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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere all'esito dell'udienza del 17/9/2025, ha pronunciato e pubblicato deposi- tandola telematicamente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 527 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
Parte_1
appellante - contumace
CONTRO
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC Email_1
(C.F. ), in persona del lega- Controparte_2 P.IVA_1 le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari (PEC Email_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro tempore, (C.F. ), nato a [...] in CP_4 C.F._1 data 20/08/1936 e (C.F. ), nata a CP_5 C.F._2
Catania in data 24/03/1940, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Cata- lano (PEC e dall'avv. Maria Carmen Pu- Email_3 glisi (PEC Email_4
(C.F. ), in persona del legale rappre- Parte_2 P.IVA_3 sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Anastasi (PEC Email_5
Corte di Appello di Palermo appellati – appellanti incidentali
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
(C.F. ), nato a Palermo in [...] CP_7 C.F._3
23/04/1959,
(C.F. ), nato a Palermo in [...]- Controparte_8 C.F._4 ta 13/12/1957,
(C.F. ), , in persona del legale rappresentante CP_9 P.IVA_4 pro tempore,
(C.F. , , in persona del legale rappre- Controparte_10 P.IVA_5 sentante pro tempore,
(C.F. ), , in persona del legale rappre- Controparte_11 P.IVA_6 sentante pro tempore,
(C.F. ), in Controparte_12 P.IVA_7 persona del legale rappresentante pro tempore, appellati - contumaci
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 603/2016, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 14/1-1/2/2016
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante Parte_1
«riformare i capi impugnati della sentenza del Tribunale di Palermo resa in data 14.01-1.02.2016 con il n. 603 così come in narrativa e per l'effetto: respingere le domande spiegate dalla -Assessorato al Tu- Controparte_1 rismo, alle Comunicazioni ed ai Trasporti;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.»
Conclusioni per gli appellati
[...]
Controparte_13
:
[...]
«rigetti l'appello proposto dalla siccome inammissibile Parte_1
e/o infondato, per l'effetto confermando la condanna della al Pt_1 pagamento in favore dell' - e, oggi, Controparte_1 anche dell' - della Controparte_13 somma di € 7.727.977,00 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di
Corte di Appello di Palermo erogazione di ciascuna anticipazione all'effettivo soddisfo (e cosi € 2.042.520,00 oltre rivalutazione e interessi dal 31-1-2007 al soddisfo per l'anticipazione alla ditta € 3.821.620,00 oltre rivalutazione e CP_3 interessi dal 3-4-2007 al soddisfo per l'anticipazione alla ditta SI AC- QUE s.r.l.: € 694.527,00 oltre rivalutazione e interessi dal 12-12-2006 al soddisfo per l'anticipazione alla ditta € 1.169.310,00 oltre ri- CP_9 valutazione e interessi dal 12-12-2006 al soddisfo per l'anticipazione alla ditta;
Controparte_10 accolga l'appello incidentale proposto dalle concludenti Amministrazioni avverso il capo della sentenza che ha rigettato le domande originariamen- te proposte contro la in relazione alla garanzia da essa Parte_1 prestata in favore della (oggi ; Controparte_11 CP_14
- per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale, condanni la
[...] al pagamento in favore dell' CP_15 [...]
Controparte_16
al pagamento della ulteriore somma di e
[...]
1.463.347,00 oltre rivalutazione e interessi dal 5-7-2005 al soddisfo per CP_1 l'anticipazione alla ditta (oggi ; CP_11 CP_14
- in riforma della sentenza del Tribunale impugnata incidentalmente con- danni la al pagamento delle spese di lite per il I grado del Parte_1 giudizio nella misura intera individuata dal Tribunale (€ 36.172,00), oltre le spese prenotate a debito;
- condanni la al pagamento delle spese di lite relative al II gra- Pt_1 do del giudizio, oltre le spese prenotate a debito.»
Conclusioni per l'appellata Controparte_2
«dichiarare inammissibile e comunque rigettare ex artt. 342, co. 1, e 348- bis c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa fra le Parte_1 parti dal Tribunale di Palermo in data 14/1-1/2/2016, n. 603, perché non motivato e/o perché privo di una ragionevole probabilità di essere accolto con conferma della sentenza appellata laddove, in accoglimento dell'atto di citazione proposto dall' Controparte_16
e dell'intervento ad adiuvandum esperito da
[...] [...]
condanna al pagamento di € Parte_3 Parte_1
7.727.977,00, oltre rivalutazione secondo l'indice ISTAT per le famiglie de- gli operai e impiegati ed interessi al tasso legale dalle quattro date di ero- gazione delle prime quote di contributo sino a quella di effettivo rimborso in favore del medesimo Assessorato;
in ogni caso e comunque rigettare l'appello proposto da Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la senten- za di primo grado, laddove condanna la medesima al pa- Parte_1
Corte di Appello di Palermo gamento di € 7.727.977,00, oltre rivalutazione secondo l'indice ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati ed interessi al tasso legale dalle quat- tro date di erogazione delle prime quote di contributo sino a quella di ef- fettivo rimborso in favore dell'Assessorato Parte_4 sporti della;
Controparte_1 in sede di appello incidentale in ogni caso e comunque, in sede di appello incidentale, riformare e/o an- nullare la sentenza appellata laddove, al punto 2) del dispositivo rigetta l'azione di condanna proposta dall' Controparte_16
nei confronti di fondata
[...] Parte_1 sulla polizza fideiussoria rilasciata in favore di (oggi Controparte_11 [...] CP_
e, sulla scorta di tutto quanto dedotto nella parte in fatto e sub III, accogliere la domanda proposta in primo grado dal medesimo Assessorato e la concorde istanza presentata da quale in- Controparte_2 terveniente ad adiuvandum, nei confronti di al pagamento Parte_1 della somma di € 1.463.347,00, avente titolo nella predetta garanzia rila- sciata in favore di (oggi , oltre rivalutazione Controparte_11 CP_14 secondo l'indice ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati ed interessi al tasso legale dalle quattro date di erogazione delle prime quote di con- tributo sino a quella di effettivo rimborso in favore dell'Assessorato; con riforma anche delle statuizioni di cui al punto 11) della sentenza in tema di refusione delle spese di lite riconosciute in misura pari ai 2/3 e conseguen- te condanna di alla refusione integrale delle spese di lite in Parte_1 favore di compreso il terzo compensato dal Controparte_2
Giudice di prime cure pari a € 21.219,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.р.а.; in ordine all'istanza cautelare ex parte adversa: rigettare in ogni caso e comunque l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e, nella denegata ipotesi di suo accoglimento, su- bordinarla alla prestazione di adeguata cauzione ad opera dell'appellante
Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di giudizio per il presente grado di appello.»
Conclusioni gli appellati e CP_3 CP_4 CP_5
«
1. rigettare le avverse domande, eccezioni e difese, in quanto infondate;
E in ogni caso e in accoglimento delle domande riconvenzionali, II. - nella denegata ipotesi in cui le domande di parte attrice dovessero, in tutto o in parte, ritenersi fondate e venire accolte Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare, in via riconvenzionale, che il terzo chiamato in causa dalla odierna convenuta, ovvero il , è responsabile di quanto Parte_2 ascritto agli odierni istanti, ed è obbligato a manlevare e tenere integral-
Corte di Appello di Palermo mente indenne gli stessi soggetti da qualsivoglia pretesa pecuniaria avan- zata dall'attrice con riguardo ai fatti di causa, e, conseguentemente, con- dannare lo stesso terzo (ovvero il ) a qualsivoglia pa- Parte_2 gamento o esborso connesso alla domanda di cui è causa, anche ricono- scendo l'eventuale diritto delle odierne convenute ad agire in regresso ver- so il terzo chiamato in causa per quanto fossero in ogni caso tenuti a corri- spondere all'attrice per i fatti di cui è il presente giudizio;
III, inoltre, in accoglimento delle domande riconvenzionali (ampiamente esaminate nei paragrafi I, II, III e IV della comparsa di risposta), accertare e dichiarare la responsabilità del e dell' Parte_2 CP_16
(odierno attore), a qualunque titolo venga riscontrata, per i fatti di cui in comparsa di risposta e, dunque, per i pregiudizi dai medesimi arrecati alle società convenute;
IV. e, conseguentemente, condannare le predette
[...]
in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal- CP_17 la e dalla relativi a: Controparte_12 CP_3
a) € 4.585.040,00 per ed € 9.143.240,00 per la CP_3 CP_12
(pari complessivamente ad € 13.728.280,00) per perdita dei contribu-
[...] ti concessi dalla Regione Sicilia;
b) € 28.701.420,78 per gli utili per un periodo di locazione di 25 anni dell'hotel che avrebbe potuto realizzare la (calcolati sulla ba- CP_12 se del canone garantito di cui al contratto con la Sifalberghi e delle condi- zioni di contratto);
c) €2.984.207.59 per gli utili per un periodo di locazione di 25 anni dell'ho- tel della (calcolati sulla base del canone garantito di cui al contrat- CP_3 to con la Sifalberghi e delle condizioni di contratto); d) € 1.204.373.40 (€ 730.409,39 per l'albergo a 4 stelle della CP_12 ed € 473.964,01 per l'albergo a 3 stelle della ) per compensi dei pro- CP_3 fessionisti (ingegneri, architetti, legali), spese di viaggio e trasferte, costi notarili e burocratici, tutti sostenuti dalle ditte convenute per l'istruzione della pratica in esame e l'esecuzione dell'operazione de qua, il tutto per complessivi € 46.618.281,77 (di cui € 38.575.070,17 per la
[...]
ed € 8.043.211,6 per la ), ovvero, in subordine, altra som- Pt_5 CP_3 ma, maggiore o minore che si riterrà equa in corso di causa, oltre sempre interessi e rivalutazione;
V, si chiede, altresi, di condannare in solido il e l' Parte_2 CP_18 sorato, odierno attore, al risarcimento del danno di immagine subito dalle società de quibus da valutarsi in una somma non inferiore ad € 500.000,00, ovvero ad altra somma, maggiore o minore, che si riterrà equa in corso di causa;
nonché del pregiudizio conseguente alla perdita di chanches da valutarsi in una somma non inferiore ad € 13.728.280.00 (pa- ri all'ammontare complessivo dei contributi), ovvero ad altra somma,
Corte di Appello di Palermo maggiore o minore, che si riterrà equa in corso di causa, oltre sempre inte- ressi e rivalutazione;
VI, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale (sub paragrafo IV della comparsa di risposta), accertare e dichiarare la responsabilità del
e dell'Assessorato (odierno attore) per i pregiudizi subi- Parte_2 ti, personalmente, in seguito ai fatti di causa, dall'On.le e dalla CP_12
Sig.ra in qualità di coobbligati della ) e conseguen- CP_5 CP_12 temente, condannare le predette Amministrazioni, in solido, al risarcimen- to del danno esistenziale, alla reputazione, all'immagine, dai medesimi pa- tito, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa dall'Ill.mo Decidente, oltre sempre interessi e rivalutazione. VII. In via del tutto subordinata nella non temuta ipotesi in cui non si ri- scontrasse la responsabilità dell' , odierno attore si chiede, co- CP_16 munque, l'accertamento della responsabilità del per i Parte_2 fatti di causa e la conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei complessivi danni su descritti (sub domande un. II, III, IV e V delle presenti conclusioni), subiti da tutti gli odierni convenuti, e ciò nella misura ivi indi- cata, ovvero previa liquidazione equitativa, oltre sempre interessi e rivalu- tazione. Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, rimborso forfettario delle spese generali ai sensi delle vigenti tariffe, oltre iva e cpa.»
Conclusioni per l'appellato : Parte_2
« rigettare:
-tutte le avverse domande, eccezioni e difese, in quanto infondate e for- mulate anche in via riconvenzionale;
-tutte le domande proposte dalla ditta ivi compresa la Controparte_12 pretestuosa richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti di que- sto Comune da qualificarsi come lite temeraria e per la quale si chiede an- che il giusto risarcimento. Con In via riconvenzionale dichiarare, altresì, la responsabilità dell'attore ( cietà in persona dei rispettivi legali rapp.ti CP_12 Controparte_20 pro-tempori, nonché l'On.le e la sig.ra ) a qua- CP_4 CP_5 lunque titolo venga riscontrata per i fatti di cui in narrativa e per in pre- giudizi dai medesimi arrecati a questa Amm.ne convenuta (danni all'im- magine ed al decoro), e, pertanto, riconoscere in favore di quest'ultima una somma pari ad € 1.000.000, o quella maggiore o minore somma che il Trib.le vorrà riconoscere in via equitativa;
-riconoscere, altresi, in favore del , la somma di € 5.000.000,00 a titolo di risarcimento Parte_2 per la perdita di chance derivante all'Ente ed al comprensorio tutto, per avere la società presentato un progetto privo dei necessari requisiti CP_12
Corte di Appello di Palermo al fine di ottenerne l'inserimento tra gli interventi del ed aver fat- Pt_6 to scadere, inutilmente, i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Spese e compensi del doppio grado di giudizio»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 10/12/2009, l Parte_7
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tri-
[...] bunale di Palermo la società per chiederne la condanna al Parte_1 pagamento di 9.191.324 euro oltre accessori, in virtù dei contratti di ga- ranzia stipulati dalla stessa società in favore di cinque ditte aggiudicatarie di contributi del POR Sicilia 2000-2006 (misura 4.19), i quali sono erano stati revocati per inadempimento delle ditte stesse con conseguente ob- bligo, da queste non onorato, di restituire gli anticipi percepiti.
2. La società si costituiva in giudizio, opponendosi Parte_1 all'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa le cinque ditte aggiudicatarie e i lo- ro rispettivi coobbligati in solido CP_4 CP_5 CP_7
e , chiedendone la condanna a tenerla indenne
[...] Controparte_8 dalle somme eventualmente versate in favore dell'amministrazione attri- ce.
3. A seguito della chiamata in giudizio, ritualmente autorizzata, si costitui- vano i terzi e Controparte_12 CP_3 CP_4 CP_5 contestando la sussistenza dei presupposti per la richiesta di restituzione dei finanziamenti percepiti e chiedevano la chiamata in causa del
[...]
, nei confronti del quale avanzavano domanda di condanna a Parte_2 tenerli indenni da qualunque pretesa pecuniaria riconosciuta ai loro dan- ni. Proponevano altresì domanda riconvenzionale tanto nei confronti dell'amministrazione attrice quanto nei confronti del , Parte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali subiti.
4. Si costituivano, altresì, in giudizio i terzi chiamati e Sal- CP_7 vatore , eccependo l'inammissibilità dell'azione di regresso e ade- CP_8 rendo, in via subordinata, alle eccezioni formulate dalla società convenu- ta.
5. A seguito dell'ulteriore chiamata in giudizio, anch'essa ritualmente au- torizzata, si costituiva il opponendosi all'accoglimento Parte_2 delle domande proposte nei suoi confronti e chiedendo, in via riconven- zionale, la condanna di e Controparte_12 CP_3 CP_4 [...]
l risarcimento dei danni non patrimoniali all'immagine e al de- CP_5 coro cagionati dalla loro condotta nonché la condanna della sola CP_12
Corte di Appello di Palermo al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita di chan- CP_12 ce provocata.
6. Nell'ambito del giudizio proponeva intervento volontario la società
quale banca concessionaria e responsabile di Controparte_2 parte dell'istruttoria, aderendo alle domande proposte dall'amministra- zione attrice.
7. Con sentenza n. 603/2016 dei 14/1-1/2/2016, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio:
− in parziale accoglimento della domanda proposta dall'
[...]
, Parte_8 condannava la società al pagamento della somma Parte_1 di euro 7.727.977,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale a decorrere dalle date di erogazione delle prime date dei rispettivi contributi sino al rimborso, rigettando le domande proposte dal medesimo in relazione alla polizza fi- CP_16 deiussoria rilasciata in favore della società Parte_9
− condannava la società al pagamento in favore Controparte_21 della società di quanto da quest'ultima versato in Parte_1 favore dell'Assessorato attore in relazione alla polizza prestata in suo favore, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta succes- siva all'effettivo pagamento;
− condannava la società e Controparte_12 CP_4 CP_22
l pagamento in favore della società di quan-
[...] Parte_1 to da quest'ultima versato in favore dell'Assessorato attore in rela- zione alla polizza prestata in loro favore, entro il termine di quindi- ci giorni dalla richiesta successiva all'effettivo pagamento;
− condannava la società al pagamento in favore della CP_3 società di quanto da quest'ultima versato in favore Parte_1 dell'Assessorato attore in relazione alla polizza prestata in suo fa- vore, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta successiva all'effettivo pagamento;
− condannava la società al pagamento in favore della so- CP_9 cietà di quanto da quest'ultima versato in favore Parte_1 dell'Assessorato attore in relazione alla polizza prestata in suo fa- vore, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta successiva all'effettivo pagamento;
− rigettava la domanda proposta dalla società nei Parte_1 confronti di e della società CP_7 Controparte_8 [...]
[...]
Controparte_23 [...]
[...]
− rigettava le domande di condanna proposte dalla società
[...]
da e da nei confronti CP_12 CP_4 CP_5 dell'Assessorato attore e del;
Parte_2
− rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dal
[...]
nei confronti delle società e Parte_10 Controparte_12 [...]
e di e CP_24 CP_4 CP_5
− condannava la società al pagamento dei due terzi Parte_1 delle spese processuali in favore dell'Assessorato attore e della nonché al totale delle spese proces- Controparte_2 suali sostenute da e da;
CP_7 Controparte_8
− disponeva la compensazione integrale di tutte le spese processuali sostenute dalle restanti parti.
8. Con citazione del 4/3/2016, la società ha proposto ap- Parte_1 pello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti dall' Parte_8 [...]
. CP_1
9. Con comparsa del 10/6/2016 si è costituito in giudizio l' CP_25 pellato, il quale si è opposto all'accoglimento dell'appello principale e ha proposto appello incidentale chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado nei confronti della in relazione alla garanzia Parte_1 dalla stessa prestata in favore della (oggi . Controparte_11 CP_14
10. La società si è costituita con comparsa del Controparte_2
13/6/2016, opponendosi all'accoglimento dell'appello principale proposto dalla società e ha proposto appello incidentale, sostan- Parte_1 zialmente aderendo all'analoga impugnazione incidentale proposta dall' Parte_8
.
[...]
11. Con comparsa del 17/6/2016 si sono costituiti la società CP_12
la società e e hanno propo-
[...] CP_3 CP_4 CP_5 sto appello incidentale chiedendo, in parziale riforma della sentenza im- pugnata, l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte nel giu- dizio di primo grado, aventi a oggetto il risarcimento del danno nei con- fronti dell' ai Trasporti della Parte_8
e del . Controparte_1 Parte_2
Corte di Appello di Palermo 12. Con comparsa di costituzione del 27/6/2016, si è costituito in giudizio il , opponendosi all'accoglimento dell'appello inciden- Parte_2 tale proposto dalle società e e da Controparte_12 CP_3 Per_1
e ha proposto appello incidentale, chiedendo, in ri-
[...] CP_5 forma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda riconven- zionale di risarcimento del danno originariamente formulata nei confronti dei predetti appellanti incidentali.
13. Con ordinanza del 7/10/2020 il processo è stato dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento della società Parte_1
14. Con ricorso del 7/1/2021, le società e Controparte_12 CP_3 nonché e hanno riassunto il giudizio nei con- CP_4 CP_5 fronti della curatela del fallimento della società Parte_1
15. Con note del 9/3/2021 si è costituito in sede di riassunzione il
[...]
, insistendo nelle proprie conclusioni. Parte_2
16. Con note dell'11/3/2021 si è costituita in sede di riassunzione la
[...]
insistendo nelle proprie conclusioni. Controparte_26
17. Con note del 12/3/2021 si è costituita in sede di riassunzione l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, insistendo nelle proprie conclusioni.
18. Con ordinanza del 16/11/2022 il processo è stato nuovamente dichia- rato interrotto a causa del sopravvenuto fallimento della società
[...]
CP_12
19. Con ricorso del 10/2/2023 la società e CP_3 CP_4 [...] anno riassunto il processo. CP_5
20. Il , l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e la società Parte_2 si sono costituiti in sede di riassunzione con Controparte_2 rispettive note del 27/6/2023, del 29/6/2023 e del 3/7/2023.
21. Le parti costituite in riassunzione hanno precisato le rispettive conclu- sioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del
22. Con ordinanza del 23/7-1/9/2025 questa Corte ha invitato le parti a dedurre sulla procedibilità dell'appello principale proposto dalla società fallita e dell'appello incidentale proposto dalla società fal- Parte_1 lita Sidoti Acque S.r.l. e sulle conseguenze delle predette questioni proce- durali sull'ammissibilità degli ulteriori appelli incidentali proposti.
23. All'udienza odierna le parti hanno, quindi, discusso la causa oralmente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Corte di Appello di Palermo 24. Va, innanzitutto, evidenziato che con ordinanza del 7/10/2020 questa Corte ha dichiarato interrotto il processo in virtù del sopravvenuto falli- mento della originaria società appellante dichiarato dal Parte_1
Tribunale di Roma con sentenza n. 396/2019 del 23/5/2019.
25. A seguito della riassunzione, proposta dalle società Controparte_12
e e da e on ricorso del 7/1/2021, CP_3 CP_4 CP_5 la curatela fallimentare della predetta società appellante non ha provve- duto a costituirsi nel presente giudizio, rimanendo contumace.
26. Analoga vicenda si è verificata con riguardo alla società appellante in- cidentale dichiarata fallita dal Tribunale di Catania con Controparte_12 sentenza n. 147/2021 del 9/7/2021, giacché questa Corte ha dichiarato il processo interrotto con ordinanza del 16/11/2022 e a seguito della rias- sunzione, effettuata con ricorso del 10/2/2023 dalla società CP_3 da e la curatela fallimentare della predetta CP_4 CP_5 società non ha provveduto a costituirsi per coltivare l'appello proposto.
27. Orbene, va considerato che a seguito della riforma operata con il
D.Lgs. n. 5 del 2006, l'art. 43, comma 3, della Legge Fallimentare ha intro- dotto un'ipotesi di interruzione automatica del processo, stabilendo che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo, così dero- gando alla regola generale posta dall'art. 300 c.p.c., il quale, per gli eventi interruttivi che colpiscono la parte costituita, subordina l'interruzione alla dichiarazione in udienza o alla notifica da parte del suo procuratore.
28. La questione della decorrenza di tale termine (dies a quo) in caso di interruzione automatica è stata oggetto di un complesso dibattito giuri- sprudenziale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la fondamen- tale sentenza n. 12154 del 2021, hanno risolto il contrasto stabilendo che, sebbene l'interruzione sia automatica, il termine per la riassunzione de- corre non dall'evento in sé, ma dal momento in cui la parte interessata al- la riattivazione ha conoscenza legale della dichiarazione giudiziale dell'in- terruzione.
29. Nel caso di specie, gli appellati hanno agito con la dovuta diligenza, riassumendo tempestivamente il giudizio nei confronti della curatela. Se, per un verso, tale adempimento ha avuto l'effetto cruciale di impedire l'e- stinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c., tuttavia, l'atto di rias- sunzione ha avuto la funzione di riattivare il processo, ma non di surroga- re l'impulso di parte necessario per la prosecuzione delle singole impu- gnazioni. Una volta riattivato il processo, le posizioni processuali originarie (appellante e appellato) si ripristinano, sebbene con i nuovi soggetti legit- timati. Di conseguenza, l'onere di coltivare attivamente l'appello principa-
Corte di Appello di Palermo le, che include la necessaria costituzione in giudizio, ritorna integralmente in capo a chi ricopre la posizione di appellante, ovvero alla curatela della società appellante. In qualità di successore processuale della società falli- ta, la curatela subentra in tutti i diritti, oneri e doveri processuali della parte originaria. La decisione di proseguire un giudizio pendente, e quindi di costituirsi in esso, è una valutazione squisitamente discrezionale degli organi della procedura. Il curatore, previa autorizzazione del giudice dele- gato, deve ponderare l'utilità e la convenienza della lite per la massa dei creditori. La mancata costituzione in giudizio rappresenta, di fatto, la ma- nifestazione processuale della scelta di non coltivare l'impugnazione, rite- nuta non vantaggiosa o eccessivamente onerosa per il fallimento.
30. Nell'ipotesi di mancata costituzione della curatela fallimentare dell'originaria società appellante deve ritenersi applicabile, pertanto, la sanzione processuale prevista dall'art. 348, primo comma, c.p.c. con con- seguente improcedibilità dell'appello originariamente proposto dalla so- cietà in bonis.
31. L'inerzia della curatela, frutto di una scelta sostanziale fallimentare, si traduce in una mancata costituzione, ossia in un fatto processuale, che a sua volta innesca la sanzione dell'improcedibilità, in coerente applicazione della regola generale alla curatela, che ha assunto la veste processuale di appellante a cui quella regola si applica. La giurisprudenza ha inoltre chia- rito che l'onere di coltivare l'impugnazione grava esclusivamente sull'ap- pellante, e la controparte non può riassumere il giudizio per "costringere" il curatore a proseguire una lite che non intende portare avanti.
32. Da ciò consegue che, sia l'impugnazione principale proposta dalla so- cietà fallita Finword S.p.A. che l'impugnazione incidentale proposta dalla società fallita vanno dichiarate improcedibili, in virtù Controparte_12 dell'omessa costituzione delle relative curatele fallimentari a seguito della riassunzione del giudizio
33. Va valutato, tuttavia, quali conseguenze ciò comporta sull'ammissibilità degli appelli incidentali proposti nel presente giudizio.
34. Al riguardo va rammentato che l'appello incidentale proposto dalla parte entro i termini ordinari per impugnare (artt. 325 e 327 c.p.c.), seb- bene proposto all'interno del processo già instaurato dall'appellante prin- cipale, costituisce a tutti gli effetti un'impugnazione autonoma, che avrebbe potuto essere proposta anche in via principale, mentre ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., l'appello incidentale proposto dopo la scadenza dei termini ordinari è inscindibilmente legato all'ammissibilità di quello principale.
Corte di Appello di Palermo 35. Nel caso in esame:
− la sentenza impugnata è stata emessa in data 14/1-1/2/2016;
− l'appello principale è stato notificato in data 4/3/2016
− le pubbliche amministrazioni appellate hanno proposto appello in- cidentale con comparsa del 10/6/2016;
− la società ha proposto appello inci- CP_2 Controparte_2 dentale con comparsa del 13/6/2016;
− la società la società e Controparte_12 CP_3 CP_4 hanno proposto appello incidentale con comparsa CP_5 del 17/6/2016;
− il ha proposto appello incidentale con compar- Parte_2 sa di costituzione del 27/6/2016
36. Al riguardo va rammentato che la notificazione di un atto di impugna- zione, per colui che la riceve, non consente di per sé sola la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (così Cass. n. n. 18184 del 2010, Cass. n. 31251 del 2018, Cass. n. 35164 del 2023 e, più di recente, Cass. n. 30031 del 2024). Da ciò si ricava che tutti gli appelli incidentali so- no stati proposti entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sen- tenza di primo grado, avvenuta in data 1/2/2016, e non vengono, quindi, travolti dalla declaratoria di improcedibilità dell'azione principale.
37. In ogni caso, anche laddove non si dovesse ritenere che l'appello ori- ginariamente proposto dalla sia improcedibile, lo stesso Parte_1 dovrebbe in ogni caso ritenersi infondato.
38. Con il primo motivo di impugnazione, la ha chiesto la Parte_1 riforma del provvedimento impugnato, mediante il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, sulla base di eccezioni di merito relative ai rapporti tra l' Parte_8 [...]
e le singole ditte beneficiarie dei finanziamenti garantiti. CP_13
39. Il provvedimento impugnato, al riguardo, evidenzia che alla luce dei punti 1) e 2) delle condizioni di polizza, la società si era Parte_1 impegnata a corrispondere l'importo garantito, maggiorato dalla rivaluta- zione monetaria e dagli interessi al saggio legale, a decorrere dal giorno dell'erogazione, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta dell'assessorato, contenente l'indicazione dell'inadempienza riscontrata in capo alla ditta beneficiaria e il conseguente obbligo restitutorio, e ciò in- condizionatamente e semplicemente sulla base della medesima richiesta,
Corte di Appello di Palermo con rinuncia ad opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di oppo- sizione proposta dalla contraente. Da tale previsione contrattuale il Tribu- nale di Palermo ha tratto la conclusione che le polizze fideiussorie inte- grassero dei contratti autonomi di garanzia, caratterizzati dalla assenza dell'elemento dell'accessorietà e dalla inapplicabilità dell'art. 1945 cod. civ., con la conseguenza che non sono opponibili da parte del garante le eccezioni spettanti al debitore principale, salva l'exceptio doli.
40. In particolar modo, nel giudizio di primo grado la risul- Parte_1 ta aver lamentato:
- rispetto alla garanzia concessa in favore di e di Controparte_12 che il progetto sarebbe stato approvato nonostante la CP_3 necessità di ulteriori interventi urbanistici e amministrativi in vio- lazione del punto 2.1 della circolare 1 del 17 maggio 2001
- rispetto alla garanzia prestata in favore della che i moti- CP_9 vi di inammissibilità della domanda volta a ottenere il contributo sarebbero stati sussistenti già al momento della presentazione del- la stessa;
- quanto alla garanzia prestata in favore della per- Controparte_10 ché l'ufficio speciale per i controlli di secondo livello aveva riscon- trato con verbale del 02/08/2007 la regolarità dei lavori e quindi avrebbe dovuto ritenersi compiuta la realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo dell'anticipazione eroga- ta.
41. La società appellante, con il motivo di appello in esame, contesta la inopponibilità delle eccezioni di merito proprie del rapporto principale e lamenta che le polizze fideiussorie sottoscritte avrebbero dovuto essere qualificate come fideiussioni, invece che come contratti autonomi di ga- ranzia. Contesta, in particolar modo, che la sola presenza della clausola di pagamento a prima e semplice richiesta non sarebbe sufficiente a qualifi- care le polizze sottoscritte come contratti autonomi di garanzia, ma che la natura di fideiussione sarebbe ricavabile dalla natura fungibile della pre- stazione garantita e da una interpretazione del complessivo contenuto dell'accordo negoziale, alla luce del tenore letterale di altre clausole che espressamente menzionavano le condizioni, i termini e le modalità stabili- ti dalla circolare n. 1 del 17/5/2001.
42. Il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento, dovendosi rilevare, innanzitutto, che la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia (cf. Cass. n. 15091 del 2021 e Cass. n.
Corte di Appello di Palermo 12152 del 2016).
43. Gli ulteriori elementi testuali contenuti nei contratti in questione, e in particolar modo l'indicazione che la garanzia abbia a oggetto l'eventuale
“richiesta di restituzione della somma che risulti dovuta secondo le condi- zioni, i termini e le modalità stabiliti dalla circolare n. 1 del 17/5/2001” e la circostanza che la richiesta di pagamento dovesse recare l'indicazione dell'inadempienza riscontrata non possono valere, di per sé, a contrastare la predetta presunzione.
44. Ancor più dirimente, poi, deve ritenersi la valutazione della funzione causale dei contratti in questione, che sono previsti dalla normativa di set- tore in sostituzione dell'obbligo di versare la cauzione, di tal che i contratti di garanzia in questione hanno la funzione di garantire all'amministrazio- ne la stessa disponibilità di denaro liquido che avrebbe avuto con il ver- samento della cauzione, con conseguente evidente radicale incompatibili- tà tra la causa stessa e la sussistenza di alcun rapporto di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella garantita.
45. Non può, del pari, trovare accoglimento il secondo motivo di impu- gnazione, con il quale la Finworld S.r.l. si duole del mancato accoglimento dell'exceptio doli sollevata, conseguente al fatto che l'amministrazione avrebbe scorrettamente erogato contributi pubblici, pur difettando ab origine, le condizioni per la loro erogazione.
46. Va rilevato, tuttavia, che la stessa società appellante qualifica l'eccezione proposta come exceptio doli specialis seu preteriti, e non come exceptio doli generalis, ossia, non come una condotta abusiva del credito- re, che si manifesta nel momento stesso in cui esercita il proprio diritto in giudizio, e che deriva dalla violazione del divieto di abuso del diritto, inte- grando un esercizio di un diritto formalmente valido in modo fraudolento, sleale o per scopi diversi da quelli per cui il diritto stesso è stato ricono- sciuto dall'ordinamento. L'exceptio doli specialis seu preteriti, invece, si configura quando il comportamento doloso o la malafede della contropar- te si sono verificati al momento della conclusione del negozio giuridico o comunque prima dell'instaurazione del giudizio, integrando un vizio della volontà che incide sulla validità del consenso.
47. L'eccezione in questione, che potrebbe riferirsi astrattamente, a tutto concedere, solamente alle garanzie concesse in favore di CP_12
e di e in favore della risulta tuttavia con-
[...] CP_3 CP_9 traddetta dai motivi stessi della revoca dei finanziamenti in questione, che è conseguita alla scoperta a posteriori della insussistenza di requisiti ini- zialmente allegati e documentati dalle ditte beneficiarie.
Corte di Appello di Palermo 48. L'allegazione difensiva della società appellante, secondo la quale l'amministrazione regionale avrebbe consapevolmente e scientemente proceduto a erogare finanziamenti non dovuti, al solo scopo di riscuotere le polizze fideiussorie sottoscritte a garanzia degli stessi, risulta, pertanto, del tutto sfornita di prova, specialmente con riferimento alla asserita in- tenzionalità della condotta dell'amministrazione regionale.
49. Venendo, quindi, all'esame dell'appello incidentale proposto dall' dall' Controparte_27 Controparte_1
, succeduti all'
[...] Controparte_28
[.
originario attore, va considerato che nel caso in esame, la sentenza di primo grado, non ancora passata in giudicato alla data del fallimento in virtù dell'appello proposto dalla società in bonis, ha accolto parzialmente la domanda di accertamento del credito proposta, condannando la
[...] al pagamento dell'importo di euro 7.727.977,00. CP_15
50. Al riguardo, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ammette la prosecuzione o riassunzione del giudizio di appello nelle com- petenti sedi ordinarie e ciò anche su istanza del creditore, nei confronti del curatore del fallimento, legittimato non solo a proporre l'impugnazio- ne ma anche passivamente a subirla.
51. La prosecuzione del giudizio di appello in questo specifico contesto trova la sua giustificazione in ragione della natura stessa della domanda in appello, giacché la prosecuzione del gravame non costituisce una azione individuale vietata dall'art. 51 L.F., ma è funzionale a portare a compimen- to l'attività di accertamento del credito, legittimamente intrapresa in sede ordinaria prima dell'apertura del fallimento, di tal che la sentenza di ap- pello, pur non potendo costituire titolo per un'esecuzione forzata indivi- duale, può costituire il titolo definitivo e incontrovertibile per la quantifi- cazione del credito da ammettere al passivo fallimentare (cf. con specifico riferimento alla disciplina dettata dal novellato art. 96, comma secondo, num. 3, L. Fall. Cass. n. 7426 del 2015, Cass. n. 1083 del 2016, Cass. n. 11362 del 2018, Cass. n. 18481 del 2018, Cass. n. 14768 del 2019, Cass. n. 11741 del 2021 e Cass. n. 15848 del 2022).
52. Ciò posto, con l'impugnazione incidentale in questione, gli assessorati appellanti incidentali si dolgono del mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento delle ulteriori somme dovute in virtù della ga- ranzia prestata nei confronti della società (oggi Controparte_11 [...] CP_
, anch'essa destinataria di un provvedimento di revoca dei contributi originariamente concessi in suo favore.
53. La sentenza impugnata ha rigettato la predetta domanda, rilevando
Corte di Appello di Palermo che, in virtù delle condizioni contrattuali della polizza fideiussoria stipulata era stata convenuta l'efficacia della garanzia per un periodo di 36 mesi decorrente dalla data di ricezione delle somme da parte della società
[...]
. Nel caso in esame, l'anticipazione del contributo originariamente Pt_11 concesso era stata erogata in data 04/07/2005 e sebbene il provvedimen- to di revoca del contributo fosse stato adottato in data 18/04/2008, lo stesso risultava essere stato notificato alla società destinataria della ri- chiesta di restituzione solo in data 07/07/2008. Da ciò il tribunale di Pa- lermo ha tratto la conclusione che l'evento garantito, costituito dall'ina- dempimento dell'obbligo restitutorio, è venuto ad esistenza solamente successivamente al 07/07/2008 e, dunque, oltre il termine triennale di ef- ficacia della garanzia.
54. A fronte di ciò gli assessorati appellati e la Controparte_2 evidenziano che, in virtù delle condizioni contrattuali, la polizza emessa dalla per l'anticipazione concessa alla società Parte_1 Parte_12 prevedeva lo svincolo della garanzia dalla data in cui la banca
[...] concessionaria avesse certificato con esito positivo la compiuta realizza- zione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo della quota erogata e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, e che tale certificazione liberatoria non è mai stata rilasciata. Rilevano, inoltre, che l'obbligo restitutorio non sareb- be stato generato dal provvedimento di revoca ma era collegato all'ina- dempimento degli obblighi di realizzazione dell'intervento finanziato nei modi e nei termini previsti dalla concessione.
55. Le amministrazioni appellate e la rilevano, Controparte_2 inoltre, che dallo stesso provvedimento di revoca del finanziamento si evince che l'inadempimento si sarebbe realizzato durante il periodo di ef- ficacia della polizza, poiché in data 04/09/2006 e cioè a distanza di 8 mesi dalla erogazione della seconda rata il collaudatore aveva accertato che il cantiere fornitore non aveva ancora iniziato la costruzione di alcune delle sei barche da fornire alla società beneficiaria del finanziamento comunita- rio e, anzi, non aveva ancora avviato alcuna produzione di imbarcazioni di alcun tipo. Dal medesimo accertamento si ricava, inoltre, che il cantiere fornitore era gestito da una società profondamente connessa a quella be- neficiaria del finanziamento, giacché i soci di maggioranza della prima so- cietà detengono il 100% del capitale sociale della seconda ed entrambe le società risultano avere il medesimo amministratore unico.
56. Il motivo di impugnazione in esame è fondato, alla luce del tenore let- terale del contratto di garanzia in questione, a mente del quale: «la ga- ranzia ha efficacia per il periodo massimo di 36 mesi dall'erogazione
Corte di Appello di Palermo dell'importo garantito e sarà svincolata alla data in cui la Banca Conces- sionaria certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo della prima quota erogata e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un prov- vedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati». Sebbene tale clausola subordinasse lo svincolo della garanzia a seguito dell'emissione della certificazione, tale pattuizione, che come già evidenziato dalla sentenza impugnata integrava una condizione risolutiva rimessa alla condotta di un terzo, non può rite- nersi aver svuotato di contenuto la previsione contrattuale di un termine di efficacia del vincolo contrattuale, giacché nell'ipotesi prospettata dagli appellanti incidentali, ciò condurrebbe, di fatto, a ritenere insussistente alcun termine di efficacia, ove la condizione non si fosse realizzata, così rimettendo di fatto la durata del vincolo contrattuale all'azione di un terzo e consentendone una durata indeterminata.
57. Tuttavia, va considerato che, secondo l'insegnamento della giurispru- denza di legittimità, «deve reputarsi decisivo che il D.M. 24 maggio 2000, art. unico, comma 9 preveda la restituzione della cauzione quando l'im- presa, percepite le agevolazioni, versi nella condizione di inadempienza: quindi, non già che quest'ultima sia stata anche definitivamente accertata e posta a base e giustificazione del successivo decreto di revoca e dell'av- vio delle azioni di recupero. Infatti, il pagamento di quanto è oggetto della polizza, cioè la restituzione della cauzione, è dovuto a semplice richiesta da parte della banca concessionaria, con la mera indicazione dell'inadem- pienza riscontrata e quindi con la mera allegazione di essa (sia pure, be- ninteso, a seguito di una motivazione ed all'esito di una adeguata condot- ta ispettiva, salvi gli esiti degli ulteriori accertamenti e del relativo iter di modifica o revoca del provvedimento di concessione), atteso che lo svinco- lo della cauzione o della polizza stessa è subordinato non già all'assenza di un provvedimento di revoca, ma all'assenza di "cause e/o fatti idonei a de- terminare l'assunzione di un provvedimento di revoca". È allora evidente che l'obbligazione di pagamento del garante sorge all'atto di quella sola comunicazione e della dichiarazione di sussistenza dell'inadempienza ri- scontrata, vale a dire della dichiarazione - o denunzia - della presenza di una causa o altro fatto idoneo a determinare l'assunzione di un, necessa- riamente successivo, provvedimento di revoca.» (così, in motivazione, Cass. n. 4549 del 2015).
58. Questa Corte non può condividere, pertanto, la conclusione cui è per- venuto il Tribunale di Palermo, alla luce della ricostruzione sistematica della polizza fideiussoria a garanzia delle erogazioni a carico dell'Erario,
Corte di Appello di Palermo quale operata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di precisare che tale polizza è «indipendente dalla sussistenza o meno del di- ritto del garantito a percepire l'erogazione, in quanto finalizzata esclusi- vamente a ripristinare le condizioni patrimoniali dell'erogante al momento anteriore all'erogazione stessa: in sostanza, a sostituire il versamento per contanti di una cauzione, consentendo alla P.A. beneficiaria di trovarsi nel- la stessa condizione di fatto in cui si sarebbe trovata se avesse potuto di- sporre dei contanti. Si tratta quindi di un'obbligazione ben distinta, funzio- nalmente e strutturalmente, da quella avente ad oggetto la restituzione delle somme percepite a titolo di erogazione, tanto da restare legittima- mente da quella indipendente e da giustificare, anche se del caso in via cautelativa (e quindi provvisoria, con possibilità di una riconsiderazione complessiva o globale all'esito del pure complesso iter procedimentale di verifica dell'erogazione dell'agevolazione), l'incameramento della somma versata - o promessa dalla garante - a titolo di cauzione al verificarsi pure di eventi o accadimenti cronologicamente anteriori, quando non schietta- mente prodromici, del provvedimento finale di revoca delle agevolazioni stesse o dell'avvio di una formale azione per il recupero dell'intero importo di queste ultime che sia stato in concreto percepito». Ciò consente, dun- que, un incameramento immediato - sostanzialmente per determinazione unilaterale, sia pure mediata opportunamente dall'attività della banca concessionaria (e quand'anche momentaneo, per il caso di contestazione e finanche revocabile in esito ad una vittoriosa contestazione) - della cau- zione, salve le successive attività di verifica, e «comporta allora che la po- lizza sia validamente attivata ed escussa dal garantito sol che, ancora perdurando il vincolo contrattuale e cioè prima che spirino i trentasei mesi contrattualmente previsti, vengano a giuridica esistenza i presupposti di fatto, cioè l'inadempienza della beneficiaria, e non anche che essi siano trasfusi in un formale provvedimento di revoca.» (così, in motivazione, Cass. n. 4549 del 2015 e anche Cass. n. 65 del 2012).
59. Nel caso in esame, come correttamente dedotto da entrambi gli ap- pellanti incidentali, i presupposti di fatto per l'incameramento delle som- me risultano essere venuti a esistenza in epoca antecedente rispetto allo spirare del termine contrattuale, dal momento che lo stesso provvedi- mento di revoca del finanziamento, sebbene comunicato solo in data 07/07/2008, è stato adottato in data 18/04/2008, sulla scorta di una pre- cedente relazione del collaudatore, dalla quale era emerso in data 04/09/2006 e cioè a distanza di 8 mesi dalla erogazione della seconda rata del finanziamento, che il cantiere fornitore non aveva ancora iniziato la costruzione di alcune delle sei barche da fornire alla società beneficiaria del finanziamento e, anzi, non aveva ancora avviato alcuna produzione di
Corte di Appello di Palermo imbarcazioni di alcun tipo.
60. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalle amministrazioni appellate e dalla dovendosi accertare che la Controparte_2 curatela fallimentare della società è tenuta al pagamento Parte_1 dell'ulteriore somma di euro 1.463.347,00, in virtù della garanzia prestata in favore della società di tal che il debito complessivo Controparte_11 gravante sulla medesima risulta pari a euro 9.191.324,00, oltre accessori, come già determinati dalla sentenza di primo grado.
61. Vanno esaminati, quindi, i motivi di impugnazione incidentale proposti dalla società e dai coobbligati in solido con la stessa CP_3 Per_1
e i quali si dolgono del mancato accoglimento della
[...] CP_5 domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del Parte_2
e dell' e Trasporti della Re-
[...] Parte_8 CP_16 gione Siciliana.
62. Al riguardo, va ribadito quanto già rilevato ai precedenti punti da 27 a
32 del presente procedimento, in relazione alla sopravvenuta improcedi- bilità dell'appello incidentale originariamente proposto dalla società
[...]
poi fallito, in virtù della mancata costituzione in sede di rias- CP_12 sunzione della curatela fallimentare della predetta società.
63. In ogni caso, come già rilevato per l'appello principale proposto dalla anche l'appello incidentale in questione non potrebbe Parte_1 comunque trovare accoglimento nel merito.
64. Il Tribunale di Palermo, al riguardo, ha evidenziato che ai sensi dell'art.
2.1 della Circolare n. 1 del 17/05/2001, la concessione dei finanziamenti era subordinata alla condizione che alla data dello spirare dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili inte- ressati dal programma di investimenti fossero già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di de- stinazione d'uso, da dimostrare mediante idonea documentazione o da perizia giurata, e che, nel caso in esame tale attestazione era stata rila- sciata con due diverse perizie sottoscritte dall'ing. e dallo Persona_2 stesso asseverate con giuramento il 09/08/2005, in virtù delle quali i fi- nanziamenti erano stati dapprima ammessi e poi erogati. In considerazio- ne del fatto che la rispondenza agli strumenti urbanistici costituiva un presupposto per la concessione del finanziamento, il provvedimento im- pugnato ha ritenuto che non fosse necessaria alcuna condotta del Comu- ne di per l'esecuzione dell'intervento, che avrebbe dovuto essere Pt_2 già ab origine autorizzato, e che il fatto stesso che la sua esecuzione impli-
Corte di Appello di Palermo casse l'emanazione di ulteriori autorizzazioni escluderebbe la sussistenza dei presupposti per la concessione del finanziamento.
65. A fronte di ciò, con il motivo di impugnazione incidentale in esame, gli appellati rilevano che le attestazioni poste a fondamento delle richieste di finanziamento sarebbero state correttamente rilasciate, poiché gli inter- venti oggetto di finanziamento, consistenti nella realizzazione di due strutture ricettive, erano coerenti con le previsioni del Piano Regolatore Generale, ma che la richiesta di concessione edilizia presentata dalla sola società in favore anche della non compor- Controparte_12 CP_3 tava alcuna variante ma era solo in deroga agli strumenti urbanistici e quindi non necessitava di alcuna ulteriore approvazione da parte del con- siglio comunale.
66. Secondo l'allegazione degli stessi appellanti incidentali, il progetto presentato dalla società nell'interesse anche della Controparte_12 [...] prevedeva la ristrutturazione della parte di immobile giacente su CP_29 un'area destinata a verde privato, mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, nonché la riorganizzazione dei volumi insistenti in zona D1, per mezzo di un intervento di demolizione e ricostruzione. Ta- le secondo intervento, tuttavia, pur essendo congruente con la qualifica- zione urbanistica dell'area, si poneva in contrato con le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, giacché prevedeva la riorganiz- zazione dei volumi esistenti con la riduzione dell'impronta al suolo dell'immobile preesistente e il trasferimento di parte della volumetria al piano superiore, pur rimanendo fermo il volume esistente.
67. Orbene, va considerato che, come è noto, il piano regolatore generale
è un atto complesso, e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) costitui- scono la componente precettiva e normativa del PRG, traducendo le scel- te strategiche e le zonizzazioni grafiche in prescrizioni giuridicamente vin- colanti per l'attività edilizia, e la realizzazione di un edificio con una tipo- logia o con caratteri costruttivi diversi da quelli imposti dalle NTA configu- ra una difformità sostanziale, qualificabile realizzazione di un'opera del tutto diversa da quella consentita dal piano. Il PRG, infatti, non si limita a gestire volumi e superfici, che costituiscono il c.d. "carico urbanistico ma- teriale", ma plasma anche l'identità, la qualità e la percezione del paesag- gio urbano, gestendo il c.d. "carico urbanistico immateriale" e le norme sulla tipologia edilizia e sulle modalità esecutive sono lo strumento princi- pale per questo fine, di tal che la loro violazione comporta l'alterazione dell'assetto qualitativo del territorio, ossia una condotta avente un impat- to pubblico pari alla semplice violazione di un indice di cubatura, configu- rando una difformità sostanziale.
Corte di Appello di Palermo 68. Da ciò consegue che, a prescindere dallo strumento necessario per l'approvazione del progetto edilizio in questione, lo stesso alla data della sua presentazione nell'ambito della procedura volta al conseguimento del finanziamento, non poteva ritenersi rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.
69. Questa Corte, pertanto, condivide pienamente la valutazione formula- ta dalla sentenza impugnata, circa l'insussistenza di alcun nesso causale tra le condotte rispettivamente attribuite al e alle Parte_2 amministrazioni regionali appellate e la revoca dei finanziamenti rispetti- vamente concessi alle società e giacché Controparte_12 CP_3 sulla base della prospettazione dei fatti operata dagli stessi appellati, do- vevano ritenersi insussistenti ab origine le condizioni per la concessione degli stessi.
70. A ciò deve aggiungersi che, come puntualmente dedotto dal
[...]
nella propria comparsa di costituzione e non contestato dalle Parte_2 società appellate e e dai coobbligati in soli- Controparte_12 CP_3 do con le stesse e l'iter della conferenza dei CP_4 CP_5 servizi indetta per l'emissione di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del progetto di investimento è stato prolungato a causa della presentazione da parte della ditta richiedente nel luglio 2006 di una nuova e diversa proposta progettuale e del ritardo nella produzione dei docu- menti via via richiesti alla stessa ditta (cf. verbali del 12/5/2006, del 5/1/2007, del 15/5/2007 e del 28/8/2007).
71. Non può, dunque, ritenersi che il ritardo nell'esecuzione delle opere oggetto di finanziamento, che non risultano peraltro essere state nem- meno avviate, sia imputabile a condotte delle amministrazioni destinata- rie delle domande risarcitorie, giacché risulta che la revoca del finanzia- mento è stata dovuta sia a carenze originarie della domanda di ammissio- ne che a condotte imputabili alle stesse società beneficiarie.
72. Da tali considerazioni deriva, altresì, il rigetto dell'ulteriore motivo di impugnazione, con il quale le società appellate e Controparte_12 CP_3
e i coobbligati in solido con le stesse e
[...] CP_4 CP_5 chiedono la riforma del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha accolto la domanda proposta nei loro confronti dalla di Parte_1 condanna al pagamento in favore della stessa di quanto versato in favore dell'amministrazione regionale in relazione alla polizza prestata in loro fa- vore, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta successiva all'effettivo pagamento.
Corte di Appello di Palermo 73. Si impone, infine, l'esame dell'impugnazione incidentale proposta dal
, con la quale l'ente territoriale appellato si duole del Parte_2 mancato accoglimento delle domande di risarcimento del danno proposte nei riguardi delle società e nonché nei con- Controparte_12 CP_3 fronti di e di con la comparsa di costituzione e CP_4 CP_5 risposta nel giudizio di primo grado.
74. In virtù del sopravvenuto fallimento della società la Controparte_12 domanda proposta nei confronti della predetta società, già rigettata dalla sentenza di primo grado, è divenuta improcedibile, giacché l'ente asseri- tamente creditore non può proseguire l'azione individuale per ottenere un titolo esecutivo da far valere singolarmente contro la società, che do- vrà essere fatta valere mediante la proposizione di una insinuazione al passivo, al fine di garantire il rispetto del principio della par condicio credi- torum.
75. Con riguardo alla domanda proposta nei confronti dei rimanenti sog- getti passivi e il provvedimento CP_3 CP_4 CP_5 impugnato ha ritenuto la stessa generica, non avendo l'ente né illustrato, né dedotto, né documentato alcuno specifico pregiudizio risarcibile.
76. Con il motivo di impugnazione in esame, il si duole Parte_2 del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances asseritamente cagionato dalla presentazione di un pro- getto privo dei requisiti per essere approvato, rilevando che l'omessa ero- gazione del finanziamento avrebbe causato una perdita di chances della comunità locale, giacché «la ratio del finanziamento non era quella di ar- ricchire i promotori del progetto, ma l'intera collettività nel suo comples- so» (così pag. 17 della comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello).
77. Risulta, dunque, innanzitutto evidente che con la domanda in que- stione il non ha agito a tutela di asserite posizioni giu- Parte_2 ridiche imputabili all'ente territoriale, ma alla collettività tutta e, dunque, di un interesse diffuso. Non si tratta, infatti, di un danno che incide diret- tamente sul patrimonio finanziario dell'ente pubblico, nelle forme del danno emergente o del lucro cessante, ma di un pregiudizio in ipotesi ar- recato a a un'utilità di cui beneficia l'intera comunità.
78. Tale danno, tuttavia, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, risulta essere stato allegato in modo del tutto generico, non essendo stato specificato quale concreto e diretto beneficio patrimoniale possa ricavare la collettività dalla realizzazione di un'opera privata, la qua- le, a tutto concedere, può avere ricadute economiche sul territorio in via
Corte di Appello di Palermo del tutto indiretta e difficilmente quantificabili in modo anche solo ap- prossimativo.
79. Analogamente generica appare la prospettazione del danno all'immagine che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cf. Cass. n. 4542 del 2012) si concretizza in una diminuzione della considera- zione e del prestigio dell'ente e della comunità che esso rappresenta, sia agli occhi dei propri cittadini sia all'esterno.
80. Se, per un verso, l'immagine, il prestigio e la reputazione di un Comu- ne costituiscono beni essenziali ai fini della sua credibilità politica, non si comprende come una condotta, consistente nella presentazione di una istanza di finanziamento priva dei requisiti per il suo accoglimento o la mancata esecuzione di un'opera squisitamente privata, come un'immobile da adibire a struttura alberghiera, possa causare una diminu- zione della considerazione dell'ente da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali di norma interagisca.
81. Sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, il provvedimento impugnato va riformato, mediante la rideterminazione del credito vantato dall' dall' Controparte_13 [...]
nei confronti della Cura- Controparte_30 tela del Fallimento della società in euro 9.191.324,00, ol- Parte_1 tre accessori, come già determinati dalla sentenza di primo grado, mentre va confermata in tutti i restanti capi.
82. In considerazione della sopravvenuta improcedibilità dell'appello prin- cipale proposto dalla appaiono sussistere gravi ed ecce- Parte_1 zionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese nei rapporti tra la curatela fallimentare della predetta società, l'amministrazione re- gionale e la Analogamente, alla luce della Controparte_2 improcedibilità dell'appello incidentale proposto dalla e Controparte_12 della infondatezza degli appelli incidentali proposti dalle restanti parti in causa, sussiste una situazione di reciproca e incrociata soccombenza che giustifica la compensazione delle spese processuali anche nei rapporti tra le restanti parti.
83. Al rigetto delle impugnazioni incidentali rispettivamente proposte dal- la società e da e a un lato, e dal CP_3 CP_4 CP_5
dall'altro, consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 qua- Parte_2 ter del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per le predette parti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara improcedibili l'appello principale della società Parte_1
e l'appello incidentale della società rispetti-
[...] Controparte_12 vamente proposti con citazione del 4/3/2016 e con la comparsa di ri- sposta del 17/6/2016 avverso la sentenza n. 603/2016, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 14/1-1/2/2016;
• in accoglimento degli appelli incidentali dell'
[...]
, Controparte_31 [...]
, quali successori Controparte_1 dell' , ALLE COMUNICAZIONI E AI TRA- Parte_8
SPORTI , e della società CP_16 Controparte_1 Controparte_32
rispettivamente proposti con la comparsa di costituzione
[...] del 10/6/2016 e con la comparsa di costituzione del 13/6/2016 e in parziale riforma della sentenza n. 603/2016, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 14/1-1/2/2016, dichiara che il credito vantato dai predetti Assessorati nei confronti della
[...]
è pari a euro 9.191.324,00, oltre ac- Parte_1 cessori, come già determinati dalla sentenza di primo grado;
• rigetta le impugnazioni incidentali proposte dalla società CP_3
da e da con la comparsa di costi-
[...] CP_4 CP_5 tuzione del 17/6/2016 e dal con la comparsa di Parte_2 costituzione del 27/6/2016 avverso la medesima sentenza;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la società di e da un lato, CP_3 CP_4 CP_5
e dal dall'altro, di un ulteriore importo a titolo di Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale rispettivamente proposte. Così deciso in Palermo, all'udienza del 17/9/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo
SENTENZA nella causa iscritta al n. 527 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
Parte_1
appellante - contumace
CONTRO
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC Email_1
(C.F. ), in persona del lega- Controparte_2 P.IVA_1 le rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari (PEC Email_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro tempore, (C.F. ), nato a [...] in CP_4 C.F._1 data 20/08/1936 e (C.F. ), nata a CP_5 C.F._2
Catania in data 24/03/1940, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Cata- lano (PEC e dall'avv. Maria Carmen Pu- Email_3 glisi (PEC Email_4
(C.F. ), in persona del legale rappre- Parte_2 P.IVA_3 sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Anastasi (PEC Email_5
Corte di Appello di Palermo appellati – appellanti incidentali
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
(C.F. ), nato a Palermo in [...] CP_7 C.F._3
23/04/1959,
(C.F. ), nato a Palermo in [...]- Controparte_8 C.F._4 ta 13/12/1957,
(C.F. ), , in persona del legale rappresentante CP_9 P.IVA_4 pro tempore,
(C.F. , , in persona del legale rappre- Controparte_10 P.IVA_5 sentante pro tempore,
(C.F. ), , in persona del legale rappre- Controparte_11 P.IVA_6 sentante pro tempore,
(C.F. ), in Controparte_12 P.IVA_7 persona del legale rappresentante pro tempore, appellati - contumaci
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 603/2016, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 14/1-1/2/2016
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante Parte_1
«riformare i capi impugnati della sentenza del Tribunale di Palermo resa in data 14.01-1.02.2016 con il n. 603 così come in narrativa e per l'effetto: respingere le domande spiegate dalla -Assessorato al Tu- Controparte_1 rismo, alle Comunicazioni ed ai Trasporti;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.»
Conclusioni per gli appellati
[...]
Controparte_13
:
[...]
«rigetti l'appello proposto dalla siccome inammissibile Parte_1
e/o infondato, per l'effetto confermando la condanna della al Pt_1 pagamento in favore dell' - e, oggi, Controparte_1 anche dell' - della Controparte_13 somma di € 7.727.977,00 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di
Corte di Appello di Palermo erogazione di ciascuna anticipazione all'effettivo soddisfo (e cosi € 2.042.520,00 oltre rivalutazione e interessi dal 31-1-2007 al soddisfo per l'anticipazione alla ditta € 3.821.620,00 oltre rivalutazione e CP_3 interessi dal 3-4-2007 al soddisfo per l'anticipazione alla ditta SI AC- QUE s.r.l.: € 694.527,00 oltre rivalutazione e interessi dal 12-12-2006 al soddisfo per l'anticipazione alla ditta € 1.169.310,00 oltre ri- CP_9 valutazione e interessi dal 12-12-2006 al soddisfo per l'anticipazione alla ditta;
Controparte_10 accolga l'appello incidentale proposto dalle concludenti Amministrazioni avverso il capo della sentenza che ha rigettato le domande originariamen- te proposte contro la in relazione alla garanzia da essa Parte_1 prestata in favore della (oggi ; Controparte_11 CP_14
- per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale, condanni la
[...] al pagamento in favore dell' CP_15 [...]
Controparte_16
al pagamento della ulteriore somma di e
[...]
1.463.347,00 oltre rivalutazione e interessi dal 5-7-2005 al soddisfo per CP_1 l'anticipazione alla ditta (oggi ; CP_11 CP_14
- in riforma della sentenza del Tribunale impugnata incidentalmente con- danni la al pagamento delle spese di lite per il I grado del Parte_1 giudizio nella misura intera individuata dal Tribunale (€ 36.172,00), oltre le spese prenotate a debito;
- condanni la al pagamento delle spese di lite relative al II gra- Pt_1 do del giudizio, oltre le spese prenotate a debito.»
Conclusioni per l'appellata Controparte_2
«dichiarare inammissibile e comunque rigettare ex artt. 342, co. 1, e 348- bis c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa fra le Parte_1 parti dal Tribunale di Palermo in data 14/1-1/2/2016, n. 603, perché non motivato e/o perché privo di una ragionevole probabilità di essere accolto con conferma della sentenza appellata laddove, in accoglimento dell'atto di citazione proposto dall' Controparte_16
e dell'intervento ad adiuvandum esperito da
[...] [...]
condanna al pagamento di € Parte_3 Parte_1
7.727.977,00, oltre rivalutazione secondo l'indice ISTAT per le famiglie de- gli operai e impiegati ed interessi al tasso legale dalle quattro date di ero- gazione delle prime quote di contributo sino a quella di effettivo rimborso in favore del medesimo Assessorato;
in ogni caso e comunque rigettare l'appello proposto da Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la senten- za di primo grado, laddove condanna la medesima al pa- Parte_1
Corte di Appello di Palermo gamento di € 7.727.977,00, oltre rivalutazione secondo l'indice ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati ed interessi al tasso legale dalle quat- tro date di erogazione delle prime quote di contributo sino a quella di ef- fettivo rimborso in favore dell'Assessorato Parte_4 sporti della;
Controparte_1 in sede di appello incidentale in ogni caso e comunque, in sede di appello incidentale, riformare e/o an- nullare la sentenza appellata laddove, al punto 2) del dispositivo rigetta l'azione di condanna proposta dall' Controparte_16
nei confronti di fondata
[...] Parte_1 sulla polizza fideiussoria rilasciata in favore di (oggi Controparte_11 [...] CP_
e, sulla scorta di tutto quanto dedotto nella parte in fatto e sub III, accogliere la domanda proposta in primo grado dal medesimo Assessorato e la concorde istanza presentata da quale in- Controparte_2 terveniente ad adiuvandum, nei confronti di al pagamento Parte_1 della somma di € 1.463.347,00, avente titolo nella predetta garanzia rila- sciata in favore di (oggi , oltre rivalutazione Controparte_11 CP_14 secondo l'indice ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati ed interessi al tasso legale dalle quattro date di erogazione delle prime quote di con- tributo sino a quella di effettivo rimborso in favore dell'Assessorato; con riforma anche delle statuizioni di cui al punto 11) della sentenza in tema di refusione delle spese di lite riconosciute in misura pari ai 2/3 e conseguen- te condanna di alla refusione integrale delle spese di lite in Parte_1 favore di compreso il terzo compensato dal Controparte_2
Giudice di prime cure pari a € 21.219,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.р.а.; in ordine all'istanza cautelare ex parte adversa: rigettare in ogni caso e comunque l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e, nella denegata ipotesi di suo accoglimento, su- bordinarla alla prestazione di adeguata cauzione ad opera dell'appellante
Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di giudizio per il presente grado di appello.»
Conclusioni gli appellati e CP_3 CP_4 CP_5
«
1. rigettare le avverse domande, eccezioni e difese, in quanto infondate;
E in ogni caso e in accoglimento delle domande riconvenzionali, II. - nella denegata ipotesi in cui le domande di parte attrice dovessero, in tutto o in parte, ritenersi fondate e venire accolte Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare, in via riconvenzionale, che il terzo chiamato in causa dalla odierna convenuta, ovvero il , è responsabile di quanto Parte_2 ascritto agli odierni istanti, ed è obbligato a manlevare e tenere integral-
Corte di Appello di Palermo mente indenne gli stessi soggetti da qualsivoglia pretesa pecuniaria avan- zata dall'attrice con riguardo ai fatti di causa, e, conseguentemente, con- dannare lo stesso terzo (ovvero il ) a qualsivoglia pa- Parte_2 gamento o esborso connesso alla domanda di cui è causa, anche ricono- scendo l'eventuale diritto delle odierne convenute ad agire in regresso ver- so il terzo chiamato in causa per quanto fossero in ogni caso tenuti a corri- spondere all'attrice per i fatti di cui è il presente giudizio;
III, inoltre, in accoglimento delle domande riconvenzionali (ampiamente esaminate nei paragrafi I, II, III e IV della comparsa di risposta), accertare e dichiarare la responsabilità del e dell' Parte_2 CP_16
(odierno attore), a qualunque titolo venga riscontrata, per i fatti di cui in comparsa di risposta e, dunque, per i pregiudizi dai medesimi arrecati alle società convenute;
IV. e, conseguentemente, condannare le predette
[...]
in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal- CP_17 la e dalla relativi a: Controparte_12 CP_3
a) € 4.585.040,00 per ed € 9.143.240,00 per la CP_3 CP_12
(pari complessivamente ad € 13.728.280,00) per perdita dei contribu-
[...] ti concessi dalla Regione Sicilia;
b) € 28.701.420,78 per gli utili per un periodo di locazione di 25 anni dell'hotel che avrebbe potuto realizzare la (calcolati sulla ba- CP_12 se del canone garantito di cui al contratto con la Sifalberghi e delle condi- zioni di contratto);
c) €2.984.207.59 per gli utili per un periodo di locazione di 25 anni dell'ho- tel della (calcolati sulla base del canone garantito di cui al contrat- CP_3 to con la Sifalberghi e delle condizioni di contratto); d) € 1.204.373.40 (€ 730.409,39 per l'albergo a 4 stelle della CP_12 ed € 473.964,01 per l'albergo a 3 stelle della ) per compensi dei pro- CP_3 fessionisti (ingegneri, architetti, legali), spese di viaggio e trasferte, costi notarili e burocratici, tutti sostenuti dalle ditte convenute per l'istruzione della pratica in esame e l'esecuzione dell'operazione de qua, il tutto per complessivi € 46.618.281,77 (di cui € 38.575.070,17 per la
[...]
ed € 8.043.211,6 per la ), ovvero, in subordine, altra som- Pt_5 CP_3 ma, maggiore o minore che si riterrà equa in corso di causa, oltre sempre interessi e rivalutazione;
V, si chiede, altresi, di condannare in solido il e l' Parte_2 CP_18 sorato, odierno attore, al risarcimento del danno di immagine subito dalle società de quibus da valutarsi in una somma non inferiore ad € 500.000,00, ovvero ad altra somma, maggiore o minore, che si riterrà equa in corso di causa;
nonché del pregiudizio conseguente alla perdita di chanches da valutarsi in una somma non inferiore ad € 13.728.280.00 (pa- ri all'ammontare complessivo dei contributi), ovvero ad altra somma,
Corte di Appello di Palermo maggiore o minore, che si riterrà equa in corso di causa, oltre sempre inte- ressi e rivalutazione;
VI, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale (sub paragrafo IV della comparsa di risposta), accertare e dichiarare la responsabilità del
e dell'Assessorato (odierno attore) per i pregiudizi subi- Parte_2 ti, personalmente, in seguito ai fatti di causa, dall'On.le e dalla CP_12
Sig.ra in qualità di coobbligati della ) e conseguen- CP_5 CP_12 temente, condannare le predette Amministrazioni, in solido, al risarcimen- to del danno esistenziale, alla reputazione, all'immagine, dai medesimi pa- tito, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa dall'Ill.mo Decidente, oltre sempre interessi e rivalutazione. VII. In via del tutto subordinata nella non temuta ipotesi in cui non si ri- scontrasse la responsabilità dell' , odierno attore si chiede, co- CP_16 munque, l'accertamento della responsabilità del per i Parte_2 fatti di causa e la conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei complessivi danni su descritti (sub domande un. II, III, IV e V delle presenti conclusioni), subiti da tutti gli odierni convenuti, e ciò nella misura ivi indi- cata, ovvero previa liquidazione equitativa, oltre sempre interessi e rivalu- tazione. Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, rimborso forfettario delle spese generali ai sensi delle vigenti tariffe, oltre iva e cpa.»
Conclusioni per l'appellato : Parte_2
« rigettare:
-tutte le avverse domande, eccezioni e difese, in quanto infondate e for- mulate anche in via riconvenzionale;
-tutte le domande proposte dalla ditta ivi compresa la Controparte_12 pretestuosa richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti di que- sto Comune da qualificarsi come lite temeraria e per la quale si chiede an- che il giusto risarcimento. Con In via riconvenzionale dichiarare, altresì, la responsabilità dell'attore ( cietà in persona dei rispettivi legali rapp.ti CP_12 Controparte_20 pro-tempori, nonché l'On.le e la sig.ra ) a qua- CP_4 CP_5 lunque titolo venga riscontrata per i fatti di cui in narrativa e per in pre- giudizi dai medesimi arrecati a questa Amm.ne convenuta (danni all'im- magine ed al decoro), e, pertanto, riconoscere in favore di quest'ultima una somma pari ad € 1.000.000, o quella maggiore o minore somma che il Trib.le vorrà riconoscere in via equitativa;
-riconoscere, altresi, in favore del , la somma di € 5.000.000,00 a titolo di risarcimento Parte_2 per la perdita di chance derivante all'Ente ed al comprensorio tutto, per avere la società presentato un progetto privo dei necessari requisiti CP_12
Corte di Appello di Palermo al fine di ottenerne l'inserimento tra gli interventi del ed aver fat- Pt_6 to scadere, inutilmente, i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Spese e compensi del doppio grado di giudizio»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 10/12/2009, l Parte_7
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tri-
[...] bunale di Palermo la società per chiederne la condanna al Parte_1 pagamento di 9.191.324 euro oltre accessori, in virtù dei contratti di ga- ranzia stipulati dalla stessa società in favore di cinque ditte aggiudicatarie di contributi del POR Sicilia 2000-2006 (misura 4.19), i quali sono erano stati revocati per inadempimento delle ditte stesse con conseguente ob- bligo, da queste non onorato, di restituire gli anticipi percepiti.
2. La società si costituiva in giudizio, opponendosi Parte_1 all'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa le cinque ditte aggiudicatarie e i lo- ro rispettivi coobbligati in solido CP_4 CP_5 CP_7
e , chiedendone la condanna a tenerla indenne
[...] Controparte_8 dalle somme eventualmente versate in favore dell'amministrazione attri- ce.
3. A seguito della chiamata in giudizio, ritualmente autorizzata, si costitui- vano i terzi e Controparte_12 CP_3 CP_4 CP_5 contestando la sussistenza dei presupposti per la richiesta di restituzione dei finanziamenti percepiti e chiedevano la chiamata in causa del
[...]
, nei confronti del quale avanzavano domanda di condanna a Parte_2 tenerli indenni da qualunque pretesa pecuniaria riconosciuta ai loro dan- ni. Proponevano altresì domanda riconvenzionale tanto nei confronti dell'amministrazione attrice quanto nei confronti del , Parte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali subiti.
4. Si costituivano, altresì, in giudizio i terzi chiamati e Sal- CP_7 vatore , eccependo l'inammissibilità dell'azione di regresso e ade- CP_8 rendo, in via subordinata, alle eccezioni formulate dalla società convenu- ta.
5. A seguito dell'ulteriore chiamata in giudizio, anch'essa ritualmente au- torizzata, si costituiva il opponendosi all'accoglimento Parte_2 delle domande proposte nei suoi confronti e chiedendo, in via riconven- zionale, la condanna di e Controparte_12 CP_3 CP_4 [...]
l risarcimento dei danni non patrimoniali all'immagine e al de- CP_5 coro cagionati dalla loro condotta nonché la condanna della sola CP_12
Corte di Appello di Palermo al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita di chan- CP_12 ce provocata.
6. Nell'ambito del giudizio proponeva intervento volontario la società
quale banca concessionaria e responsabile di Controparte_2 parte dell'istruttoria, aderendo alle domande proposte dall'amministra- zione attrice.
7. Con sentenza n. 603/2016 dei 14/1-1/2/2016, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio:
− in parziale accoglimento della domanda proposta dall'
[...]
, Parte_8 condannava la società al pagamento della somma Parte_1 di euro 7.727.977,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale a decorrere dalle date di erogazione delle prime date dei rispettivi contributi sino al rimborso, rigettando le domande proposte dal medesimo in relazione alla polizza fi- CP_16 deiussoria rilasciata in favore della società Parte_9
− condannava la società al pagamento in favore Controparte_21 della società di quanto da quest'ultima versato in Parte_1 favore dell'Assessorato attore in relazione alla polizza prestata in suo favore, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta succes- siva all'effettivo pagamento;
− condannava la società e Controparte_12 CP_4 CP_22
l pagamento in favore della società di quan-
[...] Parte_1 to da quest'ultima versato in favore dell'Assessorato attore in rela- zione alla polizza prestata in loro favore, entro il termine di quindi- ci giorni dalla richiesta successiva all'effettivo pagamento;
− condannava la società al pagamento in favore della CP_3 società di quanto da quest'ultima versato in favore Parte_1 dell'Assessorato attore in relazione alla polizza prestata in suo fa- vore, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta successiva all'effettivo pagamento;
− condannava la società al pagamento in favore della so- CP_9 cietà di quanto da quest'ultima versato in favore Parte_1 dell'Assessorato attore in relazione alla polizza prestata in suo fa- vore, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta successiva all'effettivo pagamento;
− rigettava la domanda proposta dalla società nei Parte_1 confronti di e della società CP_7 Controparte_8 [...]
[...]
Controparte_23 [...]
[...]
− rigettava le domande di condanna proposte dalla società
[...]
da e da nei confronti CP_12 CP_4 CP_5 dell'Assessorato attore e del;
Parte_2
− rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dal
[...]
nei confronti delle società e Parte_10 Controparte_12 [...]
e di e CP_24 CP_4 CP_5
− condannava la società al pagamento dei due terzi Parte_1 delle spese processuali in favore dell'Assessorato attore e della nonché al totale delle spese proces- Controparte_2 suali sostenute da e da;
CP_7 Controparte_8
− disponeva la compensazione integrale di tutte le spese processuali sostenute dalle restanti parti.
8. Con citazione del 4/3/2016, la società ha proposto ap- Parte_1 pello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti dall' Parte_8 [...]
. CP_1
9. Con comparsa del 10/6/2016 si è costituito in giudizio l' CP_25 pellato, il quale si è opposto all'accoglimento dell'appello principale e ha proposto appello incidentale chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado nei confronti della in relazione alla garanzia Parte_1 dalla stessa prestata in favore della (oggi . Controparte_11 CP_14
10. La società si è costituita con comparsa del Controparte_2
13/6/2016, opponendosi all'accoglimento dell'appello principale proposto dalla società e ha proposto appello incidentale, sostan- Parte_1 zialmente aderendo all'analoga impugnazione incidentale proposta dall' Parte_8
.
[...]
11. Con comparsa del 17/6/2016 si sono costituiti la società CP_12
la società e e hanno propo-
[...] CP_3 CP_4 CP_5 sto appello incidentale chiedendo, in parziale riforma della sentenza im- pugnata, l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte nel giu- dizio di primo grado, aventi a oggetto il risarcimento del danno nei con- fronti dell' ai Trasporti della Parte_8
e del . Controparte_1 Parte_2
Corte di Appello di Palermo 12. Con comparsa di costituzione del 27/6/2016, si è costituito in giudizio il , opponendosi all'accoglimento dell'appello inciden- Parte_2 tale proposto dalle società e e da Controparte_12 CP_3 Per_1
e ha proposto appello incidentale, chiedendo, in ri-
[...] CP_5 forma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda riconven- zionale di risarcimento del danno originariamente formulata nei confronti dei predetti appellanti incidentali.
13. Con ordinanza del 7/10/2020 il processo è stato dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento della società Parte_1
14. Con ricorso del 7/1/2021, le società e Controparte_12 CP_3 nonché e hanno riassunto il giudizio nei con- CP_4 CP_5 fronti della curatela del fallimento della società Parte_1
15. Con note del 9/3/2021 si è costituito in sede di riassunzione il
[...]
, insistendo nelle proprie conclusioni. Parte_2
16. Con note dell'11/3/2021 si è costituita in sede di riassunzione la
[...]
insistendo nelle proprie conclusioni. Controparte_26
17. Con note del 12/3/2021 si è costituita in sede di riassunzione l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, insistendo nelle proprie conclusioni.
18. Con ordinanza del 16/11/2022 il processo è stato nuovamente dichia- rato interrotto a causa del sopravvenuto fallimento della società
[...]
CP_12
19. Con ricorso del 10/2/2023 la società e CP_3 CP_4 [...] anno riassunto il processo. CP_5
20. Il , l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e la società Parte_2 si sono costituiti in sede di riassunzione con Controparte_2 rispettive note del 27/6/2023, del 29/6/2023 e del 3/7/2023.
21. Le parti costituite in riassunzione hanno precisato le rispettive conclu- sioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del
22. Con ordinanza del 23/7-1/9/2025 questa Corte ha invitato le parti a dedurre sulla procedibilità dell'appello principale proposto dalla società fallita e dell'appello incidentale proposto dalla società fal- Parte_1 lita Sidoti Acque S.r.l. e sulle conseguenze delle predette questioni proce- durali sull'ammissibilità degli ulteriori appelli incidentali proposti.
23. All'udienza odierna le parti hanno, quindi, discusso la causa oralmente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Corte di Appello di Palermo 24. Va, innanzitutto, evidenziato che con ordinanza del 7/10/2020 questa Corte ha dichiarato interrotto il processo in virtù del sopravvenuto falli- mento della originaria società appellante dichiarato dal Parte_1
Tribunale di Roma con sentenza n. 396/2019 del 23/5/2019.
25. A seguito della riassunzione, proposta dalle società Controparte_12
e e da e on ricorso del 7/1/2021, CP_3 CP_4 CP_5 la curatela fallimentare della predetta società appellante non ha provve- duto a costituirsi nel presente giudizio, rimanendo contumace.
26. Analoga vicenda si è verificata con riguardo alla società appellante in- cidentale dichiarata fallita dal Tribunale di Catania con Controparte_12 sentenza n. 147/2021 del 9/7/2021, giacché questa Corte ha dichiarato il processo interrotto con ordinanza del 16/11/2022 e a seguito della rias- sunzione, effettuata con ricorso del 10/2/2023 dalla società CP_3 da e la curatela fallimentare della predetta CP_4 CP_5 società non ha provveduto a costituirsi per coltivare l'appello proposto.
27. Orbene, va considerato che a seguito della riforma operata con il
D.Lgs. n. 5 del 2006, l'art. 43, comma 3, della Legge Fallimentare ha intro- dotto un'ipotesi di interruzione automatica del processo, stabilendo che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo, così dero- gando alla regola generale posta dall'art. 300 c.p.c., il quale, per gli eventi interruttivi che colpiscono la parte costituita, subordina l'interruzione alla dichiarazione in udienza o alla notifica da parte del suo procuratore.
28. La questione della decorrenza di tale termine (dies a quo) in caso di interruzione automatica è stata oggetto di un complesso dibattito giuri- sprudenziale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la fondamen- tale sentenza n. 12154 del 2021, hanno risolto il contrasto stabilendo che, sebbene l'interruzione sia automatica, il termine per la riassunzione de- corre non dall'evento in sé, ma dal momento in cui la parte interessata al- la riattivazione ha conoscenza legale della dichiarazione giudiziale dell'in- terruzione.
29. Nel caso di specie, gli appellati hanno agito con la dovuta diligenza, riassumendo tempestivamente il giudizio nei confronti della curatela. Se, per un verso, tale adempimento ha avuto l'effetto cruciale di impedire l'e- stinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c., tuttavia, l'atto di rias- sunzione ha avuto la funzione di riattivare il processo, ma non di surroga- re l'impulso di parte necessario per la prosecuzione delle singole impu- gnazioni. Una volta riattivato il processo, le posizioni processuali originarie (appellante e appellato) si ripristinano, sebbene con i nuovi soggetti legit- timati. Di conseguenza, l'onere di coltivare attivamente l'appello principa-
Corte di Appello di Palermo le, che include la necessaria costituzione in giudizio, ritorna integralmente in capo a chi ricopre la posizione di appellante, ovvero alla curatela della società appellante. In qualità di successore processuale della società falli- ta, la curatela subentra in tutti i diritti, oneri e doveri processuali della parte originaria. La decisione di proseguire un giudizio pendente, e quindi di costituirsi in esso, è una valutazione squisitamente discrezionale degli organi della procedura. Il curatore, previa autorizzazione del giudice dele- gato, deve ponderare l'utilità e la convenienza della lite per la massa dei creditori. La mancata costituzione in giudizio rappresenta, di fatto, la ma- nifestazione processuale della scelta di non coltivare l'impugnazione, rite- nuta non vantaggiosa o eccessivamente onerosa per il fallimento.
30. Nell'ipotesi di mancata costituzione della curatela fallimentare dell'originaria società appellante deve ritenersi applicabile, pertanto, la sanzione processuale prevista dall'art. 348, primo comma, c.p.c. con con- seguente improcedibilità dell'appello originariamente proposto dalla so- cietà in bonis.
31. L'inerzia della curatela, frutto di una scelta sostanziale fallimentare, si traduce in una mancata costituzione, ossia in un fatto processuale, che a sua volta innesca la sanzione dell'improcedibilità, in coerente applicazione della regola generale alla curatela, che ha assunto la veste processuale di appellante a cui quella regola si applica. La giurisprudenza ha inoltre chia- rito che l'onere di coltivare l'impugnazione grava esclusivamente sull'ap- pellante, e la controparte non può riassumere il giudizio per "costringere" il curatore a proseguire una lite che non intende portare avanti.
32. Da ciò consegue che, sia l'impugnazione principale proposta dalla so- cietà fallita Finword S.p.A. che l'impugnazione incidentale proposta dalla società fallita vanno dichiarate improcedibili, in virtù Controparte_12 dell'omessa costituzione delle relative curatele fallimentari a seguito della riassunzione del giudizio
33. Va valutato, tuttavia, quali conseguenze ciò comporta sull'ammissibilità degli appelli incidentali proposti nel presente giudizio.
34. Al riguardo va rammentato che l'appello incidentale proposto dalla parte entro i termini ordinari per impugnare (artt. 325 e 327 c.p.c.), seb- bene proposto all'interno del processo già instaurato dall'appellante prin- cipale, costituisce a tutti gli effetti un'impugnazione autonoma, che avrebbe potuto essere proposta anche in via principale, mentre ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., l'appello incidentale proposto dopo la scadenza dei termini ordinari è inscindibilmente legato all'ammissibilità di quello principale.
Corte di Appello di Palermo 35. Nel caso in esame:
− la sentenza impugnata è stata emessa in data 14/1-1/2/2016;
− l'appello principale è stato notificato in data 4/3/2016
− le pubbliche amministrazioni appellate hanno proposto appello in- cidentale con comparsa del 10/6/2016;
− la società ha proposto appello inci- CP_2 Controparte_2 dentale con comparsa del 13/6/2016;
− la società la società e Controparte_12 CP_3 CP_4 hanno proposto appello incidentale con comparsa CP_5 del 17/6/2016;
− il ha proposto appello incidentale con compar- Parte_2 sa di costituzione del 27/6/2016
36. Al riguardo va rammentato che la notificazione di un atto di impugna- zione, per colui che la riceve, non consente di per sé sola la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (così Cass. n. n. 18184 del 2010, Cass. n. 31251 del 2018, Cass. n. 35164 del 2023 e, più di recente, Cass. n. 30031 del 2024). Da ciò si ricava che tutti gli appelli incidentali so- no stati proposti entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sen- tenza di primo grado, avvenuta in data 1/2/2016, e non vengono, quindi, travolti dalla declaratoria di improcedibilità dell'azione principale.
37. In ogni caso, anche laddove non si dovesse ritenere che l'appello ori- ginariamente proposto dalla sia improcedibile, lo stesso Parte_1 dovrebbe in ogni caso ritenersi infondato.
38. Con il primo motivo di impugnazione, la ha chiesto la Parte_1 riforma del provvedimento impugnato, mediante il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, sulla base di eccezioni di merito relative ai rapporti tra l' Parte_8 [...]
e le singole ditte beneficiarie dei finanziamenti garantiti. CP_13
39. Il provvedimento impugnato, al riguardo, evidenzia che alla luce dei punti 1) e 2) delle condizioni di polizza, la società si era Parte_1 impegnata a corrispondere l'importo garantito, maggiorato dalla rivaluta- zione monetaria e dagli interessi al saggio legale, a decorrere dal giorno dell'erogazione, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta dell'assessorato, contenente l'indicazione dell'inadempienza riscontrata in capo alla ditta beneficiaria e il conseguente obbligo restitutorio, e ciò in- condizionatamente e semplicemente sulla base della medesima richiesta,
Corte di Appello di Palermo con rinuncia ad opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di oppo- sizione proposta dalla contraente. Da tale previsione contrattuale il Tribu- nale di Palermo ha tratto la conclusione che le polizze fideiussorie inte- grassero dei contratti autonomi di garanzia, caratterizzati dalla assenza dell'elemento dell'accessorietà e dalla inapplicabilità dell'art. 1945 cod. civ., con la conseguenza che non sono opponibili da parte del garante le eccezioni spettanti al debitore principale, salva l'exceptio doli.
40. In particolar modo, nel giudizio di primo grado la risul- Parte_1 ta aver lamentato:
- rispetto alla garanzia concessa in favore di e di Controparte_12 che il progetto sarebbe stato approvato nonostante la CP_3 necessità di ulteriori interventi urbanistici e amministrativi in vio- lazione del punto 2.1 della circolare 1 del 17 maggio 2001
- rispetto alla garanzia prestata in favore della che i moti- CP_9 vi di inammissibilità della domanda volta a ottenere il contributo sarebbero stati sussistenti già al momento della presentazione del- la stessa;
- quanto alla garanzia prestata in favore della per- Controparte_10 ché l'ufficio speciale per i controlli di secondo livello aveva riscon- trato con verbale del 02/08/2007 la regolarità dei lavori e quindi avrebbe dovuto ritenersi compiuta la realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo dell'anticipazione eroga- ta.
41. La società appellante, con il motivo di appello in esame, contesta la inopponibilità delle eccezioni di merito proprie del rapporto principale e lamenta che le polizze fideiussorie sottoscritte avrebbero dovuto essere qualificate come fideiussioni, invece che come contratti autonomi di ga- ranzia. Contesta, in particolar modo, che la sola presenza della clausola di pagamento a prima e semplice richiesta non sarebbe sufficiente a qualifi- care le polizze sottoscritte come contratti autonomi di garanzia, ma che la natura di fideiussione sarebbe ricavabile dalla natura fungibile della pre- stazione garantita e da una interpretazione del complessivo contenuto dell'accordo negoziale, alla luce del tenore letterale di altre clausole che espressamente menzionavano le condizioni, i termini e le modalità stabili- ti dalla circolare n. 1 del 17/5/2001.
42. Il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento, dovendosi rilevare, innanzitutto, che la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia (cf. Cass. n. 15091 del 2021 e Cass. n.
Corte di Appello di Palermo 12152 del 2016).
43. Gli ulteriori elementi testuali contenuti nei contratti in questione, e in particolar modo l'indicazione che la garanzia abbia a oggetto l'eventuale
“richiesta di restituzione della somma che risulti dovuta secondo le condi- zioni, i termini e le modalità stabiliti dalla circolare n. 1 del 17/5/2001” e la circostanza che la richiesta di pagamento dovesse recare l'indicazione dell'inadempienza riscontrata non possono valere, di per sé, a contrastare la predetta presunzione.
44. Ancor più dirimente, poi, deve ritenersi la valutazione della funzione causale dei contratti in questione, che sono previsti dalla normativa di set- tore in sostituzione dell'obbligo di versare la cauzione, di tal che i contratti di garanzia in questione hanno la funzione di garantire all'amministrazio- ne la stessa disponibilità di denaro liquido che avrebbe avuto con il ver- samento della cauzione, con conseguente evidente radicale incompatibili- tà tra la causa stessa e la sussistenza di alcun rapporto di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella garantita.
45. Non può, del pari, trovare accoglimento il secondo motivo di impu- gnazione, con il quale la Finworld S.r.l. si duole del mancato accoglimento dell'exceptio doli sollevata, conseguente al fatto che l'amministrazione avrebbe scorrettamente erogato contributi pubblici, pur difettando ab origine, le condizioni per la loro erogazione.
46. Va rilevato, tuttavia, che la stessa società appellante qualifica l'eccezione proposta come exceptio doli specialis seu preteriti, e non come exceptio doli generalis, ossia, non come una condotta abusiva del credito- re, che si manifesta nel momento stesso in cui esercita il proprio diritto in giudizio, e che deriva dalla violazione del divieto di abuso del diritto, inte- grando un esercizio di un diritto formalmente valido in modo fraudolento, sleale o per scopi diversi da quelli per cui il diritto stesso è stato ricono- sciuto dall'ordinamento. L'exceptio doli specialis seu preteriti, invece, si configura quando il comportamento doloso o la malafede della contropar- te si sono verificati al momento della conclusione del negozio giuridico o comunque prima dell'instaurazione del giudizio, integrando un vizio della volontà che incide sulla validità del consenso.
47. L'eccezione in questione, che potrebbe riferirsi astrattamente, a tutto concedere, solamente alle garanzie concesse in favore di CP_12
e di e in favore della risulta tuttavia con-
[...] CP_3 CP_9 traddetta dai motivi stessi della revoca dei finanziamenti in questione, che è conseguita alla scoperta a posteriori della insussistenza di requisiti ini- zialmente allegati e documentati dalle ditte beneficiarie.
Corte di Appello di Palermo 48. L'allegazione difensiva della società appellante, secondo la quale l'amministrazione regionale avrebbe consapevolmente e scientemente proceduto a erogare finanziamenti non dovuti, al solo scopo di riscuotere le polizze fideiussorie sottoscritte a garanzia degli stessi, risulta, pertanto, del tutto sfornita di prova, specialmente con riferimento alla asserita in- tenzionalità della condotta dell'amministrazione regionale.
49. Venendo, quindi, all'esame dell'appello incidentale proposto dall' dall' Controparte_27 Controparte_1
, succeduti all'
[...] Controparte_28
[.
originario attore, va considerato che nel caso in esame, la sentenza di primo grado, non ancora passata in giudicato alla data del fallimento in virtù dell'appello proposto dalla società in bonis, ha accolto parzialmente la domanda di accertamento del credito proposta, condannando la
[...] al pagamento dell'importo di euro 7.727.977,00. CP_15
50. Al riguardo, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ammette la prosecuzione o riassunzione del giudizio di appello nelle com- petenti sedi ordinarie e ciò anche su istanza del creditore, nei confronti del curatore del fallimento, legittimato non solo a proporre l'impugnazio- ne ma anche passivamente a subirla.
51. La prosecuzione del giudizio di appello in questo specifico contesto trova la sua giustificazione in ragione della natura stessa della domanda in appello, giacché la prosecuzione del gravame non costituisce una azione individuale vietata dall'art. 51 L.F., ma è funzionale a portare a compimen- to l'attività di accertamento del credito, legittimamente intrapresa in sede ordinaria prima dell'apertura del fallimento, di tal che la sentenza di ap- pello, pur non potendo costituire titolo per un'esecuzione forzata indivi- duale, può costituire il titolo definitivo e incontrovertibile per la quantifi- cazione del credito da ammettere al passivo fallimentare (cf. con specifico riferimento alla disciplina dettata dal novellato art. 96, comma secondo, num. 3, L. Fall. Cass. n. 7426 del 2015, Cass. n. 1083 del 2016, Cass. n. 11362 del 2018, Cass. n. 18481 del 2018, Cass. n. 14768 del 2019, Cass. n. 11741 del 2021 e Cass. n. 15848 del 2022).
52. Ciò posto, con l'impugnazione incidentale in questione, gli assessorati appellanti incidentali si dolgono del mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento delle ulteriori somme dovute in virtù della ga- ranzia prestata nei confronti della società (oggi Controparte_11 [...] CP_
, anch'essa destinataria di un provvedimento di revoca dei contributi originariamente concessi in suo favore.
53. La sentenza impugnata ha rigettato la predetta domanda, rilevando
Corte di Appello di Palermo che, in virtù delle condizioni contrattuali della polizza fideiussoria stipulata era stata convenuta l'efficacia della garanzia per un periodo di 36 mesi decorrente dalla data di ricezione delle somme da parte della società
[...]
. Nel caso in esame, l'anticipazione del contributo originariamente Pt_11 concesso era stata erogata in data 04/07/2005 e sebbene il provvedimen- to di revoca del contributo fosse stato adottato in data 18/04/2008, lo stesso risultava essere stato notificato alla società destinataria della ri- chiesta di restituzione solo in data 07/07/2008. Da ciò il tribunale di Pa- lermo ha tratto la conclusione che l'evento garantito, costituito dall'ina- dempimento dell'obbligo restitutorio, è venuto ad esistenza solamente successivamente al 07/07/2008 e, dunque, oltre il termine triennale di ef- ficacia della garanzia.
54. A fronte di ciò gli assessorati appellati e la Controparte_2 evidenziano che, in virtù delle condizioni contrattuali, la polizza emessa dalla per l'anticipazione concessa alla società Parte_1 Parte_12 prevedeva lo svincolo della garanzia dalla data in cui la banca
[...] concessionaria avesse certificato con esito positivo la compiuta realizza- zione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo della quota erogata e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, e che tale certificazione liberatoria non è mai stata rilasciata. Rilevano, inoltre, che l'obbligo restitutorio non sareb- be stato generato dal provvedimento di revoca ma era collegato all'ina- dempimento degli obblighi di realizzazione dell'intervento finanziato nei modi e nei termini previsti dalla concessione.
55. Le amministrazioni appellate e la rilevano, Controparte_2 inoltre, che dallo stesso provvedimento di revoca del finanziamento si evince che l'inadempimento si sarebbe realizzato durante il periodo di ef- ficacia della polizza, poiché in data 04/09/2006 e cioè a distanza di 8 mesi dalla erogazione della seconda rata il collaudatore aveva accertato che il cantiere fornitore non aveva ancora iniziato la costruzione di alcune delle sei barche da fornire alla società beneficiaria del finanziamento comunita- rio e, anzi, non aveva ancora avviato alcuna produzione di imbarcazioni di alcun tipo. Dal medesimo accertamento si ricava, inoltre, che il cantiere fornitore era gestito da una società profondamente connessa a quella be- neficiaria del finanziamento, giacché i soci di maggioranza della prima so- cietà detengono il 100% del capitale sociale della seconda ed entrambe le società risultano avere il medesimo amministratore unico.
56. Il motivo di impugnazione in esame è fondato, alla luce del tenore let- terale del contratto di garanzia in questione, a mente del quale: «la ga- ranzia ha efficacia per il periodo massimo di 36 mesi dall'erogazione
Corte di Appello di Palermo dell'importo garantito e sarà svincolata alla data in cui la Banca Conces- sionaria certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo della prima quota erogata e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un prov- vedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati». Sebbene tale clausola subordinasse lo svincolo della garanzia a seguito dell'emissione della certificazione, tale pattuizione, che come già evidenziato dalla sentenza impugnata integrava una condizione risolutiva rimessa alla condotta di un terzo, non può rite- nersi aver svuotato di contenuto la previsione contrattuale di un termine di efficacia del vincolo contrattuale, giacché nell'ipotesi prospettata dagli appellanti incidentali, ciò condurrebbe, di fatto, a ritenere insussistente alcun termine di efficacia, ove la condizione non si fosse realizzata, così rimettendo di fatto la durata del vincolo contrattuale all'azione di un terzo e consentendone una durata indeterminata.
57. Tuttavia, va considerato che, secondo l'insegnamento della giurispru- denza di legittimità, «deve reputarsi decisivo che il D.M. 24 maggio 2000, art. unico, comma 9 preveda la restituzione della cauzione quando l'im- presa, percepite le agevolazioni, versi nella condizione di inadempienza: quindi, non già che quest'ultima sia stata anche definitivamente accertata e posta a base e giustificazione del successivo decreto di revoca e dell'av- vio delle azioni di recupero. Infatti, il pagamento di quanto è oggetto della polizza, cioè la restituzione della cauzione, è dovuto a semplice richiesta da parte della banca concessionaria, con la mera indicazione dell'inadem- pienza riscontrata e quindi con la mera allegazione di essa (sia pure, be- ninteso, a seguito di una motivazione ed all'esito di una adeguata condot- ta ispettiva, salvi gli esiti degli ulteriori accertamenti e del relativo iter di modifica o revoca del provvedimento di concessione), atteso che lo svinco- lo della cauzione o della polizza stessa è subordinato non già all'assenza di un provvedimento di revoca, ma all'assenza di "cause e/o fatti idonei a de- terminare l'assunzione di un provvedimento di revoca". È allora evidente che l'obbligazione di pagamento del garante sorge all'atto di quella sola comunicazione e della dichiarazione di sussistenza dell'inadempienza ri- scontrata, vale a dire della dichiarazione - o denunzia - della presenza di una causa o altro fatto idoneo a determinare l'assunzione di un, necessa- riamente successivo, provvedimento di revoca.» (così, in motivazione, Cass. n. 4549 del 2015).
58. Questa Corte non può condividere, pertanto, la conclusione cui è per- venuto il Tribunale di Palermo, alla luce della ricostruzione sistematica della polizza fideiussoria a garanzia delle erogazioni a carico dell'Erario,
Corte di Appello di Palermo quale operata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di precisare che tale polizza è «indipendente dalla sussistenza o meno del di- ritto del garantito a percepire l'erogazione, in quanto finalizzata esclusi- vamente a ripristinare le condizioni patrimoniali dell'erogante al momento anteriore all'erogazione stessa: in sostanza, a sostituire il versamento per contanti di una cauzione, consentendo alla P.A. beneficiaria di trovarsi nel- la stessa condizione di fatto in cui si sarebbe trovata se avesse potuto di- sporre dei contanti. Si tratta quindi di un'obbligazione ben distinta, funzio- nalmente e strutturalmente, da quella avente ad oggetto la restituzione delle somme percepite a titolo di erogazione, tanto da restare legittima- mente da quella indipendente e da giustificare, anche se del caso in via cautelativa (e quindi provvisoria, con possibilità di una riconsiderazione complessiva o globale all'esito del pure complesso iter procedimentale di verifica dell'erogazione dell'agevolazione), l'incameramento della somma versata - o promessa dalla garante - a titolo di cauzione al verificarsi pure di eventi o accadimenti cronologicamente anteriori, quando non schietta- mente prodromici, del provvedimento finale di revoca delle agevolazioni stesse o dell'avvio di una formale azione per il recupero dell'intero importo di queste ultime che sia stato in concreto percepito». Ciò consente, dun- que, un incameramento immediato - sostanzialmente per determinazione unilaterale, sia pure mediata opportunamente dall'attività della banca concessionaria (e quand'anche momentaneo, per il caso di contestazione e finanche revocabile in esito ad una vittoriosa contestazione) - della cau- zione, salve le successive attività di verifica, e «comporta allora che la po- lizza sia validamente attivata ed escussa dal garantito sol che, ancora perdurando il vincolo contrattuale e cioè prima che spirino i trentasei mesi contrattualmente previsti, vengano a giuridica esistenza i presupposti di fatto, cioè l'inadempienza della beneficiaria, e non anche che essi siano trasfusi in un formale provvedimento di revoca.» (così, in motivazione, Cass. n. 4549 del 2015 e anche Cass. n. 65 del 2012).
59. Nel caso in esame, come correttamente dedotto da entrambi gli ap- pellanti incidentali, i presupposti di fatto per l'incameramento delle som- me risultano essere venuti a esistenza in epoca antecedente rispetto allo spirare del termine contrattuale, dal momento che lo stesso provvedi- mento di revoca del finanziamento, sebbene comunicato solo in data 07/07/2008, è stato adottato in data 18/04/2008, sulla scorta di una pre- cedente relazione del collaudatore, dalla quale era emerso in data 04/09/2006 e cioè a distanza di 8 mesi dalla erogazione della seconda rata del finanziamento, che il cantiere fornitore non aveva ancora iniziato la costruzione di alcune delle sei barche da fornire alla società beneficiaria del finanziamento e, anzi, non aveva ancora avviato alcuna produzione di
Corte di Appello di Palermo imbarcazioni di alcun tipo.
60. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalle amministrazioni appellate e dalla dovendosi accertare che la Controparte_2 curatela fallimentare della società è tenuta al pagamento Parte_1 dell'ulteriore somma di euro 1.463.347,00, in virtù della garanzia prestata in favore della società di tal che il debito complessivo Controparte_11 gravante sulla medesima risulta pari a euro 9.191.324,00, oltre accessori, come già determinati dalla sentenza di primo grado.
61. Vanno esaminati, quindi, i motivi di impugnazione incidentale proposti dalla società e dai coobbligati in solido con la stessa CP_3 Per_1
e i quali si dolgono del mancato accoglimento della
[...] CP_5 domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del Parte_2
e dell' e Trasporti della Re-
[...] Parte_8 CP_16 gione Siciliana.
62. Al riguardo, va ribadito quanto già rilevato ai precedenti punti da 27 a
32 del presente procedimento, in relazione alla sopravvenuta improcedi- bilità dell'appello incidentale originariamente proposto dalla società
[...]
poi fallito, in virtù della mancata costituzione in sede di rias- CP_12 sunzione della curatela fallimentare della predetta società.
63. In ogni caso, come già rilevato per l'appello principale proposto dalla anche l'appello incidentale in questione non potrebbe Parte_1 comunque trovare accoglimento nel merito.
64. Il Tribunale di Palermo, al riguardo, ha evidenziato che ai sensi dell'art.
2.1 della Circolare n. 1 del 17/05/2001, la concessione dei finanziamenti era subordinata alla condizione che alla data dello spirare dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili inte- ressati dal programma di investimenti fossero già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di de- stinazione d'uso, da dimostrare mediante idonea documentazione o da perizia giurata, e che, nel caso in esame tale attestazione era stata rila- sciata con due diverse perizie sottoscritte dall'ing. e dallo Persona_2 stesso asseverate con giuramento il 09/08/2005, in virtù delle quali i fi- nanziamenti erano stati dapprima ammessi e poi erogati. In considerazio- ne del fatto che la rispondenza agli strumenti urbanistici costituiva un presupposto per la concessione del finanziamento, il provvedimento im- pugnato ha ritenuto che non fosse necessaria alcuna condotta del Comu- ne di per l'esecuzione dell'intervento, che avrebbe dovuto essere Pt_2 già ab origine autorizzato, e che il fatto stesso che la sua esecuzione impli-
Corte di Appello di Palermo casse l'emanazione di ulteriori autorizzazioni escluderebbe la sussistenza dei presupposti per la concessione del finanziamento.
65. A fronte di ciò, con il motivo di impugnazione incidentale in esame, gli appellati rilevano che le attestazioni poste a fondamento delle richieste di finanziamento sarebbero state correttamente rilasciate, poiché gli inter- venti oggetto di finanziamento, consistenti nella realizzazione di due strutture ricettive, erano coerenti con le previsioni del Piano Regolatore Generale, ma che la richiesta di concessione edilizia presentata dalla sola società in favore anche della non compor- Controparte_12 CP_3 tava alcuna variante ma era solo in deroga agli strumenti urbanistici e quindi non necessitava di alcuna ulteriore approvazione da parte del con- siglio comunale.
66. Secondo l'allegazione degli stessi appellanti incidentali, il progetto presentato dalla società nell'interesse anche della Controparte_12 [...] prevedeva la ristrutturazione della parte di immobile giacente su CP_29 un'area destinata a verde privato, mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, nonché la riorganizzazione dei volumi insistenti in zona D1, per mezzo di un intervento di demolizione e ricostruzione. Ta- le secondo intervento, tuttavia, pur essendo congruente con la qualifica- zione urbanistica dell'area, si poneva in contrato con le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, giacché prevedeva la riorganiz- zazione dei volumi esistenti con la riduzione dell'impronta al suolo dell'immobile preesistente e il trasferimento di parte della volumetria al piano superiore, pur rimanendo fermo il volume esistente.
67. Orbene, va considerato che, come è noto, il piano regolatore generale
è un atto complesso, e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) costitui- scono la componente precettiva e normativa del PRG, traducendo le scel- te strategiche e le zonizzazioni grafiche in prescrizioni giuridicamente vin- colanti per l'attività edilizia, e la realizzazione di un edificio con una tipo- logia o con caratteri costruttivi diversi da quelli imposti dalle NTA configu- ra una difformità sostanziale, qualificabile realizzazione di un'opera del tutto diversa da quella consentita dal piano. Il PRG, infatti, non si limita a gestire volumi e superfici, che costituiscono il c.d. "carico urbanistico ma- teriale", ma plasma anche l'identità, la qualità e la percezione del paesag- gio urbano, gestendo il c.d. "carico urbanistico immateriale" e le norme sulla tipologia edilizia e sulle modalità esecutive sono lo strumento princi- pale per questo fine, di tal che la loro violazione comporta l'alterazione dell'assetto qualitativo del territorio, ossia una condotta avente un impat- to pubblico pari alla semplice violazione di un indice di cubatura, configu- rando una difformità sostanziale.
Corte di Appello di Palermo 68. Da ciò consegue che, a prescindere dallo strumento necessario per l'approvazione del progetto edilizio in questione, lo stesso alla data della sua presentazione nell'ambito della procedura volta al conseguimento del finanziamento, non poteva ritenersi rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.
69. Questa Corte, pertanto, condivide pienamente la valutazione formula- ta dalla sentenza impugnata, circa l'insussistenza di alcun nesso causale tra le condotte rispettivamente attribuite al e alle Parte_2 amministrazioni regionali appellate e la revoca dei finanziamenti rispetti- vamente concessi alle società e giacché Controparte_12 CP_3 sulla base della prospettazione dei fatti operata dagli stessi appellati, do- vevano ritenersi insussistenti ab origine le condizioni per la concessione degli stessi.
70. A ciò deve aggiungersi che, come puntualmente dedotto dal
[...]
nella propria comparsa di costituzione e non contestato dalle Parte_2 società appellate e e dai coobbligati in soli- Controparte_12 CP_3 do con le stesse e l'iter della conferenza dei CP_4 CP_5 servizi indetta per l'emissione di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del progetto di investimento è stato prolungato a causa della presentazione da parte della ditta richiedente nel luglio 2006 di una nuova e diversa proposta progettuale e del ritardo nella produzione dei docu- menti via via richiesti alla stessa ditta (cf. verbali del 12/5/2006, del 5/1/2007, del 15/5/2007 e del 28/8/2007).
71. Non può, dunque, ritenersi che il ritardo nell'esecuzione delle opere oggetto di finanziamento, che non risultano peraltro essere state nem- meno avviate, sia imputabile a condotte delle amministrazioni destinata- rie delle domande risarcitorie, giacché risulta che la revoca del finanzia- mento è stata dovuta sia a carenze originarie della domanda di ammissio- ne che a condotte imputabili alle stesse società beneficiarie.
72. Da tali considerazioni deriva, altresì, il rigetto dell'ulteriore motivo di impugnazione, con il quale le società appellate e Controparte_12 CP_3
e i coobbligati in solido con le stesse e
[...] CP_4 CP_5 chiedono la riforma del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha accolto la domanda proposta nei loro confronti dalla di Parte_1 condanna al pagamento in favore della stessa di quanto versato in favore dell'amministrazione regionale in relazione alla polizza prestata in loro fa- vore, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta successiva all'effettivo pagamento.
Corte di Appello di Palermo 73. Si impone, infine, l'esame dell'impugnazione incidentale proposta dal
, con la quale l'ente territoriale appellato si duole del Parte_2 mancato accoglimento delle domande di risarcimento del danno proposte nei riguardi delle società e nonché nei con- Controparte_12 CP_3 fronti di e di con la comparsa di costituzione e CP_4 CP_5 risposta nel giudizio di primo grado.
74. In virtù del sopravvenuto fallimento della società la Controparte_12 domanda proposta nei confronti della predetta società, già rigettata dalla sentenza di primo grado, è divenuta improcedibile, giacché l'ente asseri- tamente creditore non può proseguire l'azione individuale per ottenere un titolo esecutivo da far valere singolarmente contro la società, che do- vrà essere fatta valere mediante la proposizione di una insinuazione al passivo, al fine di garantire il rispetto del principio della par condicio credi- torum.
75. Con riguardo alla domanda proposta nei confronti dei rimanenti sog- getti passivi e il provvedimento CP_3 CP_4 CP_5 impugnato ha ritenuto la stessa generica, non avendo l'ente né illustrato, né dedotto, né documentato alcuno specifico pregiudizio risarcibile.
76. Con il motivo di impugnazione in esame, il si duole Parte_2 del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances asseritamente cagionato dalla presentazione di un pro- getto privo dei requisiti per essere approvato, rilevando che l'omessa ero- gazione del finanziamento avrebbe causato una perdita di chances della comunità locale, giacché «la ratio del finanziamento non era quella di ar- ricchire i promotori del progetto, ma l'intera collettività nel suo comples- so» (così pag. 17 della comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello).
77. Risulta, dunque, innanzitutto evidente che con la domanda in que- stione il non ha agito a tutela di asserite posizioni giu- Parte_2 ridiche imputabili all'ente territoriale, ma alla collettività tutta e, dunque, di un interesse diffuso. Non si tratta, infatti, di un danno che incide diret- tamente sul patrimonio finanziario dell'ente pubblico, nelle forme del danno emergente o del lucro cessante, ma di un pregiudizio in ipotesi ar- recato a a un'utilità di cui beneficia l'intera comunità.
78. Tale danno, tuttavia, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, risulta essere stato allegato in modo del tutto generico, non essendo stato specificato quale concreto e diretto beneficio patrimoniale possa ricavare la collettività dalla realizzazione di un'opera privata, la qua- le, a tutto concedere, può avere ricadute economiche sul territorio in via
Corte di Appello di Palermo del tutto indiretta e difficilmente quantificabili in modo anche solo ap- prossimativo.
79. Analogamente generica appare la prospettazione del danno all'immagine che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cf. Cass. n. 4542 del 2012) si concretizza in una diminuzione della considera- zione e del prestigio dell'ente e della comunità che esso rappresenta, sia agli occhi dei propri cittadini sia all'esterno.
80. Se, per un verso, l'immagine, il prestigio e la reputazione di un Comu- ne costituiscono beni essenziali ai fini della sua credibilità politica, non si comprende come una condotta, consistente nella presentazione di una istanza di finanziamento priva dei requisiti per il suo accoglimento o la mancata esecuzione di un'opera squisitamente privata, come un'immobile da adibire a struttura alberghiera, possa causare una diminu- zione della considerazione dell'ente da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali di norma interagisca.
81. Sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, il provvedimento impugnato va riformato, mediante la rideterminazione del credito vantato dall' dall' Controparte_13 [...]
nei confronti della Cura- Controparte_30 tela del Fallimento della società in euro 9.191.324,00, ol- Parte_1 tre accessori, come già determinati dalla sentenza di primo grado, mentre va confermata in tutti i restanti capi.
82. In considerazione della sopravvenuta improcedibilità dell'appello prin- cipale proposto dalla appaiono sussistere gravi ed ecce- Parte_1 zionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese nei rapporti tra la curatela fallimentare della predetta società, l'amministrazione re- gionale e la Analogamente, alla luce della Controparte_2 improcedibilità dell'appello incidentale proposto dalla e Controparte_12 della infondatezza degli appelli incidentali proposti dalle restanti parti in causa, sussiste una situazione di reciproca e incrociata soccombenza che giustifica la compensazione delle spese processuali anche nei rapporti tra le restanti parti.
83. Al rigetto delle impugnazioni incidentali rispettivamente proposte dal- la società e da e a un lato, e dal CP_3 CP_4 CP_5
dall'altro, consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 qua- Parte_2 ter del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per le predette parti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara improcedibili l'appello principale della società Parte_1
e l'appello incidentale della società rispetti-
[...] Controparte_12 vamente proposti con citazione del 4/3/2016 e con la comparsa di ri- sposta del 17/6/2016 avverso la sentenza n. 603/2016, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 14/1-1/2/2016;
• in accoglimento degli appelli incidentali dell'
[...]
, Controparte_31 [...]
, quali successori Controparte_1 dell' , ALLE COMUNICAZIONI E AI TRA- Parte_8
SPORTI , e della società CP_16 Controparte_1 Controparte_32
rispettivamente proposti con la comparsa di costituzione
[...] del 10/6/2016 e con la comparsa di costituzione del 13/6/2016 e in parziale riforma della sentenza n. 603/2016, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 14/1-1/2/2016, dichiara che il credito vantato dai predetti Assessorati nei confronti della
[...]
è pari a euro 9.191.324,00, oltre ac- Parte_1 cessori, come già determinati dalla sentenza di primo grado;
• rigetta le impugnazioni incidentali proposte dalla società CP_3
da e da con la comparsa di costi-
[...] CP_4 CP_5 tuzione del 17/6/2016 e dal con la comparsa di Parte_2 costituzione del 27/6/2016 avverso la medesima sentenza;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la società di e da un lato, CP_3 CP_4 CP_5
e dal dall'altro, di un ulteriore importo a titolo di Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale rispettivamente proposte. Così deciso in Palermo, all'udienza del 17/9/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
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