Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/03/2026, n. 1982
CS
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 31, comma 2, del testo unico dell'edilizia e carenza di legittimazione passiva

    La Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimazione passiva rispetto al potere repressivo di abusi edilizi spetta a chiunque abbia la disponibilità materiale o giuridica dell'immobile, al fine di ripristinare l'ordine giuridico violato. La proposizione del ricorso da parte degli appellanti dimostra il loro interesse a mantenere la situazione di abusività e la loro capacità di rimuovere gli abusi.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    La Corte ha ritenuto che, a seguito del rigetto delle censure sostanziali, la violazione delle garanzie partecipative costituisca una mera irregolarità non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990, in quanto inidonea ad incidere sulla decisione finale.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione del provvedimento

    La Corte ha ritenuto che l'elencazione degli abusi, corredata dai dati relativi all'ubicazione, all'estensione e alle modifiche, sia sufficiente a comprendere l'oggetto del potere repressivo. Per gli abusi più specifici, il riferimento all'atto istruttorio soddisfa il paradigma della motivazione sufficiente.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione per valutazione atomistica degli abusi

    La Corte ha affermato che gli abusi vanno valutati in modo globale e onnicomprensivo. L'avviso di acquisizione è un effetto previsto dalla legge, destinato ad essere trasfuso in un atto successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/03/2026, n. 1982
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1982
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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