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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14231 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: Dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente Dott.ssa Silvia Albano Giudice Dott. Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17713/2023 promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il 11.05.1994, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Salerno;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 12.03.2023 cittadino gambiano, ha Parte_1 tempestivamente impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio allegando la relazione della Controparte_1 Questura di e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento. Occorre preliminarmente evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo il permesso di soggiorno di cui si chiede il rinnovo stato rilasciato antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero
1 una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1 Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e LI c. Italia [GC], § 159). Per_3 CP_2 La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_4 (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere Per_1 Per_5 le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; BĂ c. Persona_6 Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9 ( e AT Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Nel caso in esame, sebbene il ricorrente sia dimorante in Italia dal 2010, epoca in cui era ancora minorenne, non è possibile desumere l'esistenza di un percorso d'integrazione socio-lavorativa atto a comprovare il suo radicamento sul territorio. Invero, non risulta in atti alcun elemento probatorio atto a dimostrare la sussistenza di un rapporto lavorativo, né la partecipazione dell'istante a corsi di lingua italiana o ad attività di utilità pubblica o qualsiasi altra forma di impegno finalizzato all'integrazione culturale e sociale sul territorio nazionale. Si evidenzia altresì che il giudice delegato aveva disposto l'audizione del ricorrente per consentirgli di meglio specificare le ragioni a sostegno della domanda, ma l'istante all'udienza del 7.10.2025 fissata per l'incombente non è comparso, ed il difensore ha riferito di aver perso i contatti con lui. Non vi è, infine, nemmeno evidenza dell'esistenza di rapporti familiari rilevanti ai fini dell'art. 8 CEDU, o di una particolare vulnerabilità da tutelare. In considerazione di quanto esposto, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del d.m. n° 55/2014 e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, alla serialità dei casi ed alla consistenza delle difese svolte, per le sole attività difensive effettivamente prestate, come appresso indicato al netto degli oneri di legge: fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00 2 fase di trattazione ed istruttoria fase decisoria spese generali di studio al 15% Totale € 1.453,00 oltre rimborso spese generali al 15%, oneri previdenziali e fiscali di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute dalla resistente che si liquidano nella misura di euro 1453,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Roma, 14 ottobre 2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott. Fabrizio Molinari Dott.ssa Antonella Di Tullio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: Dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente Dott.ssa Silvia Albano Giudice Dott. Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17713/2023 promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il 11.05.1994, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Salerno;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 12.03.2023 cittadino gambiano, ha Parte_1 tempestivamente impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio allegando la relazione della Controparte_1 Questura di e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento. Occorre preliminarmente evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo il permesso di soggiorno di cui si chiede il rinnovo stato rilasciato antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero
1 una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1 Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e LI c. Italia [GC], § 159). Per_3 CP_2 La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_4 (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere Per_1 Per_5 le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; BĂ c. Persona_6 Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9 ( e AT Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Nel caso in esame, sebbene il ricorrente sia dimorante in Italia dal 2010, epoca in cui era ancora minorenne, non è possibile desumere l'esistenza di un percorso d'integrazione socio-lavorativa atto a comprovare il suo radicamento sul territorio. Invero, non risulta in atti alcun elemento probatorio atto a dimostrare la sussistenza di un rapporto lavorativo, né la partecipazione dell'istante a corsi di lingua italiana o ad attività di utilità pubblica o qualsiasi altra forma di impegno finalizzato all'integrazione culturale e sociale sul territorio nazionale. Si evidenzia altresì che il giudice delegato aveva disposto l'audizione del ricorrente per consentirgli di meglio specificare le ragioni a sostegno della domanda, ma l'istante all'udienza del 7.10.2025 fissata per l'incombente non è comparso, ed il difensore ha riferito di aver perso i contatti con lui. Non vi è, infine, nemmeno evidenza dell'esistenza di rapporti familiari rilevanti ai fini dell'art. 8 CEDU, o di una particolare vulnerabilità da tutelare. In considerazione di quanto esposto, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del d.m. n° 55/2014 e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, alla serialità dei casi ed alla consistenza delle difese svolte, per le sole attività difensive effettivamente prestate, come appresso indicato al netto degli oneri di legge: fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00 2 fase di trattazione ed istruttoria fase decisoria spese generali di studio al 15% Totale € 1.453,00 oltre rimborso spese generali al 15%, oneri previdenziali e fiscali di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute dalla resistente che si liquidano nella misura di euro 1453,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Roma, 14 ottobre 2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott. Fabrizio Molinari Dott.ssa Antonella Di Tullio
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