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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3149/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente, alla Via Parte_1
Bersagliere Carmine Donnarumma, n. 13, c.f. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Stefano Serra ( ), con il seguente indirizzo di posta C.F._2 elettronica certificata presso il cui studio elettivamente Email_1 domicilia, in Castellammare di Stabia (NA), al Viale Puglia n. 15, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 maggio 2024, la ricorrente in epigrafe esponeva che in data 16/04/2024 aveva ricevuto, a mezzo del servizio postale, la notifica dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-002271252, protocollo .5101.05/04/2024.0107150, CP_1 con la quale l' di Castellammare di Stabia richiedeva il pagamento Controparte_2 dell'importo complessivo di Euro 16.251,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate in relazione all'annualità 2019, ed Euro 9,05 per spese di notifica.
Tanto precisato, dedotta la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, per plurimi profili dedotti in ricorso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendone l'annullamento, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo, preliminarmente, la tardività dell'opposizione e, nel merito, la infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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L'opposizione all'ordinanza ingiunzione si promuove depositando un ricorso scritto, presso la Cancelleria del Giudice di Pace o del Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo la ripartizione di competenza effettuata dall'art. 6 del D.Lgs. 150/2011 sulla base della tipologia dell'illecito.
L'opposizione deve essere depositata in Cancelleria entro 30 gg. (60 gg. se il ricorrente risiede all'estero) dalla data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Tale termine è perentorio.
1 Nella ipotesi in esame, l'ordinanza ingiunzione è pervenuta a parte ricorrente in data
16.04.2024, come risultante dal sito di Poste Italiane [doc. 14], e come confermato dalla stessa parte ricorrente. Tuttavia, il termine per proporre opposizione giudiziale contro l'ordinanza ingiunzione è, ai sensi dell'art. 22 l. 689/81, che rinvia all'art. 6, d.lgs. 01.09.2011, comma 6 (“6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”) come indicato nell'ordinanza ingiunzione medesima, di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Ebbene, il ricorso in esame è stato iscritto a ruolo in data 27.05.2024, ovvero 41 giorni dopo.
Pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.697,00, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a., come per legge.
Torre Annunziata, 31.3.2025 IL GIUDICE dott.ssa Marianna Molinario
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