Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Genova riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 897/2023 promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to DEFILIPPI CLAUDIO e dall'Avv.to Parte_1
GIANNA SAMMICHELI presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to DE PASCALIS ALESSANDRO e Controparte_1 dall'Avv.to DE PASCALIS ANDREA presso lo studio del primo è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 19.02.2025
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 490 del 3.7.2019 emesso dal Tribunale della Spezia, mediante il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 15.759,96, degli interessi come da domanda e delle spese della procedura così liquidate: € 145,50 per esborsi, € 540,00 per onorari, oltre 15% ex art. 2
DM 55/2024, oltre Iva e Cpa. Parte opponente chiedeva, in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c., di sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, e nel merito, di revocare, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il medesimo;
chiedeva ammettersi CTU al fine di verificare le condizioni dell'immobile oggetto del contratto di affitto di azienda.
Si costituiva l'opposta che rassegnava le seguenti conclusioni:
1
- IN VIA PRELIMINARE IN RITO:
considerato che
la lite verte in materia di contratto di locazione
e affitto d'azienda e dunque prevede il necessario obbligatorio tentativo di mediazione, sospendere il procedimento e assegnare termine a parte attrice per azione procedimento di mediazione obbligatorio.
- NEL MERITO: rigettare l'opposizione al D.I. promossa dalla Parte_2
quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto N. 490/2019”.
Con sentenza n. 257/2023, pubblicata il 13.04.2023, il Tribunale della Spezia così decideva:
“ A) Rigetta l'opposizione svolta da . Parte_2
B) Conferma il decreto ingiuntivo n. 490/2019 emesso dal Tribunale della SPEZIA in data
03.07.2019.
C) Condanna alla rifusione a favore di Parte_2 [...]
delle spese processuali, liquidandole in € 3.397,00 oltre accessori per onorari. CP_1
D) Rigetta ogni ulteriore domanda”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte opponente in primo grado, che formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1. VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT. 183/5°- 6° COMMA N. 1 E 167 C.P.C.
2. VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT.1575 -1578 – 1580 – 1581 – 1617 C.C.
REVOCA E/O INEFFICACIA DEL D.I. PER ESISTENZA DI GRAVI VIZI CHE
DIMINUISCONO APPREZZABILMENTE L'USO DELLA COSA VIZI DETERMINANTI
PERICOLO PER LA SALUTE APPLICAZIONE;
3. VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DELL'ART. 1460 C.C. REVOCA E/O INEFFICACIA DEL
D.I. PER ESISTENZA DI VIZI CHE DETERMINANO UN'APPREZZABILE DIMINUZIONE
DEL GODIMENTO DELLA COSA. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO. IL FATTO CHE NEI
LOCALI VIA SIA PRESENZA DI MATERIALE NOCIVO PER LA SALUTE RENDE ANCOR
PIU' LEGITTIMA LA SOSPENSIONE AL PAGAMENTO DEI CANONI;
4. ISTANZA AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 350 - 183
C.P.C.
5. SUL DIRITTO DI ALLA CONDANNA DI Parte_1 [...]
Controparte_2
Si costituiva parte appellata che eccepiva l'inammissibilità dell'appello poiché tardivo, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2 Con ordinanza in data 08/05/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate, respingeva l'istanza ex art. 283 c.p.c. della parte appellante e rinviava all'udienza collegiale del 18.09.2024 ore
12.00 (in presenza) per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino al 29 luglio 2024; l'udienza era rinviata per impedimento del difensore al 19.02.2025, ove all'esito della discussione la causa era trattenuta in decisione.
1. Sull'eccezione di inammissibilità
Parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché proposto oltre il termine perentorio di sei mesi dal deposito della sentenza (non notificata) e lamenta altresì l'errata introduzione del giudizio d'appello con citazione anziché con ricorso considerato che oggetto della controversia è
l'affitto di azienda.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
La forma dell'impugnazione è disciplinata dal principio dell'”apparenza” secondo cui:
“ Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio cd. "sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione” (Cass. Sez. 6, 06/12/2021, n. 38587, Rv. 663343 - 01).
Nel caso in esame il giudizio è stato introdotto con rito ordinario e tali norme devono essere applicate;
alla luce della predetta disciplina l'appello risulta tempestivamente proposto.
2. sui motivi di appello principale
2.1 VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT. 183/5°- 6° COMMA N. 1 E 167 C.P.C.
In via preliminare, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove il Giudice ha ritenuto domande riconvenzionali la precisazione del petitum e del petendum svolti nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
L'appellante asserisce di non aver proposto domande riconvenzionali, bensì di aver precisato la domanda svolta nell'atto introduttivo.
Il motivo è inammissibile in quanto non possono essere dedotti vizi che non possono modificare l'esito della decisione.
“Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale
3 accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte” ( Cass. Sentenza n. 28307 del 11/12/2020).
2.2 VIOLAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI ARTT.1575 -1578 – 1580 – 1581 – 1617 C.C.
REVOCA E/O INEFFICACIA DEL D.I. PER ESISTENZA DI GRAVI VIZI CHE
DIMINUISCONO APPREZZABILMENTE L'USO DELLA COSA VIZI DETERMINANTI
PERICOLO PER LA SALUTE APPLICAZIONE;
2.3 eccezione ex art. 1460 c.c
L'appellante impugna la sentenza nella parte che segue: “Nel caso di specie, non è venuta a mancare la prestazione del locatore, né è stata dimostrata una effettiva riduzione del godimento del bene locato. Anzi, dalla documentazione prodotta in atti emerge che l'autorimessa era regolarmente utilizzata da parte opponente per la sua attività commerciale (cfr. doc. 4 di parte convenuta). Da ultimo, si precisa che l'art. 1578 cc – altresì invocato da parte opponente a sostegno delle proprie difese – attribuisce al conduttore, in presenza di vizi della cosa locata tali da ridurre “in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito ” (circostanza che – come sopra meglio delineato – non è stata dimostrata dall'attore), la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, ma non lo legittima in alcun modo a sospendere totalmente (e in maniera arbitraria) la corresponsione dei canoni pattuiti”.
L'appellante deduce di avere avuto conoscenza della sussistenza dei vizi solo in conseguenza del deposito dell'ATP (R.G. 1029-19).
Il motivo è irrilevante in quanto il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo non provato il ridotto utilizzo dei locali.
L'appellante sostiene la fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c. poiché i vizi lamentati erano tali da giustificare non solo la riduzione del canone e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1578
c.c., ma anche la sospensione del pagamento del canone pattuito all'art. 7 del contratto in virtù dell'art. 1460 c.c.
considerato che
i vizi dell'immobile hanno determinato un grave squilibrio tra le prestazioni delle parti. Tali assunti sono rimaste mere affermazioni in quanto la parte non ha provato, ne dedotto utili prove a tal fine, l'effettivo inutilizzo dei locali.
2.3 ISTANZA AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 350 - 183
C.P.C
L'appellante insta per l'espletamento della CTU e delle prove testimoniali come indicate nella memoria n.
2. ex art. 183, co. 6, c.p.c. e riportate nel foglio di p.c.davanti al Tribunale.
L'istanza deve essere respinta. La parte ha chiesto l'ammissione dell'unico teste per la conferma delle risultanze degli accertamenti tecnici, ma non ha dedotto alcun capitolo di prova attinente
4 all'effettivo utilizzo dei locali. Il capitolo dedotto risulta pertanto irrilevante al fine della decisione e la CTU meramente esplorativa.
3.sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod., nei valori medi e precisamente: valore causa inferiore ad € 26.000,00
1. Studio controversia: € 1.134,00=
2. Fase introduttiva: € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00=
4. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato: € 5.809,00=
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1 del presente grado di giudizio sostenute da he liquida in € 5.809,00 Controparte_1
per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso alli 19.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Rosella Silvestri
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