Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 389/2023
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di Genova in data 04.01.2023 n. 23
promossa da:
Parte 1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Curti e Almo Costa del
Foro di Genova per mandato in atti
APPELLANTE
contro rappresentati e difesi dall' Avv. Enzo Meneghello CP_1 e CP_2
del Foro di Genova per mandato in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declare del caso se d'occorrenza incidenter tantum:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in
-
parziale riforma della sentenza n. 23/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Alessandra Mainella R.G. n.
1. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, che l'atto di donazione del 01/08/2003
Persona 1 notaio rogante iscritto al CollegioRepertorio n. 22930 Pacc. 7966 Dottor dei Distretti notarili riuniti di CO, CP 3 e LA fu siglata da soggetto incapace perché inabilitato così come da sentenza del Tribunale di Genova RG
12219/1999 n. 2713 del 17/04/2003 depositata in cancelleria il 09/07/2003.
2. Annullare il predetto atto di donazione del 01/08/2003 Repertorio n. 22930 Pacc. 7966 notaio rogante iscritto al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Dottor Persona 1
e LA. CO, CP 3
3. Condannare i Signori CP 1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
C.F. 1 ) e la TE Coda 67 sc. A interno 5 (C.F. CP_2 nata a [...] il [...] e residente in [...] interno UNI
Codice Fiscale 2 ), alla restituzione all'asse ereditario di tutti i beni di cui all'atto di (
Donazione del 01/08/2003 Repertorio n. 22930 Pacc. 7966 Dottor Persona 1 indicati in parte narrativa dell'atto di citazione in primo grado e da intendersi qui integralmente riportati e ritrascritti, disponendo altresì in merito agli adempimenti successivi ed occorrenti anche per ciò che attiene la pubblicità immobiliare;
4. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio. Con riguardo ai compensi
(oltre spese generali, IVA e cpa come per legge) del grado di appello si chiede che vengano distratti a favore degli avv.ti Almo Costa e Massimo Curti, dichiaratisi antistatari”.
PER GLI APPELLATI: “Voglia la Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria domanda:
- In via principale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la riassunzione in appello operata dall'avv. per la mancanza della legittimazione processuale eParte 1 della titolarità dell'esercitata azione, così come per l'assenza delle condizioni dell'azione e/o per gli altri motivi meglio visti, confermando l'intervenuta estinzione del giudizio ed in ogni caso il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado impugnata, salvo confermarla in ogni sua parte. - In via subordinata, rigettare la domanda dell'avv. Parte 1 espressa in via surrogatoria mediante la riassunzione del giudizio di gravame, perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata, per la mancanza delle condizioni dell'azione ed in ogni caso della ricorrenza dei presupposti dell'esercitata azione surrogatoria, confermando l'intervenuta estinzione del giudizio di gravame ovvero, ove ritenuto, respingendo l'appello con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza di primo grado impugnata.
In via di ulteriore subordine, rigettare i motivi di appello riproposti dall'avv. [...]
Parte 1 quale creditore surrogante dei dottori CP 3 ed CP_1 in quanto infondati, confermando integralmente la sentenza di primo grado impugnata.
In tutti i casi con vittoria delle spese di giudizio".
FATTO
II 20.07.2019 è deceduto in Genova il Prof.Dott. Persona 2 il quale in vita con atto a in data 01.08.2003 aveva donato tutti i suoi beni immobili ai rogito not. Persona 1
figli e CP 3, i quali, chiamati per legge alla successione, avevano CP 1
rinunciato all'eredità del padre. Ciò ha reso necessaria la nomina da parte del Tribunale di un curatore dell'eredità giacente, nella persona dell'Avv. Parte_1 Il quale, eseguito l'inventario e preso possesso dei beni ereditari, agiva in giudizio contro i figli del CP 4 chiedendo l'annullamento dell'atto di donazione e la restituzione all'eredità di tutti i beni già appartenuti al defunto. Osservava, a fondamento della domanda, che il CP 4 era stato sottoposto in vita a processo di inabilitazione per infermità di mente ed era stato inabilitato dal Tribunale di Genova con sentenza in data 09.07.2003 n.2713: onde non poteva disporre liberamente dei propri beni senza il consenso del curatore e l'autorizzazione del
Tribunale. I convenuti resistevano in giudizio, opponendosi all'accoglimento della domanda attrice. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale respingeva la domanda attrice, ritenendo che l'atto di donazione fosse stato convalidato dal curatore Avv. Parte 1 Iche vi aveva dato esecuzione, ovvero aveva manifestato la volontà di rinunciare all'esercizio dell'azione di annullamento, sul falso presupposto che essa fosse prescritta.
L'eredità giacente, nella persona del suo curatore, proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, col quale contestava l'errore e/o difetto di motivazione della sentenza impugnata. CP 1 costituendosi in giudizio, affermava - anche per conto della '
sorella, che era rimasta contumace - di avere revocato la rinuncia ed accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario: ciò aveva determinato la cessazione dell'eredità giacente, che era stata dichiarata chiusa dal Tribunale. La Corte, dato atto, dichiarava l'interruzione del giudizio. L'Avv. Parte_1 al quale il Tribunale aveva liquidato un compenso di euro 7.088,60 oltre accessori per la sua prestazione professionale di curatore dell'eredità giacente, dato atto dell'incapienza del patrimonio ereditario a soddisfare tutti i creditori del CP 4 ed avendo interesse - come creditore dell'eredità -
a proseguire il giudizio di appello volto a recuperare i beni immobili di cui il defunto aveva illegittimamente disposto per donazione, riassumeva il processo contro gli eredi del [...]
CP_4 Questi, costituendosi congiuntamente in giudizio, eccepivano il difetto di legittimazione ad agire dell'Avv. Parte 1 sia in proprio sia quale curatore della cessata eredità giacente, specificamente il difetto di legittimazione a riassumere e proseguire il giudizio di appello: onde chiedevano alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio, ovvero respingere l'appello, confermando la sentenza del Tribunale.
La causa d'appello è stata rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO L'Avv. Parte 1 ha promosso il giudizio come curatore dell'eredità giacente del fu Per_2
Dopo la chiusura dell'eredità giacente, conseguita all'accettazione dell'eredità del
[...]
padre da parte dei convenuti, ha riassunto il processo di appello, che era stato interrotto, in proprio nella qualità di creditore dell'eredità, dichiarando di volere esercitare contro gli eredi del CP 4 che non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio, l'azione surrogatoria volta a recuperare a favore dell'eredità e di tutti i creditori - i beni immobili di cui il Prof. CP 1 aveva disposto per donazione a favore dei figli.
La domanda non è accoglibile. Come osserva giustamente la difesa degli appellati, l'Avv. Parte_1 in proprio, è privo di legittimazione ad agire e di legittimazione processuale a riassumere il processo, competendo la riassunzione dopo la chiusura dell'eredità giacente - agli eredi del defunto, unici soggetti legittimati a proseguire il processo. Risulta il difetto di legittimazione dell'attore anche dal fatto che egli con l'atto di riassunzione, dichiarando di voler esercitare contro gli eredi del Prof. CP 1 l'azione surrogatoria che compete ai creditori dell'eredità ai sensi dell'art.2900 C.C., introduce nel processo una prospettazione nuova, che non costituiva oggetto del giudizio. Soprattutto, agisce non più come titolare di un ufficio di diritto privato, ovvero come curatore dell'eredità giacente, ma in proprio come creditore dell'eredità. Trattasi – evidentemente sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo di una mutatio libelli
-
inammissibile nel presente grado del giudizio, ovvero nell'introduzione del processo di una domanda completamente nuova, che dovrà essere proposta con un separato giudizio.
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale. Liquida le spese a carico dell'appellante in applicazione del principio di soccombenza.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello dell'Avv. Parte_1 è stato integralmente respinto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di
Genova in data 04.01.2023 n. 23 promossa da:
Parte 1
APPELLANTE
contro
CP 1 CP 2
APPELLATI
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante Avv. Parte 1 a rimborsare agli appellati le spese del presente grado del giudizio, che liquida congiuntamente per entrambi nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello dell'Avv. Parte 1 è stato integralmente respinto.
Genova, 29 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE