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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 14/01/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 552/2020: tra rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LEONE LUCA Parte_1
Appellante
Contro
, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 A_
, in proprio e quale erede di erede di Controparte_5 A_ ppresentati e difesi dall'avv. LUCCAR
[...] Controparte_6
Appellati
, quale erede di , Controparte_7 A_
Appellato contumace
CP_8
Appellata non costituita ha pronunziato la presente
SENTENZA con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10810 del 2019
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc per come anche sintetizzato dal Parte_1 primo giudice, ha dedotto di aver prestato attività di lavoro subordinato (quale addetto a lavori di muratura, tinteggiatura, giardinaggio e cura dei cani) alle dipendenze di dal settembre 1992 al 2002, senza alcuna A_ regolarizzazione, per poi essere “apparentemente” formalizzato prima da
(dal settembre 2002 al novembre 2006) e poi dalle Controparte_5 seguenti società, tutte facenti capo a questi ultimi, ovvero Controparte_9
(cancellata dal registro delle imprese il 9.11.2010), la (cancellata CP_8 dal registro delle imprese l'8.3.2016) e la di essere stato sempre CP_6 assunto con CCNL Terziario qualifica operaio livello 6° e di aver prestato attività fino al 7.10.2015, data in cui era stato costretto a dimettersi perché percosso da di avere prestato attività lavorativa sempre Parte_2 negli stessi luoghi e con le stesse modalità, prendendo ordini e direttive da e dal di lui figlio;
che tutte le società dalle quali era A_ CP_5 stato formalmente assunto costituivano un gruppo di società collegate, tutte riconducibili ai signor e e precisava che A_ Controparte_5 le stesse avevano identica sede e stesso oggetto sociale, di fatto concretizzando un unico soggetto giuridico;
di avere sempre osservato l'orario di lavoro dalle 7.00 alle 16.30 dal lunedì al sabato, con un'ora di pausa per il pranzo;
di aver percepito nel corso degli anni le somme indicate nel conteggio allegato;
di essere rimasto creditore di somme a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e trattamento di fine rapporto, per un totale complessivo di€ 286,990,85.
1.1 Sulla scorta di tali premessi ha concluso chiedendo in via principale la condanna in solido di e , nonché delle A_ Controparte_5 società e della al pagamento, in suo favore, della CP_8 CP_6
2 somma sopra indicata;
in via subordinata la condanna di ciascuno dei datori di lavoro dei singoli periodi (quanto a ed a A_ CP_5
anche per il periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze della
[...]
cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2010) alla CP_9 corresponsione delle somme di spettanza di ciascuno.
2. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dato atto della mancata costituzione delle società ed e della mancata CP_9 CP_8 produzione del ricorso notificato alle stesse, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato la società al pagamento della CP_6 somma di € 2.129,42 a titolo di TFR, respingendo nel resto il ricorso, sulla base delle seguenti argomentazioni:
-essere rimasto sfornito di prova il dedotto rapporto di lavoro con il convenuto
, in mancanza di ogni traccia documentale del rapporto e A_ della impossibilità di acquisire prova testimoniale sul punto, essendo la parte ricorrente decaduta dalla prova;
-essere analogamente rimasta indimostrata – nonché smentita documentalmente - la circostanza che le società convenute operassero contemporaneamente e costituissero un gruppo di imprese costituenti un unico soggetto giuridico, emergendo invece dai documenti prodotti da parte resistente che il era stato di volta in volta riassunto ex novo; Pt_1 conseguente prescrizione di tutti i crediti rivendicati relativi a periodo antecedenti il quinquennio precedente la notifica del ricorso, potendo al più essere rivendicati i crediti con la e con la CP_8 CP_6
-la successione dell'una all'altra società avrebbe potuto costituire il presupposto di una richiesta di unicità e continuatività del rapporto, con conseguente richiesta di condanna dell'ultima datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2112 del c.c., ma tale norma non è stata invocata, né ne erano stati dedotti i presupposti;
-potersi riconoscere al solo il trattamento di fine rapporto maturato Pt_1 presso l'ultima datrice di lavoro, la (in difetto di prova CP_6 dell'avvenuta notifica del ricorso alla , per il rapporto di lavoro CP_8
3 part-time di cui al contratto di assunzione, essendo rimasti indimostrati tutti i presupposti delle ulteriori richieste di pagamento delle differenze retributive, straordinario, ferie e permessi non goduti.
2.1. Il Tribunale ha, infine, respinto la domanda riconvenzionale proposta da
, e dalla (di condanna A_ Controparte_5 Controparte_6 del ricorrente alla restituzione in loro favore degli importi ricevuti in un primo periodo a titolo di liberalità e degli importi al canone di locazione dell'alloggio fornitogli, successivamente), in quanto le somme erano state versate a suo tempo al non per spirito di liberalità ma quale compenso di piccoli lavori Pt_1 di giardinaggio e manutenzione (per come dedotto in memoria difensiva) e, quanto agli importi richiesti per la fruizione dell'alloggio messo a disposizione da parte datoriale, per la mancanza di prova relativa al valore dell'immobile e del relativo canone di affitto.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello affidato ai seguenti Parte_1 motivi:
1) Erroneità della decisione laddove il Tribunale ha rilevato in sentenza la mancata produzione della copia del ricorso notificato alla CP_9
(peraltro non convenuta in giudizio) ed alla in quanto il giudice CP_8 adito alla prima udienza, pur non riportando a verbale gli adempimenti espletati, aveva verificato la ritualità delle notifiche e quindi la regolarità del contraddittorio, in quanto il medesimo aveva esibito la cartolina di avvenuta notifica alla (ridepositata unitamente all'atto di appello); avere in CP_8 ogni caso errato il primo giudice a non invitare il ricorrente a depositare prova dell'avvenuta notifica;
2) Erroneità della sentenza che ha ritenuto non esservi traccia documentale del rapporto di lavoro con il convenuto , tenuto conto della A_ domanda riconvenzionale formulata da controparte, di restituzione delle somme elargite prima del 2002 e delle foto depositate unitamente alla comparsa di costituzione avverso la domanda riconvenzionale, che lo ritraevano mentre costruiva la casa del A_
4 3) Erroneità della sentenza che ha ritenuto non dimostrato che le società convenute formassero un gruppo di imprese e che facevano capo a A_
e , risultando documentalmente che gli appalti affidati dal
[...] CP_5 comune di Guidonia Montecelio ad una società per il mantenimento dei cani randagi venivano poi confermati all'altra, come da delibere prodotte in atti;
4) Erroneità della sentenza che ha ritenuto che lo stesso non aveva invocato l'art. 2112 del c.c., essendo stata formalizzata una richiesta in tal senso nell'atto introduttivo;
5) Erroneità della sentenza che ha ritenuto potersi riconoscere solo il diritto del al TFR maturato presso l'ultima datrice di lavoro, in difetto di prova Pt_1 dell'avvenuta notifica alla tenuto conto che controparte, pur CP_8 omettendo formalmente di costituirsi anche per la si era di fatto CP_8 costituita anche per tale società, esplicando difese anche per la CP_8
6) Avere il Tribunale stralciato la comparsa depositata dal ricorrente avverso la riconvenzionale ed i documenti ivi allegati senza motivare e specificare quali parti e/o allegati riteneva non relativi alla riconvenzionale.
4. Si sono costituiti con unica comparsa e la Controparte_5 [...] chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'interruzione del giudizio per CP_6 decesso del signor e, nel merito, il rigetto dell'appello. A_
4.1 Non si è costituita in giudizio la Controparte_8
5. All'udienza del 12.3.2024 il Collegio ha dichiarato l'interruzione del giudizio, preso atto della dichiarazione di decesso di . A_
6. Con ricorso depositato il 20.5.2025 ha riassunto il giudizio Parte_1 nei confronti degli eredi di , , A_ Controparte_7
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e nonché nei confronti di Controparte_4 Controparte_5 quest'ultimo in proprio e della riportandosi alle conclusioni già CP_6 rassegnate.
5 7. Gli eredi di A_ Controparte_1 CP_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, quest'ultimo anche in proprio, nonchè la si sono
[...] CP_6 costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione.
7.1 , pur ritualmente evocato, è rimasto invece Controparte_7 contumace.
8. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
9. Con il primo motivo di gravame lamenta l'appellante l'erroneità della decisione per avere il Tribunale rilevato in sentenza la mancata produzione della copia del ricorso notificato alla (peraltro non convenuta in CP_9 giudizio) ed alla ciò in quanto – deduce il SIRBU - il giudice, alla CP_8 prima udienza, avrebbe verificato la ritualità delle notifiche, pur non riportando a verbale gli adempimenti espletati, avendo il medesimo esibito la cartolina di avvenuta notifica alla (cartolina che deposita unitamente all'atto di CP_8 appello).
9.1 Sul punto rileva la Corte come dalla lettura del verbale di udienza del giudizio di primo grado non emerge in alcun modo l'avvenuta esibizione da parte dell'originario ricorrente della cartolina di avvenuta notifica del ricorso alla (laddove la non era stata convenuta in giudizio CP_8 CP_9 dal ). Pt_1
9.2 Né l'odierno appellante risulta aver proposto querela di falso avverso il suddetto verbale, il quale – quale atto pubblico - attesta validamente tutto quanto è in esso contenuto e la cui validità documentale può essere inficiata soltanto attraverso il giudizio di falso (v. Cass. sent. n 13763 del 2022; v. anche Cass. sent. n. 12828 del 2003).
9.3 Il verbale di udienza, invero, fa piena prova, in quanto atto pubblico, delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza, non potendo ora il lamentarsi in sede di appello della omessa Pt_1 verbalizzazione da parte del giudice della effettuata verifica della regolarità del contraddittorio, avendo l'onere di proporre in tal senso querela di falso (“La
6 parte la quale lamenti che in udienza è stata omessa, in violazione dell'art. 126 cod. proc. civ., la verbalizzazione dell'indicazione delle persone intervenute e delle relative dichiarazioni e richieste, non può dolersi in sede di impugnazione del mancato esame di quelle richieste, non risultanti dal processo verbale redatto a norma dell'art. 130 cod. proc. civ., ma ha l'onere di proporre querela di falso, atteso che il verbale di udienza, in quanto atto pubblico, fa piena prova delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza (art. 2700 cod. civ.)” Cass. sent. n.
1884 del 1996).
9.4 Neanche, poi, può rimproverarsi al Tribunale di non aver invitato parte ricorrente a depositare prova dell'avvenuta corretta notificazione alla CP_8
in considerazione della avvenuta cancellazione dal registro delle imprese
[...] della suddetta società a far tempo dall'8.3.2016 (prima della instaurazione del giudizio di primo grado), per come dedotto dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo (e per come comprovato, altresì, dalla visura camerale in atti), con conseguente estinzione della società a quella data.
9.5 Si evidenzia, in ogni caso, che la documentazione prodotta unitamente all'atto di gravame (doc. 2) non comprova l'avvenuta notifica del ricorso di primo grado alla non essendo stata depositata la cartolina di CP_8 ricevimento della raccomandata inviata alla società il 18.11.2016 (peraltro quando la società stessa era già cancellata dal registro delle imprese).
9.6 Il primo motivo di appello deve essere, quindi, respinto, confermandosi la pronuncia (implicita) del Tribunale di improcedibilità del ricorso nei confronti della suddetta società.
10. Altresì infondato è il secondo motivo di censura, in quanto correttamente il
Tribunale ha rilevato non esservi traccia documentale dell'asserito rapporto di lavoro (dal 1992 al 2002) tra il e , che neanche è stato Pt_1 A_ provato in via testimoniale, essendo il primo decaduto dall'assunzione della prova per testi (v. verbale di udienza del 12.2.2018).
10.1 Né rileva, al riguardo, la circostanza che con la domanda riconvenzionale le parti resistenti in primo grado hanno chiesto la restituzione delle somme
7 elargite prima del 2002, riferendosi tale richiesta a quanto corrisposto da al dal 1999 al 2002, a fronte delle prestazioni di Controparte_5 Pt_1 giardinaggio da quest'ultimo svolte (stante l'impossibilità del di essere Pt_1 contrattualizzato in quanto privo di documenti e di permesso di soggiorno); quanto alle foto depositate unitamente alla comparsa di costituzione alla domanda riconvenzionale, evidenzia, poi, il Collegio come le stesse (comunque prive di data) siano state oggetto di stralcio da parte del primo giudice (v. verbale di udienza del 18.9.2017) e come delle stesse non può, quindi, tenersi conto.
11. Correttamente, poi, il Tribunale ha ritenuto non dimostrato che le società convenute formassero un gruppo di imprese, facenti capo a A_
e ; le visure in atti non comprovano, in realtà, secondo Controparte_5
l'assunto dell'appellante, che tutte le società avevano come minimo comune denominatore e , tenuto conto che soci al 50% della A_ CP_5
erano e , al 100% Controparte_9 Controparte_5 Controparte_3 della era la e al 50% della CP_8 Controparte_10
e (v. doc. 9, 10 e 11 del CP_6 A_ Controparte_3 fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
11.1 Quanto, poi, alle delibere di affidamento degli appalti per il mantenimento dei cani randagi da parte del comune di Guidonia Montecelio prodotte in primo grado in allegato alla comparsa di costituzione avverso domanda riconvenzionale del 25.5.2017 rileva ancora il Collegio come tali documenti siano stati oggetto di stralcio da parte del primo giudice e come gli stessi, quindi, siano inutilizzabili nel presente giudizio.
11.3. Anche il terzo motivo di appello deve essere, così, respinto.
12. Pure infondato è il quarto motivo di censura, rilevando il Collegio che correttamente il Tribunale ha rilevato non avere il ricorrente invocato l'art. 2112 del c.c., non essendo stata formalizzata alcuna richiesta in tal senso – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - nell'atto introduttivo (v. ricorso di primo grado); tardivamente il nell'atto di gravame invoca ora Pt_1
8 l'attuazione di tale norma, individuando – con deduzione nuova - i presupposti per l'applicazione della stessa, mai dedotti e richiamati nel ricorso di primo grado.
13. Deve essere, altresì, respinto anche il quinto motivo di censura, non emergendo in alcun modo che , e la A_ Controparte_5
costituiti in primo grado, si fossero di fatto costituiti anche per CP_6 la non avendo gli stessi svolto alcuna difesa per conto di tale CP_8 società (peraltro già cancellata dal registro delle imprese).
14. Quanto, infine, alla comparsa di costituzione avverso domanda riconvenzionale il Tribunale giustamente ha disposto lo stralcio della stessa per tutta la parte non relativa alla riconvenzionale, nonché di tutti i documenti alla stessa allegati (v. verbale di udienza del 18.9.2017), tenuto conto che con tale comparsa venivano introdotti dal elementi nuovi non dedotti nel ricorso Pt_1 introduttivo, estranei alle esigenze di difesa relative alla avversa domanda riconvenzionale, nonché allegati (tardivamente) documenti (formati in epoca precedente il deposito del ricorso) pure estranei a tali esigenze difensive.
14.1 Tutte le argomentazioni svolte nelle suddette note – nonché i documenti ivi allegati – esorbitano, invero, dalle esigenze di difesa avverso la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti e sono volte, invece, a comprovare e rafforzare le deduzioni di cui al ricorso introduttivo in punto di sussistenza di un unico centro di imputazione tra le parti convenute (v. comparsa di costituzione avverso domanda riconvenzionale depositata in primo grado dal in data 25.5.2017). Pt_1
15. L'appello, conclusivamente, per tutto quanto sopra esposto, deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
16. L'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite – liquidate come in dispositivo – in favore di e la Controparte_5 CP_6
9 nonché di , CP_6 Controparte_1 Controparte_2
, . Controparte_3 Controparte_4
16.1 Nulla per le spese, invece, tra l'appellante e la parte appellata non costituita . Controparte_7
17. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di e la nonché di Controparte_5 CP_6 CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, che liquida in € 5.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
[...]
-Nulla per le spese tra l'appellante e;
Controparte_7
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 14/01/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
10