Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 433
CS
Accoglimento
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di gradualità delle sanzioni

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il principio di gradualità delle sanzioni, previsto dall'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, non sia applicabile al caso di specie, in quanto la revoca non ha natura sanzionatoria ma è dovuta all'insussistenza di un requisito soggettivo di affidabilità ed onorabilità per l'esercizio della facoltà di apposizione del visto di conformità, nonché all'obbligo dichiarativo violato dal professionista.

  • Accolto
    Insussistenza dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di conformità

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo che la revoca per insussistenza del requisito soggettivo di affidabilità ed onorabilità, previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999, sia distinta dai provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 39 d.lgs. n. 241/1997. Ha inoltre affermato che le violazioni commesse dal professionista, sia nell'esercizio della professione sia nella sfera personale, ledono il rapporto di fiducia con l'amministrazione e fanno venir meno l'affidabilità richiesta. Le violazioni sono state ritenute gravi e reiterate, considerando l'ampio periodo interessato e l'elevato ammontare del debito tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 433
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 433
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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