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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. v.g. 12382/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
COSTANZA TETI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 12382/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Luisella Savoldi Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Giuseppe Ragnoli CP_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare di ZZ (BS), via Moretto
n. 1, con collocamento prevalente con la madre.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla pagina 1 di 4 religione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Assegnare la casa familiare sita ZZ (BS) via Moretto n. 1 con ogni arredo e pertinenza alla madre.
4. Sui rapporti di frequentazione.
La frequentazione tra padre e figli minori avverrà come segue:
- infrasettimanalmente, i minori staranno con il padre il mercoledì, dall'uscita della scuola sino al mattino successivo, con riaccompagno a scuola;
- i minori staranno con i genitori a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, allorquando dovranno essere riaccompagnati presso la madre alle ore 21,00;
- entrambi i genitori avranno facoltà di trascorrere una (1) settimana ciascuno con i minori, durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno e quindi dal
23 al 30 e dal 31 al 6); nonché 3 giorni ciascuno durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta). Le altre principali festività, saranno trascorse con ciascun genitore di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza.
- durante il periodo estivo, sarà mantenuta la medesima regolamentazione del periodo scolastico salvo diverso accordo fra i genitori;
oltre a due (2) settimane, anche non consecutive, che ciascun genitore trascorrerà con i minori, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e previa comunicazione del luogo in cui intenderanno passare le vacanze con il minore. In ogni caso, il genitore presso il quale i figli non saranno temporaneamente collocati dovrà essere sempre informato preventivamente dall'altro genitore del luogo in cui intende portare il figlio.
Si precisa che le vacanze di lungo periodo, estive e invernali, sospenderanno le normali frequentazioni e pertanto il fine settimana successivo a dette vacanze, riprenderà con il genitore che non aveva i figli il fine settimana precedente alle vacanze stesse.
- Entrambi i genitori si impegnano a rendere telefonicamente raggiungibile i minori da parte dell'altro genitore in una fascia di orario giornaliera compresa tra le 19,30 e le 21,00 e tanto, almeno una volta pagina 2 di 4 al giorno.
5. Sui rapporti economici.
- Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, sino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti, corrispondendo la somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio (e così complessivamente € 600,00), importo da versare alla madre collocataria entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora e rivalutabile Pt_1
automaticamente ogni anno in base agli indici Istat.
- entrambi i genitori provvederanno a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Brescia del 14/07/2016, che qui si ritrascrive: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c)
pagina 3 di 4 viaggi e vacanze studio.
***
6. Le parti concordano che rimane a carico del signor il costo mensile dell'asilo sino al mese CP_1
di luglio del corrente anno, della mensa dei figli nella misura del 50% e che l'assegno unico universale per i figli sarà richiesto e percepito, nella misura del 100%, dalla signora;
mentre le eventuali Pt_1
detrazioni/deduzioni relative alle spese straordinarie sostenute dai genitori per i figli saranno a beneficio di entrambi secondo la quota di concorso alle stesse.
7. Le spese di lite compensate tra i ricorrenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 12/06/2025, e , premesso Parte_1 CP_1
Per_ di essere genitori di , nato il [...], e di , nata il [...], chiedevano la Per_1 regolamentazione dei rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 18/09/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
COSTANZA TETI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 12382/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Luisella Savoldi Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Giuseppe Ragnoli CP_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare di ZZ (BS), via Moretto
n. 1, con collocamento prevalente con la madre.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla pagina 1 di 4 religione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Assegnare la casa familiare sita ZZ (BS) via Moretto n. 1 con ogni arredo e pertinenza alla madre.
4. Sui rapporti di frequentazione.
La frequentazione tra padre e figli minori avverrà come segue:
- infrasettimanalmente, i minori staranno con il padre il mercoledì, dall'uscita della scuola sino al mattino successivo, con riaccompagno a scuola;
- i minori staranno con i genitori a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, allorquando dovranno essere riaccompagnati presso la madre alle ore 21,00;
- entrambi i genitori avranno facoltà di trascorrere una (1) settimana ciascuno con i minori, durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno e quindi dal
23 al 30 e dal 31 al 6); nonché 3 giorni ciascuno durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta). Le altre principali festività, saranno trascorse con ciascun genitore di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza.
- durante il periodo estivo, sarà mantenuta la medesima regolamentazione del periodo scolastico salvo diverso accordo fra i genitori;
oltre a due (2) settimane, anche non consecutive, che ciascun genitore trascorrerà con i minori, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e previa comunicazione del luogo in cui intenderanno passare le vacanze con il minore. In ogni caso, il genitore presso il quale i figli non saranno temporaneamente collocati dovrà essere sempre informato preventivamente dall'altro genitore del luogo in cui intende portare il figlio.
Si precisa che le vacanze di lungo periodo, estive e invernali, sospenderanno le normali frequentazioni e pertanto il fine settimana successivo a dette vacanze, riprenderà con il genitore che non aveva i figli il fine settimana precedente alle vacanze stesse.
- Entrambi i genitori si impegnano a rendere telefonicamente raggiungibile i minori da parte dell'altro genitore in una fascia di orario giornaliera compresa tra le 19,30 e le 21,00 e tanto, almeno una volta pagina 2 di 4 al giorno.
5. Sui rapporti economici.
- Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, sino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti, corrispondendo la somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio (e così complessivamente € 600,00), importo da versare alla madre collocataria entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora e rivalutabile Pt_1
automaticamente ogni anno in base agli indici Istat.
- entrambi i genitori provvederanno a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Brescia del 14/07/2016, che qui si ritrascrive: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c)
pagina 3 di 4 viaggi e vacanze studio.
***
6. Le parti concordano che rimane a carico del signor il costo mensile dell'asilo sino al mese CP_1
di luglio del corrente anno, della mensa dei figli nella misura del 50% e che l'assegno unico universale per i figli sarà richiesto e percepito, nella misura del 100%, dalla signora;
mentre le eventuali Pt_1
detrazioni/deduzioni relative alle spese straordinarie sostenute dai genitori per i figli saranno a beneficio di entrambi secondo la quota di concorso alle stesse.
7. Le spese di lite compensate tra i ricorrenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 12/06/2025, e , premesso Parte_1 CP_1
Per_ di essere genitori di , nato il [...], e di , nata il [...], chiedevano la Per_1 regolamentazione dei rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 18/09/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
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