Art. 4.
Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 1 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111; l'articolo 4 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034 , convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133; l'articolo 12 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111; gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361 e tutte le altre norme in contrasto con la presente legge.
Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 1 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111; l'articolo 4 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034 , convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133; l'articolo 12 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111; gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361 e tutte le altre norme in contrasto con la presente legge.