Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/1979, n. 3078
CASS
Sentenza 28 maggio 1979

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La sostituzione del Presidente del tribunale fallimentare al giudice delegato, per l'emanazione del decreto di trasferimento all'aggiudicatario di un immobile acquisito al fallimento, non implica alcuna invalidita od irregolarita del relativo provvedimento, dovendosi riconoscere al predetto Presidente la facolta di sostituire se stesso, od altro magistrato, al giudice delegato, per il compimento di singoli Atti, quando la sostituzione stessa si renda necessaria, in applicazione analogica dell'art 174 secondo comma cod proc civ.*

La sospensione necessaria del giudizio civile per la pendenza di un procedimento penale, ai sensi degli artt 295 cod proc civ e 3 cod proc pen, non puo essere chiesta o disposta in Sede di legittimita, atteso che essa postula,oltre alla produzione di documenti sull'inizio dell'Azione penale, preclusa in tale Sede dall'art 372 cod proc civ, un'indagine sul carattere pregiudiziale dell'accertamento penale, esulante dai poteri istituzionali della Corte di Cassazione. ( V 3104/75, mass n 377207).*

La tardivita dell'accettazione della propria nomina da parte del curatore del fallimento, in relazione all'inosservanza del termine di cui al primo comma dell'art 29 della legge fallimentare,non incide sulla validita ed efficacia di tale nomina, ove l'accettazione medesima sia intervenuta prima che il tribunale abbia provveduto, ai sensi del secondo comma della citata disposizione, ad una nuova nomina.*

L'atto processuale inesistente, il quale, a differenza di quello nullo, i cui vizi sono deducibili solo con i mezzi di impugnazione previsti dalla legge, puo essere in qualunque tempo investito, in Sede di cognizione ordinaria od anche di opposizione all'esecuzione, con Azione diretta ad accertare l'inesistenza medesima, ricorre, oltre che nel caso espressamente previsto della Mancanza di sottoscrizione del giudice (art 161 secondo comma cod civ), esclusivamente quando esso manchi degli elementi costitutivi indispensabili alla sua appartenenza ad uno dei tipi previsti dallo ordinamento, e, come tale, sia assolutamente inidoneo a produrre alcun effetto sostanziale o processuale. Pertanto, in Sede di opposizione avverso l'esecuzione del decreto di aggiudicazione di un immobile acquisito al fallimento, deve ritenersi preclusa la possibilita di censurare la sentenza che in pendenza abbia risolto il concordato fallimentare, ovvero l'ordinanza che abbia disposto la vendita di detto bene, in relazione a vizi afferenti i procedimenti rispettivamente conclusisi con tali provvedimenti, trattandosi di vizi che, non incidendo sulla ricorrenza degli elementi costitutivi dei provvedimenti stessi, possono solo tradursi in ragioni di nullita, deducibili nelle dovute sedi d'impugnazione. ( V 2374/73, mass n 365724).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/1979, n. 3078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3078
    Data del deposito : 28 maggio 1979

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