Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1960, n. 1567
Articolo 2
Versione
14 gennaio 1961
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1961