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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 04/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 45/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 45/2023 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Romano e dall'Avv. Nicoletta Dell'Omo, presso il cui studio in Campobasso, alla Via G.
Mazzini, n. 40/B, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'Avv. B.Daniela CP_1 C.F._2
Mammarella e\o dall' Avv. Branca Serena, presso il cui studio in Termoli (CB), in Via del Mulino a
Vento n.10, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2024 il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., disponendo altresì la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine.
pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2023, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario il 08.04.1989 in Palata (CB) con trascritto presso CP_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palata al N. 2, Parte II, Serie A Ufficio del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1989; che dalla loro unione sono nate due figli, due figli, (35 anni), e Per_1
(28 anni); che questo Tribunale con sentenza n. 468/2021, pubblicata il 15/11/2021 (nrg. Per_2
393/2019), ha pronunciato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto a questo Tribunale di: “In via urgente e provvisoria, in ragione di tutte le circostanze dedotte e documentate ed i motivi enunciati nel presente ricorso, provvedere sulla richiesta avanzata dal IG. di revoca e/o riduzione Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra . Successivamente, all'esito dell'istruttoria, CP_1
il Tribunale di Larino Voglia con Sentenza: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8.04.1989 con rito concordatario trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di Palata al n.2 Parte II serie A;
Ufficio 1 dell'anno 1989, ordinando le annotazioni di rito nei registri anagrafici. 2) Revocare in via definitiva per tutti i motivi enunciati nel corpo del ricorso ai punti II e III l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra , non sussistendone per le ragioni CP_1 esplicitate al punto II del ricorso, i presupposti di legge o, in estremo subordine, ridurlo nell'importo ritenuto di giustizia e, comunque, non superiore ad € 150,00. 3) Adottare ogni altro provvedimento connesso e conseguenziale”.
Si è costituita in giudizio la quale, stante la carenza di comprovate circostanze nuove, CP_1
ha chiesto di ritenere non sussistenti i presupposti di legge per adottare provvedimenti urgenti, disattendendo la contraria richiesta del ricorrente e, quindi, di nominare il G.I., assegnando i termini alle parti per la formale costituzione ed il deposito di memorie integrative affinché, all'esito dell'istruttoria, il tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso fra le parti, attribuendo alla resistente un adeguato assegno divorzile.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.05.2023, il Presidente, con ordinanza del 26.06.2023, ha rigettato la richiesta di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e ha rimesso la causa dinanzi al Giudice Istruttore. Nelle rispettive memorie integrative le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate in precedenza. Sono stati quindi concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. All'udienza del 10.04.2024 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva: “versamento di un assegno divorzile dell'importo di € 100, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con riconoscimento del diritto di uso della casa coniugale”. Il ha Parte_1
accettato la proposta, a differenza della . Pertanto, con ordinanza del 26.04.2024 il giudice CP_1
istruttore, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti e ritenuta la causa matura per pagina 2 di 8 la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024. In quella sede la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nonché la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine.
La domanda dell'istante di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale non si è opposta la resistente, è fondata e deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
Oggetto di contesa tra le parti resta la questione relativa al riconoscimento o meno di un assegno divorzile in favore della resistente e a carico del ricorrente.
Nell'ordinanza del 26.06.2023 il Presidente ha rilevato che “La sperequazione di mezzi evidenziata nella sentenza di separazione giudiziale, in virtù della quale è stato riconosciuto all'odierna convenuta un assegno di mantenimento a carico del marito, non è venuta meno, poiché, da un lato, le poche buste paga prodotte dal ricorrente non valgono a dimostrare una stabile diminuzione delle sue retribuzioni, dall'altro, la partecipazione della convenuta all'attività economica del figlio maggiorenne non Per_2
è, allo stato, dimostrata;
quanto al fatto che la convenuta abbia continuato ad occupare per intero la casa familiare, giova evidenziare che si tratta di un'occupazione che per la parte eccedente la quota di comproprietà della obbliga quest'ultima a renderne il conto all'altro comproprietario, il quale CP_1 potrà far valere il relativo credito in sede di divisione dell'immobile; il inoltre, può Parte_1
agevolmente sottrarsi ai costi delle utenze della casa familiare chiedendo la cessazione dei contratti di somministrazione stipulati a suo nome o la voltura degli stessi e ai costi relativi all'autovettura utilizzata dalla moglie facendone risultare la perdita del possesso, salvo, anche in questo caso, il diritto al recupero delle spese pregresse già anticipate”.
Non ha ravvisato pertanto, le condizioni per revocare o ridurre in via temporanea e urgente l'assegno di mantenimento in essere, riservando alla fase decisoria del giudizio la determinazione in ordine all'assegno divorzile chiesto dalla resistente, fondata su presupposti diversi da quelli che regolano il diritto del coniuge separato al mantenimento.
Invero, giova in primo luogo rilevare, infatti, che a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello pagina 3 di 8 status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli,
l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898/1970, art. 5, comma 6 - ed in pari misura compensativa e perequativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale. Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte L. n. 898/1970. I criteri di cui all'art. 5, comma 6 L. div. costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur (Cass. civ., n. 7069/2024).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
Occorre dunque un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eIGenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale. Anche recentemente, il giudice della nomofilachia ha osservato che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel
pagina 4 di 8 riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., n.10016/2023).
In assenza della prova del suddetto nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eIGenza strettamente assistenziale, qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli anche in una visione prospettica, per ragioni oggettive.
In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. Detto assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali/reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale obbligo assistenziale (Cass. civ.,
n.27948/2022).
Alla luce dei principi enunciati, l'assegno divorzile “perequativo” potrà essere riconosciuto solo qualora dagli atti di causa risulti che l'esistenza dello squilibrio reddituale fra i coniugi sia imputabile ai sacrifici effettuati dal richiedente in nome della vita familiare.
Nella fattispecie in esame, deve in primo luogo considerarsi la durata ultratrentennale della vita coniugale, avviata nel 1989 (anno del matrimonio) – allorché i coniugi avevano rispettivamente 27 anni il ricorrente e 21 anni la resistente - e protrattasi fino al 2021 (anno della separazione).
La ha dichiarato: di avere un titolo di studio di licenza media inferiore;
che durante la vita CP_1 matrimoniale, d'accordo con il marito, ha svolto l'attività di casalinga, dedicandosi alla cura dei figli, del marito e della casa, rinunciando così a tutte le concrete opportunità di lavorare al di fuori delle mura domestiche e di avere un proprio stipendio;
che, nonostante l'impegno profuso per trovare un'occupazione dopo la cessazione della convivenza coniugale, ad oggi non è riuscita a reperire alcun tipo di attività lavorativa, tenuto conto anche della situazione occupazionale del mercato del lavoro, soprattutto a Palata, piccolo paese nel quale vive, e nell'immediato circondario;
che non trae rendite dal suo patrimonio immobiliare, costituito dalla ex casa familiare, di cui è comproprietaria con il pagina 5 di 8 ricorrente, e nella quale abita con il figlio dal locale che dal 2016 ha dato in comodato al figlio Per_2
per consentirgli di aprire il bar-paninoteca, nonchè da un appartamento, sovrastante tale locale, Per_2
che, però, non è ancora abitabile ed utilizzabile, e infine da un terreno agricolo destinato ad uliveto, in comproprietà con il ricorrente;
che non è autosufficiente;
che la misura dell'assegno di mantenimento di cui attualmente gode (di importo pari a € 350,00), riconosciutole in sede di separazione, non le consente neanche di soddisfare i propri bisogni essenziali per la sua sopravvivenza. Il dal Parte_1
canto suo, ha dichiarato di avere un titolo di studio di licenza media inferiore e di essere un operaio;
ha giustificato l'eIGenza di rivedere le determinazioni adottate dal Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, con i cambiamenti intervenuti, a far data dalla sentenza di separazione, nelle rispettive situazioni economiche e personali delle parti. Ha dichiarato, infatti, che la propria situazione economica ha subito un peggioramento, essendo stato in cassa integrazione per un certo periodo e avendo ripreso a lavorare per la ditta con una retribuzione netta di poco più di € 1.100,00, con la quale CP_2 deve far fronte, oltre al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, per € 350,00 mensili, anche alle spese per i propri bisogni personali e a quelle relative alla gestione dell'immobile ove risiede, al finanziamento (con rata mensile da restituire pari ad € 280,00) con scadenza tra dodici anni, acceso presso la prima della separazione al fine di aiutare il figlio nella CP_3 Per_2
ristrutturazione del locale commerciale, nonché alla polizza rca auto e ai tributi;
che la resistente è in grado di sostenersi autonomamente con i proventi derivanti dall'attività commerciale di Bar Paninoteca gestita con il figlio nell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in Palata e concesso in comodato gratuito al figlio stesso;
che la resistente è proprietaria esclusiva di un altro immobile in Palata che, essendo perfettamente utilizzabile ed abitabile, risulta fruttifero perché può essere concesso in locazione a soggetti terzi, ed assicurare alla resistente un'idonea rendita;
che la continua ad CP_1 occupare l'intera unità immobiliare che era adibita a casa familiare, avendone inibito arbitrariamente l'accesso ad esso ricorrente, che ne è comproprietario, e che continua a corrispondere, nell'inerzia della moglie, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
Tutto ciò premesso, guardando al solo aspetto reddituale, è pacifica la consistenza di un divario nella situazione economica delle parti. Ciò, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere il diritto ad un assegno, essendo necessario indagare sulla causa del divario stesso. A questo proposito non risulta provato, ad avviso del collegio, che l'apporto della alla conduzione della vita familiare e all'allevamento dei CP_1 figli abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito (operaio presso lo stabilimento Fiat Stellantis), ovvero per la formazione del patrimonio di costui. Del pari, non vi è prova di IGnificative rinunce effettuate dalla resistente durante la vita coniugale. A questo fine, nessun elemento probatorio avrebbe potuto essere offerto dall'espletamento delle attività istruttorie richieste pagina 6 di 8 dalle parti, essendo le stesse del tutto generiche. È invece possibile presumere che la decisione della
, in costanza di matrimonio, di dedicarsi alla vita casalinga e non svolgere alcuna attività CP_1
lavorativa sia riconducibile ad una scelta comune tra i coniugi.
Tutto ciò consente di escludere il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione compensativa- perequativa.
Tuttavia, come detto, nell'ipotesi in cui il richiedente l'assegno non disponga di mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali al momento dello scioglimento del matrimonio, è possibile riconoscere un assegno divorzile in funzione meramente assistenziale. Tuttavia, sotto il profilo del quantum, in tale eventualità l'assegno dovrà essere ricondotto ad un importo sostanzialmente "alimentare", ossia tale da garantire le eIGenze minime di vita della persona.
Pertanto, avuto riguardo alla situazione economico-patrimoniale delle parti, come documentata in atti, considerato che la capacità lavorativa della resistente deve essere valutata tenendo conto dell'età della medesima (57 anni) e della lunga durata della vita matrimoniale - durante la quale la ha CP_1
comunque apportato il proprio contributo alla conduzione della vita familiare -, questo Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile nella sua componente assistenziale, la somma di € 100,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In merito alle spese processuali, avendo il espresso la propria volontà di accettare la Parte_1 proposta conciliativa nei termini formulati all'udienza del 10.04.2024 dal Giudice Istruttore, ed avendo il tentativo di addivenire ad una soluzione conciliativa non sortito gli esiti sperati per la mancata adesione della , e tenuto infine conto del fatto che l'entità dell'assegno di divorzio, nella sua CP_1 componente assistenziale, che si stima equo è pari ad €100,00 (somma di cui alla proposta conciliativa), questo Tribunale condanna la al pagamento delle spese di lite, relative alla sola CP_1
fase decisionale, che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione tabellare di riferimento, avuto riguardo alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro , Parte_1 CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 08.04.1989 in Palata (CB) tra , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
Fribourg (Svizzera) il 07.08.1968, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Palata al N. 2, Parte II, Serie A Ufficio del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1989;
2) pone a carico di a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno CP_1 di divorzio, la somma mensile di € 100,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 relative alla sola fase decisionale che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/22, in € 2.905,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di conIGlio, il 30.01.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 45/2023 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Romano e dall'Avv. Nicoletta Dell'Omo, presso il cui studio in Campobasso, alla Via G.
Mazzini, n. 40/B, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'Avv. B.Daniela CP_1 C.F._2
Mammarella e\o dall' Avv. Branca Serena, presso il cui studio in Termoli (CB), in Via del Mulino a
Vento n.10, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2024 il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., disponendo altresì la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine.
pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2023, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario il 08.04.1989 in Palata (CB) con trascritto presso CP_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palata al N. 2, Parte II, Serie A Ufficio del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1989; che dalla loro unione sono nate due figli, due figli, (35 anni), e Per_1
(28 anni); che questo Tribunale con sentenza n. 468/2021, pubblicata il 15/11/2021 (nrg. Per_2
393/2019), ha pronunciato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto a questo Tribunale di: “In via urgente e provvisoria, in ragione di tutte le circostanze dedotte e documentate ed i motivi enunciati nel presente ricorso, provvedere sulla richiesta avanzata dal IG. di revoca e/o riduzione Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra . Successivamente, all'esito dell'istruttoria, CP_1
il Tribunale di Larino Voglia con Sentenza: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8.04.1989 con rito concordatario trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di Palata al n.2 Parte II serie A;
Ufficio 1 dell'anno 1989, ordinando le annotazioni di rito nei registri anagrafici. 2) Revocare in via definitiva per tutti i motivi enunciati nel corpo del ricorso ai punti II e III l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra , non sussistendone per le ragioni CP_1 esplicitate al punto II del ricorso, i presupposti di legge o, in estremo subordine, ridurlo nell'importo ritenuto di giustizia e, comunque, non superiore ad € 150,00. 3) Adottare ogni altro provvedimento connesso e conseguenziale”.
Si è costituita in giudizio la quale, stante la carenza di comprovate circostanze nuove, CP_1
ha chiesto di ritenere non sussistenti i presupposti di legge per adottare provvedimenti urgenti, disattendendo la contraria richiesta del ricorrente e, quindi, di nominare il G.I., assegnando i termini alle parti per la formale costituzione ed il deposito di memorie integrative affinché, all'esito dell'istruttoria, il tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso fra le parti, attribuendo alla resistente un adeguato assegno divorzile.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.05.2023, il Presidente, con ordinanza del 26.06.2023, ha rigettato la richiesta di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e ha rimesso la causa dinanzi al Giudice Istruttore. Nelle rispettive memorie integrative le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate in precedenza. Sono stati quindi concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. All'udienza del 10.04.2024 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva: “versamento di un assegno divorzile dell'importo di € 100, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con riconoscimento del diritto di uso della casa coniugale”. Il ha Parte_1
accettato la proposta, a differenza della . Pertanto, con ordinanza del 26.04.2024 il giudice CP_1
istruttore, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti e ritenuta la causa matura per pagina 2 di 8 la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024. In quella sede la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nonché la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine.
La domanda dell'istante di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale non si è opposta la resistente, è fondata e deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
Oggetto di contesa tra le parti resta la questione relativa al riconoscimento o meno di un assegno divorzile in favore della resistente e a carico del ricorrente.
Nell'ordinanza del 26.06.2023 il Presidente ha rilevato che “La sperequazione di mezzi evidenziata nella sentenza di separazione giudiziale, in virtù della quale è stato riconosciuto all'odierna convenuta un assegno di mantenimento a carico del marito, non è venuta meno, poiché, da un lato, le poche buste paga prodotte dal ricorrente non valgono a dimostrare una stabile diminuzione delle sue retribuzioni, dall'altro, la partecipazione della convenuta all'attività economica del figlio maggiorenne non Per_2
è, allo stato, dimostrata;
quanto al fatto che la convenuta abbia continuato ad occupare per intero la casa familiare, giova evidenziare che si tratta di un'occupazione che per la parte eccedente la quota di comproprietà della obbliga quest'ultima a renderne il conto all'altro comproprietario, il quale CP_1 potrà far valere il relativo credito in sede di divisione dell'immobile; il inoltre, può Parte_1
agevolmente sottrarsi ai costi delle utenze della casa familiare chiedendo la cessazione dei contratti di somministrazione stipulati a suo nome o la voltura degli stessi e ai costi relativi all'autovettura utilizzata dalla moglie facendone risultare la perdita del possesso, salvo, anche in questo caso, il diritto al recupero delle spese pregresse già anticipate”.
Non ha ravvisato pertanto, le condizioni per revocare o ridurre in via temporanea e urgente l'assegno di mantenimento in essere, riservando alla fase decisoria del giudizio la determinazione in ordine all'assegno divorzile chiesto dalla resistente, fondata su presupposti diversi da quelli che regolano il diritto del coniuge separato al mantenimento.
Invero, giova in primo luogo rilevare, infatti, che a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello pagina 3 di 8 status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli,
l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898/1970, art. 5, comma 6 - ed in pari misura compensativa e perequativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale. Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte L. n. 898/1970. I criteri di cui all'art. 5, comma 6 L. div. costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur (Cass. civ., n. 7069/2024).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
Occorre dunque un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eIGenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale. Anche recentemente, il giudice della nomofilachia ha osservato che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel
pagina 4 di 8 riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., n.10016/2023).
In assenza della prova del suddetto nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eIGenza strettamente assistenziale, qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli anche in una visione prospettica, per ragioni oggettive.
In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. Detto assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali/reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale obbligo assistenziale (Cass. civ.,
n.27948/2022).
Alla luce dei principi enunciati, l'assegno divorzile “perequativo” potrà essere riconosciuto solo qualora dagli atti di causa risulti che l'esistenza dello squilibrio reddituale fra i coniugi sia imputabile ai sacrifici effettuati dal richiedente in nome della vita familiare.
Nella fattispecie in esame, deve in primo luogo considerarsi la durata ultratrentennale della vita coniugale, avviata nel 1989 (anno del matrimonio) – allorché i coniugi avevano rispettivamente 27 anni il ricorrente e 21 anni la resistente - e protrattasi fino al 2021 (anno della separazione).
La ha dichiarato: di avere un titolo di studio di licenza media inferiore;
che durante la vita CP_1 matrimoniale, d'accordo con il marito, ha svolto l'attività di casalinga, dedicandosi alla cura dei figli, del marito e della casa, rinunciando così a tutte le concrete opportunità di lavorare al di fuori delle mura domestiche e di avere un proprio stipendio;
che, nonostante l'impegno profuso per trovare un'occupazione dopo la cessazione della convivenza coniugale, ad oggi non è riuscita a reperire alcun tipo di attività lavorativa, tenuto conto anche della situazione occupazionale del mercato del lavoro, soprattutto a Palata, piccolo paese nel quale vive, e nell'immediato circondario;
che non trae rendite dal suo patrimonio immobiliare, costituito dalla ex casa familiare, di cui è comproprietaria con il pagina 5 di 8 ricorrente, e nella quale abita con il figlio dal locale che dal 2016 ha dato in comodato al figlio Per_2
per consentirgli di aprire il bar-paninoteca, nonchè da un appartamento, sovrastante tale locale, Per_2
che, però, non è ancora abitabile ed utilizzabile, e infine da un terreno agricolo destinato ad uliveto, in comproprietà con il ricorrente;
che non è autosufficiente;
che la misura dell'assegno di mantenimento di cui attualmente gode (di importo pari a € 350,00), riconosciutole in sede di separazione, non le consente neanche di soddisfare i propri bisogni essenziali per la sua sopravvivenza. Il dal Parte_1
canto suo, ha dichiarato di avere un titolo di studio di licenza media inferiore e di essere un operaio;
ha giustificato l'eIGenza di rivedere le determinazioni adottate dal Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, con i cambiamenti intervenuti, a far data dalla sentenza di separazione, nelle rispettive situazioni economiche e personali delle parti. Ha dichiarato, infatti, che la propria situazione economica ha subito un peggioramento, essendo stato in cassa integrazione per un certo periodo e avendo ripreso a lavorare per la ditta con una retribuzione netta di poco più di € 1.100,00, con la quale CP_2 deve far fronte, oltre al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, per € 350,00 mensili, anche alle spese per i propri bisogni personali e a quelle relative alla gestione dell'immobile ove risiede, al finanziamento (con rata mensile da restituire pari ad € 280,00) con scadenza tra dodici anni, acceso presso la prima della separazione al fine di aiutare il figlio nella CP_3 Per_2
ristrutturazione del locale commerciale, nonché alla polizza rca auto e ai tributi;
che la resistente è in grado di sostenersi autonomamente con i proventi derivanti dall'attività commerciale di Bar Paninoteca gestita con il figlio nell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in Palata e concesso in comodato gratuito al figlio stesso;
che la resistente è proprietaria esclusiva di un altro immobile in Palata che, essendo perfettamente utilizzabile ed abitabile, risulta fruttifero perché può essere concesso in locazione a soggetti terzi, ed assicurare alla resistente un'idonea rendita;
che la continua ad CP_1 occupare l'intera unità immobiliare che era adibita a casa familiare, avendone inibito arbitrariamente l'accesso ad esso ricorrente, che ne è comproprietario, e che continua a corrispondere, nell'inerzia della moglie, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
Tutto ciò premesso, guardando al solo aspetto reddituale, è pacifica la consistenza di un divario nella situazione economica delle parti. Ciò, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere il diritto ad un assegno, essendo necessario indagare sulla causa del divario stesso. A questo proposito non risulta provato, ad avviso del collegio, che l'apporto della alla conduzione della vita familiare e all'allevamento dei CP_1 figli abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito (operaio presso lo stabilimento Fiat Stellantis), ovvero per la formazione del patrimonio di costui. Del pari, non vi è prova di IGnificative rinunce effettuate dalla resistente durante la vita coniugale. A questo fine, nessun elemento probatorio avrebbe potuto essere offerto dall'espletamento delle attività istruttorie richieste pagina 6 di 8 dalle parti, essendo le stesse del tutto generiche. È invece possibile presumere che la decisione della
, in costanza di matrimonio, di dedicarsi alla vita casalinga e non svolgere alcuna attività CP_1
lavorativa sia riconducibile ad una scelta comune tra i coniugi.
Tutto ciò consente di escludere il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione compensativa- perequativa.
Tuttavia, come detto, nell'ipotesi in cui il richiedente l'assegno non disponga di mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali al momento dello scioglimento del matrimonio, è possibile riconoscere un assegno divorzile in funzione meramente assistenziale. Tuttavia, sotto il profilo del quantum, in tale eventualità l'assegno dovrà essere ricondotto ad un importo sostanzialmente "alimentare", ossia tale da garantire le eIGenze minime di vita della persona.
Pertanto, avuto riguardo alla situazione economico-patrimoniale delle parti, come documentata in atti, considerato che la capacità lavorativa della resistente deve essere valutata tenendo conto dell'età della medesima (57 anni) e della lunga durata della vita matrimoniale - durante la quale la ha CP_1
comunque apportato il proprio contributo alla conduzione della vita familiare -, questo Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile nella sua componente assistenziale, la somma di € 100,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In merito alle spese processuali, avendo il espresso la propria volontà di accettare la Parte_1 proposta conciliativa nei termini formulati all'udienza del 10.04.2024 dal Giudice Istruttore, ed avendo il tentativo di addivenire ad una soluzione conciliativa non sortito gli esiti sperati per la mancata adesione della , e tenuto infine conto del fatto che l'entità dell'assegno di divorzio, nella sua CP_1 componente assistenziale, che si stima equo è pari ad €100,00 (somma di cui alla proposta conciliativa), questo Tribunale condanna la al pagamento delle spese di lite, relative alla sola CP_1
fase decisionale, che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione tabellare di riferimento, avuto riguardo alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro , Parte_1 CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 08.04.1989 in Palata (CB) tra , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
Fribourg (Svizzera) il 07.08.1968, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Palata al N. 2, Parte II, Serie A Ufficio del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1989;
2) pone a carico di a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno CP_1 di divorzio, la somma mensile di € 100,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 relative alla sola fase decisionale che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/22, in € 2.905,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di conIGlio, il 30.01.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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