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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 750 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
sull'Adda (MI) il 15.6.1956 e residente in [...] - con il patrocinio dell'Avv. Roberta Mandelli ricorrente contro
(C.F. o Controparte_1 C.F._2
) * v. pag. 10-11 ricorso, nata a [...] il C.F._3
28.3.1955 e residente in [...] convenuta contumace
CONCLUSIONI RICORRENTE
“In via principale e nel merito 1) accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato, valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta e la mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale della sig.ra ex art. 116 c.p.c., che la Sig.ra ha acquistato, in virtù di CP_1 Parte_1 maturata usucapione, il diritto di proprietà della quota di ½ del bene immobile ad uso autorimessa privata al piano interrato distinto in C.F. del Comune di Calco al Fg. 4
Mapp. 2351 Sub 30 Via Nuova Provinciale n. 7 P. S1 Cat. C/6, di proprietà della Sig.ra
Controparte_1 2) ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei RR.II. di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
3) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della formalità pregiudizievole consistente nella trascrizione del pignoramento del 27/11/1989 - Registro Particolare 8408 Registro
Generale 11673;
4) condannare la Sig.ra al pagamento dei costi per la Controparte_1 cancellazione della menzionata formalità, ovvero a tenere indenne la sig.ra dai Pt_1 menzionati costi;
5) condannare la Sig.ra alla rifusione delle spese di lite, oltre Controparte_1 spese e oneri accessori;
6) condannare la Sig.ra ex art. 12 bis c. 2 del D.lgs. n. 28/2010, Controparte_1 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
7) condannare la Sig.ra ex art. 12 bis c. 3 del D.lgs. n. 28/2010, Controparte_1 al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione (cfr. doc. 12)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premettendo di essere proprietaria di un immobile ad uso abitativo, con relativa autorimessa privata, nel complesso residenziale denominato “Le
Fattorie Dell'Adda”, secondo lotto A, sito in Calco (LC), Fraz. Arlate, Via
Nuova Provinciale n. 7, ha promosso l'odierno Parte_1
giudizio, assumendo di aver posseduto per un periodo ultraventennale, in maniera pubblica, pacifica, continua, ininterrotta, indisturbata, come proprietaria assoluta ed esclusiva, il bene immobile ad uso autorimessa privata al piano interrato distinto in C.F. Fg. 4 Mapp. 2351 Sub 30 Via Nuova
Provinciale n. 7 P. S1 Cat. C/6 (di seguito anche indicato box/autorimessa n.
30), di cui è proprietaria per la quota di 2/4. La rimanente quota è intestata a
Controparte_1
Il presente giudizio ha pertanto ad oggetto l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, da parte della ricorrente, della quota di
½ del menzionato bene immobile, originariamente di proprietà della convenuta.
2 È documentato che (madre della ricorrente) e l'odierna Per_1
convenuta sono divenute proprietarie del menzionato immobile, per la quota di metà ciascuna, per mezzo di decreto di trasferimento immobiliare registrato a Lecco il 20.08.1988 al reg. 8037 gen./ 5903 part. emesso all'esito della procedura fallimentare a carico del NT EM Antonio, di cui alla
Sentenza del Tribunale di Bergamo del 08.05.1987, a fronte del versamento del prezzo di lire 7.700.000,00 (v. doc. 2 ricorrente). Al tempo dell'acquisto dell'immobile oggetto di causa, la sig.ra viveva nel medesimo CP_1
condominio, essendo ivi collocata la propria residenza familiare, formalmente di proprietà del marito , il quale era proprietario altresì Persona_2
di altra autorimessa privata (box n. 23). Dal citato NT, la convenuta ha acquistato anche un'ulteriore autorimessa identificata quale box n. 29. A detta della ricorrente, allo stato la sig.ra on risulta più proprietaria di alcun CP_1
bene immobile all'interno del condominio in questione, eccezion fatta per la quota di ½ dell'autorimessa di cui è causa, in quanto sin dal 1999/2000 i coniugi si sono trasferiti altrove e nel 2015 il box n. 29 CP_1 Per_2
è stato sottoposto a procedura esecutiva, in ragione dei debiti contratti dalla convenuta con il condominio.
È documentata altresì che la ricorrente è divenuta titolare della quota di
2/4 del bene immobile de quo a seguito della donazione del 22.5.2012 da parte dei propri genitori e (v. doc. 9 Persona_3 Per_1
ricorrente).
Premesso ciò, alla stregua delle allegazioni documentali e dell'istruttoria svolta, la ricorrente ha dimostrato il più che ventennale possesso del bene immobile ad uso autorimessa privata al piano interrato distinto in C.F. Fg. 4 Mapp. 2351 Sub 30 Via Nuova Provinciale n. 7 P. S1
Cat. C/6, attraverso un comportamento continuo ed ininterrotto, inteso inequivocabilmente all'esercizio di un potere corrispondente a quello del
3 proprietario: dunque sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. e ss.
Anzitutto, le affermazioni della sig.ra secondo cui la stessa Pt_1
avrebbe utilizzato in modo esclusivo, pacifico e pubblico la rimessa di cui è causa sin da quando la madre l'ha acquistata dal summenzionato NT, ivi parcheggiando l'automobile, hanno trovato riscontro nelle risultanze testimoniali.
Difatti, all'udienza del 3.12.2024 entrambi i testi, vicini della casa della ricorrente, hanno confermato, per il periodo dal 2007 Testimone_1
in poi (anno in cui si è trasferita nel condominio in questione) e Pt_2
per il periodo dal 1989 in poi:
[...]
i) di aver visto sempre e soltanto la sig.ra e il di lei marito e Pt_1
familiari utilizzare il bene immobile ad uso autorimessa privata al piano interrato distinto in C.F. Fg. 4 Mapp. 2351 Sub 30 Via Nuova Provinciale n. 7
P. S1 Cat. C/6, non avendo mai visto nessun'altro entrarvi. In particolare, il sig. ha affermato di aver visto entrare la sig.ra e i di lei Pt_2 Pt_1
familiari nel box n. 30 utilizzando delle chiavi e la sig.ra ha Tes_1
precisato di vedere la basculante del box sempre chiusa, ragion per cui ritiene che la sig.ra bbia le chiavi del box in questione;
Pt_1
ii) che la sig.ra utilizza regolarmente il box n. 30 ivi Pt_1
conservandovi l'automobile;
iii) che la sig.ra gode dell'immobile senza essere disturbata e Pt_1
senza dovere rendere conto a nessuno, mantenendolo in buono stato di conservazione. Il sig. ha affermato di aver visto la sig.ra Pt_2 Pt_1
verniciare la basculante e che la sig.ra si presenta come unica Pt_1
proprietaria del garage alle riunioni condominiali;
iv) di non aver mai visto la sig.ra il sig. precisando CP_1 Pt_2
altresì di aver visto più di vent'anni fa il marito della convenuta entrare nel box a fianco (n. 29).
4 Dai documenti in atti si evince inoltre che, riscontrando la comunicazione del 3.8.2006 in cui l'allora Amministratore di Condominio chiedeva l'intervento per la rimozione dell'auto della convenuta
“parcheggiata ormai da tempo immemore nel piazzale interno del complesso” condominiale e ritenuta abbandonata “visto gli anni che occupa lo spazio comune senza mai uno spostamento” (cfr. doc. 7 ricorrente), sia nella Par raccomandata datata 7.8.2006 che nella denuncia/querela sporta il giorno
3.8.2006, la convenuta si è definita proprietaria di un solo box auto, cioè il n.
29, senza fare alcun specifico riferimento alla quota di ½ del box n. 30 (v. doc. 8 ricorrente).
Inoltre, parte ricorrente ha dato prova di aver interamente sostenuto in questi anni le spese condominiali per l'autorimessa in questione, anche quando la quota del box era di proprietà della di lei madre (v. doc. 14 ricorrente), oltre che i costi relativi all'IMU, da quando è Per_4
divenuta proprietaria a seguito della summenzionata donazione (v. docc. 15 e
16 ricorrente).
La difesa della sig.ra ha evidenziato, poi, come dal 2009 i Pt_1
millesimi del box 8/ Mill. 3115 e del box 30/ Mill. 3870, oggetto del giudizio, entrambi di proprietà della sig.ra sono stati sommati in un'unica voce, Pt_1
Mill. 6985 a nome e dal 2014 a nome er l'aggiornamento CP_2 Pt_1
dell'anagrafica condominiale. Ciò è indice del fatto che l'Amministrazione condominiale ha ritenuto la ricorrente unica proprietaria dell'immobile.
È inoltre provato che il possesso non è stato né violento né clandestino, in quanto lo stesso è intervenuto in forza di decreto di trasferimento del
Tribunale e successivamente donazione, oltre che confermato dai testi sentiti all'udienza del 3.12.2024.
Ulteriore conferma può trarsi dal persistente disinteresse della convenuta rimasta contumace, nonostante la regolare convocazione sia in sede
5 di mediazione, che nel presente giudizio, non essendo comparsa nemmeno per sottoporsi all'interrogatorio formale.
Di conseguenza, non vi è dubbio che da più di venti anni la ricorrente, anche tramite accessione nel possesso del dante causa ai sensi dell'art. 1146
c.c., ha posseduto uti dominus il bene immobile di cui si discute, avendone l'esclusivo godimento, provvedendo alla relativa manutenzione e sostenendo le spese allo stesso riferibili, nonché precludendone l'accesso a soggetti non autorizzati attraverso una chiave ad hoc.
Ne deriva l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in favore di della piena proprietà della quota di ½ del bene Parte_1
immobile ad uso autorimessa privata al piano interrato distinto in C.F. del
Comune di Calco al Fg. 4 Mapp. 2351 Sub 30 Via Nuova Provinciale n. 7 P.
S1 Cat. C/6, di proprietà di Controparte_1
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei
RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c.
Non può essere accolta, invece, la richiesta attorea di ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della formalità pregiudizievole consistente nella trascrizione del pignoramento del
27.11.1989 - Registro Particolare 8408 Registro Generale 11673 (v. doc. 5 ricorrente), stante la competenza del Giudice dell'esecuzione e non essendovi nemmeno evidenza che la relativa procedura esecutiva, sia pur molto risalente, sia stata nel frattempo estinta.
In ragione del principio della soccombenza, la parte convenuta va condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, ivi comprese quelle della esperita procedura di mediazione obbligatoria, liquidate come da dispositivo, ai valori minimi, tenuto conto del valore e della bassa complessità della controversia, della ridotta attività istruttoria, della natura della causa, della mancanza di opposizione della convenuta, rimasta contumace. Devono essere rigettate, infine, le domande attoree formulate a norma dell'art. 12 bis,
6 commi 2 e 3, del D.lgs. n. 28/2010, in quanto la mancata adesione della sig.ra alla procedura di mediazione, nonché la sua mancata costituzione nel CP_1
presente giudizio, non rappresentano un comportamento ostativo alle pretese della ricorrente, bensì una condotta coerente con il disinteresse che sta alla base dell'inerzia che ha consentito l'usucapione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da nei confronti della convenuta contumace Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1
accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara
l'avvenuto acquisto da parte di per intervenuta Parte_1
usucapione, della quota di ½ del bene immobile ad uso autorimessa privata al piano interrato distinto in C.F. del Comune di Calco al Fg. 4 Mapp. 2351 Sub
30 Via Nuova Provinciale n. 7 P. S1 Cat. C/6 di proprietà di
[...]
Controparte_1
ordina al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione della presente sentenza ed il compimento di ogni conseguente incombente;
rigetta le altre domande attoree;
condanna alla refusione a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, quantificate in complessivi € 4.076,00 a titolo di
[...]
compensi professionali per la mediazione e il presente giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ed euro 437,08 a titolo di spese vive di mediazione e di contributo unificato;
manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
7 Così deciso in Lecco, data 22.5.2025.
8
Il Giudice
Dario Colasanti