Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5806/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che
“certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 5806/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to in Arzano (Na) alla Via F. Caracciolo n. 9 presso lo studio dell'Avv.
CAPUANO CAROLINA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù C.F._1
di procura in atti
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_2
dom.to in GIUGLIANO IN CAMPANIA alla VIA BIAGIO RICCIO n. 17 presso lo studio dell'Avv. DI LUNA RITA (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso come da C.F._2
procura in atti,
- RESISTENTE
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso . CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di intimazione di sfratto per morosità chiesto Parte_1
nei confronti di di: convalidare lo sfratto per morosità Controparte_1
relativamente all'immobile sito in Arzano (Na), alla via G. Galilei n. 69 ed alla Via Pavia n.
4 e fissare la data per la esecuzione;
-in via subordinata, in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva fissando la data per l'esecuzione; -
condannare, in ogni caso, parte convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
Con riserva di ogni altro diritto ed azione anche finalizzata al recupero dei canoni non corrisposti.
Si è costituito il quale, opponendosi alla convalida, ha così Controparte_1
concluso: “a)= rigettare la richiesta di sfratto per morosità come formulata in quanto non
determinata nell'ammontare le cui somme sono richieste a far data dalla stipula del contratto
di locazione senza tenere conto dell'accordo relativo alla pratica di frazionamento non pagata;
b)= rigettare la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio ex art.665 c.p.c.
perché l'opposizione è fondata su prova scritta e perché sussistono gravi motivi legati
all'attività di analisi cliniche di laboratorio effettuate dalla società Controparte_1
c)= Ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., introdotto dall'art.77 d.l.69/2013, convertito in
l.98/2013,voglia il Giudice adito fissare un accordo conciliativo per il pagamento delle
somme correttamente individuate e dilazionate d)= Si chiede la compensazione delle spese
del presente giudizio”.
Con ordinanza del 8.07.2024, denegata la convalida, è stata pronunciata ordinanza provvisoria di rilascio, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., e contestualmente è stato disposto il mutamento di rito, ex art. 667 e 447-bis c.p.c., fissando l'udienza di discussione del giorno
12.12.2024 con termine a ricorrente e resistente fino a 30 e 10 gg per l'integrazione degli atti introduttivi, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., mediante il deposito in Cancelleria di memorie e documenti.
In tale udienza è stata formulata alle parti ex art. 420 c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “Previa risoluzione del contratto di locazione intercorso inter partes, parte
intimata si obbliga a corrispondere in favore dell'intimante la somma di euro 14.000,00 oltre
interessi al tasso di legge dall'accettazione della presente proposta al soddisfo, a tacitazione
dell'avversa pretesa;
parte intimante rinuncia, dal canto suo, a pretendere gli ulteriori
canoni scaduti;
parte intimata si obbliga inoltre a rifondere in favore della intimante le spese
di lite che qui si liquidano ex D.M. 55/2014 in euro 2.109,00 per compensi professionali oltre
spese generali (15% sui compensi) CAP ed IVA se dovute come per legge, oltre esborsi se
documentati”, sulla cui base le parti hanno poi trovato un accordo e definito bonariamente la lite.
Tant'è vero che in occasione dell'udienza tenutasi il 19.05.2025 esse hanno congiuntamente così concluso: “Per la soc. , l'avv.to Rita di Luna atteso Controparte_1 il buon fine dell'accordo transattivo avvenuto tra le parti chiede dichiararsi cessata la
materia del contendere. Per la societá compare in modalità cartolare Parte_1
l'avv. Carolina Capuano che si associa alla richiesta formulata da parte intimata”.
A conferma di quanto riferito, le parti depositavano quietanza di null'altro a pretendere per l'oggetto da parte della soc. Controparte_2
***
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, per quanto congiuntamente riferito dalle parti, cui consegue, come è noto, il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia in contesa, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio,
presuppone che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi oggettivi di natura fattuale o atti volontari delle parti (come, ad es., in casi di rinunzia alla pretesa o all'azione,
adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) idonei a determinare l'eliminazione di ogni posizione di contrasto.
In questo senso, e sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (così Trib. Foggia,
05/07/2018).
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite,
nei termini su esposti, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito (Trib. Foggia, 29/01/2019; Cass., n. 31955/2018; Cass., n. 12887/2009).
Pertanto, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, anche d'ufficio, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio stesso, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti,
senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso, atteso che,
indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza
(cfr., tra le tante, Trib. Bari, 27/06/2018; Cass., n. 19568/2017; Cass., n. 22650/2008; Cass.,
n. 271/2006; Cass., n. 14775/2004).
Tenuto conto della totale soddisfazione dell'interesse creditorio, come attestato dalla quietanza di pagamento in atti, ricorrono, inoltre, giusti motivi, per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti, non essendo allo stato configurabile allo stato una soccombenza dell'una in danno all'altra, alla luce del complessivo esito del giudizio (Corte
Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'integrale cessazione della materia del contendere;
- Spese integralmente compensate tra le parti.
Aversa, 20/05/2025
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )