CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 849/2021 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Carmela Lucia Allegra e dall'avv. Manuela Perna, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore;
Appellata contumace
E
(P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Vincenzo Reina e Maria Rosaria Pulvirenti, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.10.2016 adiva il Tribunale Parte_1
di Catania chiedendo di: “Ritenere e dichiarare che il signor Parte_1
nel periodo tra il 24.04.2012 e il 16.03.2016 ha lavorato in favore
[...]
dell , assunto alle dipendenze di svolgendo turni di Controparte_3 CP_1
6,15 ore ciascuno, distribuiti su 25/26 gg lavorativi, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 07.30/13.45 – 13.45/20.00 - sì per complessive 153,75 ore mensili;
per
l'effetto dichiarare che il sig. ha diritto alle differenze Parte_1
retributive pari ad € 22.731,09 o nella maggiore o minore misura che risulterà provata in corso di causa e quantificata in seno alla CTU che sin d'ora si richiede;
condannare in solido tra di loro e CP_4 Controparte_5
al pagamento in favore di della somma pari ad €
[...] Parte_1
22.731,09 o della somma che risulterà provata in corso di causa e quantificata in seno alla CTU;
In subordine Ritenere e dichiarare che l'istante nel periodo sino al 16.03.2016, siccome emerge per tabulas dagli allegati prospetti paga cui attribuire valore certificativo con efficacia confessoria piena, ha lavorato in favore dell' CP_3
, assunto alle dipendenze di svolgendo turni di 6,15 ore ciascuno,
[...] CP_1
distribuiti su 25/26 gg lavorativi, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 07.30/13.45
– 13.45/20.00 - sì per complessive 129,75 ore mensili;
per l'effetto dichiarare che il signor ha diritto alle differenze retributive pari ad € 12.962,74 o nella Pt_1
maggiore o minore misura che risulterà provata in corso di causa e quantificata in seno alla CTU che sin d'ora si richiede;
condannare in solido tra di loro CP_4
al pagamento in favore di
[...] Controparte_5 [...]
della somma pari ad € 12.962,74 o della somma che risulterà Parte_1
provata in corso di causa e quantificata in seno alla CTU…”.
Con sentenza n. 2931/2021 del 16.6.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso. In particolare, il decidente riteneva infondata l'azione proposta dal lavoratore nei confronti dell' , in assenza della allegazione e Controparte_5
dimostrazione della sussistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore.
Nel merito, premesso che l'oggetto della controversia riguardava la determinazione dell'orario di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente – il quale sosteneva di avere svolto turni di 6 ore e 15 minuti giornalieri
(dalle ore 7:30 alle ore 13:45 durante i turni mattutini e dalle ore 13:45 alle ore 20:00 durante i turni pomeridiani), e dunque un orario superiore alle 30 ore settimanali contrattualmente stabilite – escludeva che dalle testimonianze assunte fosse emersa la prova del dedotto lavoro supplementare.
Rigettava altresì la domanda proposta in via subordinata dal per non essere Pt_1
stato individuato dal ricorrente il fatto costitutivo posto alla base delle chieste differenze retributive, e cioè se le somme erano state richieste in forza dello svolgimento di 129,75 ore mensili, e dunque di un monte orario superiore a quello pattuito contrattualmente, oppure in ragione della spettanza di una paga orario di euro 7,15 a fronte di una retribuzione mensile di euro 700,00.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 15.7.2021.
Resisteva al gravame l restava invece Controparte_5
contumace la nonostante la regolare notifica del ricorso in Controparte_6
appello.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 20.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, in sintesi, con il primo motivo, lamenta l'omessa Parte_1
pronuncia circa la domanda avanzata nei confronti dell' Controparte_5 , da esso appellante formulata non solo in virtù del disposto dell'art. 1676
[...]
c.c. ma anche del vincolo di solidarietà nascente dal contratto di appalto (d. lgs
163/2006 e DPR 207/2010); lamenta che il tribunale, dopo aver correttamente disatteso l'eccezione dell' di difetto di legittimazione Controparte_5
passiva, non si è pronunciato sull'intera domanda;
assume che il credito vantato ha natura retributiva, oltre che alimentare, in quanto ha la funzione di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
che l'ente universitario è responsabile in solido sia per la violazione del CCNL di settore in relazione al costo della manodopera sia in relazione al mancato pagamento delle prestazioni di fatto rese in favore di quest'ultima da parte di esso appellante per il tramite della società documentate dalle schede presenze inviate dalla CP_1
suddetta società all'ente pubblico. Aggiunge che “ ...L' non ha nemmeno Pt_2
osservato le regole di vigilanza e controllo in tema di appalto, cui era tenuta in virtù del capitolato in vigore, come era tenuta a vigilare sulla corretta applicazione del CCNL applicato al rapporto di lavoro tra l'appaltatore e i suoi dipendenti in ragione delle ore da questi ultimi svolte in misura superiore a quelle contrattualmente previste, come si evince documentalmente dai report settimanali Contr che la inviava alla e sui quali quest'ultima ha rilasciato Pt_2
certificazione (all. n. 8 al fascicolo di primo grado). Ma vi è di più. Tale controllo non è scattato nemmeno in seguito alla diffida. Si ribadisce in questa sede che la Contr è stata informata dell'inadempimento della a mezzo pec del Pt_2
29.6.2016 (allegato 11 fascicolo primo grado) e diffidata a non eseguire ulteriori
Contr pagamenti in favore della Si specificava nella citata diffida che i crediti vantati dai lavoratori nascevano dalle ore di lavoro supplementare e/o straordinario eseguite, anche come certificato dalla stessa documentazione Contr rilasciata dalla e inviata a quest'ultima dalla (allegato 8 del Pt_2
fascicolo di primo grado). Tale diffida è rimasta non solo senza esito, ma anche senza alcun formale e dovuto riscontro da parte della stazione appaltante …”. 2. Con il secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui considera non attendibili le dichiarazioni rese dai testi e ed al Tes_1 Tes_2
riguardo deduce che dette dichiarazioni sono state riportate in sentenza solo parzialmente;
rileva che dalla deposizione del teste emerge la prova Tes_2
dell'orario svolto dal in quanto il teste era addetto allo stesso appalto cui Pt_1
era addetto esso appellante (anche se assegnato ad altro plesso) e osservava i medesimi orari;
che inoltre le circostanze riferite dai suddetti testimoni erano confermate dal documento allegato al ricorso introduttivo di primo grado (sub n.8), riportante l'orario di lavoro osservato dal 2014 al 2016 dal e dai di lui Pt_1
colleghi, comunicato in via ufficiale dalla società e da cui Parte_3
risultava che l'orario osservato era superiore a quello contrattualmente previsto;
che la sentenza ha erroneamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni del teste
, che invece anch'esse andavano verificate alla luce del citato documento, da Tes_1
cui emergeva che e l'appellante avevano lavorato insieme da aprile a Tes_1
settembre 2015.
3. L'appellante insiste nelle domande già proposte in primo grado e sulla richiesta di CTU contabile, peraltro disposta nell'ambito di altri giudizi pendenti davanti al
Tribunale di Catania, aventi medesimo petitum e medesima causa petendi rispetto a quello in oggetto (cause n. 9994/2016, 9992/2016 e 9991/2016 R.G.). Censura, infine, la statuizione che lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite.
4. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.
5. Il primo motivo, con cui l'appellante insiste nella domanda proposta nei confronti dell , non va accolto essendo infondato quanto Controparte_5
lamentato circa l'omessa pronuncia, atteso che nel ricorso di primo grado Pt_1
ha agito nei confronti dell solo ai sensi dell'art. Controparte_5 fattispecie, che avrebbe dovuto essere almeno allegato, onde consentire
l'operatività del meccanismo (di compensazione) ivi contemplato. Basta infatti sul punto evidenziare che, stante il tenore della norma sopra richiamata, il committente risponde nei soli limiti della sua esposizione debitoria nei confronti della società appaltatrice nel cui ambito ha prestato attività lavorativa subordinata il lavoratore ricorrente, sul presupposto dell'esistenza della detta esposizione debitoria, giacchè, in tal caso e una volta effettuato il pagamento in favore del lavoratore, il committente ben potrà opporre in compensazione quanto corrisposto al lavoratore. Ne deriva pertanto che in mancanza dell'allegazione della sussistenza di una esposizione debitoria del committente nei confronti della società appaltatrice viene meno il fatto costitutivo della responsabilità solidale del committente …”. Deve dunque ritenersi che il primo giudice ha correttamente escluso nella specie l'applicabilità dell'art.1676 c.c., per non avere il lavoratore, su cui incombeva l'onere della prova, dimostrato l'esistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore al tempo della proposizione della domanda.
In ogni caso, esclusa l'applicabilità dell'art. 29 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, la domanda non può essere accolta neppure sulla base delle disposizioni normative richiamate nell'atto di appello. Al riguardo il collegio si riporta a quanto in analoga causa è stato già statuito dall'ufficio (si veda sentenza n. 1156/2024 in proc. n.588/2022): “… Innanzitutto è del tutto inconferente il richiamo fatto al codice degli appalti (D.Lgs. n.50/2016), entrato in vigore successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro oggetto di causa (16 marzo 2016). Per quel che concerne poi la disciplina in materia di appalti pubblici vigente al tempo dei fatti di causa – si vedano in particolare le disposizioni normative richiamate dalla già citata sentenza della Cassazione (n.
15432/2014) ovvero l'art. 5 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/ 17/CE e 2004/ 18/CE) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
(recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice) – si rileva che l'art. 5 DPR 207/2010 disciplina proprio l'“Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore (D.M. LL.PP. n. 145 del 2000, art. 13)" e al comma 1 prevede:
"Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli art. 37, comma 11, ultimo periodo e art. 118, comma 3, primo periodo, del codice". Dall'esame della norma si evince che la lavoratrice, ove fosse stato attivato lo strumento previsto dalla legge a garanzia del suo credito retributivo, avrebbe potuto ottenere il pagamento direttamente dall'amministrazione committente, la quale avrebbe potuto detrarre “il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli art.
37, comma 11, ultimo periodo e art. 118, comma 3, primo periodo, del codice".
La formulazione della norma prevede l'attivazione del RUP e solo dopo un procedimento che prescrive adempimenti formali e termini precisi,
l'Amministrazione appaltante “può” pagare direttamente, sempre che il debito verso l'appaltatore non sia stato ancora interamente saldato. 2.5. Nel caso in esame è pacifico che tale procedimento non sia stato attivato, nemmeno dopo la diffida inviata il 29.6.2016. Inoltre resta fermo quanto già rilevato dal primo giudice: la lavoratrice era onerata di dimostrare il fatto costitutivo del credito vantato verso l'Università ovvero che alla data della domanda sussistessero Contr ancora pagamenti da eseguire in favore di per l'esecuzione del contratto di appalto (è la stessa lavoratrice che riferisce che il rapporto di lavoro era cessato il 13.3.2016 per “cambio appalto”).Tale prova non poteva essere fornita con
l'istanza di esibizione di tutti i mandati di pagamento “dal 2012 ad oggi” (data del ricorso introduttivo”) formulata ai sensi dell'art. 210 cpc “ai fini della ricerca della verità”, ma in termini assolutamente esplorativi, mancando finanche, come già rilevato dal primo giudice, l'allegazione del fatto costitutivo. 2.6. Le Contr doglianze dell'appellante nei confronti dell' e del per non avere CP_5
vigilato sull'operato dell'appaltatore e non avere garantito la corretta applicazione delle norme e del CCNL a tutela dei crediti retributivi del lavoratore potrebbero fondare, in astratto, al più una domanda risarcitoria, che nella specie non è stata formulata, e non la domanda di condanna solidale al pagamento delle differenze retributive, difettando la prova della sussistenza in concreto delle condizioni e dei presupposti costitutivi della stessa ….”.
6. È invece fondato il secondo motivo di appello.
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, osserva il collegio che i testi escussi in primo grado sono attendibili, avendo riferito circostanze comprovate dalla documentazione in atti, proveniente dalla stessa società datrice, da cui si ricava che l'orario di lavoro effettivamente osservato dal era quello Pt_1
indicato nel ricorso introduttivo, e cioè dalle ore 7:30 alle ore 13:45 durante i turni mattutini e dalle ore 13:45 alle ore 20:00 durante i turni pomeridiani.
Il teste in modo credibile ha riferito di essere a conoscenza degli Tes_3
orari osservati dal per avere in alcune occasioni sostituito e coperto i turni Pt_1
dell'appellante, oltre al fatto che il teste era tenuto ad osservare i medesimi orari sopra indicati. Sono altresì credibili le dichiarazioni del teste anch'egli Testimone_4
a conoscenza diretta degli orari del per avere lavorato insieme Pt_1
all'appellante per un periodo di circa sei mesi. Quanto dichiarato nella sentenza impugnata circa la non attendibilità della suddetta deposizione, per non avere il teste collocato temporalmente il periodo in cui ha lavorato con il non è Pt_1
condivisibile, in quanto dalle schede di presenza redatte dalla società datrice si ricava che i due lavoratori hanno lavorato insieme nel 2015, ciò che rende pienamente veritiere le dichiarazioni del teste.
Invero, le circostanze narrate dai testimoni trovano conferma nella documentazione prodotta dall'appellante, proveniente dalla società datrice CP_1
e costituita dai piani di lavoro redatti dalla società appaltatrice, inviati
[...]
periodicamente all . Controparte_5
Sebbene la suddetta documentazione riguardi gli anni 2014-2015 e 2016, e dunque non copra tutto l'arco di tempo in cui si è protratto il rapporto lavorativo del essa comunque dimostra che l'orario di lavoro effettivo osservato dal Pt_1
lavoratore, articolato su cinque giorni alla settimana, era quello indicato nel ricorso introduttivo e riportato nei citati piani di lavoro, dalle ore 7:00 alle ore
13:45 e dalle ore 13: 45 alle ore 20:00.
Deve dunque ritenersi, in assenza di elementi o fatti contrari, che il abbia Pt_1
osservato i suddetti orari per tutta la durata del rapporto lavorativo.
Poiché il contratto di assunzione dell'appellante prevedeva un orario di lavoro di
30 ore settimanali, vi è la prova dello svolgimento di lavoro supplementare per almeno un quarto d'ora al giorno e dunque al lavoratore sono dovute dalla società datrice le correlate differenze retributive.
7. Ai fini della quantificazione delle somme spettanti in corso di causa è stata disposta CTU;
le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario (cui è stato demandato dalla Corte di quantificare le somme spettanti al lordo delle ritenute di legge e detratto quanto già dal lavoratore percepito sulla base delle buste paga in atti, tenendo conto dell'orario di lavoro come sopra accertato) sono integralmente condivise dal collegio in quanto fondate su corretti calcoli e coerenti procedimenti contabili. In particolare, il CTU ha quantificato le somme dovute all'odierno appellante in complessivi € 12.937,85 (di cui €. 10.979.91 per differenze retributive, € 507,54 per differenze 13°, €.543,15 per differenze 14°, €.907,25 per differenze TFR). Pertanto, la società appellata va condannata al CP_1
pagamento in favore del della somma suddetta, oltre interessi legali e Pt_1
rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo.
8. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra l'appellante e la società CP_1
come liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa in relazione
[...]
al decisum e delle tabelle professionali vigenti, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore delle procuratrici avv. C. Allegra e avv. M. Perna, che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
9. Parimenti vanno poste a carico della società appellata le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti con separato decreto.
10. Le spese del grado tra l'appellante e l vanno Controparte_5
poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna la società al pagamento in favore CP_1
dell'appellante, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di €
€.12.937,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante CP_1
delle spese di lite, che liquida quanto al giudizio di primo grado in € 3.300,00 e quanto al presente giudizio in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore delle procuratrici avv. C. Allegra e avv.
M. Perna;
condanna la società appellata al pagamento delle spese di CTU, come CP_1
liquidate in atti con separato decreto.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell Controparte_5
delle spese del presente grado che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso
[...]
spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.3.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1676 c.c. Non si ravvisa alcuna omissione del primo giudice, il quale ha esaminato la domanda, proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c., rigettandola per il fatto che manca “…l'allegazione e la dimostrazione della sussistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore, trattandosi di fatto costitutivo della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 849/2021 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Carmela Lucia Allegra e dall'avv. Manuela Perna, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore;
Appellata contumace
E
(P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Vincenzo Reina e Maria Rosaria Pulvirenti, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.10.2016 adiva il Tribunale Parte_1
di Catania chiedendo di: “Ritenere e dichiarare che il signor Parte_1
nel periodo tra il 24.04.2012 e il 16.03.2016 ha lavorato in favore
[...]
dell , assunto alle dipendenze di svolgendo turni di Controparte_3 CP_1
6,15 ore ciascuno, distribuiti su 25/26 gg lavorativi, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 07.30/13.45 – 13.45/20.00 - sì per complessive 153,75 ore mensili;
per
l'effetto dichiarare che il sig. ha diritto alle differenze Parte_1
retributive pari ad € 22.731,09 o nella maggiore o minore misura che risulterà provata in corso di causa e quantificata in seno alla CTU che sin d'ora si richiede;
condannare in solido tra di loro e CP_4 Controparte_5
al pagamento in favore di della somma pari ad €
[...] Parte_1
22.731,09 o della somma che risulterà provata in corso di causa e quantificata in seno alla CTU;
In subordine Ritenere e dichiarare che l'istante nel periodo sino al 16.03.2016, siccome emerge per tabulas dagli allegati prospetti paga cui attribuire valore certificativo con efficacia confessoria piena, ha lavorato in favore dell' CP_3
, assunto alle dipendenze di svolgendo turni di 6,15 ore ciascuno,
[...] CP_1
distribuiti su 25/26 gg lavorativi, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 07.30/13.45
– 13.45/20.00 - sì per complessive 129,75 ore mensili;
per l'effetto dichiarare che il signor ha diritto alle differenze retributive pari ad € 12.962,74 o nella Pt_1
maggiore o minore misura che risulterà provata in corso di causa e quantificata in seno alla CTU che sin d'ora si richiede;
condannare in solido tra di loro CP_4
al pagamento in favore di
[...] Controparte_5 [...]
della somma pari ad € 12.962,74 o della somma che risulterà Parte_1
provata in corso di causa e quantificata in seno alla CTU…”.
Con sentenza n. 2931/2021 del 16.6.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso. In particolare, il decidente riteneva infondata l'azione proposta dal lavoratore nei confronti dell' , in assenza della allegazione e Controparte_5
dimostrazione della sussistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore.
Nel merito, premesso che l'oggetto della controversia riguardava la determinazione dell'orario di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente – il quale sosteneva di avere svolto turni di 6 ore e 15 minuti giornalieri
(dalle ore 7:30 alle ore 13:45 durante i turni mattutini e dalle ore 13:45 alle ore 20:00 durante i turni pomeridiani), e dunque un orario superiore alle 30 ore settimanali contrattualmente stabilite – escludeva che dalle testimonianze assunte fosse emersa la prova del dedotto lavoro supplementare.
Rigettava altresì la domanda proposta in via subordinata dal per non essere Pt_1
stato individuato dal ricorrente il fatto costitutivo posto alla base delle chieste differenze retributive, e cioè se le somme erano state richieste in forza dello svolgimento di 129,75 ore mensili, e dunque di un monte orario superiore a quello pattuito contrattualmente, oppure in ragione della spettanza di una paga orario di euro 7,15 a fronte di una retribuzione mensile di euro 700,00.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 15.7.2021.
Resisteva al gravame l restava invece Controparte_5
contumace la nonostante la regolare notifica del ricorso in Controparte_6
appello.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 20.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, in sintesi, con il primo motivo, lamenta l'omessa Parte_1
pronuncia circa la domanda avanzata nei confronti dell' Controparte_5 , da esso appellante formulata non solo in virtù del disposto dell'art. 1676
[...]
c.c. ma anche del vincolo di solidarietà nascente dal contratto di appalto (d. lgs
163/2006 e DPR 207/2010); lamenta che il tribunale, dopo aver correttamente disatteso l'eccezione dell' di difetto di legittimazione Controparte_5
passiva, non si è pronunciato sull'intera domanda;
assume che il credito vantato ha natura retributiva, oltre che alimentare, in quanto ha la funzione di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
che l'ente universitario è responsabile in solido sia per la violazione del CCNL di settore in relazione al costo della manodopera sia in relazione al mancato pagamento delle prestazioni di fatto rese in favore di quest'ultima da parte di esso appellante per il tramite della società documentate dalle schede presenze inviate dalla CP_1
suddetta società all'ente pubblico. Aggiunge che “ ...L' non ha nemmeno Pt_2
osservato le regole di vigilanza e controllo in tema di appalto, cui era tenuta in virtù del capitolato in vigore, come era tenuta a vigilare sulla corretta applicazione del CCNL applicato al rapporto di lavoro tra l'appaltatore e i suoi dipendenti in ragione delle ore da questi ultimi svolte in misura superiore a quelle contrattualmente previste, come si evince documentalmente dai report settimanali Contr che la inviava alla e sui quali quest'ultima ha rilasciato Pt_2
certificazione (all. n. 8 al fascicolo di primo grado). Ma vi è di più. Tale controllo non è scattato nemmeno in seguito alla diffida. Si ribadisce in questa sede che la Contr è stata informata dell'inadempimento della a mezzo pec del Pt_2
29.6.2016 (allegato 11 fascicolo primo grado) e diffidata a non eseguire ulteriori
Contr pagamenti in favore della Si specificava nella citata diffida che i crediti vantati dai lavoratori nascevano dalle ore di lavoro supplementare e/o straordinario eseguite, anche come certificato dalla stessa documentazione Contr rilasciata dalla e inviata a quest'ultima dalla (allegato 8 del Pt_2
fascicolo di primo grado). Tale diffida è rimasta non solo senza esito, ma anche senza alcun formale e dovuto riscontro da parte della stazione appaltante …”. 2. Con il secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui considera non attendibili le dichiarazioni rese dai testi e ed al Tes_1 Tes_2
riguardo deduce che dette dichiarazioni sono state riportate in sentenza solo parzialmente;
rileva che dalla deposizione del teste emerge la prova Tes_2
dell'orario svolto dal in quanto il teste era addetto allo stesso appalto cui Pt_1
era addetto esso appellante (anche se assegnato ad altro plesso) e osservava i medesimi orari;
che inoltre le circostanze riferite dai suddetti testimoni erano confermate dal documento allegato al ricorso introduttivo di primo grado (sub n.8), riportante l'orario di lavoro osservato dal 2014 al 2016 dal e dai di lui Pt_1
colleghi, comunicato in via ufficiale dalla società e da cui Parte_3
risultava che l'orario osservato era superiore a quello contrattualmente previsto;
che la sentenza ha erroneamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni del teste
, che invece anch'esse andavano verificate alla luce del citato documento, da Tes_1
cui emergeva che e l'appellante avevano lavorato insieme da aprile a Tes_1
settembre 2015.
3. L'appellante insiste nelle domande già proposte in primo grado e sulla richiesta di CTU contabile, peraltro disposta nell'ambito di altri giudizi pendenti davanti al
Tribunale di Catania, aventi medesimo petitum e medesima causa petendi rispetto a quello in oggetto (cause n. 9994/2016, 9992/2016 e 9991/2016 R.G.). Censura, infine, la statuizione che lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite.
4. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.
5. Il primo motivo, con cui l'appellante insiste nella domanda proposta nei confronti dell , non va accolto essendo infondato quanto Controparte_5
lamentato circa l'omessa pronuncia, atteso che nel ricorso di primo grado Pt_1
ha agito nei confronti dell solo ai sensi dell'art. Controparte_5 fattispecie, che avrebbe dovuto essere almeno allegato, onde consentire
l'operatività del meccanismo (di compensazione) ivi contemplato. Basta infatti sul punto evidenziare che, stante il tenore della norma sopra richiamata, il committente risponde nei soli limiti della sua esposizione debitoria nei confronti della società appaltatrice nel cui ambito ha prestato attività lavorativa subordinata il lavoratore ricorrente, sul presupposto dell'esistenza della detta esposizione debitoria, giacchè, in tal caso e una volta effettuato il pagamento in favore del lavoratore, il committente ben potrà opporre in compensazione quanto corrisposto al lavoratore. Ne deriva pertanto che in mancanza dell'allegazione della sussistenza di una esposizione debitoria del committente nei confronti della società appaltatrice viene meno il fatto costitutivo della responsabilità solidale del committente …”. Deve dunque ritenersi che il primo giudice ha correttamente escluso nella specie l'applicabilità dell'art.1676 c.c., per non avere il lavoratore, su cui incombeva l'onere della prova, dimostrato l'esistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore al tempo della proposizione della domanda.
In ogni caso, esclusa l'applicabilità dell'art. 29 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, la domanda non può essere accolta neppure sulla base delle disposizioni normative richiamate nell'atto di appello. Al riguardo il collegio si riporta a quanto in analoga causa è stato già statuito dall'ufficio (si veda sentenza n. 1156/2024 in proc. n.588/2022): “… Innanzitutto è del tutto inconferente il richiamo fatto al codice degli appalti (D.Lgs. n.50/2016), entrato in vigore successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro oggetto di causa (16 marzo 2016). Per quel che concerne poi la disciplina in materia di appalti pubblici vigente al tempo dei fatti di causa – si vedano in particolare le disposizioni normative richiamate dalla già citata sentenza della Cassazione (n.
15432/2014) ovvero l'art. 5 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/ 17/CE e 2004/ 18/CE) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
(recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice) – si rileva che l'art. 5 DPR 207/2010 disciplina proprio l'“Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore (D.M. LL.PP. n. 145 del 2000, art. 13)" e al comma 1 prevede:
"Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli art. 37, comma 11, ultimo periodo e art. 118, comma 3, primo periodo, del codice". Dall'esame della norma si evince che la lavoratrice, ove fosse stato attivato lo strumento previsto dalla legge a garanzia del suo credito retributivo, avrebbe potuto ottenere il pagamento direttamente dall'amministrazione committente, la quale avrebbe potuto detrarre “il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli art.
37, comma 11, ultimo periodo e art. 118, comma 3, primo periodo, del codice".
La formulazione della norma prevede l'attivazione del RUP e solo dopo un procedimento che prescrive adempimenti formali e termini precisi,
l'Amministrazione appaltante “può” pagare direttamente, sempre che il debito verso l'appaltatore non sia stato ancora interamente saldato. 2.5. Nel caso in esame è pacifico che tale procedimento non sia stato attivato, nemmeno dopo la diffida inviata il 29.6.2016. Inoltre resta fermo quanto già rilevato dal primo giudice: la lavoratrice era onerata di dimostrare il fatto costitutivo del credito vantato verso l'Università ovvero che alla data della domanda sussistessero Contr ancora pagamenti da eseguire in favore di per l'esecuzione del contratto di appalto (è la stessa lavoratrice che riferisce che il rapporto di lavoro era cessato il 13.3.2016 per “cambio appalto”).Tale prova non poteva essere fornita con
l'istanza di esibizione di tutti i mandati di pagamento “dal 2012 ad oggi” (data del ricorso introduttivo”) formulata ai sensi dell'art. 210 cpc “ai fini della ricerca della verità”, ma in termini assolutamente esplorativi, mancando finanche, come già rilevato dal primo giudice, l'allegazione del fatto costitutivo. 2.6. Le Contr doglianze dell'appellante nei confronti dell' e del per non avere CP_5
vigilato sull'operato dell'appaltatore e non avere garantito la corretta applicazione delle norme e del CCNL a tutela dei crediti retributivi del lavoratore potrebbero fondare, in astratto, al più una domanda risarcitoria, che nella specie non è stata formulata, e non la domanda di condanna solidale al pagamento delle differenze retributive, difettando la prova della sussistenza in concreto delle condizioni e dei presupposti costitutivi della stessa ….”.
6. È invece fondato il secondo motivo di appello.
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, osserva il collegio che i testi escussi in primo grado sono attendibili, avendo riferito circostanze comprovate dalla documentazione in atti, proveniente dalla stessa società datrice, da cui si ricava che l'orario di lavoro effettivamente osservato dal era quello Pt_1
indicato nel ricorso introduttivo, e cioè dalle ore 7:30 alle ore 13:45 durante i turni mattutini e dalle ore 13:45 alle ore 20:00 durante i turni pomeridiani.
Il teste in modo credibile ha riferito di essere a conoscenza degli Tes_3
orari osservati dal per avere in alcune occasioni sostituito e coperto i turni Pt_1
dell'appellante, oltre al fatto che il teste era tenuto ad osservare i medesimi orari sopra indicati. Sono altresì credibili le dichiarazioni del teste anch'egli Testimone_4
a conoscenza diretta degli orari del per avere lavorato insieme Pt_1
all'appellante per un periodo di circa sei mesi. Quanto dichiarato nella sentenza impugnata circa la non attendibilità della suddetta deposizione, per non avere il teste collocato temporalmente il periodo in cui ha lavorato con il non è Pt_1
condivisibile, in quanto dalle schede di presenza redatte dalla società datrice si ricava che i due lavoratori hanno lavorato insieme nel 2015, ciò che rende pienamente veritiere le dichiarazioni del teste.
Invero, le circostanze narrate dai testimoni trovano conferma nella documentazione prodotta dall'appellante, proveniente dalla società datrice CP_1
e costituita dai piani di lavoro redatti dalla società appaltatrice, inviati
[...]
periodicamente all . Controparte_5
Sebbene la suddetta documentazione riguardi gli anni 2014-2015 e 2016, e dunque non copra tutto l'arco di tempo in cui si è protratto il rapporto lavorativo del essa comunque dimostra che l'orario di lavoro effettivo osservato dal Pt_1
lavoratore, articolato su cinque giorni alla settimana, era quello indicato nel ricorso introduttivo e riportato nei citati piani di lavoro, dalle ore 7:00 alle ore
13:45 e dalle ore 13: 45 alle ore 20:00.
Deve dunque ritenersi, in assenza di elementi o fatti contrari, che il abbia Pt_1
osservato i suddetti orari per tutta la durata del rapporto lavorativo.
Poiché il contratto di assunzione dell'appellante prevedeva un orario di lavoro di
30 ore settimanali, vi è la prova dello svolgimento di lavoro supplementare per almeno un quarto d'ora al giorno e dunque al lavoratore sono dovute dalla società datrice le correlate differenze retributive.
7. Ai fini della quantificazione delle somme spettanti in corso di causa è stata disposta CTU;
le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario (cui è stato demandato dalla Corte di quantificare le somme spettanti al lordo delle ritenute di legge e detratto quanto già dal lavoratore percepito sulla base delle buste paga in atti, tenendo conto dell'orario di lavoro come sopra accertato) sono integralmente condivise dal collegio in quanto fondate su corretti calcoli e coerenti procedimenti contabili. In particolare, il CTU ha quantificato le somme dovute all'odierno appellante in complessivi € 12.937,85 (di cui €. 10.979.91 per differenze retributive, € 507,54 per differenze 13°, €.543,15 per differenze 14°, €.907,25 per differenze TFR). Pertanto, la società appellata va condannata al CP_1
pagamento in favore del della somma suddetta, oltre interessi legali e Pt_1
rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo.
8. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra l'appellante e la società CP_1
come liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa in relazione
[...]
al decisum e delle tabelle professionali vigenti, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore delle procuratrici avv. C. Allegra e avv. M. Perna, che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
9. Parimenti vanno poste a carico della società appellata le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti con separato decreto.
10. Le spese del grado tra l'appellante e l vanno Controparte_5
poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna la società al pagamento in favore CP_1
dell'appellante, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di €
€.12.937,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante CP_1
delle spese di lite, che liquida quanto al giudizio di primo grado in € 3.300,00 e quanto al presente giudizio in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore delle procuratrici avv. C. Allegra e avv.
M. Perna;
condanna la società appellata al pagamento delle spese di CTU, come CP_1
liquidate in atti con separato decreto.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell Controparte_5
delle spese del presente grado che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso
[...]
spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.3.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1676 c.c. Non si ravvisa alcuna omissione del primo giudice, il quale ha esaminato la domanda, proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c., rigettandola per il fatto che manca “…l'allegazione e la dimostrazione della sussistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore, trattandosi di fatto costitutivo della