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23 agosto 2016
23 agosto 2016
Art. 11. Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. All' articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;
b) il quarto comma e' abrogato.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 66 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 66. Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sara' istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.
Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.
La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici.".
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;
b) il quarto comma e' abrogato.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 66 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 66. Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sara' istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.
Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.
La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici.".
Giurisprudenza • 13
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