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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11191 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Vendita di Cose Mobili”, e vertente TRA
in persona dell'amministratore unico Parte_1
, con sede in Potenza, alla Complanare Tufaroli n. 99/E, p. Controparte_1 iva n. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, P.IVA_1 dall'avv. Fabrizio VASSALLO (c.f. , con studio in C.F._1 Potenza, alla via Racioppi n. 48 OPPONENTE e con sede legale in Gricignano di Aversa (CE), Zona ASI CP_2 SS7-bis Km 15,400, P.I. , in persona dell'amministratore p.t. P.IVA_2
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Controparte_3 Pasquale Raucci del foro di Napoli, cod. fis. , presso C.F._2 lo studio del quale elett.te domicilia in Marcianise (CE) alla via M. L. King n. 14,
OPPOSTO nonchè in persona del legale rappresentante p.t. con sede in CP_4 Contursi Terme, Via Circumvallazione, c.f. informata ai P.IVA_3 sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita prevista dagli art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014. come da atti depositati presso lo studio, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Mazzeo del Foro di Salerno, C.F.
unitamente al quale è elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio, in Contursi Terme, Via Toppe, 34, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. e allegata in calce al presente atto, il quale TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
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Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3689/2022 emesso in data 14.9.2022, dal Tribunale di Napoli Nord, e notificato il 15.9.2022, con il quale era stato ingiunto di pagare a la somma di € 8.782,87, CP_2 quale saldo delle fatture n. 1253/21 del 30.9.2021 e n. 1436/21 del 29.10.2021, oltre interessi nonché spese del procedimento, compensi professionali e spese generali. A fondamento dell'opposizione, l'istante eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord e l'inesistenza della prova scritta del credito legittimante l'emissione dell'ingiunzione; altresì l'inadempimento dell'opposta per la consegna di merce viziata e non corrispondente a quanto richiesto;
infine, in via riconvenzionale domandava la risoluzione del contratto di compravendita del materiale acquistato con le fatture n. 1253/21 e 1436/21, per la consegna di aliud pro alio (la colla in luogo del massetto e viceversa) e di sacchi rotti, ripristinati a spese dell'opponente, con condanna alla restituzione di € 3.757,60, quale corrispettivo versato, oltre al risarcimento del danno di € 2.400,00 per lucro cessante, quale costo di circa 200 sacchi di colla e massetto necessari per il ripristino dei massetti in tre opere distinte di ristrutturazione. Esponeva l'opponente che aveva acquistato dalla materiale per CP_2 l'edilizia, quali colle e massetti per pavimenti, e la fornitura veniva eseguita in Potenza, alla via della Fisica n. 1, dal vettore Pignata snc in data 23.9.21, come da documento di trasporto 2782/21 ed in data 28.10.2021, come da documento di trasporto n. 3265/21; che i colli della merce acquistata presentavano le pedane sfondate ed il trasportatore, nello scaricare la merce, provocava la rottura di diversi sacchi, rendendoli inservibili e la
[...] ha dovuto impiegare proprio personale per il ripristino dei Parte_1 sacchi e la sistemazione su idonee pedane;
che i colli consegnati, inoltre, riportavano etichettatura errata: ove era indicata la colla vi era il massetto e viceversa;
altresì che nell'esecuzione di tre contratti di ristrutturazione, veniva utilizzata la colla per eseguire i massetti, con la perdita di circa duecento sacchi di colla (€ 10 cadauno) e contromassetto (€ 2 cadauno), per il necessario ripristino, smaltimento e rifacimento delle opere;
che veniva immediatamente reso edotto dell'accaduto - ossia la rottura di diversi sacchi allo scarico e l'errata etichettatura dei colli - il sig. Controparte_5 agente di zona della il quale in data 23.9.21 e 5.10.2021, CP_2 effettuava le opportune foto;
infine che in data 18.1.2022 è stata formalmente sollevata l'eccezione di inadempimento e la è CP_2 stata messa in mora per le difformità contestate ed invitata alla verifica del materiale giacente presso il magazzino dell'opponente; che, tuttavia, la società venditrice, in data 22.2.2022, segnalava la tardività dell'eccezione, non riportata sulla bolla di consegna al momento dello scarico e sosteneva l'impossibilità della confusione delle etichette, ribadendo che eventuali problematiche erano dovute alla negligenza dell'utilizzatore che, in quanto professionista avrebbe dovuto verificare l'idoneità del prodotto prima del suo utilizzo.
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Tanto premesso, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“a. in via pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo n. 3689/2022 in quanto emesso dal Tribunale di Napoli Nord, incompetente territorialmente, essendosi radica la competenza a favore del Tribunale di Potenza, quale foro generale delle persone giuridiche e quale foro alternativo ove l'obbligazione è sorta o dove deve essere eseguita (consegna), ai sensi dell'art. 19 e 20 c.p.c., non sussistendo un titolo negoziale (contratto), sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta al creditore;
b. disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 3689/2029, in quanto illegittimo per quanto indicato al motivo II.; c. in subordine, nel merito, contestata la documentazione contabile dell'opposta, invitata a fornire la prova, non equivoca, dell'effettivo diritto alla corresponsione dell'importo in esso indicato, in accoglimento del motivo III., disporre la revoca del decreto ingiuntivo de quo, per infondatezza. d. In via riconvenzionale, dichiarare risolto il contratto di compravendita del materiale indicato nelle fatture n. 1253/21 e n. 1436/2021 per sussistenza dell'aliud pro alio, con condanna della venditrice alla restituzione del prezzo versato pari ad € 3.757,60 ed al risarcimento del danno, pari ad € 2.400,00”. Si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente la CP_2 chiamata in causa di trasportatore della merce ed eccependo CP_4 l'infondatezza della eccezione di incompetenza per territorio. Nel merito, l'opposta eccepiva la decadenza dalla garanzia per i vizi della merce venduta non avendo l'acquirente provveduto a denunciarli nei termini di cui all'art. 1495 c.c.; l'assenza di responsabilità per la rottura dei sacchi e delle pedane imputabile unicamente al vettore;
l'infondatezza della contestazione relativa alla errata etichettatura, posto che ogni sacco reca l'indicazione del nome del prodotto e del lotto di produzione, tranne Intomasso BE 3 inserito in sacchi generici come da comunicazione effettuata prima della consegna dall'agente ; che la nell'atto di opposizione Pt_2 Parte_1 ammetteva di essersi accorto dell'errata etichettatura fin dal momento della consegna, con la conseguenza che la contestazione effettuata il 18.1.2022 era senza dubbio tardiva e alcuna pretesa risarcitoria avrebbe potuto avanzare l'opponente per la successiva confusione dei prodotti;
che il giorno 27/09/2021, si recò presso la il funzionario della Parte_1 CP_2 sig. e, con lui, l'agente per risolvere Persona_1 Controparte_5 bonariamente le problematiche insorte per la rottura delle pedane e dei sacchi, e in quella sede si convenne che la avrebbe accettato il CP_2 reso del materiale denominato "MICRORAS SB PLUS" (del valore di € 664,29), il cui prezzo era imputato a parziale pagamento di un nuovo ordine (cfr. bolla 2950 del 05/10/2021); che dunque, dalla stessa prospettazione dell'opponente le contestazioni si sono concentrate tra il 23.09.2021 e il 5.10.2021 con la conseguenza che per il ddt 3265 del 28/10/2021 non è stata sollevata alcuna contestazione. Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si costituiva CP_4 tempestivamente in giudizio contestando di aver provocato qualsivoglia danno all'opponente non avendo ricevuto nessuna contestazione né in fase di scarico della merce né successivamente.
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Con ordinanza pronunciata all'udienza del 26.4.2023, il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale ritenendola incompleta non essendo contestato il criterio di collegamento relativo all'art 19 comma 1 ultima parte c.p.c. con la conseguenza che la competenza è rimasta incardinata dinanzi a questo giudice (In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018). La causa è stata istruita con l'acquisizione di documentazione e l'assunzione delle prove testimoniali e all'udienza di precisazione delle conclusioni, assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria. Orbene, attrice sostanziale, ha svolto con il rito monitorio CP_2 un'azione contrattuale di adempimento nei confronti di Parte_1
deducendo di avere diritto al pagamento di € 8.782,87 oltre interessi
[...] quale corrispettivo della vendita di materiale per l'edilizia. Mette conto evidenziare che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta con il rito monitorio è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Nel caso di specie, l'opponente non ha minimamente contestato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con l'opposta avente ad oggetto la fornitura di materiale da cantiere come da fatture prodotte nella fase monitoria contenenti l'indicazione della merce acquistata, il quantitativo e il prezzo unitario, con la conseguenza che non può porsi in dubbio l'esistenza del rapporto contrattuale. Ciò posto, la opponente al fine di paralizzare la pretesa di adempimento del corrispettivo avanzata dalla ha eccepito ai sensi dell'art 1460 CP_2
c.c. l'inadempimento di quest'ultima lamentando l'esistenza di gravi vizi della merce (pedane e sacchetti di materiale rotti) e la consegna di aliud pro
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alio (errata etichettatura dei sacchi), scoperti al momento stesso della consegna. A riguardo, non può evitarsi di osservare che le allegazioni di parte opponente in ordine alla quantità di sacchi rotti sono state oltremodo generiche discorrendosi nell'atto introduttivo di “diversi sacchi” con richiamo diretto al materiale fotografico, dal quale è dato evincere tuttavia solo la rottura di un limitatissimo numero di sacchi di “intocol PP”, probabilmente tre o quattro. L'opposta ha invece eccepito da un lato, che le problematiche relative alla rottura dei sacchi e delle pedane erano state risolte con la accettazione di un reso di merce precedentemente acquistata e non utilizzata e dall'altro, con riferimento alla errata etichettatura sia la decadenza dell'opponente dal diritto di garanzia azionato, per non aver denunciato tempestivamente la presenza dei vizi al venditore sia in ogni caso l'infondatezza della doglianza poiché i sacchi erroneamente etichettati recavano l'indicazione del prodotto contenuto e del numero di lotto. Ebbene, dalla documentazione fotografica allegata all'atto di opposizione e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, può ritenersi dimostrata sia la circostanza della rottura di una pedana e di alcuni sacchi al momento dello scarico del materiale effettuato dal vettore, terzo chiamato in causa e sia la tempestiva denuncia alla società opposta di tale inconveniente, tanto che di lì a pochi giorni (27.09.2021) l'agente di zona e il Controparte_5 dipendente di si recarono sul posto per la Parte_3 risoluzione bonaria della vicenda, accordandosi per la accettazione di un reso di merce precedentemente acquistata e non utilizzata in cambio di un nuovo ordine da parte dell'opponente. In proposito, il teste ha riferito: “(…) preciso di essermi Persona_1 recato insieme all' presso la sede della per discutere CP_5 Parte_1 della rottura delle pedane relativamente alla consegna di settembre 2021” e
“preciso che il detto accordo fu raggiunto per compensare la rottura dei sacchi di materiale avvenuta con un ordine precedente” (cfr. verbale di udienza del 13.12.2024 dichiarazioni rese da . Persona_1 Quanto, invece, alla consegna di materiale erroneamente etichettato, dalla documentazione fotografica allegata, è di tutta evidenza che l'etichetta errata recante l'indicazione “intomasso B3” è apposta sulla plastica che avvolge i sacchi di “Intocol BG”. Su tali sacchi, come si vede chiaramente dalla foto è apposta l'indicazione del prodotto “Intocol BG” non trattandosi di un sacco generico, per cui è da escludersi che ciò configuri un aliud pro alio, poiché il prodotto ordinato e consegnato, come si evince dalle fatture e dai DDT, è proprio “Intocol BG”. In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico- sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita. (Sez. 2 -
, Sentenza n. 13214 del 14/05/2024).
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Nella specie, l'opponente non ha lamentato infatti la consegna di materiale diverso da quello ordinato, ovvero la non corrispondenza delle quantità consegnate rispetto a quelle ordinate, ma solo l'errata etichettatura del prodotto in quanto alle etichette apposte sui bancali non corrispondeva il prodotto in esse indicato. In ogni caso, l'errata etichettatura dei bancali non costituisce un inadempimento grave, da legittimare la domanda di risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Ed invero, dalle medesime allegazioni di parte opponente, l'errata etichettatura è stata riscontrata in occasione della consegna del materiale avvenuta il 23.09.2021, tanto che è stata denunciata nell'immediatezza alla e l'agente di zona effettuava le foto del materiale CP_2 CP_5 erroneamente etichettato. A riguardo, non può evitarsi di osservare che – al di là di quanto poco sopra osservato in ordine alla inidoneità della errata etichettatura sulla plastica avvolgente a trarre in inganno sul prodotto contenuto nei sacchi, sui quali è indicato inequivocabilmente il nome del prodotto, il lotto e le avvertenze – da quanto emerso nel corso dell'istruttoria era stato comunicato alla
[...] che l'unico prodotto confezionato in sacco generico della Parte_1 era l'”Intomasso B3” sul quale era comunque indicato il nome CP_2 del prodotto e in aggiunta apposta etichettatura esterna (cfr. dichiarazioni rese dal teste ). Testimone_1 In ogni caso, la circostanza che a causa della erronea etichettatura il materiale sia stato confuso nelle lavorazioni appare del tutto inverosimile, soprattutto considerando che come sostenuto dall'opponente la contestazione è stata immediatamente rilevata e segnalata alla e CP_2 che non era la prima volta che i sacchi di “Intocol BG” e “Intomasso B3” venivano ordinati dalla (cfr. doc. 10 e 11). Parte_1 Sul punto, peraltro, il teste escusso su iniziativa dell'opponente si è limitato a dedurre genericamente di aver appreso della confusione dei materiali nel corso delle lavorazioni da un altro operaio (cfr. dichiarazioni del teste
“posso dire che tale circostanza mi venne Testimone_2 riferita da altro operaio che si lamentava al momento della preparazione della miscela”). Alcuna prova poi della quantità di materiale asseritamente confuso ed andato perso nelle lavorazioni e dei relativi costi per il ripristino, è stata fornita dall'opponente per cui anche sotto tale profilo la domanda non può essere accolta. Le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto, restituzione del prezzo e risarcimento dei danni proposte dalla società opponente non possono essere accolte. La domanda proposta in via subordinata dall'opposta nei confronti del vettore è assorbita dal rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali. Il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del Codice di Procedura Civile.
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Le spese di lite nei rapporti tra opponente e opposto seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c., secondo il DM 147/2022 tenuto conto dell'attività espletata e del tenore delle difese svolte dalle parti. Nei rapporti tra le parti e il terzo chiamato, la natura della presente controversia e l'esito della stessa – e in particolare la circostanza emersa all'esito dell'istruttoria che la rottura dei sacchi e della pedana si sono verificati nel corso del trasporto e dello scarico di merce – costituiscono, senz'altro e complessivamente considerati, motivi idonei ad integrare le
“gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, giusta il disposto dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- SECONDA SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3689/2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
• Rigetta la domanda riconvenzionale;
• condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta, che liquida in complessivi euro 5077,00, per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario
• compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con il terzo chiamato in causa
Aversa, 27.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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