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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 05/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 463/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Pelella, Parte_1
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLANTE
E
1 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Forlenza, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: mansioni superiori - differenze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 497/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare la al pagamento delle differenze retributive tra il livello C e il livello D, oltre accessori e spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/05/2023 premesso che era Parte_1
dipendente della dal 03/02/2009 come “assistente amministrativo”
(cat. C); che svolgeva compiti inerenti “procedure di ordine acquisto ed erogazioni ai presidi, procedure ad evidenza pubblica tramite il mercato elettronico per le PA (MEPA), referente per le procedure di registrazione e liquidazione delle fatturazioni emesse dai fornitori, quale RUP per la U.O.
di riabilitazione col compito di procedere all'istruttoria per gli acquisti di
2 merito, e richiesta CIG (Codice Identificativo Gara)”; che tali mansioni rientravano nella superiore cat. D di cui al CCNL di comparto;
che il diritto alle differenze retributive era sancito dall'art. 2103 cod civ e dal
DLgs n. 165/2001 nonché dall'art. 36 Cost e dal CCNL comparto sanità;
che si era realizzato un indebito arricchimento a favore dell'Azienda
datrice di lavoro;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
chiedendo il pagamento di complessivi € 38.116,23 a titolo di differenze retributive, o in subordine il risarcimento del danno.
Nel costituirsi in giudizio la eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese economiche;
nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 13/03/2024 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 09/09/2024.
L'appellante si doleva del mancato espletamento della prova testimoniale chiesta in ricorso, e ribadiva di essersi occupata dell'intero iter inerente le procedure di acquisto del e delle funzioni di RUP in totale CP_2
autonomia.
3 Richiamava le declaratorie contrattuali ed eccepiva che il titolo di studio
(laurea) non era necessario per l'accesso alla cat. D.
Concludeva per la condanna della al pagamento delle differenze retributive tra il livello C e il livello D, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
08/04/2025, la deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Nel ricorso introduttivo la ha esposto che i compiti assegnati dal Pt_1
datore consistono “nell'espletamento di procedure di ordine acquisto ed erogazioni ai presidi, procedure ad evidenza pubblica tramite il mercato elettronico per le PA ( ), referente per le procedure di registrazione e CP_2
liquidazione delle fatturazioni emesse dai fornitori, quale RUP per la U.O.
di riabilitazione col compito di procedere all'istruttoria per gli acquisti di merito, e richiesta CIG (Codice Identificativo Gara)” (v. pag. 1 del ricorso di primo grado).
4 La prova testimoniale è stata articolata sui seguenti capi:
“1)Vero che a far data dal novembre 2009 senza soluzione di continuità la ricorrente ha svolto e svolge tuttora la propria attività lavorativa presso il poliambulatorio di Oliveto Citra, svolgendo le proprie mansioni così come da determinazioni impartite dalla Dirigenza del Distretto Sanitario.
2) Vero che, in particolare, le mansioni lavorative del ricorrente,
consistevano nell'espletamento di procedure di ordine acquisto ed erogazioni ai presidi, procedure ad evidenza pubblica tramite il mercato elettronico per le PA ( ), referente per le procedure di registrazione CP_2
e liquidazione delle fatturazioni emesse dai fornitori, quale RUP per la
U.O. di riabilitazione col compito di procedere all'istruttoria per gli acquisti di merito, e richiesta CIG (Codice Identificativo Gara).
3) Vero che le mansioni sopra specificate sono riconducibili nell'alveo del profilo professionale di collaboratore professionale amministrativo cat. D
della classificazione del personale non medico di cui al CCNL Comparto
Sanità del 07/04/1999” (v. pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo).
Il capo n. 1 è irrilevante, atteso che non sono controversi in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro e il luogo di lavoro.
5 Il capo n. 2 non fa altro che riprodurre pedissequamente la generica narrativa in fatto di cui alla pag. 1 del ricorso circa le mansioni asseritamente eseguite.
Il capo n. 3 contiene inammissibili valutazioni sulla riconducibilità dei campiti del capo n. 2 al livello D rivendicato in giudizio.
Ne consegue che la prova testimoniale, così come articolata dalla parte,
non appare idonea a dare conto delle caratteristiche della prestazione di fatto resa e della effettiva riconducibilità delle stesse alla categoria D, alla luce anche di quanto si dirà.
Va in primo luogo richiamata la declaratoria di cui al CCNL del comparto sanità.
La categoria C, in cui la è inquadrata, include “i lavoratori che Pt_1
ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
6 Appartengono invece alla superiore categoria D, pretesa in giudizio dalla appellante, “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono,
oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità
proprie, capacità' organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Il tratto differenziale fra le due categorie è costituito dalla diversa autonomia: i lavoratori di livello C possiedono una autonomia e una correlata responsabilità “secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo”, mentre il livello D contempla “autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici”.
La prestazione viene quindi resa dai dipendenti di categoria D con un certo grado di discrezionalità ed è connotata altresì da attività di coordinamento e gestionali proprie.
Invece la categoria C opera secondo metodologie definite ed entro un preciso e limitato ambito.
7 Nel caso di specie la ha dedotto nel ricorso introduttivo - in modo Pt_1
generico - di essersi occupata delle procedure di ordine di acquisto dei presidi tramite la piattaforma del (il Mercato Elettronico per le PA) CP_2
e di essere referente per le procedure di registrazione e liquidazione delle fatturazioni emesse dai fornitori, quale RUP della U.O. di appartenenza,
affermando di svolgere l'istruttoria per gli acquisti.
Nell'atto di appello la stessa dopo avere censurato la mancata Pt_1
escussione dei testimoni in primo grado, ha dedotto – in punto di fatto-
unicamente di avere curato “l'intero iter per le procedure di acquisto del
” e di “svolgere le funzioni di RUP in totale autonomia”. CP_2
Ha altresì osservato che “la registrazione e la liquidazione delle fatture è
un compito di base ripetibile che non ha niente a che vedere con la causa
petendi consistente nella richiesta di riconoscimento di mansioni superiori per la preparazione, lo svolgimento e l'aggiudicazione delle gare del
, con conseguente assunzione di responsabilità dei risultati. CP_2
Necessita effettuare disamina istruttoria con i capi e con i testi richiamati nel giudizio di primo grado, che abbiansi qui per riproposti” (v. punto 2
dei motivi di appello).
8 Ne deriva che la stessa modificando in parte quanto addotto in Pt_1
prime cure, ha riconosciuto in secondo grado la irrilevanza dell'attività di fatturazione ai fini della superiore categoria (definendola una mansione ripetitiva), ed ha invece concentrato il gravame, e la conseguente pretesa di inserimento nella categoria D, unicamente sulle procedure di acquisto dei presidi tramite il . CP_2
La predetta prospettazione fattuale e giuridica, come delineata dalla parte appellante, a parere del Collegio non può indurre all'accoglimento della pretesa azionata.
Alla luce di quanto sopra già evidenziato, la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo e riproposta in appello non è utile a dimostrare l'effettiva riconducibilità dei compiti svolti alla categoria D, non risultando allegata in fatto alcuna circostanza tale da configurare l'affidamento alla della discrezionalità propria del livello superiore. Pt_1
Sia la parte espositiva del ricorso sia il capo di prova, infatti, indicano genericamente che la si occupava delle procedure MEPA per Pt_1
l'acquisto dei presidi da destinare alla U.O. di appartenenza, ma nulla indicano circa i rapporti con i superiori gerarchici e il rendiconto dei risultati, sì da delineare l'ampiezza del potere decisionale -asseritamente
9 esercitato dalla “in totale autonomia” - ai fini delle gare e l'effettiva Pt_1
assunzione della relativa responsabilità.
E' pacifico inoltre che la non abbia mai coordinato o diretto altro Pt_1
personale (di livello pari o inferiore al suo), non avendo la lavoratrice nulla allegato sul punto.
Sulla scorta degli atti di causa, invece, emerge che le attività di inserimento dei dati per gli ordinativi per gli acquisti dei presidi sulla piattaforma venivano espletate dalla e dagli altri incaricati CP_2 Pt_1
sotto la direzione e il controllo della responsabile (il direttore amministrativo ). Testimone_1
In particolare:
-nella nota n. 228948 del 21/10/2016 (pag. 20, all. 8, del file telematico contente la produzione di parte appellante) la disponeva che i Tes_1
dipendenti (fra cui la dovevano fornire un “supporto Pt_1
amministrativo” cioè: “ricevere l'autorizzazione alla fornitura di presidi ed ausili di riabilitazione”, “emettere ordine fittizio di acquisto nel sistema
AREAS”, “registrazione di tutti gli ausili che vengono acquisitati a mezzo determina dirigenziale”, “all'arrivo della fattura, devono provvedere a
10 scaricarla dal sistema e, una volta riscontrata, emettere determina di liquidazione del materiale fatturato”;
-anche le mail prodotte in giudizio (v. pagg. 23, 24, e 25, all. 11 e 12 del
file telematico contente la produzione di parte appellante) attestano che la direttrice amministrativa teneva sotto controllo l'intera Tes_1
procedura di acquisto tramite il , disponendo che la quale CP_2 Pt_1
RUP della “dovrà procedere all'istruttoria per gli Parte_2
acquisti di merito” e che “Dato atto che la scrivente si è abilitata alla procedura acquisti in è stabilito che anche i presidi riabilitativi, CP_2
come i farmaci verranno acquistati sotto la responsabilità della scrivente”
(mail della del 11/01/2017); “tutti gli amministrativi che Tes_1
operano nelle unità operative in cui siano necessari acquisizioni di farmaci,
beni sanitari e non sanitari, dovranno operare in collaborazione con la scrivente… gli amministrativi individuati quali RUP in particolare CP_3
e verranno ulteriormente formati sulle procedure inerenti gli Pt_1
acquisti sul dalla Funzione Provveditorato centrale …fermo CP_2
restante il carico di responsabilità dei dirigenti ordinatori di spesa e della scrivente in qualità di responsabile delle procedure amministrative di acquisto” (mail della del 13/01/2017). Tes_1
11 Per l'acquisto dei presidi riabilitativi, dunque, la non aveva Pt_1
autonomia decisionale, né per la scelta del tipo di ausilio né per la determinazione della quantità occorrente, ed erano invece i dirigenti dei settori che disponevano gli ordini di spesa, con controllo sugli stessi da parte anche della direttrice amministrativa . Tes_1
Per le operazioni di acquisto tramite la piattaforma META, la non Pt_1
aveva alcun potere discrezionale, ma agiva nell'ambito limitato affidatole seguendo percorsi e metodi prestabiliti e attenendosi alle direttive dei superiori gerarchici, ai quali era ricondotta la responsabilità degli acquisiti.
Anche la nota n. prot. 94412 del 27/04/2015 (v. pag 16, all. 5 del file
contenente la produzione telematica della ricorrente) a firma del Direttore
responsabile ( ) e della direttrice amministrativa ( ) indica Per_1 Tes_1
chiaramente che:
-“Il presidio da fornire all'utente nell'ambito del progetto riabilitativo
UVBR viene puntualmente descritto dal medico prescrittore”;
-“La indicazione del presidio da acquistare su piattaforma sarà a CP_2
cura dei dirigenti responsabili dell'U.O. di competenza e del Fisioterapista
coordinatore dr , che acquisiranno anche l'autorizzazione Persona_2
all'acquisto di questa direzione”;
12 -“nel caso in cui è possibile individuare, su precise indicazioni del medico prescrittore, un presidio corrispondente esattamente alle esigenze riabilitative dell'assistito, si procederà all'acquisto diretto”;
-“pur restando la procedura di acquisto in capo all'Ufficio Provveditorato
del Distretto, al fine di ridurre i tempi di attesa, sarà effettuata direttamente dalla dipendente , assistente amministrativo, che ne curerà Parte_1
l'intero iter, compresa la richiesta di CIG”;
-“in sua assenza il Dirigente responsabile dell'U.O. AAFD di competenza trasmetterà l'esatto codice e scheda del dispositivo da acquistare al
Provveditorato di questo distretto rag. assistente Persona_3
amministrativo che ne curerà l'intero iter, compresa la richiesta di CIG”;
-“Nel caso in cui non è possibile individuare un presidio corrispondente esattamente alle esigenze riabilitative dell'assistito, il Dirigente
responsabile, al fine dell'inserimento di una richiesta di offerta (RDO) su piattaforma , trasmetterà all'Ufficio Provveditorato del distretto una CP_2
scheda del presidio da acquistare già individuato su detta piattaforma corredata dall'elenco di tutti i codici dei singoli componenti, così come riportati nel nomenclatore”;
13 -“Restano invariate le attuali procedure per gli acquisti di presidi non inclusi in , il cui iter continuerà ad essere curato dalla dipendente CP_2
- per quanto attiene alla preistruttoria all'acquisto e la Parte_1
liquidazione - e dal rag. - per l'indizione delle gare con la Persona_3
procedura ordinaria”;
-“il rag , in qualità di Punto Istruttore, curerà le procedure Persona_3
di inserimento di richiesta di offerta (RDO) su piattaforma per CP_2
l'inoltro alla Funzione Centrale Provveditorato, unico Punto Ordinante
dell' ”. CP_1
Ne consegue che, con riferimento all'iter inerente gli acquisti tramite
, la fase del procedimento inerente la individuazione dei presidi CP_2
riabilitativi da acquistare e la spesa da sostenere era interamente demandata ai direttori e ai responsabili delle U.O., mentre rientrava nella competenza della solo il successivo accesso alla piattaforma Pt_1 CP_2
per l'inserimento dell'ordinativo già prestabilito, essendo esclusa la possibilità per la di modificare di propria iniziativa quanto già Pt_1
stabilito nella precedente fase dai superiori gerarchici.
14 In caso di presidi aventi caratteristiche particolari, era sempre il direttore responsabile a stabilire cosa acquistare e ad indicare i codici dei vari componenti da ordinare, trasmettendoli all'Ufficio Provveditorato.
In tali casi particolari non era previsto alcun intervento ad opera della essendo demandata la procedura soltanto all'ufficio in cui si Pt_1
trovava un altro lavoratore ). CP_3
Le incombenze espletate dall'appellante, così descritte, devono ritenersi corrispondenti alla categoria C, non risultando l'affidamento alla nè Pt_1
di autonomia decisionale né di discrezionalità in relazione agli ordinativi dei presidi, che venivano scelti e autorizzati da altri;
l'appellante operava sulla piattaforma solo per istruire la pratica e seguire l'iter degli CP_2
ordinativi secondo le procedure imposte dal sistema informatizzato.
Giova rammentare che solo tale procedura informatizzata del è CP_2
stata espressamente invocata nell'atto di appello dalla quale – a suo Pt_1
dire – essenziale dato fattuale idoneo e sufficiente al riconoscimento della categoria D.
Trattasi di argomento che non può essere condiviso, alla stregua degli elementi sopra esposti.
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
15 Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 463/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 497/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore della appellata, delle spese del secondo grado, liquidate in € 4.996,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 05/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
16 Dr. Maura STASSANO
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 05/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 463/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Pelella, Parte_1
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLANTE
E
1 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Forlenza, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: mansioni superiori - differenze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 497/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare la al pagamento delle differenze retributive tra il livello C e il livello D, oltre accessori e spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/05/2023 premesso che era Parte_1
dipendente della dal 03/02/2009 come “assistente amministrativo”
(cat. C); che svolgeva compiti inerenti “procedure di ordine acquisto ed erogazioni ai presidi, procedure ad evidenza pubblica tramite il mercato elettronico per le PA (MEPA), referente per le procedure di registrazione e liquidazione delle fatturazioni emesse dai fornitori, quale RUP per la U.O.
di riabilitazione col compito di procedere all'istruttoria per gli acquisti di
2 merito, e richiesta CIG (Codice Identificativo Gara)”; che tali mansioni rientravano nella superiore cat. D di cui al CCNL di comparto;
che il diritto alle differenze retributive era sancito dall'art. 2103 cod civ e dal
DLgs n. 165/2001 nonché dall'art. 36 Cost e dal CCNL comparto sanità;
che si era realizzato un indebito arricchimento a favore dell'Azienda
datrice di lavoro;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
chiedendo il pagamento di complessivi € 38.116,23 a titolo di differenze retributive, o in subordine il risarcimento del danno.
Nel costituirsi in giudizio la eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese economiche;
nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 13/03/2024 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 09/09/2024.
L'appellante si doleva del mancato espletamento della prova testimoniale chiesta in ricorso, e ribadiva di essersi occupata dell'intero iter inerente le procedure di acquisto del e delle funzioni di RUP in totale CP_2
autonomia.
3 Richiamava le declaratorie contrattuali ed eccepiva che il titolo di studio
(laurea) non era necessario per l'accesso alla cat. D.
Concludeva per la condanna della al pagamento delle differenze retributive tra il livello C e il livello D, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
08/04/2025, la deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Nel ricorso introduttivo la ha esposto che i compiti assegnati dal Pt_1
datore consistono “nell'espletamento di procedure di ordine acquisto ed erogazioni ai presidi, procedure ad evidenza pubblica tramite il mercato elettronico per le PA ( ), referente per le procedure di registrazione e CP_2
liquidazione delle fatturazioni emesse dai fornitori, quale RUP per la U.O.
di riabilitazione col compito di procedere all'istruttoria per gli acquisti di merito, e richiesta CIG (Codice Identificativo Gara)” (v. pag. 1 del ricorso di primo grado).
4 La prova testimoniale è stata articolata sui seguenti capi:
“1)Vero che a far data dal novembre 2009 senza soluzione di continuità la ricorrente ha svolto e svolge tuttora la propria attività lavorativa presso il poliambulatorio di Oliveto Citra, svolgendo le proprie mansioni così come da determinazioni impartite dalla Dirigenza del Distretto Sanitario.
2) Vero che, in particolare, le mansioni lavorative del ricorrente,
consistevano nell'espletamento di procedure di ordine acquisto ed erogazioni ai presidi, procedure ad evidenza pubblica tramite il mercato elettronico per le PA ( ), referente per le procedure di registrazione CP_2
e liquidazione delle fatturazioni emesse dai fornitori, quale RUP per la
U.O. di riabilitazione col compito di procedere all'istruttoria per gli acquisti di merito, e richiesta CIG (Codice Identificativo Gara).
3) Vero che le mansioni sopra specificate sono riconducibili nell'alveo del profilo professionale di collaboratore professionale amministrativo cat. D
della classificazione del personale non medico di cui al CCNL Comparto
Sanità del 07/04/1999” (v. pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo).
Il capo n. 1 è irrilevante, atteso che non sono controversi in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro e il luogo di lavoro.
5 Il capo n. 2 non fa altro che riprodurre pedissequamente la generica narrativa in fatto di cui alla pag. 1 del ricorso circa le mansioni asseritamente eseguite.
Il capo n. 3 contiene inammissibili valutazioni sulla riconducibilità dei campiti del capo n. 2 al livello D rivendicato in giudizio.
Ne consegue che la prova testimoniale, così come articolata dalla parte,
non appare idonea a dare conto delle caratteristiche della prestazione di fatto resa e della effettiva riconducibilità delle stesse alla categoria D, alla luce anche di quanto si dirà.
Va in primo luogo richiamata la declaratoria di cui al CCNL del comparto sanità.
La categoria C, in cui la è inquadrata, include “i lavoratori che Pt_1
ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
6 Appartengono invece alla superiore categoria D, pretesa in giudizio dalla appellante, “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono,
oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità
proprie, capacità' organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Il tratto differenziale fra le due categorie è costituito dalla diversa autonomia: i lavoratori di livello C possiedono una autonomia e una correlata responsabilità “secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo”, mentre il livello D contempla “autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici”.
La prestazione viene quindi resa dai dipendenti di categoria D con un certo grado di discrezionalità ed è connotata altresì da attività di coordinamento e gestionali proprie.
Invece la categoria C opera secondo metodologie definite ed entro un preciso e limitato ambito.
7 Nel caso di specie la ha dedotto nel ricorso introduttivo - in modo Pt_1
generico - di essersi occupata delle procedure di ordine di acquisto dei presidi tramite la piattaforma del (il Mercato Elettronico per le PA) CP_2
e di essere referente per le procedure di registrazione e liquidazione delle fatturazioni emesse dai fornitori, quale RUP della U.O. di appartenenza,
affermando di svolgere l'istruttoria per gli acquisti.
Nell'atto di appello la stessa dopo avere censurato la mancata Pt_1
escussione dei testimoni in primo grado, ha dedotto – in punto di fatto-
unicamente di avere curato “l'intero iter per le procedure di acquisto del
” e di “svolgere le funzioni di RUP in totale autonomia”. CP_2
Ha altresì osservato che “la registrazione e la liquidazione delle fatture è
un compito di base ripetibile che non ha niente a che vedere con la causa
petendi consistente nella richiesta di riconoscimento di mansioni superiori per la preparazione, lo svolgimento e l'aggiudicazione delle gare del
, con conseguente assunzione di responsabilità dei risultati. CP_2
Necessita effettuare disamina istruttoria con i capi e con i testi richiamati nel giudizio di primo grado, che abbiansi qui per riproposti” (v. punto 2
dei motivi di appello).
8 Ne deriva che la stessa modificando in parte quanto addotto in Pt_1
prime cure, ha riconosciuto in secondo grado la irrilevanza dell'attività di fatturazione ai fini della superiore categoria (definendola una mansione ripetitiva), ed ha invece concentrato il gravame, e la conseguente pretesa di inserimento nella categoria D, unicamente sulle procedure di acquisto dei presidi tramite il . CP_2
La predetta prospettazione fattuale e giuridica, come delineata dalla parte appellante, a parere del Collegio non può indurre all'accoglimento della pretesa azionata.
Alla luce di quanto sopra già evidenziato, la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo e riproposta in appello non è utile a dimostrare l'effettiva riconducibilità dei compiti svolti alla categoria D, non risultando allegata in fatto alcuna circostanza tale da configurare l'affidamento alla della discrezionalità propria del livello superiore. Pt_1
Sia la parte espositiva del ricorso sia il capo di prova, infatti, indicano genericamente che la si occupava delle procedure MEPA per Pt_1
l'acquisto dei presidi da destinare alla U.O. di appartenenza, ma nulla indicano circa i rapporti con i superiori gerarchici e il rendiconto dei risultati, sì da delineare l'ampiezza del potere decisionale -asseritamente
9 esercitato dalla “in totale autonomia” - ai fini delle gare e l'effettiva Pt_1
assunzione della relativa responsabilità.
E' pacifico inoltre che la non abbia mai coordinato o diretto altro Pt_1
personale (di livello pari o inferiore al suo), non avendo la lavoratrice nulla allegato sul punto.
Sulla scorta degli atti di causa, invece, emerge che le attività di inserimento dei dati per gli ordinativi per gli acquisti dei presidi sulla piattaforma venivano espletate dalla e dagli altri incaricati CP_2 Pt_1
sotto la direzione e il controllo della responsabile (il direttore amministrativo ). Testimone_1
In particolare:
-nella nota n. 228948 del 21/10/2016 (pag. 20, all. 8, del file telematico contente la produzione di parte appellante) la disponeva che i Tes_1
dipendenti (fra cui la dovevano fornire un “supporto Pt_1
amministrativo” cioè: “ricevere l'autorizzazione alla fornitura di presidi ed ausili di riabilitazione”, “emettere ordine fittizio di acquisto nel sistema
AREAS”, “registrazione di tutti gli ausili che vengono acquisitati a mezzo determina dirigenziale”, “all'arrivo della fattura, devono provvedere a
10 scaricarla dal sistema e, una volta riscontrata, emettere determina di liquidazione del materiale fatturato”;
-anche le mail prodotte in giudizio (v. pagg. 23, 24, e 25, all. 11 e 12 del
file telematico contente la produzione di parte appellante) attestano che la direttrice amministrativa teneva sotto controllo l'intera Tes_1
procedura di acquisto tramite il , disponendo che la quale CP_2 Pt_1
RUP della “dovrà procedere all'istruttoria per gli Parte_2
acquisti di merito” e che “Dato atto che la scrivente si è abilitata alla procedura acquisti in è stabilito che anche i presidi riabilitativi, CP_2
come i farmaci verranno acquistati sotto la responsabilità della scrivente”
(mail della del 11/01/2017); “tutti gli amministrativi che Tes_1
operano nelle unità operative in cui siano necessari acquisizioni di farmaci,
beni sanitari e non sanitari, dovranno operare in collaborazione con la scrivente… gli amministrativi individuati quali RUP in particolare CP_3
e verranno ulteriormente formati sulle procedure inerenti gli Pt_1
acquisti sul dalla Funzione Provveditorato centrale …fermo CP_2
restante il carico di responsabilità dei dirigenti ordinatori di spesa e della scrivente in qualità di responsabile delle procedure amministrative di acquisto” (mail della del 13/01/2017). Tes_1
11 Per l'acquisto dei presidi riabilitativi, dunque, la non aveva Pt_1
autonomia decisionale, né per la scelta del tipo di ausilio né per la determinazione della quantità occorrente, ed erano invece i dirigenti dei settori che disponevano gli ordini di spesa, con controllo sugli stessi da parte anche della direttrice amministrativa . Tes_1
Per le operazioni di acquisto tramite la piattaforma META, la non Pt_1
aveva alcun potere discrezionale, ma agiva nell'ambito limitato affidatole seguendo percorsi e metodi prestabiliti e attenendosi alle direttive dei superiori gerarchici, ai quali era ricondotta la responsabilità degli acquisiti.
Anche la nota n. prot. 94412 del 27/04/2015 (v. pag 16, all. 5 del file
contenente la produzione telematica della ricorrente) a firma del Direttore
responsabile ( ) e della direttrice amministrativa ( ) indica Per_1 Tes_1
chiaramente che:
-“Il presidio da fornire all'utente nell'ambito del progetto riabilitativo
UVBR viene puntualmente descritto dal medico prescrittore”;
-“La indicazione del presidio da acquistare su piattaforma sarà a CP_2
cura dei dirigenti responsabili dell'U.O. di competenza e del Fisioterapista
coordinatore dr , che acquisiranno anche l'autorizzazione Persona_2
all'acquisto di questa direzione”;
12 -“nel caso in cui è possibile individuare, su precise indicazioni del medico prescrittore, un presidio corrispondente esattamente alle esigenze riabilitative dell'assistito, si procederà all'acquisto diretto”;
-“pur restando la procedura di acquisto in capo all'Ufficio Provveditorato
del Distretto, al fine di ridurre i tempi di attesa, sarà effettuata direttamente dalla dipendente , assistente amministrativo, che ne curerà Parte_1
l'intero iter, compresa la richiesta di CIG”;
-“in sua assenza il Dirigente responsabile dell'U.O. AAFD di competenza trasmetterà l'esatto codice e scheda del dispositivo da acquistare al
Provveditorato di questo distretto rag. assistente Persona_3
amministrativo che ne curerà l'intero iter, compresa la richiesta di CIG”;
-“Nel caso in cui non è possibile individuare un presidio corrispondente esattamente alle esigenze riabilitative dell'assistito, il Dirigente
responsabile, al fine dell'inserimento di una richiesta di offerta (RDO) su piattaforma , trasmetterà all'Ufficio Provveditorato del distretto una CP_2
scheda del presidio da acquistare già individuato su detta piattaforma corredata dall'elenco di tutti i codici dei singoli componenti, così come riportati nel nomenclatore”;
13 -“Restano invariate le attuali procedure per gli acquisti di presidi non inclusi in , il cui iter continuerà ad essere curato dalla dipendente CP_2
- per quanto attiene alla preistruttoria all'acquisto e la Parte_1
liquidazione - e dal rag. - per l'indizione delle gare con la Persona_3
procedura ordinaria”;
-“il rag , in qualità di Punto Istruttore, curerà le procedure Persona_3
di inserimento di richiesta di offerta (RDO) su piattaforma per CP_2
l'inoltro alla Funzione Centrale Provveditorato, unico Punto Ordinante
dell' ”. CP_1
Ne consegue che, con riferimento all'iter inerente gli acquisti tramite
, la fase del procedimento inerente la individuazione dei presidi CP_2
riabilitativi da acquistare e la spesa da sostenere era interamente demandata ai direttori e ai responsabili delle U.O., mentre rientrava nella competenza della solo il successivo accesso alla piattaforma Pt_1 CP_2
per l'inserimento dell'ordinativo già prestabilito, essendo esclusa la possibilità per la di modificare di propria iniziativa quanto già Pt_1
stabilito nella precedente fase dai superiori gerarchici.
14 In caso di presidi aventi caratteristiche particolari, era sempre il direttore responsabile a stabilire cosa acquistare e ad indicare i codici dei vari componenti da ordinare, trasmettendoli all'Ufficio Provveditorato.
In tali casi particolari non era previsto alcun intervento ad opera della essendo demandata la procedura soltanto all'ufficio in cui si Pt_1
trovava un altro lavoratore ). CP_3
Le incombenze espletate dall'appellante, così descritte, devono ritenersi corrispondenti alla categoria C, non risultando l'affidamento alla nè Pt_1
di autonomia decisionale né di discrezionalità in relazione agli ordinativi dei presidi, che venivano scelti e autorizzati da altri;
l'appellante operava sulla piattaforma solo per istruire la pratica e seguire l'iter degli CP_2
ordinativi secondo le procedure imposte dal sistema informatizzato.
Giova rammentare che solo tale procedura informatizzata del è CP_2
stata espressamente invocata nell'atto di appello dalla quale – a suo Pt_1
dire – essenziale dato fattuale idoneo e sufficiente al riconoscimento della categoria D.
Trattasi di argomento che non può essere condiviso, alla stregua degli elementi sopra esposti.
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
15 Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 463/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 497/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore della appellata, delle spese del secondo grado, liquidate in € 4.996,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 05/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
16 Dr. Maura STASSANO
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