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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/07/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BERTHET AUGUSTA ed PAe_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA PORTA PRETORIA N. 65 11100 AOSTA, presso il difensore avv.
BERTHET AUGUSTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA e elettivamente domiciliato in VIA VEVEY, 17 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. PARRA FRANCESCA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo,
- pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile,
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Saint-
Christophe (AO), al N. 2 del registro degli atti di matrimonio -
PAe I, dell'anno 2017
pagina 1 di 7 I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso,
fanno richiesta esplicita di volersi avvalere della facoltà di far sostituire dal Giudice l'udienza con il deposito di note scritte.
Condizioni:
1)I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, senza interferire uno nella vita privata dell'altro,
concedendosi sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed autorizzandosi reciprocamente al rilascio dei relativi documenti
(passaporto, carta d'identità e documenti equipollenti).
2)la casa coniugale sita in Saint Christophe (AO), località Champapon
n.25, resta assegnata alla sig.ra con tutto l'arredo che PAe_1
la compone, ove vi abiterà con la figlia Per_1
3)La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, Per_1
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
mantenendo la residenza prevalente presso la madre.
4)Il padre potrà tenere la figlia con sé a fine settimana alterni,
dal venerdì alle ore 16.30 sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà a scuola o, nei periodi non scolastici, la Per_1
riaccompagnerà dalla madre alle ore 10.00 nelle giornate in cui la stessa non lavora, in caso contrario alle ore 16.30.
Nella settimana in cui passerà il weekend con il padre potrà Per_1
trascorrere con lo stesso il martedì ed il mercoledì dalle ore 16.30
sino alle ore 21.00, mentre nelle settimane in cui non trascorrerà il weekend con il padre potrà pernottare due giorni in settimana con lo stesso, il martedì dalle ore 16.30 sino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o, in periodo non scolastico, dalla madre alle ore 10.00 nelle giornate in cui la stessa non lavora, in caso contrario alle ore 16.30.
pagina 2 di 7 Il tutto con possibilità, in caso di accordo dei genitori, di incrementare o modificare le predette visite e pernottamenti secondo gli impegni lavorativi o di altro genere dei genitori e scolastici della figlia.
Le vacanze di Natale verranno divise tra i due genitori di modo che trascorra dal 23/12 al 30/12 con l'uno e dal 31/12 al 6/1 Per_1
con l'altro (Natale 2025 con la madre), ad anni alterni.
La minore passerà la settimana in cui vi sono le vacanze d'inverno ad anni alterni con ciascun genitore (anno 2025 con la madre).
Le vacanze di Pasqua seguiranno il calendario ordinario, con la previsione che ove un genitore abbia trascorso il Natale precedente con la figlia, La Pasqua Cattolica venga trascorsa con l'altro
(pasqua 2025 con la madre).
I ponti e le festività seguiranno il calendario ordinario, stabilito per i giorni dell'anno scolastico.
Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la minore venti giorni anche non consecutivi, periodo da concordarsi tra gli stessi entro il 30.5 di ogni anno.
5)Il signor contribuirà al mantenimento della Controparte_1
figlia minore nella misura di €. 508,32 mensili, da Per_1
corrispondersi alla RA mediante bonifico bancario PAe_1
entro il 5 di ogni mese e soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT
dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai.
6)L'assegno unico verrà attribuito al 100% alla RA PAe_1
7)Ciascuno dei genitori contribuirà al 50% delle spese straordinarie,
intendendosi per tali quelle indicate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale, facente parte del presente accordo e che si produce sub doc. 6 che si renderanno necessarie per la figlia. Le spese pagina 3 di 7 straordinarie verranno rimborsate da un genitore all'altro con cadenza mensile e previa esibizione della pezza giustificativa.
8)I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno personale periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
9)Il signor si impegna a trasferirsi, entro e non oltre un CP_1
anno dal deposito del presente ricorso presso il Tribunale di Aosta,
in un alloggio ove sia presente una cameretta necessaria per ospitare la figlia oppure ad adibire una cameretta ad uso esclusivo Per_1
alla figlia nell'attuale abitazione.
10)Il signor si impegna, entro e non oltre un mese dal CP_1
deposito del presente ricorso presso il Tribunale di Aosta, a liberare dai propri effetti personali la parte della cantina di sua proprietà presente nella casa coniugale oggi abitata dalla figlia
PA
e dalla RA . Per_1
11)Il signor dando atto che la bambina non ha problematica CP_1
alcuna quando dorme presso la casa paterna, acconsente affinché la figlia possa intraprendere un percorso psicologico privato Per_1
che esula da quello che la stessa dovrà intraprendere per le problematiche di dislessia. Le spese per sedute psicologiche di
PA
saranno interamente a carico della RA ad esclusione Per_1
di eventuali incontri ove il professionista prescelto intendesse sentire anche il padre le quali saranno, invece, a carico del signor
. CP_1
12)Il signor corrisponderà in ogni caso alla Controparte_1
RA entro e non oltre dieci giorni dal deposito del PAe_1
presente ricorso presso il Tribunale di Aosta, la somma di euro
2.400,00 oltre interessi legali, per un totale quindi di euro pagina 4 di 7 2.412,70, quali assegni di mantenimento per la moglie, così come era previsto nella sentenza di modifica delle condizioni di separazione,
non versati dal mese di ottobre 2024 al mese di marzo 2025.
13)Il debito residuo relativo alla autovettura resta a carico del marito fino alla concorrenza di € 500 tenuto conto di quanto già
PA versato alla RA , che verranno a lei rimborsati con rate mensili di €. 50,00.
14)Le parti danno atto che, fatte salve le condizioni sopra precisate, devono intendersi regolati tutti gli ulteriori rapporti patrimoniali tra loro intercorsi ed intercorrenti, riconoscendosi reciprocamente di nulla più dovere l'una all'altra.
15)Le spese del presente procedimento vengono compensate, rimanendo a carico di entrambi in parti uguali.
16)Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 le parti consentono il trattamento dei loro dati personali, gli stessi potranno essere inseriti in archivi informatici e sistemi telematici solo ai fini connessi al presente atto, dipendenti dalle formalità e dagli effetti fiscali connessi.”
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 11 aprile 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
pagina 5 di 7 E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 13 settembre 2022, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Saint Christophe
Il 2 settembre 2017
Tra
nato ad [...], il [...], codice Controparte_1
fiscale CodiceFiscale_3
e
, nata a [...], il [...], codice PAe_1
fiscale CodiceFiscale_4
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Saint Christophe al n°2, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
pagina 6 di 7 alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAINT CHRISTOPHE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000
e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BERTHET AUGUSTA ed PAe_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA PORTA PRETORIA N. 65 11100 AOSTA, presso il difensore avv.
BERTHET AUGUSTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRA Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA e elettivamente domiciliato in VIA VEVEY, 17 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. PARRA FRANCESCA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo,
- pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile,
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Saint-
Christophe (AO), al N. 2 del registro degli atti di matrimonio -
PAe I, dell'anno 2017
pagina 1 di 7 I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso,
fanno richiesta esplicita di volersi avvalere della facoltà di far sostituire dal Giudice l'udienza con il deposito di note scritte.
Condizioni:
1)I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, senza interferire uno nella vita privata dell'altro,
concedendosi sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed autorizzandosi reciprocamente al rilascio dei relativi documenti
(passaporto, carta d'identità e documenti equipollenti).
2)la casa coniugale sita in Saint Christophe (AO), località Champapon
n.25, resta assegnata alla sig.ra con tutto l'arredo che PAe_1
la compone, ove vi abiterà con la figlia Per_1
3)La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, Per_1
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
mantenendo la residenza prevalente presso la madre.
4)Il padre potrà tenere la figlia con sé a fine settimana alterni,
dal venerdì alle ore 16.30 sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà a scuola o, nei periodi non scolastici, la Per_1
riaccompagnerà dalla madre alle ore 10.00 nelle giornate in cui la stessa non lavora, in caso contrario alle ore 16.30.
Nella settimana in cui passerà il weekend con il padre potrà Per_1
trascorrere con lo stesso il martedì ed il mercoledì dalle ore 16.30
sino alle ore 21.00, mentre nelle settimane in cui non trascorrerà il weekend con il padre potrà pernottare due giorni in settimana con lo stesso, il martedì dalle ore 16.30 sino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o, in periodo non scolastico, dalla madre alle ore 10.00 nelle giornate in cui la stessa non lavora, in caso contrario alle ore 16.30.
pagina 2 di 7 Il tutto con possibilità, in caso di accordo dei genitori, di incrementare o modificare le predette visite e pernottamenti secondo gli impegni lavorativi o di altro genere dei genitori e scolastici della figlia.
Le vacanze di Natale verranno divise tra i due genitori di modo che trascorra dal 23/12 al 30/12 con l'uno e dal 31/12 al 6/1 Per_1
con l'altro (Natale 2025 con la madre), ad anni alterni.
La minore passerà la settimana in cui vi sono le vacanze d'inverno ad anni alterni con ciascun genitore (anno 2025 con la madre).
Le vacanze di Pasqua seguiranno il calendario ordinario, con la previsione che ove un genitore abbia trascorso il Natale precedente con la figlia, La Pasqua Cattolica venga trascorsa con l'altro
(pasqua 2025 con la madre).
I ponti e le festività seguiranno il calendario ordinario, stabilito per i giorni dell'anno scolastico.
Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la minore venti giorni anche non consecutivi, periodo da concordarsi tra gli stessi entro il 30.5 di ogni anno.
5)Il signor contribuirà al mantenimento della Controparte_1
figlia minore nella misura di €. 508,32 mensili, da Per_1
corrispondersi alla RA mediante bonifico bancario PAe_1
entro il 5 di ogni mese e soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT
dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai.
6)L'assegno unico verrà attribuito al 100% alla RA PAe_1
7)Ciascuno dei genitori contribuirà al 50% delle spese straordinarie,
intendendosi per tali quelle indicate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale, facente parte del presente accordo e che si produce sub doc. 6 che si renderanno necessarie per la figlia. Le spese pagina 3 di 7 straordinarie verranno rimborsate da un genitore all'altro con cadenza mensile e previa esibizione della pezza giustificativa.
8)I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno personale periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
9)Il signor si impegna a trasferirsi, entro e non oltre un CP_1
anno dal deposito del presente ricorso presso il Tribunale di Aosta,
in un alloggio ove sia presente una cameretta necessaria per ospitare la figlia oppure ad adibire una cameretta ad uso esclusivo Per_1
alla figlia nell'attuale abitazione.
10)Il signor si impegna, entro e non oltre un mese dal CP_1
deposito del presente ricorso presso il Tribunale di Aosta, a liberare dai propri effetti personali la parte della cantina di sua proprietà presente nella casa coniugale oggi abitata dalla figlia
PA
e dalla RA . Per_1
11)Il signor dando atto che la bambina non ha problematica CP_1
alcuna quando dorme presso la casa paterna, acconsente affinché la figlia possa intraprendere un percorso psicologico privato Per_1
che esula da quello che la stessa dovrà intraprendere per le problematiche di dislessia. Le spese per sedute psicologiche di
PA
saranno interamente a carico della RA ad esclusione Per_1
di eventuali incontri ove il professionista prescelto intendesse sentire anche il padre le quali saranno, invece, a carico del signor
. CP_1
12)Il signor corrisponderà in ogni caso alla Controparte_1
RA entro e non oltre dieci giorni dal deposito del PAe_1
presente ricorso presso il Tribunale di Aosta, la somma di euro
2.400,00 oltre interessi legali, per un totale quindi di euro pagina 4 di 7 2.412,70, quali assegni di mantenimento per la moglie, così come era previsto nella sentenza di modifica delle condizioni di separazione,
non versati dal mese di ottobre 2024 al mese di marzo 2025.
13)Il debito residuo relativo alla autovettura resta a carico del marito fino alla concorrenza di € 500 tenuto conto di quanto già
PA versato alla RA , che verranno a lei rimborsati con rate mensili di €. 50,00.
14)Le parti danno atto che, fatte salve le condizioni sopra precisate, devono intendersi regolati tutti gli ulteriori rapporti patrimoniali tra loro intercorsi ed intercorrenti, riconoscendosi reciprocamente di nulla più dovere l'una all'altra.
15)Le spese del presente procedimento vengono compensate, rimanendo a carico di entrambi in parti uguali.
16)Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 le parti consentono il trattamento dei loro dati personali, gli stessi potranno essere inseriti in archivi informatici e sistemi telematici solo ai fini connessi al presente atto, dipendenti dalle formalità e dagli effetti fiscali connessi.”
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 11 aprile 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
pagina 5 di 7 E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 13 settembre 2022, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Saint Christophe
Il 2 settembre 2017
Tra
nato ad [...], il [...], codice Controparte_1
fiscale CodiceFiscale_3
e
, nata a [...], il [...], codice PAe_1
fiscale CodiceFiscale_4
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Saint Christophe al n°2, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
pagina 6 di 7 alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAINT CHRISTOPHE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000
e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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