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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2408 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127 ter C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CARILLO LUCIA
- RICORRENTE contro
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 con AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, avv. MIELE DIEGO
- RESISTENTE
Oggetto: Ferie docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.11.2024, ha dedotto: Parte_1
a) di aver prestato servizio come docente a tempo determinato dal 22.09.2023 al 30.06.2024 su posto normale per l'insegnamento di matematica e scienze su cattedra ordinaria, classe di concorso
A 028, presso l'istituto IC Bertazzoli di Carpendolo con contratto sottoscritto in data 22.09.2023;
b) di non aver usufruito delle ferie dall'8.06.2024 al 30.06.2024 rimanendo in quel periodo a disposizione del dirigente e di non aver ricevuto dal datore di lavoro adeguata informazione in ordine alla possibilità ed alle modalità di esercizio di tale diritto o alla possibilità di fruire dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
c) di avere quindi diritto al riconoscimento di un'indennità di ferie non godute per il periodo dal
09.06.2024 al 30.06.2024 per complessivi € 1.395,65, oltre rivalutazione per € 31,53 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, ovvero, diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU.
A sostegno ha richiamato la normativa vigente per come interpretata dalla Corte di Cassazione sulla scorta della giurisprudenza della CGUE concludendo nel senso che i docenti con contratti in scadenza al 30 giugno non potevano essere considerati in ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche senza una esplicita richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non lo aveva invitato a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe comportato la perdita.
Ha evidenziato a tale proposito che nei periodi di sospensione era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola.
Ha invocato in particolare gli artt. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge
228/2012, evidenziando che la differenza tra ferie da fruire obbligatoriamente nei periodi di sospensione e ferie da fruire facoltativamente nei periodi di svolgimento delle lezioni riguardava soltanto la possibilità del dirigente di negare o meno il congedo richiesto dal lavoratore.
2. Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando che i CP_1 docenti a tempo determinato sono in realtà in ferie – per consolidata prassi – sia nei giorni di sospensione delle attività didattiche da calendario regionale o d'istituto, sia nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto, salvo espliciti ordini dirigenziali.
Ha evidenziato, sul punto, l'assenza di prova dello svolgimento di attività funzionale all'insegnamento nel caso in esame e ha sottolineato come la citata prassi, intesa a favorire la fruizione dei riposi di legge in luogo della loro monetizzazione, fosse del tutto conforme alla disciplina di cui alle norme nazionali, alla direttiva europea 2003/88 e alla contrattazione collettiva.
Ha precisato come il docente, grazie al calendario scolastico pubblicato prima dell'inizio anno scolastico, fosse nelle condizioni di programmare il proprio tempo libero con largo anticipo ben sapendo di essere considerato indisponibile nei giorni di sospensione delle lezioni da parte del datore di lavoro, il quale neppure aveva ragioni di voler disporre delle sue prestazioni, considerate le mansioni svolte.
A dimostrazione della consapevolezza, da parte della docente, della coincidenza dei giorni di ferie con i giorni di riposo previsti dai calendari scolastici ha richiamato:
- la disciplina di cui alla l. 228/2012 invocata in ricorso, da interpretarsi nel senso dell'imposizione di un obbligo, a carico dei docenti, di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 2 rispettivamente allegate al CCNL 2018 e al CCNL 2024 comparto Scuola.
2 Ha infine evidenziato come l'accoglimento della tesi esposta in ricorso avrebbe integrato un'ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Ha richiamato la giurisprudenza di merito, costituzionale ed europea a conferma di quanto dedotto.
In via subordinata, ha chiesto di rideterminare l'indennizzo dovuto, nei limiti della prescrizione quinquennale, previa acquisizione dei dati necessari presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato e previa decurtazione dei giorni corrispondenti alle festività soppresse, ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. 937/77.
3. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. Ritiene questo giudice che il ricorso non sia fondato e vada rigettato per le ragioni già esposte in altre pronunce di merito (Tribunale di Torino n. 2004/2025, Tribunale di Milano n. 2704/2025) le cui argomentazioni qui si richiamano e si fanno proprie anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che hanno distinto i periodi di sospensione delle lezioni da quelli di inizio e fine delle attività didattiche.
5. La normativa interna in tema di ferie docenti.
In relazione agli anni scolastici dedotti di giudizio (2023-2024) in tema di ferie del personale docente vengono in rilevo: l'articolo 1 commi 54, 55 e 56 legge n. 228/2012 (entrato in vigore il 1° gennaio 2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione, ad esempio, nella sentenza n.
14268/2022, applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014) e l'articolo 5 comma 8
D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, come modificato dal comma 55 dell'art. 1 legge 228/2012.
L'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/12 dispone che:
“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione,
3 oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Dunque, con l'entrata in vigore di tale norma i giorni di ferie sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ed eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione.
L'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012, senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato, così recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.” Il successivo comma 55 ha poi aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma
8, del D.L. n.95 del 2012 sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche”, con esclusione quindi del personale docente con supplenza annuale (31 agosto), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, potendo infatti accadere che costoro non abbiano “disponibilità sufficienti” per godere interamente del periodo feriale di diritto per la conclusione del rapporto di lavoro al 30 giugno.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1 L. n. 228 del 2012 prevede che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possano essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Quindi nel periodo intercorrente fra la L. n. 135 del 2012 di conversione del D.L. n. 95 del 2012 e la
L. n. 228 del 2012, tutto il personale docente anche a termine è stato sottoposto alla disciplina del pubblico impiego che, nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica, ha introdotto l'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie e il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie con disapplicazione delle previsioni eventualmente più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
Con l'entrata in vigore del comma 54 art. 1 L. n. 228 del 2012 per il personale docente è stata introdotta una disciplina speciale che ha autorizzato per il personale scolastico con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità di ferie limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
4 La regola introdotta anche per i docenti a termine con l'art. 1 comma 54 legge n. 228/2012 era prevista in precedenza solo per il personale di ruolo.
L'articolo 13 del CCNL 2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9: “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni
è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Il regime previsto dal CCNL 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva infatti che: “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La Corte di cassazione occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), si è soffermata sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo chiarendo che: “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e
l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto
a termine.”
Quanto ai rapporti fra la normativa contrattuale e l'art. 1 comma 54, ha specificato come quest'ultimo avesse introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”; ha richiamato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013” e ha ritenuto ancora applicabile
5 il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 in quanto “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”.
Ne deriva quindi che la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, citata in ricorso e più favorevole per il docente, si pone in netto contrasto con quella dell'art 1 comma 54 e, pertanto,
a partire dall'1^ settembre 2013, non è più applicabile, sicché nella presente controversia che riguarda una annualità successiva all'a.s. 2013/2014 non possono trovare applicazione neppure i principi sopra enunciati e che la Suprema Corte ha elaborato con riferimento a fattispecie cui la clausola contrattuale era applicabile.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso sia infondato nella parte in cui invoca l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 19 CCNL 2006/2009 con riferimento ad anni scolastici successivi al
2013/2014, in quanto con l'entrata in vigore della nuova disciplina, tutto il corpo docente sia di ruolo che a termine, soggiace ad un unico regime di ferie nei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative…”.
Il correttivo che il successivo comma 55 ha apportato all'art 5 comma 8 D.L. 95/2012 ha infatti riguardato non il sistema di fruizione delle ferie dei docenti precari che, come detto, è stato uniformato a quello dei docenti in ruolo, bensì il divieto monetizzazione delle ferie escludendone l'applicazione al personale docente e non docente con contratti brevi e saltuari ovvero con contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche con riferimento alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli “in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ovvero, secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 54, durante “i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”.
Del resto, lo stesso art. 5 comma 8 esordisce nella sua prima parte ribadendo che i giorni di ferie sono “obbligatoriamente fruiti secondo quando previsto dai rispettivi ordinamenti…”.
Ne deriva quindi che i docenti a termine, come i colleghi di ruolo, debbono per legge usufruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, con l'unica differenza che, tenuto conto della scadenza del contratto al 30 giugno - e dunque dopo le lezioni ma prima della conclusione di tutte le attività didattiche che possono essere svolte, come si dirà, nel periodo successivo- in forza del correttivo apportato al comma 8 dall'art. 5 del D.L. n. 95, possono richiedere l'indennità sostitutiva di ferie limitatamente ai giorni che dovessero residuare una volta sottratti dai giorni di ferie spettanti quelli goduti durante l'anno scolastico in coincidenza con la sospensioni delle lezioni o eventualmente fruiti a domanda.
6 La ratio dell'eccezione è evidente: il personale con contratto in scadenza al 30 giugno o al termine delle lezioni a differenza dei docenti in ruolo o con contratti in scadenza al 30 agosto (intorno all'8 di giugno) non ha la garanzia di poter usufruire di tutti i giorni di ferie maturati in quanto i giorni di sospensione della lezione possono essere inferiori a quelli spettanti.
Resta a questo punto da chiarire quali siano i giorni in cui a mente dell'art. 1 comma 54 i docenti sono considerati in ferie.
Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte
Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero.
L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.
Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere: l'“anno scolastico”, che va dal 1^ settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dal 1^ settembre al 30 giugno;
il periodo di “sospensione delle attività didattiche”, che va dall'1^ luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno) e infine i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale,
Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
Ebbene, stima il Tribunale che l'art. 1 comma 54 laddove menziona i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative faccia riferimento proprio a quest'ultimi come già chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata con riguardo all'espressione equivalente
“periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico” utilizzata dall'art. 19 CCNL
2006/2009.
7 Ne deriva che i giorni di sospensione delle attività didattiche durante i quali tutto il personale docente è considerato in ferie sono quei giorni definiti dai calendari scolastici regionali ricompresi dal primo e l'ultimo giorno di lezione indicati ogni anno dalla Regione nel calendario scolastico.
Né può condurre ad una diversa interpretazione la circostanza che l'art. 54 comma I escluda oltre ai giorni “destinati agli scrutini” e alle “attività didattiche” che possono ricadere in questo periodo anche “gli esami di Stato” che invece si svolgono pacificamente dopo il termine delle lezioni.
L'incongruenza, infatti, può agevolmente spiegarsi in virtù dell'esegesi della norma che, come detto, mutua dall'art. 13 CCNL 2006/2009 specificamente formulato per i docenti a tempo indeterminato e che faceva riferimento ad un periodo diverso “di sospensione delle attività didattiche” ricompreso, come detto, fra il 1^ luglio e il 31 agosto durante il quale si svolgono gli esami di Stato.
Lo stesso si dica per la previsione della possibilità di godere “durante la rimanente parte dell'anno” di soli 6 giorni di ferie anch'essa mutuata dal citato art. 13 senza i necessari adattamenti.
6. La giurisprudenza della CGUE
Chiarito il quadro normativo di riferimento, resta ora da verificare la sua tenuta rispetto alle norme dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del novembre 2018 (C. 569/16 e C-570/16; C-619/16 e
C-684/16) nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in comminazione con l'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Ha altresì precisato che l'art.
7.1. della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, tuttavia, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro dal canto suo deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
8 invitandolo – se necessario formalmente – a farlo e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono colto a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova in proposito spetta al datore di lavoro.
Ebbene, tali condivisibili principi investono fattispecie in cui il lavoratore non abbia usufruito di tutti i giorni di ferie spettanti, abbia quindi lavorato nei giorni in cui avrebbe dovuto trovarsi in ferie e vi sia stato da parte del datore di lavoro il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisarlo delle ferie residue ancora da godere invitandolo ad usufruirne. Pertanto, solo al verificarsi di tali condizioni si deve ritenere operante la direttiva comunitaria con l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma interna.
Se così è, occorre allora da verificare se, nel caso in esame, sussistano i presupposti di applicazione di tali principi.
Si è già detto che l'art. 1 comma 5 destina in maniera chiara ed inequivocabile i giorni di sospensione delle lezioni alle ferie di tutto il personale docente: “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”
L'uso del verbo “fruisce” fornisce una indicazione precisa in ordine al fatto che per tutti i docenti la regola è che le ferie sono godute durante i giorni di sospensione delle lezioni e ciò senza la necessità che sia presentata alcuna domanda da parte dell'interessato che, stante il chiaro contenuto della disposizione normativa, si risolverebbe in un inutile adempimento burocratico.
Ne consegue che durante la sospensione delle lezioni nei giorni individuati dai calendari scolastici, il personale docente è esonerato dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa e i dirigenti sono quindi autorizzati a considerarli in ferie senza necessità che sia formulata apposita domanda.
Chiarito ciò, per quanto riguarda i docenti con contratto sino al 30 giugno, come la parte ricorrente,
a fronte del chiaro dettato normativo che colloca le ferie dei docenti nei giorni di sospensione delle lezioni ricompresi fra il primo giorno di lezione di settembre e all'ultimo giorno di lezione di giugno, non vi è dubbio che restino esclusi dalle ferie i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno fino al 30.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie
9 annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
Va infatti ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni frontali con gli studenti, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e la seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL
2006/2009 e che l'art. 74 del d.lvo n. 297/ 1994 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dal 1 ^settembre al 30 giugno.
Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1^ settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse ed è quindi in questi periodi che il docente, nonostante le lezioni non siano ancora iniziate, è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi compresi.
Ed allora è solo per questo intervallo, come evidenziato dalla citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, che è necessaria la richiesta o il provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente sia in ferie e possa quindi ritenersi libero di organizzare il tuo tempo senza alcun impegno per lo svolgimento di ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.) per le quali potrebbe essere richiamato in servizio.
Ne deriva che i giorni ricompresi tra l'1^ settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
Come osservato dalla citata pronuncia del Tribunale di Torino, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema non può ritenersi in contrasto con tali conclusioni.
Ed infatti le sentenze 1468/22, 1344/24, sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, si riferiscono al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 nella vigenza l'art. 19 del CCNL
2006/2009, che, come sopra illustrato, riguardava un regime delle ferie che la stessa Cassazione ha ritenuto non applicabile a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed è del tutto diverso da quello introdotto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi.
10 Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al
2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie.
Non è quindi possibile estendere ed applicare acriticamente le argomentazioni e i principi che la Corte ha speso nei casi sottoposti alla sua decisione anche al regime delle ferie per i giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
7. L'Onere della prova
Se, come chiarito, l'art. 1 comma 54 destina obbligatoriamente a tutti i docenti le ferie ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” si è in presenza di una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente e non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, tale presunzione non ammetta la prova contraria, ovvero la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato.
Lo stesso comma 54 laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
Tale prova, tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass. n. 15258/2024) è
a carico del docente che agisce per chiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni. Per poter vincere la presunzione, attesa la natura dell'attività svolta dal docente, sarà quindi necessario che il docente alleghi e dimostri lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
Nel caso in esame, la parte ricorrente non solo non ha offerto alcuna prova di aver lavorato durante i giorni di sospensione delle lezioni, ma non l'ha neanche allegato, essendosi limitata ad affermare semplicemente di essere rimasto “a disposizione del Dirigente, né ha ricevuto, dal datore di lavoro, adeguata informazione in ordine alla possibilità ed alle modalità di esercizio di tale suo diritto o alla possibilità di fruire dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute”.
Per tutte le ragioni sopra esposte, tuttavia, l'affermazione di essere stato a disposizione del dirigente scolastico può dirsi corretta per i soli giorni prima dell'inizio delle lezioni e dopo la fine delle
11 stesse, ma non lo è per i giorni di sospensione delle lezioni previste dai calendari scolastici, destinati alle ferie dall'art. 1 comma 54.
8. Conclusioni del caso in esame
Per tutte le ragioni sopra esposte, ai fini della presente decisione, deve ritenersi che parte ricorrente, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per l'anno dedotto in giudizio (2023/2024) abbia fruito delle ferie spettanti e che per quelle residuate al termine delle lezioni fino alla scadenza del contratto nulla gli sia dovuto avendo l'amministrazione già provveduto alla liquidazione della relativa indennità.
Infatti, nella relazione predisposta dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale di cui all'allegato F della memoria di parte convenuta - non oggetto di contestazione alcuna da parte del ricorrente e quindi da ritenersi pacifica- risulta che:
a) il docente ha maturato 23,26 giorni di ferie;
b) che i giorni di sospensione delle lezioni come da calendari scolastici erano stati 17;
c) che al termine delle lezioni residuavano 6 giorni di ferie in relazione ai quali è stato già predisposto il pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva, inizialmente retribuita, per mero errore materiale, in misura inferiore (per 4 giorni) e successivamente, corrisposta integralmente con decreto n. 1280 del 03.12.2024 (cfr. doc. F con relativi allegati), sicché null'altro gli è più dovuto.
Si precisa che correttamente, nel calcolo in esame, non sono stati ricompresi i giorni di festività sopresse non essendo stata presentata alcuna richiesta di formale utilizzo degli stessi da parte del ricorrente.
Si tratta infatti di giorni aventi una regolamentazione specifica diversa e distinta da quella delle ferie e non possono, pertanto, essere ad esse parificati quanto alle conseguenze del mancato godimento.
L'art. 1 legge 937/1977 statuisce, invero, che le festività soppresse in numero di 4 giornate vanno richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni;
ove non fruite per fatto derivante da esigenze inerenti all'organizzazione del servizio sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera. Al fine di accedere, dunque, all'indennità sostitutiva è necessario che tali giornate siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative.
9. La sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 31.10.2025
Il Giudice
Chiara SE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127 ter C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CARILLO LUCIA
- RICORRENTE contro
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 con AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, avv. MIELE DIEGO
- RESISTENTE
Oggetto: Ferie docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.11.2024, ha dedotto: Parte_1
a) di aver prestato servizio come docente a tempo determinato dal 22.09.2023 al 30.06.2024 su posto normale per l'insegnamento di matematica e scienze su cattedra ordinaria, classe di concorso
A 028, presso l'istituto IC Bertazzoli di Carpendolo con contratto sottoscritto in data 22.09.2023;
b) di non aver usufruito delle ferie dall'8.06.2024 al 30.06.2024 rimanendo in quel periodo a disposizione del dirigente e di non aver ricevuto dal datore di lavoro adeguata informazione in ordine alla possibilità ed alle modalità di esercizio di tale diritto o alla possibilità di fruire dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
c) di avere quindi diritto al riconoscimento di un'indennità di ferie non godute per il periodo dal
09.06.2024 al 30.06.2024 per complessivi € 1.395,65, oltre rivalutazione per € 31,53 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, ovvero, diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU.
A sostegno ha richiamato la normativa vigente per come interpretata dalla Corte di Cassazione sulla scorta della giurisprudenza della CGUE concludendo nel senso che i docenti con contratti in scadenza al 30 giugno non potevano essere considerati in ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche senza una esplicita richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non lo aveva invitato a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe comportato la perdita.
Ha evidenziato a tale proposito che nei periodi di sospensione era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola.
Ha invocato in particolare gli artt. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge
228/2012, evidenziando che la differenza tra ferie da fruire obbligatoriamente nei periodi di sospensione e ferie da fruire facoltativamente nei periodi di svolgimento delle lezioni riguardava soltanto la possibilità del dirigente di negare o meno il congedo richiesto dal lavoratore.
2. Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando che i CP_1 docenti a tempo determinato sono in realtà in ferie – per consolidata prassi – sia nei giorni di sospensione delle attività didattiche da calendario regionale o d'istituto, sia nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto, salvo espliciti ordini dirigenziali.
Ha evidenziato, sul punto, l'assenza di prova dello svolgimento di attività funzionale all'insegnamento nel caso in esame e ha sottolineato come la citata prassi, intesa a favorire la fruizione dei riposi di legge in luogo della loro monetizzazione, fosse del tutto conforme alla disciplina di cui alle norme nazionali, alla direttiva europea 2003/88 e alla contrattazione collettiva.
Ha precisato come il docente, grazie al calendario scolastico pubblicato prima dell'inizio anno scolastico, fosse nelle condizioni di programmare il proprio tempo libero con largo anticipo ben sapendo di essere considerato indisponibile nei giorni di sospensione delle lezioni da parte del datore di lavoro, il quale neppure aveva ragioni di voler disporre delle sue prestazioni, considerate le mansioni svolte.
A dimostrazione della consapevolezza, da parte della docente, della coincidenza dei giorni di ferie con i giorni di riposo previsti dai calendari scolastici ha richiamato:
- la disciplina di cui alla l. 228/2012 invocata in ricorso, da interpretarsi nel senso dell'imposizione di un obbligo, a carico dei docenti, di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 2 rispettivamente allegate al CCNL 2018 e al CCNL 2024 comparto Scuola.
2 Ha infine evidenziato come l'accoglimento della tesi esposta in ricorso avrebbe integrato un'ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Ha richiamato la giurisprudenza di merito, costituzionale ed europea a conferma di quanto dedotto.
In via subordinata, ha chiesto di rideterminare l'indennizzo dovuto, nei limiti della prescrizione quinquennale, previa acquisizione dei dati necessari presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato e previa decurtazione dei giorni corrispondenti alle festività soppresse, ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. 937/77.
3. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. Ritiene questo giudice che il ricorso non sia fondato e vada rigettato per le ragioni già esposte in altre pronunce di merito (Tribunale di Torino n. 2004/2025, Tribunale di Milano n. 2704/2025) le cui argomentazioni qui si richiamano e si fanno proprie anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che hanno distinto i periodi di sospensione delle lezioni da quelli di inizio e fine delle attività didattiche.
5. La normativa interna in tema di ferie docenti.
In relazione agli anni scolastici dedotti di giudizio (2023-2024) in tema di ferie del personale docente vengono in rilevo: l'articolo 1 commi 54, 55 e 56 legge n. 228/2012 (entrato in vigore il 1° gennaio 2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione, ad esempio, nella sentenza n.
14268/2022, applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014) e l'articolo 5 comma 8
D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, come modificato dal comma 55 dell'art. 1 legge 228/2012.
L'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/12 dispone che:
“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione,
3 oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Dunque, con l'entrata in vigore di tale norma i giorni di ferie sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ed eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione.
L'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012, senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato, così recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.” Il successivo comma 55 ha poi aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma
8, del D.L. n.95 del 2012 sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche”, con esclusione quindi del personale docente con supplenza annuale (31 agosto), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, potendo infatti accadere che costoro non abbiano “disponibilità sufficienti” per godere interamente del periodo feriale di diritto per la conclusione del rapporto di lavoro al 30 giugno.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1 L. n. 228 del 2012 prevede che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possano essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Quindi nel periodo intercorrente fra la L. n. 135 del 2012 di conversione del D.L. n. 95 del 2012 e la
L. n. 228 del 2012, tutto il personale docente anche a termine è stato sottoposto alla disciplina del pubblico impiego che, nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica, ha introdotto l'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie e il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie con disapplicazione delle previsioni eventualmente più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
Con l'entrata in vigore del comma 54 art. 1 L. n. 228 del 2012 per il personale docente è stata introdotta una disciplina speciale che ha autorizzato per il personale scolastico con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità di ferie limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
4 La regola introdotta anche per i docenti a termine con l'art. 1 comma 54 legge n. 228/2012 era prevista in precedenza solo per il personale di ruolo.
L'articolo 13 del CCNL 2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9: “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni
è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Il regime previsto dal CCNL 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva infatti che: “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La Corte di cassazione occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), si è soffermata sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo chiarendo che: “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e
l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto
a termine.”
Quanto ai rapporti fra la normativa contrattuale e l'art. 1 comma 54, ha specificato come quest'ultimo avesse introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”; ha richiamato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013” e ha ritenuto ancora applicabile
5 il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 in quanto “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”.
Ne deriva quindi che la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, citata in ricorso e più favorevole per il docente, si pone in netto contrasto con quella dell'art 1 comma 54 e, pertanto,
a partire dall'1^ settembre 2013, non è più applicabile, sicché nella presente controversia che riguarda una annualità successiva all'a.s. 2013/2014 non possono trovare applicazione neppure i principi sopra enunciati e che la Suprema Corte ha elaborato con riferimento a fattispecie cui la clausola contrattuale era applicabile.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso sia infondato nella parte in cui invoca l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 19 CCNL 2006/2009 con riferimento ad anni scolastici successivi al
2013/2014, in quanto con l'entrata in vigore della nuova disciplina, tutto il corpo docente sia di ruolo che a termine, soggiace ad un unico regime di ferie nei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative…”.
Il correttivo che il successivo comma 55 ha apportato all'art 5 comma 8 D.L. 95/2012 ha infatti riguardato non il sistema di fruizione delle ferie dei docenti precari che, come detto, è stato uniformato a quello dei docenti in ruolo, bensì il divieto monetizzazione delle ferie escludendone l'applicazione al personale docente e non docente con contratti brevi e saltuari ovvero con contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche con riferimento alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli “in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ovvero, secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 54, durante “i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”.
Del resto, lo stesso art. 5 comma 8 esordisce nella sua prima parte ribadendo che i giorni di ferie sono “obbligatoriamente fruiti secondo quando previsto dai rispettivi ordinamenti…”.
Ne deriva quindi che i docenti a termine, come i colleghi di ruolo, debbono per legge usufruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, con l'unica differenza che, tenuto conto della scadenza del contratto al 30 giugno - e dunque dopo le lezioni ma prima della conclusione di tutte le attività didattiche che possono essere svolte, come si dirà, nel periodo successivo- in forza del correttivo apportato al comma 8 dall'art. 5 del D.L. n. 95, possono richiedere l'indennità sostitutiva di ferie limitatamente ai giorni che dovessero residuare una volta sottratti dai giorni di ferie spettanti quelli goduti durante l'anno scolastico in coincidenza con la sospensioni delle lezioni o eventualmente fruiti a domanda.
6 La ratio dell'eccezione è evidente: il personale con contratto in scadenza al 30 giugno o al termine delle lezioni a differenza dei docenti in ruolo o con contratti in scadenza al 30 agosto (intorno all'8 di giugno) non ha la garanzia di poter usufruire di tutti i giorni di ferie maturati in quanto i giorni di sospensione della lezione possono essere inferiori a quelli spettanti.
Resta a questo punto da chiarire quali siano i giorni in cui a mente dell'art. 1 comma 54 i docenti sono considerati in ferie.
Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte
Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero.
L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.
Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere: l'“anno scolastico”, che va dal 1^ settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dal 1^ settembre al 30 giugno;
il periodo di “sospensione delle attività didattiche”, che va dall'1^ luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno) e infine i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale,
Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
Ebbene, stima il Tribunale che l'art. 1 comma 54 laddove menziona i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative faccia riferimento proprio a quest'ultimi come già chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata con riguardo all'espressione equivalente
“periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico” utilizzata dall'art. 19 CCNL
2006/2009.
7 Ne deriva che i giorni di sospensione delle attività didattiche durante i quali tutto il personale docente è considerato in ferie sono quei giorni definiti dai calendari scolastici regionali ricompresi dal primo e l'ultimo giorno di lezione indicati ogni anno dalla Regione nel calendario scolastico.
Né può condurre ad una diversa interpretazione la circostanza che l'art. 54 comma I escluda oltre ai giorni “destinati agli scrutini” e alle “attività didattiche” che possono ricadere in questo periodo anche “gli esami di Stato” che invece si svolgono pacificamente dopo il termine delle lezioni.
L'incongruenza, infatti, può agevolmente spiegarsi in virtù dell'esegesi della norma che, come detto, mutua dall'art. 13 CCNL 2006/2009 specificamente formulato per i docenti a tempo indeterminato e che faceva riferimento ad un periodo diverso “di sospensione delle attività didattiche” ricompreso, come detto, fra il 1^ luglio e il 31 agosto durante il quale si svolgono gli esami di Stato.
Lo stesso si dica per la previsione della possibilità di godere “durante la rimanente parte dell'anno” di soli 6 giorni di ferie anch'essa mutuata dal citato art. 13 senza i necessari adattamenti.
6. La giurisprudenza della CGUE
Chiarito il quadro normativo di riferimento, resta ora da verificare la sua tenuta rispetto alle norme dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del novembre 2018 (C. 569/16 e C-570/16; C-619/16 e
C-684/16) nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in comminazione con l'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Ha altresì precisato che l'art.
7.1. della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, tuttavia, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro dal canto suo deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
8 invitandolo – se necessario formalmente – a farlo e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono colto a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova in proposito spetta al datore di lavoro.
Ebbene, tali condivisibili principi investono fattispecie in cui il lavoratore non abbia usufruito di tutti i giorni di ferie spettanti, abbia quindi lavorato nei giorni in cui avrebbe dovuto trovarsi in ferie e vi sia stato da parte del datore di lavoro il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisarlo delle ferie residue ancora da godere invitandolo ad usufruirne. Pertanto, solo al verificarsi di tali condizioni si deve ritenere operante la direttiva comunitaria con l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma interna.
Se così è, occorre allora da verificare se, nel caso in esame, sussistano i presupposti di applicazione di tali principi.
Si è già detto che l'art. 1 comma 5 destina in maniera chiara ed inequivocabile i giorni di sospensione delle lezioni alle ferie di tutto il personale docente: “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”
L'uso del verbo “fruisce” fornisce una indicazione precisa in ordine al fatto che per tutti i docenti la regola è che le ferie sono godute durante i giorni di sospensione delle lezioni e ciò senza la necessità che sia presentata alcuna domanda da parte dell'interessato che, stante il chiaro contenuto della disposizione normativa, si risolverebbe in un inutile adempimento burocratico.
Ne consegue che durante la sospensione delle lezioni nei giorni individuati dai calendari scolastici, il personale docente è esonerato dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa e i dirigenti sono quindi autorizzati a considerarli in ferie senza necessità che sia formulata apposita domanda.
Chiarito ciò, per quanto riguarda i docenti con contratto sino al 30 giugno, come la parte ricorrente,
a fronte del chiaro dettato normativo che colloca le ferie dei docenti nei giorni di sospensione delle lezioni ricompresi fra il primo giorno di lezione di settembre e all'ultimo giorno di lezione di giugno, non vi è dubbio che restino esclusi dalle ferie i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno fino al 30.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie
9 annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
Va infatti ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni frontali con gli studenti, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e la seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL
2006/2009 e che l'art. 74 del d.lvo n. 297/ 1994 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dal 1 ^settembre al 30 giugno.
Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1^ settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse ed è quindi in questi periodi che il docente, nonostante le lezioni non siano ancora iniziate, è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi compresi.
Ed allora è solo per questo intervallo, come evidenziato dalla citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, che è necessaria la richiesta o il provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente sia in ferie e possa quindi ritenersi libero di organizzare il tuo tempo senza alcun impegno per lo svolgimento di ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.) per le quali potrebbe essere richiamato in servizio.
Ne deriva che i giorni ricompresi tra l'1^ settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
Come osservato dalla citata pronuncia del Tribunale di Torino, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema non può ritenersi in contrasto con tali conclusioni.
Ed infatti le sentenze 1468/22, 1344/24, sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, si riferiscono al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 nella vigenza l'art. 19 del CCNL
2006/2009, che, come sopra illustrato, riguardava un regime delle ferie che la stessa Cassazione ha ritenuto non applicabile a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed è del tutto diverso da quello introdotto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi.
10 Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al
2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie.
Non è quindi possibile estendere ed applicare acriticamente le argomentazioni e i principi che la Corte ha speso nei casi sottoposti alla sua decisione anche al regime delle ferie per i giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
7. L'Onere della prova
Se, come chiarito, l'art. 1 comma 54 destina obbligatoriamente a tutti i docenti le ferie ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” si è in presenza di una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente e non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, tale presunzione non ammetta la prova contraria, ovvero la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato.
Lo stesso comma 54 laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
Tale prova, tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass. n. 15258/2024) è
a carico del docente che agisce per chiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni. Per poter vincere la presunzione, attesa la natura dell'attività svolta dal docente, sarà quindi necessario che il docente alleghi e dimostri lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
Nel caso in esame, la parte ricorrente non solo non ha offerto alcuna prova di aver lavorato durante i giorni di sospensione delle lezioni, ma non l'ha neanche allegato, essendosi limitata ad affermare semplicemente di essere rimasto “a disposizione del Dirigente, né ha ricevuto, dal datore di lavoro, adeguata informazione in ordine alla possibilità ed alle modalità di esercizio di tale suo diritto o alla possibilità di fruire dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute”.
Per tutte le ragioni sopra esposte, tuttavia, l'affermazione di essere stato a disposizione del dirigente scolastico può dirsi corretta per i soli giorni prima dell'inizio delle lezioni e dopo la fine delle
11 stesse, ma non lo è per i giorni di sospensione delle lezioni previste dai calendari scolastici, destinati alle ferie dall'art. 1 comma 54.
8. Conclusioni del caso in esame
Per tutte le ragioni sopra esposte, ai fini della presente decisione, deve ritenersi che parte ricorrente, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per l'anno dedotto in giudizio (2023/2024) abbia fruito delle ferie spettanti e che per quelle residuate al termine delle lezioni fino alla scadenza del contratto nulla gli sia dovuto avendo l'amministrazione già provveduto alla liquidazione della relativa indennità.
Infatti, nella relazione predisposta dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale di cui all'allegato F della memoria di parte convenuta - non oggetto di contestazione alcuna da parte del ricorrente e quindi da ritenersi pacifica- risulta che:
a) il docente ha maturato 23,26 giorni di ferie;
b) che i giorni di sospensione delle lezioni come da calendari scolastici erano stati 17;
c) che al termine delle lezioni residuavano 6 giorni di ferie in relazione ai quali è stato già predisposto il pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva, inizialmente retribuita, per mero errore materiale, in misura inferiore (per 4 giorni) e successivamente, corrisposta integralmente con decreto n. 1280 del 03.12.2024 (cfr. doc. F con relativi allegati), sicché null'altro gli è più dovuto.
Si precisa che correttamente, nel calcolo in esame, non sono stati ricompresi i giorni di festività sopresse non essendo stata presentata alcuna richiesta di formale utilizzo degli stessi da parte del ricorrente.
Si tratta infatti di giorni aventi una regolamentazione specifica diversa e distinta da quella delle ferie e non possono, pertanto, essere ad esse parificati quanto alle conseguenze del mancato godimento.
L'art. 1 legge 937/1977 statuisce, invero, che le festività soppresse in numero di 4 giornate vanno richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni;
ove non fruite per fatto derivante da esigenze inerenti all'organizzazione del servizio sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera. Al fine di accedere, dunque, all'indennità sostitutiva è necessario che tali giornate siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative.
9. La sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 31.10.2025
Il Giudice
Chiara SE
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