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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1629/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 307/2021 depositato il 15/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2975/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 24/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C301730 2018 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C301730 2018 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C301730 2018 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF, IRAP, IVA dell'anno 2015 e la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che l'Amministrazione finanziaria non potesse modificare in senso sfavorevole al contribuente l'esito di un precedente accertamento per la medesima annualità sui medesimi presupposti, senza neppure spiegare le ragioni del proprio ripensamento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo per la correttezza del proprio operato.
Si costituiva la società contribuente, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, devolvendo i motivi non esaminati in primo grado come di seguito elencati:
b) omessa considerazione delle osservazioni presentate nel contraddittorio;
c) motivazione con rinvio ad allegati non conosciuti dalla società contribuente;
d) motivazione contraddittoria dell'accertamento, in quanto fondato sul metodo analitico induttivo, ma di fatto condotto secondo il metodo induttivo. In ogni caso assenza dei presupposti anche per adottare l'atto con il metodo analitico induttivo;
e) inconsistenza degli indizi utilizzati per la ricostruzione secondo il metodo analitico induttivo (lavoratori a nero, condotta antieconomica, corrispettivi dei giorni della verifica superiori);
f) erronea ricostruzione dei ricavi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato, sebbene per le diverse ragioni di seguito illustrate.
La motivazione del giudice di prime cure non è corretta.
Al riguardo è sufficiente rinviare all'estesa motivazione della sentenza n. 30051/24 della Corte di
Nomofilachia che, nel suo consesso più autorevole componendo un contrasto insorto nella sezione quinta, ha affermato i seguenti principi di diritto:
<< in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall'art.
2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. dalla legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10- quater e 10 quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati;
di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa.>>
< atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall'accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), d.P.R. n.
600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che pure comporta l'emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l'atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d'imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l'esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso;
ne consegue che il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione>>
< maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall'errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l'esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell'agenzia fiscale anteriormente all'adozione dell'atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità>>.
Nel caso di specie non ricorrono ragioni di certezza e stabilità, perché non erano state pagate le imposte richieste e l'atto oggetto del presente giudizio era stato notificato ad ottobre a distanza di soli 7 mesi dal primo atto di accertamento (emesso a marzo 2018), che era stato ritirato a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione della società contribuente presentata ad agosto e, quindi, riemesso.
I motivi devoluti b) e d) sono fondati.
È fondato il motivo b) relativo all'omessa considerazione delle osservazioni presentate nel contraddittorio.
Nella riedizione del potere l'Ufficio finanziario ha considerato il fatto che la società contribuente non si era presentata all'invito per svolgere le sue osservazioni durante la fase procedimentale che aveva preceduto l'emissione del primo atto di accertamento poi annullato, ma non le osservazioni contenute nell'istanza di accertamento con adesione, che aveva portato all'annullamento di tale primo provvedimento.
È fondato anche il motivo d) relativo alla carenza di motivazione dell'accertamento, poiché l'atto contiene un grave errore di calcolo sui ricavi a p. 8 che, assieme al predetto vizio riguardante l'omessa considerazione degli argomenti portati dal contribuente nel contraddittorio, vizia in modo irrimediabile l'atto impugnato.
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore dei difensori dichiaratasi antistatari della Resistente_1 s.r.l. della somma indicata in dispositivo che tiene conto del valore medio previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore dei difensori dichiaratasi antistatari della
Resistente_1 s.r.l. delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
IG ET
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 307/2021 depositato il 15/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2975/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 24/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C301730 2018 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C301730 2018 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C301730 2018 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF, IRAP, IVA dell'anno 2015 e la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che l'Amministrazione finanziaria non potesse modificare in senso sfavorevole al contribuente l'esito di un precedente accertamento per la medesima annualità sui medesimi presupposti, senza neppure spiegare le ragioni del proprio ripensamento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo per la correttezza del proprio operato.
Si costituiva la società contribuente, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, devolvendo i motivi non esaminati in primo grado come di seguito elencati:
b) omessa considerazione delle osservazioni presentate nel contraddittorio;
c) motivazione con rinvio ad allegati non conosciuti dalla società contribuente;
d) motivazione contraddittoria dell'accertamento, in quanto fondato sul metodo analitico induttivo, ma di fatto condotto secondo il metodo induttivo. In ogni caso assenza dei presupposti anche per adottare l'atto con il metodo analitico induttivo;
e) inconsistenza degli indizi utilizzati per la ricostruzione secondo il metodo analitico induttivo (lavoratori a nero, condotta antieconomica, corrispettivi dei giorni della verifica superiori);
f) erronea ricostruzione dei ricavi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato, sebbene per le diverse ragioni di seguito illustrate.
La motivazione del giudice di prime cure non è corretta.
Al riguardo è sufficiente rinviare all'estesa motivazione della sentenza n. 30051/24 della Corte di
Nomofilachia che, nel suo consesso più autorevole componendo un contrasto insorto nella sezione quinta, ha affermato i seguenti principi di diritto:
<< in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall'art.
2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. dalla legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10- quater e 10 quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati;
di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa.>>
< atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall'accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), d.P.R. n.
600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che pure comporta l'emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l'atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d'imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l'esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso;
ne consegue che il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione>>
< maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall'errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l'esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell'agenzia fiscale anteriormente all'adozione dell'atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità>>.
Nel caso di specie non ricorrono ragioni di certezza e stabilità, perché non erano state pagate le imposte richieste e l'atto oggetto del presente giudizio era stato notificato ad ottobre a distanza di soli 7 mesi dal primo atto di accertamento (emesso a marzo 2018), che era stato ritirato a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione della società contribuente presentata ad agosto e, quindi, riemesso.
I motivi devoluti b) e d) sono fondati.
È fondato il motivo b) relativo all'omessa considerazione delle osservazioni presentate nel contraddittorio.
Nella riedizione del potere l'Ufficio finanziario ha considerato il fatto che la società contribuente non si era presentata all'invito per svolgere le sue osservazioni durante la fase procedimentale che aveva preceduto l'emissione del primo atto di accertamento poi annullato, ma non le osservazioni contenute nell'istanza di accertamento con adesione, che aveva portato all'annullamento di tale primo provvedimento.
È fondato anche il motivo d) relativo alla carenza di motivazione dell'accertamento, poiché l'atto contiene un grave errore di calcolo sui ricavi a p. 8 che, assieme al predetto vizio riguardante l'omessa considerazione degli argomenti portati dal contribuente nel contraddittorio, vizia in modo irrimediabile l'atto impugnato.
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore dei difensori dichiaratasi antistatari della Resistente_1 s.r.l. della somma indicata in dispositivo che tiene conto del valore medio previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore dei difensori dichiaratasi antistatari della
Resistente_1 s.r.l. delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
IG ET