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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2024, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1546/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1546/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI LUCIANO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA INDIPENDENZA 21 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. DI LUCIANO FRANCESCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in C.F._3
VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 15.07.2022 , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione notificata in 22 giugno 2022 con la quale l' le aveva intimato il CP_1
pagamento della complessiva somma di € 49.000,00 a titolo di sanzioni amministrative e spese per aver violato l'art 2 comma 1-bis del DL 463/83 convertito con modificazioni dalla l.
638/1983 omettendo il versamento delle quote di contributi a carico dei lavoratori.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione per omessa notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione della sanzione, omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione, assenza di responsabilità in capo all'opponente ed eccessività della sanzione.
L' , ritualmente costituitosi chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Nel corso del giudizio comunicava di aver ridotto in via amministrativa la sanzione al CP_1
minimo edittale, concedendo termine di 60 giorni della comunicazione della avvenuta riduzione la possibilità di estinguere la sanzione con il pagamento nella misura ridotta di € 5.000 per ciascun illecito ( cfr verbale udienza del 9 marzo 2023), successivamente provvedeva alla
1 rideterminazione dell'importo dell'ordinanza- ingiunzione opposta in applicazione dell' art. 23
d.l. 48/23 conv. con modificazioni in l. n. 85/23 ( cfr udienza 29 novembre 2023).
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
In via preliminare ed assorbente deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti, atteso l'avvenuto pagamento dell'importo della sanzione così come rideterminato da ( cfr udienza 29 novembre 2023) CP_1
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-
1997 n. 6226).
Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 4 giugno 2024 Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1546/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI LUCIANO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA INDIPENDENZA 21 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. DI LUCIANO FRANCESCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in C.F._3
VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 15.07.2022 , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione notificata in 22 giugno 2022 con la quale l' le aveva intimato il CP_1
pagamento della complessiva somma di € 49.000,00 a titolo di sanzioni amministrative e spese per aver violato l'art 2 comma 1-bis del DL 463/83 convertito con modificazioni dalla l.
638/1983 omettendo il versamento delle quote di contributi a carico dei lavoratori.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione per omessa notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione della sanzione, omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione, assenza di responsabilità in capo all'opponente ed eccessività della sanzione.
L' , ritualmente costituitosi chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Nel corso del giudizio comunicava di aver ridotto in via amministrativa la sanzione al CP_1
minimo edittale, concedendo termine di 60 giorni della comunicazione della avvenuta riduzione la possibilità di estinguere la sanzione con il pagamento nella misura ridotta di € 5.000 per ciascun illecito ( cfr verbale udienza del 9 marzo 2023), successivamente provvedeva alla
1 rideterminazione dell'importo dell'ordinanza- ingiunzione opposta in applicazione dell' art. 23
d.l. 48/23 conv. con modificazioni in l. n. 85/23 ( cfr udienza 29 novembre 2023).
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
In via preliminare ed assorbente deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti, atteso l'avvenuto pagamento dell'importo della sanzione così come rideterminato da ( cfr udienza 29 novembre 2023) CP_1
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-
1997 n. 6226).
Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 4 giugno 2024 Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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