificamente – veniva considerata dal Tes_1
Tribunale inattendibile: l'appellante – invece – ne sostiene la chiarezza, la precisione, e la congruenza con la dinamica dell'incidente, laddove le divergenze sottolineate dalla sentenza sarebbero – al contrario – meramente ancorate alle inutilizzabili dichiarazioni rese dalla coniuge del convenuto, inidonee – come tali – a sostenere il convincimento del giudice.
2.3. La certificazione ospedaliera rilasciata a seguito dell'occorso – ancora – assurgerebbe a ruolo-chiave, contenendo la stessa dichiarazioni idonee a sconfessare la tesi di parte avversaria (secondo cui il sarebbe caduto autonomamente), essendo stata riportata Pt_1 sul predetto certificato quale anamnesi infermieristica la dicitura di “Trauma incidente in strada”.
2.4. – poi – sottolinea come il rigetto dell'eccezione d'inammissibilità della prova Pt_1 testimoniale di (formulata ai sensi dell'art. 246 c.p.c., e reiterata in sede di gravame), CP_5
2 sia da considerarsi errato: di talché la sentenza impugnata andrebbe ritenuta nulla, per avere il primo giudice fondato principalmente sulla stessa il suo convincimento.
2.5. L'appellante – infine – contesta il rigetto delle ulteriori richieste istruttorie (CTU medico- legale e CTU tecnica), sottolineando come le stesse siano da ritenersi necessarie ai fini del decidere.
3. contesta l'appello di siccome inammissibile e infondato. Controparte_1 Pt_1
3.1. Essa sostiene come la sentenza sia corretta, sottolineando come la testimonianza resa da sia da ritenersi insufficiente a fornire riscontro alle pretese avversarie. Tes_1
3.2. La società – ancora – evidenzia come a) non abbia mai formalmente eccepito Pt_1
l'incapacità a testimoniare di , b) la dicitura riportata sulla certificazione ospedaliera CP_5 non sia idonea a supportare la tesi difensiva dell'appellante (il concetto d'incidente stradale non contemplando – secondo la giurisprudenza – la sola ipotesi d'investimento e collisione tra veicoli), c) la valutazione giudiziale della perizia di parte debba ritenersi corretta (atteso come la documentazione fotografica allegata rappresenti precisamente danni – quali quelli riportati materialmente dallo scooter – tipici d'una caduta laterale autonoma, a fronte di nessun danno riscontrabile a carico dell'autovettura, e riconducibile al sinistro de quo; d) sia corretto l'avvenuto rigetto delle richieste istruttorie avversarie, non essendo le stesse suscettibili d'apportare elementi probatori ulteriori (data l'impossibilità di verificare direttamente i danni sofferti dai mezzi, per via delle riparazioni già effettuate sugli stessi, e l'assenza d'accertamenti delle autorità, compiuti nelle immediatezze del sinistro lamentato).
3.4. (deceduto nel corso dell'appello) e i suoi eredi costituitisi in prosecuzione Persona_1
ritengono valide le argomentazioni del primo giudice, secondo le quali non avrebbe Pt_1 assolto all'onere della prova.
3.5. Il presunto responsabile del sinistro – e per lui i suoi eredi – condividono le considerazioni svolte dal Tribunale, sia con riferimento alla presunta incapacità a testimoniare di sia CP_5 in merito all'inattendibilità del testimone (trovandosi quest'ultimo a notevole distanza Tes_2 dai veicoli, al momento dell'incidente).
4. All'esito della camera di consiglio del 15 settembre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Va condivisa la conclusione raggiunta dal primo giudice, nella parte in cui lo stesso ha evidenziato l'inadeguatezza – ai fini auspicati da – delle deposizioni acquisite in primo Pt_1
grado.
3 7. Ad avviso di Larizza il Tribunale avrebbe errato nel valorizzare – a confutazione della rivendicazione attorea – la testimonianza resa dalla moglie di , ma un tale assunto CP_5
difensivo (indipendentemente dal peso probatorio ascrivibile alla deposizione in questione) non giova all'appellante.
8. Pur prescindendo – infatti – dall'eventuale efficacia probatoria delle affermazioni di CP_5
(dichiarante della quale La sostiene l'inammissibilità della deposizione, ventilando il CP_6 diretto interesse di lei alla partecipazione nella causa), difetta – nella vertenza – un'offerta probatoria attorea autosufficiente e congrua.
9. Unica certezza desumibile dalla deposizione di – ciclista in discesa da Palizzi Tes_1
Superiore a Palizzi Marina – può esattamente rinvenirsi nell'avere egli constatato il sopraggiungere (in senso opposto a quello di marcia del teste e dello stesso , situato Pt_1
a 300 metri davanti al testimone) del veicolo condotto da : veicolo invadente – stando Per_1
a – la corsia opposta (appunto impegnata da ). Tes_1 Pt_1
10. Nessun'altra informazione è ricavabile – nemmeno interpretativamente – dalla disamina complessiva del narrato testimoniale.
11. – più precisamente – ha poi affermato a) di non aver notato quali parti dei veicoli Tes_1
coinvolti fossero state attinte dall'urto, b) d'essersi arrestato a notevole distanza dal luogo dell'asserito impatto («mi sono fermato lontano», c) d'aver visto (senza molta convinzione) il motociclo cascare a destra («ma non mi ricordo bene»), d) d'essersi avvicinato solo dopo che
«le cose si erano calmate», e) di non poter riferire in quale direzione (destra o sinistra) fosse caduto . Pt_1
12. Orbene, il contenuto della deposizione appena riassunta risulta lacunoso e contraddittorio.
13. La lacunosità va rinvenuta nella mancata descrizione – da parte di – dell'effettiva Tes_1 dinamica del sinistro: nonostante – altrimenti detto – l'ampia visibilità a disposizione del teste
(data l'asserita verificazione dell'incidente in corrispondenza d'un esteso tratto rettilineo, e privo di variazioni altimetriche, siccome uniformemente in discesa), questi non ha percepito a) né la direzione di caduta del ciclomotore e del suo guidatore, b) né quali sezioni dei veicoli sarebbero entrate in collisione.
14. La contraddittorietà – a sua volta – può rinvenirsi nella circostanza per la quale il teste ha dapprima affermato l'integrale occupazione – da parte del veicolo presunto investitore – della corsia opposta, e poi ha riferito essere stato il conducente del motociclo (Larizza) soccorso e collocato su una sedia: orbene, se la jeep di fosse proceduta con piena invasione Per_1
della contigua semicarreggiata, è verosimile ne sarebbe derivato (in applicazione del criterio
4 probatorio del «più probabile che non», da intendersi alla stregua d'una valutazione d'intrinseca logicità e credibilità razionale) un pregiudizio fisico (a carico di ) Pt_1
estremamente grave, comunque insuscettibile di consentire la pronta collocazione di lui su di una sedia (oltretutto senza contestuale interessamento di sanitari e soccorso pubblico), insieme a quel pedissequo rasserenamento degli animi pure riferito da (il quale Tes_1
avrebbe «notato che le cose si erano calmate»).
15. Per tutti gli aspetti sin qui illustrati – dunque – la testimonianza surriferita è inidonea a suffragare la prospettazione dell'attore.
16. Ancora meno invocabile da – poi – si manifesta la testimonianza di , la Pt_1 Tes_3
quale si è limitata a riferire d'aver udito una «botta» (peraltro da lontano, perché in quel frangente seduta nella cucina di casa), di non avere assistito all'incidente, e di essere arrivata successivamente, poiché affetta da problemi di deambulazione.
17. A questo punto della motivazione si impone una precisazione in ordine alla ricevibilità della testimonianza di (pure resa in primo grado, e il cui contenuto ha escluso ogni CP_5
contatto fra i mezzi di trasporto, e negato qualsiasi coinvolgimento di nella causazione Per_1
del sinistro controverso).
18. L'appellante sostiene l'inammissibilità della deposizione della moglie di , ma Per_1
l'obiezione non persuade.
19. È opportuno evidenziare come il rapporto coniugale (quand'anche accompagnato dalla comunione dei beni) non sia ostativo all'ascolto del coniuge, nel contesto di un'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'altro coniuge.
20. L'interesse suscettibile di precludere l'escussione – invero – insorge solamente allorché
– sulla base della situazione di fatto, e dell'intreccio di rapporti giuridici ed economici rilevanti nella vicenda – il possibile testimone sia titolato a intervenire (personalmente e direttamente) nel procedimento (al fine di far valere una posizione propria), e coltivare nello stesso processo quella medesima utilità, eventualmente ricavabile dall'accoglimento (o dal rigetto) dell'altrui domanda, proposta in concomitanza.
21. Aderendo all'obiezione dell'appellante – a ben vedere – si perverrebbe al precipitato per il quale nessuno stretto congiunto d'un attore (o convenuto) potrebbe apportare al processo i propri elementi di conoscenza.
22. Nel caso specifico, l'ipotetico interesse di a scongiurare il depauperamento CP_5 patrimoniale a carico del marito (scaturente – in ipotesi – dall'accoglimento dell'istanza risarcitoria) sarebbe indiretto e riflesso, e non giustificherebbe l'estensione alla stessa dichiarante del contraddittorio processuale.
5 23. Ciò chiarito, l'attore intenderebbe accreditare la propria versione dei fatti esibendo un certificato ospedaliero, rilasciato a ridosso dell'occorso.
24. Il certificato individua – quale causale dell'autonomo accesso di in nosocomio – Pt_1 un incidente stradale, e la formula – come riportata dai sanitari redigenti – rimane aperta all'eventualità d'un sinistro verificatosi alternativamente con o senza il coinvolgimento (attivo e determinante) d'un altro veicolo.
25. Non è – pertanto – univocamente desumibile dal certificato del pronto soccorso la verificazione dell'incidente per fatto e colpa d'un diverso automezzo investitore.
26. Per tutte le ragioni anzi dette – quindi – la domanda originaria – insieme all'appello – non
è valorizzabile nel senso auspicato da , e la situazione d'irrimediabile carenza di prova Pt_1
(così conseguentemente scaturente) implica il pieno rigetto della rivendicazione risarcitoria, poiché (e conclusivamente): a) la ricostruzione fattuale proposta dall'appellante è rimasta priva di riscontro sufficiente e coerente (in sede d'istruttoria orale), b) le perizie assicurative
(non adeguatamente contrastate, sul punto) hanno persuasivamente escluso la possibilità di collisioni materiali (fra i veicoli asseritamente coinvolti), c) il danno alla persona
(verosimilmente derivante da un incidente quale quello descritto dall'attore, e appunto occasionato – nella tesi di lui – dall'invasione radicale dell'altrui corsia, compiuta da ) Per_1 avrebbe determinato – a carico dell'investito – pregiudizi fisici di portata spiccatamente maggiore (rispetto a quelli effettivamente riportati da ), d) la descrizione degli Pt_1
accadimenti offerta dalla teste in sede di dichiarazioni spontanee fornite prima del Tes_3
processo (e stando alle quali ella avrebbe assistito visivamente all'incidente, e quest'ultimo sarebbe consistito in un pieno impatto fra i mezzi) confligge con il tenore (dubitativo e comunque privo di riferimenti a eventuali osservazioni dirette e oculari degli accadimenti) della successiva deposizione resa dalla stessa persona innanzi al Tribunale, e) non consta
(insolitamente, data la riferita dinamica del sinistro, e l'entità dei danni fisici ventilati) il coinvolgimento immediato dell'Autorità di pubblica sicurezza e/o del soccorso sanitario, e f) le fotografie del motociclo condotto da consentono di cogliere danni al veicolo Pt_1 incompatibili con un impatto diretto e frontale, ovvero – in ogni caso – con uno scontro diretto fra i mezzi ipoteticamente coinvolti nell'occorso.
27. In forza di tutti gli argomenti sopramenzionati – allora – la domanda va respinta.
28. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità, e priva di particolari questioni di diritto), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate – in favore di ciascuna delle appellate costituite (ma
6 con attribuzione d'un unico importo a favore degli eredi di , successori dall'originaria Per_1 parte processuale deceduta: ciò, in ragione dell'identità della loro posizione processuale e dell'affidamento della rispettiva difesa a un identico procuratore) – secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
Compenso dovuto, stante l'assenza di questioni di diritto: € 5.012,00
28. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del rappresentante Parte_1 Controparte_1
legale pro tempore, di in persona del rappresentante legale pro Controparte_2
tempore (rimasta contumace) nonché di , , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
, appellati nella qualità d'eredi di , disattese ogni altra istanza ed CP_5 Persona_1
eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti Parte_1
costituite, ossia in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
e degli eredi di ( , , ), Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 liquidando – mediante attribuzione separata, a favore (da un lato) di Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, e (dall'altro) degli eredi di
[...] Per_1
, l'importo pari a 5.012,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie,
[...]
eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge: quanto sopra, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore degli eredi di , avvocato Saverio Persona_1
Casile, siccome dichiaratosi loro antistatario;
7 - dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
8
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 61 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco
[...] CodiceFiscale_1
Idone), (C.F.: – rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocata Paola Carbone), (C.F.: – Controparte_2 P.IVA_2
contumace), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nonché CP_3
, e (rispettivi CC.FF.: ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CodiceFiscale_2
, e ), resistenti nella qualità di eredi di CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
(C.F. , e tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Persona_1 CodiceFiscale_5
Saverio Casile.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 786/2020 pubblicata il
24 novembre 2020, mediante la quale il Tribunale di Locri ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni (fisici e materiali) asseritamente subiti in conseguenza d'un sinistro stradale avvenuto il 23 luglio 2016, lungo la Strada provinciale n. 64 (lungo il tratto compreso fra Palizzi Marina e Palizzi Superiore), allorquando il alla guida del proprio motociclo Pt_1
UT (targato DK21235) sarebbe stato investito dall'autovettura Suzuki Motor targata EC
239 ZB (condotta – nell'occasione – da ), la quale percorreva la predetta Persona_1
strada nel senso di marcia opposto: rigetto pronunciato per mancanza di prove sufficienti a dimostrare l'effettivo accadimento del sinistro, nonché del nesso di causalità tra i predetti fatti e le lesioni fisiche lamentate dal presunto danneggiato.
2.1. – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe Pt_1 ritenuto – sulla base delle asseritamente inammissibili e inattendibili dichiarazioni testimoniali rese dalla coniuge del convenuto (sposata in regime di comunione legali dei beni, quindi – ad avviso dell'appellante – portatore di un interesse proprio, concreto e attuale, coincidente con quello del marito) – non provato il fatto costitutivo della domanda (ossia l'invasione – da parte dell'autovettura – della corsia di marcia utilizzata dal motociclo); ciò, nonostante l'acquisizione delle deposizioni rese dai testi di parte attrice (ritenute genuine e coerenti), e delle lesioni riportate dal conducente del motociclo.
2.2. La testimonianza del teste – più specificamente – veniva considerata dal Tes_1
Tribunale inattendibile: l'appellante – invece – ne sostiene la chiarezza, la precisione, e la congruenza con la dinamica dell'incidente, laddove le divergenze sottolineate dalla sentenza sarebbero – al contrario – meramente ancorate alle inutilizzabili dichiarazioni rese dalla coniuge del convenuto, inidonee – come tali – a sostenere il convincimento del giudice.
2.3. La certificazione ospedaliera rilasciata a seguito dell'occorso – ancora – assurgerebbe a ruolo-chiave, contenendo la stessa dichiarazioni idonee a sconfessare la tesi di parte avversaria (secondo cui il sarebbe caduto autonomamente), essendo stata riportata Pt_1 sul predetto certificato quale anamnesi infermieristica la dicitura di “Trauma incidente in strada”.
2.4. – poi – sottolinea come il rigetto dell'eccezione d'inammissibilità della prova Pt_1 testimoniale di (formulata ai sensi dell'art. 246 c.p.c., e reiterata in sede di gravame), CP_5
2 sia da considerarsi errato: di talché la sentenza impugnata andrebbe ritenuta nulla, per avere il primo giudice fondato principalmente sulla stessa il suo convincimento.
2.5. L'appellante – infine – contesta il rigetto delle ulteriori richieste istruttorie (CTU medico- legale e CTU tecnica), sottolineando come le stesse siano da ritenersi necessarie ai fini del decidere.
3. contesta l'appello di siccome inammissibile e infondato. Controparte_1 Pt_1
3.1. Essa sostiene come la sentenza sia corretta, sottolineando come la testimonianza resa da sia da ritenersi insufficiente a fornire riscontro alle pretese avversarie. Tes_1
3.2. La società – ancora – evidenzia come a) non abbia mai formalmente eccepito Pt_1
l'incapacità a testimoniare di , b) la dicitura riportata sulla certificazione ospedaliera CP_5 non sia idonea a supportare la tesi difensiva dell'appellante (il concetto d'incidente stradale non contemplando – secondo la giurisprudenza – la sola ipotesi d'investimento e collisione tra veicoli), c) la valutazione giudiziale della perizia di parte debba ritenersi corretta (atteso come la documentazione fotografica allegata rappresenti precisamente danni – quali quelli riportati materialmente dallo scooter – tipici d'una caduta laterale autonoma, a fronte di nessun danno riscontrabile a carico dell'autovettura, e riconducibile al sinistro de quo; d) sia corretto l'avvenuto rigetto delle richieste istruttorie avversarie, non essendo le stesse suscettibili d'apportare elementi probatori ulteriori (data l'impossibilità di verificare direttamente i danni sofferti dai mezzi, per via delle riparazioni già effettuate sugli stessi, e l'assenza d'accertamenti delle autorità, compiuti nelle immediatezze del sinistro lamentato).
3.4. (deceduto nel corso dell'appello) e i suoi eredi costituitisi in prosecuzione Persona_1
ritengono valide le argomentazioni del primo giudice, secondo le quali non avrebbe Pt_1 assolto all'onere della prova.
3.5. Il presunto responsabile del sinistro – e per lui i suoi eredi – condividono le considerazioni svolte dal Tribunale, sia con riferimento alla presunta incapacità a testimoniare di sia CP_5 in merito all'inattendibilità del testimone (trovandosi quest'ultimo a notevole distanza Tes_2 dai veicoli, al momento dell'incidente).
4. All'esito della camera di consiglio del 15 settembre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Va condivisa la conclusione raggiunta dal primo giudice, nella parte in cui lo stesso ha evidenziato l'inadeguatezza – ai fini auspicati da – delle deposizioni acquisite in primo Pt_1
grado.
3 7. Ad avviso di Larizza il Tribunale avrebbe errato nel valorizzare – a confutazione della rivendicazione attorea – la testimonianza resa dalla moglie di , ma un tale assunto CP_5
difensivo (indipendentemente dal peso probatorio ascrivibile alla deposizione in questione) non giova all'appellante.
8. Pur prescindendo – infatti – dall'eventuale efficacia probatoria delle affermazioni di CP_5
(dichiarante della quale La sostiene l'inammissibilità della deposizione, ventilando il CP_6 diretto interesse di lei alla partecipazione nella causa), difetta – nella vertenza – un'offerta probatoria attorea autosufficiente e congrua.
9. Unica certezza desumibile dalla deposizione di – ciclista in discesa da Palizzi Tes_1
Superiore a Palizzi Marina – può esattamente rinvenirsi nell'avere egli constatato il sopraggiungere (in senso opposto a quello di marcia del teste e dello stesso , situato Pt_1
a 300 metri davanti al testimone) del veicolo condotto da : veicolo invadente – stando Per_1
a – la corsia opposta (appunto impegnata da ). Tes_1 Pt_1
10. Nessun'altra informazione è ricavabile – nemmeno interpretativamente – dalla disamina complessiva del narrato testimoniale.
11. – più precisamente – ha poi affermato a) di non aver notato quali parti dei veicoli Tes_1
coinvolti fossero state attinte dall'urto, b) d'essersi arrestato a notevole distanza dal luogo dell'asserito impatto («mi sono fermato lontano», c) d'aver visto (senza molta convinzione) il motociclo cascare a destra («ma non mi ricordo bene»), d) d'essersi avvicinato solo dopo che
«le cose si erano calmate», e) di non poter riferire in quale direzione (destra o sinistra) fosse caduto . Pt_1
12. Orbene, il contenuto della deposizione appena riassunta risulta lacunoso e contraddittorio.
13. La lacunosità va rinvenuta nella mancata descrizione – da parte di – dell'effettiva Tes_1 dinamica del sinistro: nonostante – altrimenti detto – l'ampia visibilità a disposizione del teste
(data l'asserita verificazione dell'incidente in corrispondenza d'un esteso tratto rettilineo, e privo di variazioni altimetriche, siccome uniformemente in discesa), questi non ha percepito a) né la direzione di caduta del ciclomotore e del suo guidatore, b) né quali sezioni dei veicoli sarebbero entrate in collisione.
14. La contraddittorietà – a sua volta – può rinvenirsi nella circostanza per la quale il teste ha dapprima affermato l'integrale occupazione – da parte del veicolo presunto investitore – della corsia opposta, e poi ha riferito essere stato il conducente del motociclo (Larizza) soccorso e collocato su una sedia: orbene, se la jeep di fosse proceduta con piena invasione Per_1
della contigua semicarreggiata, è verosimile ne sarebbe derivato (in applicazione del criterio
4 probatorio del «più probabile che non», da intendersi alla stregua d'una valutazione d'intrinseca logicità e credibilità razionale) un pregiudizio fisico (a carico di ) Pt_1
estremamente grave, comunque insuscettibile di consentire la pronta collocazione di lui su di una sedia (oltretutto senza contestuale interessamento di sanitari e soccorso pubblico), insieme a quel pedissequo rasserenamento degli animi pure riferito da (il quale Tes_1
avrebbe «notato che le cose si erano calmate»).
15. Per tutti gli aspetti sin qui illustrati – dunque – la testimonianza surriferita è inidonea a suffragare la prospettazione dell'attore.
16. Ancora meno invocabile da – poi – si manifesta la testimonianza di , la Pt_1 Tes_3
quale si è limitata a riferire d'aver udito una «botta» (peraltro da lontano, perché in quel frangente seduta nella cucina di casa), di non avere assistito all'incidente, e di essere arrivata successivamente, poiché affetta da problemi di deambulazione.
17. A questo punto della motivazione si impone una precisazione in ordine alla ricevibilità della testimonianza di (pure resa in primo grado, e il cui contenuto ha escluso ogni CP_5
contatto fra i mezzi di trasporto, e negato qualsiasi coinvolgimento di nella causazione Per_1
del sinistro controverso).
18. L'appellante sostiene l'inammissibilità della deposizione della moglie di , ma Per_1
l'obiezione non persuade.
19. È opportuno evidenziare come il rapporto coniugale (quand'anche accompagnato dalla comunione dei beni) non sia ostativo all'ascolto del coniuge, nel contesto di un'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'altro coniuge.
20. L'interesse suscettibile di precludere l'escussione – invero – insorge solamente allorché
– sulla base della situazione di fatto, e dell'intreccio di rapporti giuridici ed economici rilevanti nella vicenda – il possibile testimone sia titolato a intervenire (personalmente e direttamente) nel procedimento (al fine di far valere una posizione propria), e coltivare nello stesso processo quella medesima utilità, eventualmente ricavabile dall'accoglimento (o dal rigetto) dell'altrui domanda, proposta in concomitanza.
21. Aderendo all'obiezione dell'appellante – a ben vedere – si perverrebbe al precipitato per il quale nessuno stretto congiunto d'un attore (o convenuto) potrebbe apportare al processo i propri elementi di conoscenza.
22. Nel caso specifico, l'ipotetico interesse di a scongiurare il depauperamento CP_5 patrimoniale a carico del marito (scaturente – in ipotesi – dall'accoglimento dell'istanza risarcitoria) sarebbe indiretto e riflesso, e non giustificherebbe l'estensione alla stessa dichiarante del contraddittorio processuale.
5 23. Ciò chiarito, l'attore intenderebbe accreditare la propria versione dei fatti esibendo un certificato ospedaliero, rilasciato a ridosso dell'occorso.
24. Il certificato individua – quale causale dell'autonomo accesso di in nosocomio – Pt_1 un incidente stradale, e la formula – come riportata dai sanitari redigenti – rimane aperta all'eventualità d'un sinistro verificatosi alternativamente con o senza il coinvolgimento (attivo e determinante) d'un altro veicolo.
25. Non è – pertanto – univocamente desumibile dal certificato del pronto soccorso la verificazione dell'incidente per fatto e colpa d'un diverso automezzo investitore.
26. Per tutte le ragioni anzi dette – quindi – la domanda originaria – insieme all'appello – non
è valorizzabile nel senso auspicato da , e la situazione d'irrimediabile carenza di prova Pt_1
(così conseguentemente scaturente) implica il pieno rigetto della rivendicazione risarcitoria, poiché (e conclusivamente): a) la ricostruzione fattuale proposta dall'appellante è rimasta priva di riscontro sufficiente e coerente (in sede d'istruttoria orale), b) le perizie assicurative
(non adeguatamente contrastate, sul punto) hanno persuasivamente escluso la possibilità di collisioni materiali (fra i veicoli asseritamente coinvolti), c) il danno alla persona
(verosimilmente derivante da un incidente quale quello descritto dall'attore, e appunto occasionato – nella tesi di lui – dall'invasione radicale dell'altrui corsia, compiuta da ) Per_1 avrebbe determinato – a carico dell'investito – pregiudizi fisici di portata spiccatamente maggiore (rispetto a quelli effettivamente riportati da ), d) la descrizione degli Pt_1
accadimenti offerta dalla teste in sede di dichiarazioni spontanee fornite prima del Tes_3
processo (e stando alle quali ella avrebbe assistito visivamente all'incidente, e quest'ultimo sarebbe consistito in un pieno impatto fra i mezzi) confligge con il tenore (dubitativo e comunque privo di riferimenti a eventuali osservazioni dirette e oculari degli accadimenti) della successiva deposizione resa dalla stessa persona innanzi al Tribunale, e) non consta
(insolitamente, data la riferita dinamica del sinistro, e l'entità dei danni fisici ventilati) il coinvolgimento immediato dell'Autorità di pubblica sicurezza e/o del soccorso sanitario, e f) le fotografie del motociclo condotto da consentono di cogliere danni al veicolo Pt_1 incompatibili con un impatto diretto e frontale, ovvero – in ogni caso – con uno scontro diretto fra i mezzi ipoteticamente coinvolti nell'occorso.
27. In forza di tutti gli argomenti sopramenzionati – allora – la domanda va respinta.
28. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità, e priva di particolari questioni di diritto), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate – in favore di ciascuna delle appellate costituite (ma
6 con attribuzione d'un unico importo a favore degli eredi di , successori dall'originaria Per_1 parte processuale deceduta: ciò, in ragione dell'identità della loro posizione processuale e dell'affidamento della rispettiva difesa a un identico procuratore) – secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
Compenso dovuto, stante l'assenza di questioni di diritto: € 5.012,00
28. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del rappresentante Parte_1 Controparte_1
legale pro tempore, di in persona del rappresentante legale pro Controparte_2
tempore (rimasta contumace) nonché di , , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
, appellati nella qualità d'eredi di , disattese ogni altra istanza ed CP_5 Persona_1
eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti Parte_1
costituite, ossia in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
e degli eredi di ( , , ), Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 liquidando – mediante attribuzione separata, a favore (da un lato) di Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, e (dall'altro) degli eredi di
[...] Per_1
, l'importo pari a 5.012,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie,
[...]
eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge: quanto sopra, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore degli eredi di , avvocato Saverio Persona_1
Casile, siccome dichiaratosi loro antistatario;
7 - dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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