Sentenza breve 6 aprile 2022
Commentario • 1
- 1. Esperienza nelle assunzioni a tempo determinatoMonica Catellani · https://www.publika.it/ · 11 aprile 2022
Nelle selezioni per assunzioni a tempo determinato la pubblica amministrazione può legittimamente richiedere il requisito di una determinata esperienza professionale e lavorativa già maturata, considerata la discrezionalità di cui gode e le scelte finalizzate alla cura ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico. Si tratta di aspetti che riguardano il merito amministrativo e, come tali, sfuggono al sindacato giurisdizionale. Di questo criterio generale ha fatto applicazione il TAR Puglia-Lecce, sezione II, nella sentenza 6 aprile 2022, n. 564 dove ha giudicato legittima la richiesta di un comune, in una selezione per assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali, oltre alla …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 06/04/2022, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2022
N. 00564/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01670/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
US EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi EN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trepuzzi, via Giovanni Xxiii;
contro
Comune di Campi Salentina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'avviso pubblico 27/09/21 della Città di Campi Salentina Ambito territoriale di Campi Salentina, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui la deliberazione del coordinamento istituzionale n. 22 del 10.09.2021 del presidente del coordinamento istituzionale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EN US il 7/3/2022, per l'annullamento
della Determinazione del Responsabile del Settore Innovazione Sociale e Servizi alla Comunità 23/12/21 n. 1627 del Comune di Campi Salentina, mai comunicata, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui il provvedimento 23/12/2021 Prot. n. 0022860 contenente l'esito della procedura di che trattasi, i verbali 09.11.21, n. 1 ; 16.11.2021, n. 2; 23.11.2021 n. 3 e 14.12.2021 n. 4 della Commissione, l'avviso pubblico 27/09/21 della Città di Campi Salentina, Ambito Territoriale di Campi Salentina, la deliberazione del coordinamento istituzionale n. 22 del 10.09.2021 del presidente del coordinamento istituzionale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Salentina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. L. EN per la parte ricorrente e avv. F. Tuccari per il Comune di Campi Salentina;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato con il ricorso introduttivo gli atti in epigrafe, tra cui la deliberazione del coordinamento istituzionale n. 22 del 10.09.2021 del presidente del coordinamento istituzionale, per l’assunzione a tempo determinato full-time , per 36 mesi, di assistenti sociali per l’ufficio di piano, nella parte in cui essa ha richiesto quale requisito di partecipazione – oltre alla laurea triennale in servizio sociale, l'abilitazione all’esercizio della professione e l'iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali della Regione Puglia ovvero di altra regione – anche una “ ... esperienza lavorativa di almeno 12 mesi, .... negli ultimi dieci anni ”.
Con successivi motivi aggiunti depositati in data 7.3.2022 il ricorrente ha impugnato la DD n. 1627/21, di esclusione del ricorrente dalla gara.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento, irrazionalità, erronea e falsa presupposizione, manifesta contraddittorietà e disparità di trattamento. Difetto di motivazione. Invalidità derivata.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Campi Salentina ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 5.4.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle censure di inammissibilità articolate dall’Amministrazione resistente.
3. Con un unico, articolato motivo di gravame, il ricorrente si duole – sia nel ricorso originario, sia nei motivi aggiunti – dell’illegittimità della clausola dell’avviso pubblico in esame, che ha previsto quale requisito di partecipazione alla procedura selettiva una “ ... esperienza lavorativa di almeno 12 mesi, .... negli ultimi dieci anni ”.
Ad avviso del ricorrente, tale clausola nulla aggiungerebbe “ … al requisito dell’abilitazione e iscrizione all’albo degli assistenti sociali della Regione Puglia, che da un lato è l’unico titolo normativamente richiesto, dall’altro è per legge prova del possesso della professionalità richiesta per l’accesso al posto messo a concorso ” (cfr. ricorso, p. 4).
Le censure sono infondate.
3.1. Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ L'Amministrazione, in occasione dell'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili nell'ambito della procedura concorsuale, gode di ampia discrezionalità, poiché le scelte relative, in quanto finalizzate alla concreta cura e all'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico, riguardano il merito dell'azione amministrativa e sfuggono, pertanto, al sindacato di legittimità del G.A., salva la loro palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che si intenda concretamente perseguire ” (TAR Lazio, III, 24.9.2019, n. 11257, nonché la giurisprudenza ivi citata).
3.2. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, l’avviso pubblico in esame è finalizzato all’assunzione di assistenti sociali per l’ufficio di piano, a tempo determinato (36 mesi).
Orbene, la circostanza che l’assunzione sia a tempo determinato giustifica senz’altro la previsione dell’impugnata clausola limitativa, in quanto mirante a garantire l’assunzione in servizio di unità che non necessitino di particolare formazione, avendo maturato un minimo di esperienza sul campo.
Per tali ragioni, la scelta dell’Amministrazione sfugge alle lamentate censure di irragionevolezza/assenza di proporzionalità, disvelando piuttosto un esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa, che come tale sfugge al relativo sindacato giurisdizionale.
4. Per tali ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Ne consegue il loro rigetto.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO