Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5289/2024 promosso da: ato in Tunisia il 29.12.1980 e nata ad [...]_1 Parte_2
il 21.09.1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FIORENTINI GIORGIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“Art. 1: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia il 23.06.2011 e trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Camerano (AN), ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e degli ulteriori incombenti di rito;
Art. 2: i coniugi si obbligano sin d'ora prestare reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del loro Per_ rispettivo passaporto individuale, nonché di quelli individuali relativi ai due figli minori e
Persona_2
Art. 3: la casa già coniugale, sita in Camerano, alla via Einaudi n. 2, avente natura di alloggio popolare, resterà assegnata in godimento a , che vi resterà a vivere stabilmente Parte_2
Per_ unitamente ai due figli minori e Persona_2
Art. 4: i ricorrenti convengono che i due figli minori e verranno Persona_3 Persona_2
affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e saranno collocati stabilmente con la madre, presso l'abitazione sita a Camerano (AN), alla via Einaudi n. 2;
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scolastici, sportivi e ludici, e con gli impegni lavorativi dello stesso, nel corso della settimana, quando lo vorranno, nonché a fine settimane alternate, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio prima di cena, quando il padre li riaccompagnerà a casa dalla madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse – istruzione, educazione, salute – tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale solo relativamente alla ordinaria amministrazione e, comunque, ogni qualvolta avranno con sé i loro figli minori;
Per_ Art. 6: i ricorrenti convengono che i figli minori e trascorreranno le vacanze di Natale, Per_2 quelle di Pasqua e gli eventuali ponti infrannuali ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, previo accordo da assumere fra loro, in considerazione degli impegni lavorativi del degli Per_2
impegni dei figli ed in considerazione dei loro desideri;
Art. 7: i ricorrenti convengono che le vacanze estive, coincidenti con quelle scolastiche, saranno trascorse dai due figli minori con l'uno e con l'altro genitore per periodi pari a giorni quindici (15), anche non consecutivi. Le date prescelte di anno in anno andranno indicate dall'uno all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. I ricorrenti convengono altresì che il padre potrà condurre
Per_ con sé in Tunisia i due figli minori e previo accordo da assumere con la Persona_2
la quale potrà anch'essa accompagnarli e/o farli accompagnare anche da un soggetto Parte_2
terzo scelto in accordo con il Per_2
Art. 8: i ricorrenti convengono che verserà a , entro il giorno Parte_1 Parte_2 quindici (15) di ogni mese la somma, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, di €
600,00 (euro 300,00 per ogni figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei due figli minori;
Per_ Art. 9: le spese straordinarie occorrende per i due figli minori e saranno poste a carico Per_2
di entrambi nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico ciascuno. Per Parte_1
spese straordinarie si intendono quelle di cui al Protocollo elaborato in sede di Conferenza
Distrettuale sulla c.d. Riforma Cartabia in materia di famiglia, che si allega a far parte integrante del presente ricorso e che è già stato consegnato in copia anche ai due odierni ricorrenti;
Art. 10: i ricorrenti convengono che l'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito integralmente da , e per l'effetto, dichiara di rinunciare, come in Parte_2 Parte_1
effetti rinuncia, a percepire il 50% di sua spettanza;
Art. 11: i ricorrenti convengono che verserà a , entro il giorno Parte_1 Parte_2 quindici (15) di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
2 Art. 12: l'autovettura Citroen C3, tg. DH950MF, di proprietà di resterà nella sua Parte_2 piena proprietà e disponibilità. L'autovettura Mercedes Classe A, tg. CA994PD, di proprietà di resterà nella sua piena proprietà e disponibilità, così come il furgone Peugeot, tg. Parte_1
CG830XX;
Art. 13: i ricorrenti convengono che le spese legali dovute per la redazione del presente ricorso per lo scioglimento del loro matrimonio saranno poste integralmente a carico di . Parte_1
Ad integrazione delle note scritte, le parti hanno dichiarato che all'art. 1 del ricorso è stata indicata erroneamente la data del 23.06.2011, in luogo di quella corretta del 13.07.2011 (cfr. doc. n. 3).
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio contratto a El NC (Tunisia) il 13.07.2011, trascritto nel comune di
Camerano (AN).
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
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La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 7080 del 13.7.2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 12.7.2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in El NC (Tunisia) il 13.07.2011
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Camerano (AN) al n. 11, parte II, serie C dell'anno 2011.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
3 Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite resteranno a carico del sig. come stabilito dalle parti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a El Parte_1 Parte_2
NC (Tunisia) il 13/07/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Camerano
(AN) al n. 11, parte II, serie C dell'anno 2011; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camerano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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