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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Antonio Cestone Consigliere
dr. Domenico Ottavio Siclari G.O.A.
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 981 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. Parte_1
QUINTIERI GIOVANNI
appellante
E
, con l'avv. VELTRI LOREDANA Controparte_1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1198/2023, pubblicata in data 04/07/2023; indennità di agente unico e salario di produttività.
FATTO.
1.Con ricorso del 20.3.20 esponeva: Controparte_1
-di essere dipendente di a far data dal 22.4.2009 con la qualifica di Controparte_2 operatore d'esercizio;
-di essere stato dapprima dipendente di Atab (Azienda Trasporti Automobilistica Bruzia), venendo utilizzato fino al 8.4.09 dal Consorzio Autolinee Srl, cui era subentrata Parte_1
1 assumendo le risorse umane necessarie per l'espletamento dei nuovi servizi tra il personale già adibito agli stessi;
-con accordo sindacale del 15/04/2009, si era impegnata a riconoscere ai Parte_1 detti lavoratori, tra cui il ricorrente, tutti i diritti acquisiti afferenti al profilo e al parametro retributivo, l'anzianità di servizio maturata e il trattamento economico già goduto presso il precedente datore di lavoro, oltre che quello previsto dal CCNL, nonché il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai propri lavoratori dai contratti integrativi aziendali;
-che sin da un accordo aziendale dell'1.8.86 i dipendenti di percepivano una Parte_1 indennità denominata “Indennità di Agente Unico” ed un'altra indennità accessoria denominata
“Salario di produttività”, da corrispondere agli operatori di esercizio;
-che le dette indennità, di importo pari a € 3,50 ciascuna per ogni giorno di presenza, con accordo del 3.2.07 erano state conglobate nella indennità denominata ERAS per i lavoratori assunti prima del 31.12.05 mentre, con accordo aziendale del 19/20.3.08, rientrante nel più ampio progetto di rilancio aziendale per la riorganizzazione del lavoro e dei servizi sia ferroviari che automobilistici, così si si stabiliva al punto 8: “Al fine di perequare il trattamento economico degli Operatori
d'Esercizio operanti nelle aziende del gruppo, anche agli Operatori di Esercizio che non hanno diritto ad ERAS in , ancorché a tempo determinato, è riconosciuta la cd. Parte_1
Indennità regionale di A.U. per ogni giorno di effettivo servizio. Di analogo importo per ogni giornata di effettiva presenza, verrà corrisposto un acconto sul c.d. , a tutti i Parte_2 lavoratori assunti dall'1\1\2006 da conguagliare successivamente”;
Dopo avere tanto esposto, il ricorrente denunciava che gli aveva erogato, Parte_1 così come agli altri dipendenti ex Atab, solo la voce stipendiale “Servizio Straordinario” percepita presso il precedente datore di lavoro. In particolare, tale voce gli veniva corrisposta in busta paga sotto la denominazione “Indennità ad personam” nell'importo di euro 17,00 al giorno. Tuttavia, si trattava di voce stipendiale slegata dalle mansioni di operatore di esercizio. Al contrario,
[...]
non gli aveva mai corrisposto le due indennità di agente unico e salario di Parte_1 produttività in violazione dell'accordo del 19 marzo 2008 e dell'accordo del 15.4.09, determinando un consapevole inadempimento oltre che una disparità di trattamento tra dipendenti della stessa azienda che svolgevano identica mansione.
2 Pertanto, tenuto conto che nel periodo da maggio 2009 al 31.12.2021 i giorni di presenza in servizio erano stati pari a n. 2915, egli era creditore della complessiva somma di € 20.405,00 comprensiva della indennità di agente unico e dell'Acconto sul cd. Salario di produttività.
2. Nella resistenza di con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza Controparte_2 ha accolto integralmente il ricorso con le seguenti motivazioni:
<<la questione oggetto del presente giudizio è stata di recente decisa in senso favorevole alla parte ricorrente con sentenza n. 222/2023 della Corte di Appello di Catanzaro (cfr. fasc. ricorrente) alle cui motivazioni è qui fatto richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.Nella pronuncia adesso menzionata la Corte ha osservato “[..] Nell'accordo siglato in data 17/10/2011, poi sottoposto a referendum ed approvato, alla pagina 2 si legge:” Preso atto dell'impegno comune delle parti ad operare e vigilare acché la gestione aziendale sia sempre più ispirata a criteri di equità, parità di trattamento e responsabilità sociale, le parti concordano quanto riportato nelle allegate schede che costituiscono parte integrante di un unico verbale e vanno a sostituire, ove in contrasto, tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate. (…) La presente ipotesi di accordo dovrà far parte di un accordo con i soggetti istituzionali interessati per le garanzie più complessive sulla soluzione delle problematiche finanziarie pregresse e sui programmi di investimento e di sviluppo ed avrà validità nel suo valore economico fino alla soluzione delle criticità strutturali di settore dopo la sottoscrizione dell'accordo complessivo, le organizzazioni sindacali dichiarano che l'accordo stesso sarà operativo solo dopo l'approvazione tramite referendum da parte dei lavoratori”. Nell'accordo, dunque, non si fa riferimento al ripristino degli accordi disdettati (e quindi del ripristino degli effetti di quelli disdettati), ma a schede afferenti a diverse materie che riunite avrebbero costituito un accordo, accordo che sarebbe divenuto operativo solo dopo la (eventuale) approvazione con referendum da parte dei lavoratori.
Nell'accordo si afferma che le schede (costituenti l'accordo) vanno a sostituire – ove in contrasto – tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate. Orbene, dall'esame delle schede dell'accordo (in tutto 22) e delle materie in esse trattate, si evince che non compare l'indennità di
Agente Unico, materia per la quale resta, quindi, pienamente operativa la sospensione degli effetti della disdetta, stabilita nel verbale della riunione del 24\03\2011: in altri termini l'accordo del
19.3.2008, nella parte relativa al punto 8, che contempla l'indennità AU, è ancora vincolante. E del resto è incontestato che la società abbia continuato ad erogare la provvidenza economica a tutti gli operatori d'esercizio tranne che a quelli provenienti dall'ex ATAB. Ed allora l'ulteriore questione che si pone – non esaminata dal giudice di prime cure, ma riproposta dalla società nella memoria
3 di costituzione in secondo grado – è se tale indennità spetti ai ricorrenti, operatori di esercizio provenienti dall'ex ATAB. Sul punto il Collegio richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni che sorreggono il precedente di questa Corte in analoga controversia (cfr Corte
d'Appello n. 1010/2021). Occorre prendere le mosse dal contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti ad aprile del 2009 (cfr contratti di assunzione allegati al fascicolo di parte dei ricorrenti), dove, in punto di trattamento retributivo, si dispone, espressamente: “… con i lavoratori di che trattasi (ndr.: nel cui novero rientrano i ricorrenti…….) sarà instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che produrrà effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali;
in particolare,
riconoscerà ai lavoratori che andrà ad assumere esclusivamente i diritti Parte_1 acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare attuale profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente ccnl autoferrotranvieri. Verrà altresì riconosciuta ad personam agli stessi l'applicazione della contrattazione integrativa vigente fino a quando si provvederà, d'intesa con le OO.SS., ad una armonizzazione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito di , in particolar modo per le eventuali indennità Parte_1 correlate a specifiche prestazioni”. In sostanza, se ne evince che il contratto individuale sottoscritto dai ricorrenti contempla espressamente il diritto del lavoratore a percepire le voci retributive previste, oltre che dal vigente ccnl autoferrotranvieri, anche dalla contrattazione integrativa del nuovo datore di lavoro, sicché l'affermazione dell'appellata – secondo cui il suddetto contratto fa riferimento agli accordi aziendali vigenti presso il datore di lavoro precedente - è contraddetta dal tenore letterale delle espressioni sopra riportate: i dipendenti vengono, infatti, inquadrati in
, a partire dalla data di assunzione, in base alle disposizioni, normative e Parte_1 ed economiche, valevoli per tutti gli altri lavoratori di FdC. L'affermazione dell'appellata secondo cui l'indennità in oggetto non è dovuta perché i ricorrenti già percepiscono un assegno ad personam di € 17,00 ancorate alle giornate di effettivo servizio, in applicazione della contrattazione integrativa dell'ex datore di lavoro Atab, non è condivisibile perché, per come evidenziato, in base al contratto individuale il lavoratore non ha diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro. Anche l'argomento secondo cui le indennità previste dall'accordo del 19/03/2008 si riferivano ai soli lavoratori del gruppo in forza alla data di stipula dell'accordo medesimo che non percepivano l'ERAS, è contraddetto dal tenore letterale del punto 8 dell'accordo in questione: “Al fine di perequare il trattamento economico degli Operatori di Esercizio operanti nelle aziende del gruppo, anche agli Operatori di Esercizio, che non hanno diritto ad ERAS in F.d.C., ancorché a tempo determinato, è riconosciuta la c.d.
4 indennità regionale di Agente Unico per ogni giornata di effettivo servizio”. La limitazione della previsione della indennità ai soli lavoratori operanti nelle aziende del gruppo non può essere intesa come vorrebbe l'appellata, perché, trattandosi di accordo aziendale stipulato tra i vertici di FdC e le OO.SS. esso non può non riguardare tutti i dipendenti – assunti direttamente dalla società, o provenienti da atti di cessione - della medesima. Piuttosto, una lettura complessiva della clausola induce a ritenere che la previsione dell'erogazione della indennità ha lo scopo di compensare la mancata percezione dell'Eras da parte di tutti coloro che, assunti in FdC dopo la sua soppressione
(con il precedente accordo del 2007), non potevano fruirne, come, appunto, il ricorrente, assunto nel 2009 [..]”. Sussiste quindi il diritto di parte ricorrente all'indennità regionale di agente unico nonché all'acconto sul salario di produttività. È da disattendere l'argomento difensivo della convenuta secondo il quale il sopravvenuto accordo del 8.9.2017 avrebbe determinato la cessazione delle indennità di agente unico e del c.d. salario di produttività atteso che proprio il testo di detto accordo (cfr. all. 14 fasc. resistente) conferma la perdurante debenza delle due indennità. Ciò detto, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente. Ed invero, i giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nella specie considerato che la pretesa creditoria è relativa al periodo maggio 2009/dicembre 2021 e che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012
(ossia il 18.7.2012) non erano prescritti i crediti relativi al periodo maggio 2009/18.7.2012, ne consegue che per i crediti oggetto dell'odierna domanda giudiziale non si pone il problema della prescrizione decorrendo il relativo termine dalla data di cessazione del rapporto. In accoglimento del ricorso e sulla scorta del conteggio di parte in atti – che è formulato sulla scorta delle giornate di presenza come desunte dalle buste paga – la società resistente deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo di € 20.405,00 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.>>
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Controparte_2
5 3.1-VIOLAZIONE DELLE REGOLE ERMENEUTICHE SULL'INTERPRETAZIONE
DEGLI ACCORDI TRA PARTE DATORIALE E LAVORATORI. Limitazione del convincimento giudiziale basato unicamente sul dato letterale della norma:
<<…La sentenza dispiega la motivazione a sostegno esclusivamente sul convincimento della valenza dell'accordo del 19.03.2008 anche dopo quello del 17.10.2011, e non tenendo conto (senza alcuna giustificazione plausibile) della intervenuta modifica ad opera del successivo accordo sindacale del 08.09. 2017…..Ritiene il giudice di prime cure che, in base al contratto individuale, il lavoratore non ha diritto alla conservazione del trattamento (concetto oscuro perché adombra un diritto che non sarebbe riconosciuto al lavoratore, contro ogni logica di conservazione delle prerogative e facoltà concesse allo stesso nel cambio di datore di lavoro, in generale), omettendo di considerare (fatto evidenziato dalla convenuta in primo grado) che il lavoratore (la deduzione in diritto era riferita all'indennità di agente unico ma anche l'atra indennità pur fondandosi su presupposti diversi, ha la stessa ratio nella finalità) ha percepito e percepisce certamente l'indennità ad agente unico nella misura erogata dall'ex ATAB con un assegno ad personam di €
17,00 e quindi quanto reclamato a titolo di indennità ad agente unico non risulta dovuto altrimenti si verificherebbe una duplicazione di erogazione per lo stesso titolo. (estratto dalla memoria di costituzione in primo grado e punto richiamato in sentenza). Da qui il richiamo alla conservazione del trattamento riservato precedentemente (diritto)…. Altra situazione contestuale necessaria ad individuare gli esatti termini dell'accordo, omessa dalla valutazione del giudice di prime cure che, invero, assurge a conclusioni affrettate e riduttive, sinteticamente declinata nella sentenza impugnata ( “Pertanto, non risulta alcuna volontà delle parti di ripristinare solo alcuni degli accordi disdettati con l'accordo del 26.10.2011, avendo al contrario le parti inteso concordare la modifica soltanto di alcuni accordi aziendali tra cui non si rinviene quello 19-3-2008 che, pertanto, stante la sospensione dell'efficacia della disdetta per effetto dell'accordo del
24.3.2011, risulta attualmente ancora in vigore…”) riguarda la sospensione degli effetti di tale disdetta che venivano momentaneamente sospesi con verbale di riunione del 24.03.2011 AL FINE
DI EVITARE lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali per il 25 marzo 2011 per le problematiche afferenti l'organizzazione aziendale, in attesa della ripresa di un confronto costruttivo di merito con i sindacati medesimi. L'ipotesi di accordo scaturito dall'incontro del 17 ottobre 2011, stipulata con tutte le Organizzazioni Sindacali, con la quale le parti hanno concordato, al fine di garantire la compatibilità gestionale aziendale con i corrispettivi garantiti dalla Regione Calabria, di ripristinare con modifiche soltanto alcuni degli accordi disdettati per come riportato nelle schede allegate e facenti parte integrante dell'accordo medesimo. Si evidenzia
6 altresì che per come stabilito all'ultimo capoverso della predetta ipotesi di accordo del 17 ottobre
2011, quest'ultima diveniva operativa dopo l'approvazione da parte dei lavoratori tramite referendum avvenuta il 03 e 04 novembre 2011….>>;
3.2-VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA VALUTAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO AI
FINI DELLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEGLI ACCORDI. MOTIVAZIONE
INSUFFICIENTE: <<... il giudice fonda il suo convincimento in assenza di valutazione sulla intervenuta modifica operata dall'accordo sindacale del 08.09.2017 che, in sostanza (modificando l'assetto precedentemente realizzatosi) stabiliva che, a far data dalla sottoscrizione dello stesso, per gli operatori di esercizio assunti dopo il 31.12.2005, con esclusione del personale viaggiante ex ATAB, la retribuzione di secondo livello sarebbe stata riconosciuta con una indennità giornaliera denominata “Salario di Produttività” legata alla presenza effettiva. In particolare
(come dedotto nella narrativa in primo grado) veniva deciso che, agli operatori di esercizio (esclusi quelli ex ATAB, come detto) sarebbero state corrisposte due voci retributive:
1)€ 11,00 a titolo di salario di produttività;
2)€ 3,50 a titolo di indennità di agente unico in sostituzione delle voci retributive attualmente percepite che dalla data di decorrenza dall'accordo del 2017 dovevano essere considerate entrambe cessate.
Pertanto, a prescindere dall'interpretazione dei precedenti accordi del 19/03/2008 e del
17/10/2011 effettuata dal Tribunale, il sopravvenuto accordo del 08/09/2017 ha stabilito la cessazione delle indennità di agente unico e del c.d. salario di produttività e quindi risulta non legittimo il diritto riconosciuto al ricorrente per il periodo 08.09.2017 – 31.12.2021 derivante dall'applicazione di una norma collettiva che non esiste più perché caducata e sostituita da altra successiva. Stante ciò si ritiene che le valutazioni esposte nella sentenza in questione siano errate in quanto, mancando il coordinamento di tutte le disposizioni della contrattazione aziendale, limitandosi al dato letterale e all'esame di alcuni degli accordi susseguitisi nel tempo, indagine limitativa che non ha centrato la reale volontà delle parti che hanno inteso stabilire il venir meno degli effetti dell'accordo di marzo 2008 a far data dal 08.09.2017….Il giudice di primo grado, infatti, non avrebbe dovuto conteggiare ai fini della somma complessiva da corrispondere all'odierno appellato le annualità relative al 2021,2020. 2019, 2018 e parte del 2017…Tutte le somme, quindi, successive all'accordo citato da ultimo e non dovute vengono indicate nello specifico:
7 1) € 805,00 conteggiata per l'anno 2021 (gg 230 *3,50 = 805,00).
2) € 721,00 per l'anno 2020 (gg.206*€3,50=721,00).
3) € 920,50 per l'anno 2019 (263*3,50= 920,50).
4) € 875,00 per l'anno 2018 (250*3,50= 920,50).
5) € 269,50 per il periodo da settembre a dicembre 2017 risultante dalla moltipli-cazione di n.77 giorni, come da riepilogo mensile e annuale allegati (All. ) per € 3,50. Quindi la somma eventualmente dovuta ammonterebbe ad € 7.308,00>>
3.3-ERRONEITA' IN PUNTO DI RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
PERCHE':13.01.2010 si sarebbero estinti per intervenuta prescrizione stante il principio da ultimo stabilito dalla Corte di Cassazione, con la decisione 06.09.2022 n. 26246, secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorrerebbe, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi la legittimazione del ricorrente alla rivendicazione varrebbe solo per i crediti retributivi maturati dopo il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della L. 92/2012 e non per quelli richiesti anteriormente a tale data che, come innanzidetto, si sono estinti per decorsa prescrizione in corso di rapporto stabile.
Quindi la somma eventualmente dovuta per il periodo 13.01.2010 -15.05.2011 sarebbe stata pari ad € 2.506,00 riveniente dalla moltiplicazione di € 7,00 ( € 3,50 A.U. + € 3,50 salario produttività) per n. 358 giornate di effettivo servizio di cui n. 254 nell'anno 2010 giusti riepiloghi mensile ed annuale che si allegano e n. 104 nell'anno 2011 giusti riepiloghi annuale e mensile allegati nel fascicolo di primo grado. Qualora il giudice avesse ritenuto che le indennità reclamate fossero, comunque, da corrispondersi fino alla loro soppressione avvenuta, come innanzidetto, con
8 l'accordo del 08.09.2017, la somma eventualmente dovuta, per il periodo 13.01.2010 - 08.09.2017, sarebbe stata pari ad € 12.831,00 come da prospetti allegati in primo grado nei quali per il periodo dal 13.01.2010 – 31.12.2010 vengono indicati i suddetti n 254 giorni di presenza e per l'anno 2017
(01.01.2017- 08.09.2017) n. 179 giorni di presenza effettivamente effettuati come da riepiloghi annuali e mensili;
per gli anni 2013 e 2015 dovevano essere riconosciuti i giorni richiesti da controparte mentre per gli anni 2011, 2012, 2014 e 2016 i giorni indicati nei riepiloghi annuali.
4.L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
5. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e , all'esito dell'acquisizione delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
6.Questa Corte si è già pronunciata più volte in giudizi identici, vertenti tra l'odierna società appellante e altri lavoratori, e a quelle sentenze è sufficiente fare rimando ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc per respingere il presente appello, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella parte in cui prevede il < riferimento a precedenti conformi> di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, <.. nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile……, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni> (Cass. 17640/2016).
7.In merito alla questione relativa all'applicabilità al ricorrente della contrattazione di secondo Part livello in essere presso prima della sua assunzione, dunque anche del punto 8) dell'accordo aziendale 19-20/3/08, questa Corte ha ritenuto, con motivazione che qui si conferma, che con il Part contratto individuale di lavoro del 21.4.09 si era obbligata a garantire l'applicazione della contrattazione aziendale presso di essa vigente anche prima dell'assunzione dell'odierno appellato.
In particolare, questo è il passaggio motivazionale con cui la questione deve essere risolta in senso favorevole al lavoratore: “occorre prendere le mosse dal contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti ad aprile del 2009 (cfr contratti di assunzione allegati al fascicolo di parte dei ricorenti
), dove, in punto di trattamento retributivo, si dispone, espressamente: “… con i lavoratori di che trattasi (ndr.: nel cui novero rientrano i ricorrenti…….) sarà instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che produrrà effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali;
in particolare, Parte_1
9 riconoscerà ai lavoratori che andrà ad assumere esclusivamente i diritti acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare attuale profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente ccnl autoferrotranvieri. Verrà altresì riconosciuta ad personam agli stessi l'applicazione della contrattazione integrativa vigente fino a quando si provvederà,
d'intesa con le OO.SS., ad una armonizzazione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito di
, in particolar modo per le eventuali indennità correlate a specifiche Parte_1 prestazioni”. In sostanza, se ne evince che il contratto individuale sottoscritto dai ricorrenti contempla espressamente il diritto del lavoratore a percepire le voci retributive previste, oltre che dal vigente ccnl autoferrotranvieri, anche dalla contrattazione integrativa del nuovo datore di lavoro, sicché l'affermazione dell'appellata – secondo cui il suddetto contratto fa riferimento agli accordi aziendali vigenti presso il datore di lavoro precedente - è contraddetta dal tenore letterale delle espressioni sopra riportate: i dipendenti vengono, infatti, inquadrati in Parte_1
, a partire dalla data di assunzione, in base alle disposizioni, normative e ed economiche,
[...] valevoli per tutti gli altri lavoratori di FdC”.
Su tali basi deve confermarsi in questa sede che al ricorrente spettano entrambe le indennità oggetto di causa, di cui al punto 8) dell'accordo aziendale del 19/20.3.08, dunque sia l'indennità di agente unico, sia l'indennità denominata salario di produttività, entrambe nell'importo di euro 3,50 per ogni giorno di servizio effettivamente prestato come operatore di esercizio.
8.Anche la seconda questione oggetto del primo motivo di appello è stata da questa Corte risolta in senso favorevole al lavoratore. L'appellante insiste nell'affermare che il succitato punto 8), oggetto di recesso datoriale intimato dal 15.5.11, ma sospeso dal 24.3.11, avesse ripreso vigore dalla data originariamente prevista in quanto il successivo accordo aziendale intervenuto nell'ottobre 2011, non avendo nulla statuito al riguardo, aveva avuto come logica conseguenza quella del ripristino dell'originario recesso. Senonché sul punto deve confermarsi l'opposta soluzione adottata da questa
Corte in analogo precedente alla stregua delle seguenti argomentazioni: “Nell'accordo siglato in data 17/10/2011, poi sottoposto a referendum ed approvato, alla pagina 2 si legge:” Preso atto dell'impegno comune delle parti ad operare e vigilare acché la gestione aziendale sia sempre più ispirata a criteri di equità, parità di trattamento e responsabilità sociale, le parti concordano quanto riportato nelle allegate schede che costituiscono parte integrante di un unico verbale e vanno a sostituire, ove in contrasto, tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate. (…) La presente ipotesi di accordo dovrà far parte di un accordo con i soggetti istituzionali interessati per le garanzie più complessive sulla soluzione delle problematiche finanziarie pregresse e sui programmi di
10 investimento e di sviluppo ed avrà validità nel suo valore economico fino alla soluzione delle criticità strutturali di settore dopo la sottoscrizione dell'accordo complessivo, le organizzazioni sindacali dichiarano che l'accordo stesso sarà operativo solo dopo l'approvazione tramite referendum da parte dei lavoratori”. Nell'accordo, dunque, non si fa riferimento al ripristino degli accordi disdettati (e quindi del ripristino degli effetti di quelli disdettati), ma a schede afferenti a diverse materie che riunite avrebbero costituito un accordo, accordo che sarebbe divenuto operativo solo dopo la (eventuale) approvazione con referendum da parte dei lavoratori. Nell'accordo si afferma che le schede (costituenti l'accordo) vanno a sostituire – ove in contrasto – tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate. Orbene, dall'esame delle schede dell'accordo (in tutto 22) e delle materie in esse trattate, si evince che non compare l'indennità di Agente Unico, materia per la quale resta, quindi, pienamente operativa la sospensione degli effetti della disdetta, stabilita nel verbale della riunione del 24\03\2011: in altri termini l'accordo del 19.3.2008, nella parte relativa al punto 8, che contempla l'indennità AU, è ancora vincolante. E del resto è incontestato che la società abbia continuato ad erogare la provvidenza economica a tutti gli operatori d'esercizio tranne che a quelli provenienti dall'ex ATAB”.
9. E' vero che il tribunale non ha preso posizione sulla difesa della società relativa alla incidenza sull'oggetto della controversia dell'ulteriore accordo aziendale del 8.9.17. Ad avviso dell'appellante le indennità richieste non erano comunque più dovute dall'8.9.17 perché il succitato accordo aziendale aveva previsto l'erogazione, per i dipendenti assunti dopo il 31.12.05, di una indennità giornaliera denominata “Salario di produttività” che andava a sostituire le voci retributive
“attualmente percepite che alla data di decorrenza del presente accordo andranno considerate entrambe cessate”. La tesi non può essere condivisa per il fatto che, come dedotto dalla stessa appellante, la richiamata previsione contrattuale conteneva un'espressa deroga per “il personale viaggiante ex Atab”, tra cui rientrava l'odierno appellato per esplicita ammissione della stessa appellante. Tanto è confermato dal fatto che la clausola, nel prevedere la sostituzione delle indennità pregresse, le definiva espressamente come attualmente percepite. E siccome è pacifico che il personale ex Atab tali voci non percepiva alla data dell'accordo del 2017, è evidente che la clausola stessa era riferita ad altre categorie di dipendenti cui, invece, le precedenti indennità venivano corrisposte.
10.Da ultimo, al fine di respingere il terzo motivo di impugnazione relativo (a)alla prescrizione e al
(b)numero di giorni di effettiva presenza ( che nell'assunto dell'appellante sarebbero inferiori rispetto a quelle indicate dal ricorrente) è sufficiente:
11 a) sotto il primo profilo, richiamare l'arresto della Corte di Cassazione secondo cui "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (cfr Cass. n. 30958/2022). Nel caso di specie vengono in considerazione crediti maturati a partire da maggio 2009 che, quindi, non erano prescritti al momento dell'entrata in vigore della cd. legge “Fornero”: il relativo termine quinquennale decorrerà dalla data di cessazione del rapporto (è pacifico tra le parti che nel 2022, allorché è stato depositato il ricorso di primo grado, il rapporto di lavoro era ancora in essere);
b) sotto il secondo profilo, rilevare che al riguardo il Tribunale ha dato atto che il conteggio del ricorrente < è formulato sulla scorta delle giornate di presenza come desunte dalle buste paga> e che l'appellante si limita a sostenere, in maniera del tutto apodittica che, invece, per alcune annualità il numero corretto delle giornate è quello riportato in prospetti riepilogativi, senza tuttavia specificare sulla base di quali fonti detti prospetti siano stati redatti e senza neanche spiegare perché le buste non conterrebbero dati esatti.
11.Conclusivamente, la sentenza va confermata.
12.Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
13. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 17/10/2023 , avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Cosenza Cosenza, giudice del lavoro, n. 1198/2023 , pubblicata in data 04/07/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
12 -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/04/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
13
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Antonio Cestone Consigliere
dr. Domenico Ottavio Siclari G.O.A.
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 981 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. Parte_1
QUINTIERI GIOVANNI
appellante
E
, con l'avv. VELTRI LOREDANA Controparte_1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1198/2023, pubblicata in data 04/07/2023; indennità di agente unico e salario di produttività.
FATTO.
1.Con ricorso del 20.3.20 esponeva: Controparte_1
-di essere dipendente di a far data dal 22.4.2009 con la qualifica di Controparte_2 operatore d'esercizio;
-di essere stato dapprima dipendente di Atab (Azienda Trasporti Automobilistica Bruzia), venendo utilizzato fino al 8.4.09 dal Consorzio Autolinee Srl, cui era subentrata Parte_1
1 assumendo le risorse umane necessarie per l'espletamento dei nuovi servizi tra il personale già adibito agli stessi;
-con accordo sindacale del 15/04/2009, si era impegnata a riconoscere ai Parte_1 detti lavoratori, tra cui il ricorrente, tutti i diritti acquisiti afferenti al profilo e al parametro retributivo, l'anzianità di servizio maturata e il trattamento economico già goduto presso il precedente datore di lavoro, oltre che quello previsto dal CCNL, nonché il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai propri lavoratori dai contratti integrativi aziendali;
-che sin da un accordo aziendale dell'1.8.86 i dipendenti di percepivano una Parte_1 indennità denominata “Indennità di Agente Unico” ed un'altra indennità accessoria denominata
“Salario di produttività”, da corrispondere agli operatori di esercizio;
-che le dette indennità, di importo pari a € 3,50 ciascuna per ogni giorno di presenza, con accordo del 3.2.07 erano state conglobate nella indennità denominata ERAS per i lavoratori assunti prima del 31.12.05 mentre, con accordo aziendale del 19/20.3.08, rientrante nel più ampio progetto di rilancio aziendale per la riorganizzazione del lavoro e dei servizi sia ferroviari che automobilistici, così si si stabiliva al punto 8: “Al fine di perequare il trattamento economico degli Operatori
d'Esercizio operanti nelle aziende del gruppo, anche agli Operatori di Esercizio che non hanno diritto ad ERAS in , ancorché a tempo determinato, è riconosciuta la cd. Parte_1
Indennità regionale di A.U. per ogni giorno di effettivo servizio. Di analogo importo per ogni giornata di effettiva presenza, verrà corrisposto un acconto sul c.d. , a tutti i Parte_2 lavoratori assunti dall'1\1\2006 da conguagliare successivamente”;
Dopo avere tanto esposto, il ricorrente denunciava che gli aveva erogato, Parte_1 così come agli altri dipendenti ex Atab, solo la voce stipendiale “Servizio Straordinario” percepita presso il precedente datore di lavoro. In particolare, tale voce gli veniva corrisposta in busta paga sotto la denominazione “Indennità ad personam” nell'importo di euro 17,00 al giorno. Tuttavia, si trattava di voce stipendiale slegata dalle mansioni di operatore di esercizio. Al contrario,
[...]
non gli aveva mai corrisposto le due indennità di agente unico e salario di Parte_1 produttività in violazione dell'accordo del 19 marzo 2008 e dell'accordo del 15.4.09, determinando un consapevole inadempimento oltre che una disparità di trattamento tra dipendenti della stessa azienda che svolgevano identica mansione.
2 Pertanto, tenuto conto che nel periodo da maggio 2009 al 31.12.2021 i giorni di presenza in servizio erano stati pari a n. 2915, egli era creditore della complessiva somma di € 20.405,00 comprensiva della indennità di agente unico e dell'Acconto sul cd. Salario di produttività.
2. Nella resistenza di con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza Controparte_2 ha accolto integralmente il ricorso con le seguenti motivazioni:
<<la questione oggetto del presente giudizio è stata di recente decisa in senso favorevole alla parte ricorrente con sentenza n. 222/2023 della Corte di Appello di Catanzaro (cfr. fasc. ricorrente) alle cui motivazioni è qui fatto richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.Nella pronuncia adesso menzionata la Corte ha osservato “[..] Nell'accordo siglato in data 17/10/2011, poi sottoposto a referendum ed approvato, alla pagina 2 si legge:” Preso atto dell'impegno comune delle parti ad operare e vigilare acché la gestione aziendale sia sempre più ispirata a criteri di equità, parità di trattamento e responsabilità sociale, le parti concordano quanto riportato nelle allegate schede che costituiscono parte integrante di un unico verbale e vanno a sostituire, ove in contrasto, tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate. (…) La presente ipotesi di accordo dovrà far parte di un accordo con i soggetti istituzionali interessati per le garanzie più complessive sulla soluzione delle problematiche finanziarie pregresse e sui programmi di investimento e di sviluppo ed avrà validità nel suo valore economico fino alla soluzione delle criticità strutturali di settore dopo la sottoscrizione dell'accordo complessivo, le organizzazioni sindacali dichiarano che l'accordo stesso sarà operativo solo dopo l'approvazione tramite referendum da parte dei lavoratori”. Nell'accordo, dunque, non si fa riferimento al ripristino degli accordi disdettati (e quindi del ripristino degli effetti di quelli disdettati), ma a schede afferenti a diverse materie che riunite avrebbero costituito un accordo, accordo che sarebbe divenuto operativo solo dopo la (eventuale) approvazione con referendum da parte dei lavoratori.
Nell'accordo si afferma che le schede (costituenti l'accordo) vanno a sostituire – ove in contrasto – tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate. Orbene, dall'esame delle schede dell'accordo (in tutto 22) e delle materie in esse trattate, si evince che non compare l'indennità di
Agente Unico, materia per la quale resta, quindi, pienamente operativa la sospensione degli effetti della disdetta, stabilita nel verbale della riunione del 24\03\2011: in altri termini l'accordo del
19.3.2008, nella parte relativa al punto 8, che contempla l'indennità AU, è ancora vincolante. E del resto è incontestato che la società abbia continuato ad erogare la provvidenza economica a tutti gli operatori d'esercizio tranne che a quelli provenienti dall'ex ATAB. Ed allora l'ulteriore questione che si pone – non esaminata dal giudice di prime cure, ma riproposta dalla società nella memoria
3 di costituzione in secondo grado – è se tale indennità spetti ai ricorrenti, operatori di esercizio provenienti dall'ex ATAB. Sul punto il Collegio richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni che sorreggono il precedente di questa Corte in analoga controversia (cfr Corte
d'Appello n. 1010/2021). Occorre prendere le mosse dal contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti ad aprile del 2009 (cfr contratti di assunzione allegati al fascicolo di parte dei ricorrenti), dove, in punto di trattamento retributivo, si dispone, espressamente: “… con i lavoratori di che trattasi (ndr.: nel cui novero rientrano i ricorrenti…….) sarà instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che produrrà effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali;
in particolare,
riconoscerà ai lavoratori che andrà ad assumere esclusivamente i diritti Parte_1 acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare attuale profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente ccnl autoferrotranvieri. Verrà altresì riconosciuta ad personam agli stessi l'applicazione della contrattazione integrativa vigente fino a quando si provvederà, d'intesa con le OO.SS., ad una armonizzazione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito di , in particolar modo per le eventuali indennità Parte_1 correlate a specifiche prestazioni”. In sostanza, se ne evince che il contratto individuale sottoscritto dai ricorrenti contempla espressamente il diritto del lavoratore a percepire le voci retributive previste, oltre che dal vigente ccnl autoferrotranvieri, anche dalla contrattazione integrativa del nuovo datore di lavoro, sicché l'affermazione dell'appellata – secondo cui il suddetto contratto fa riferimento agli accordi aziendali vigenti presso il datore di lavoro precedente - è contraddetta dal tenore letterale delle espressioni sopra riportate: i dipendenti vengono, infatti, inquadrati in
, a partire dalla data di assunzione, in base alle disposizioni, normative e Parte_1 ed economiche, valevoli per tutti gli altri lavoratori di FdC. L'affermazione dell'appellata secondo cui l'indennità in oggetto non è dovuta perché i ricorrenti già percepiscono un assegno ad personam di € 17,00 ancorate alle giornate di effettivo servizio, in applicazione della contrattazione integrativa dell'ex datore di lavoro Atab, non è condivisibile perché, per come evidenziato, in base al contratto individuale il lavoratore non ha diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro. Anche l'argomento secondo cui le indennità previste dall'accordo del 19/03/2008 si riferivano ai soli lavoratori del gruppo in forza alla data di stipula dell'accordo medesimo che non percepivano l'ERAS, è contraddetto dal tenore letterale del punto 8 dell'accordo in questione: “Al fine di perequare il trattamento economico degli Operatori di Esercizio operanti nelle aziende del gruppo, anche agli Operatori di Esercizio, che non hanno diritto ad ERAS in F.d.C., ancorché a tempo determinato, è riconosciuta la c.d.
4 indennità regionale di Agente Unico per ogni giornata di effettivo servizio”. La limitazione della previsione della indennità ai soli lavoratori operanti nelle aziende del gruppo non può essere intesa come vorrebbe l'appellata, perché, trattandosi di accordo aziendale stipulato tra i vertici di FdC e le OO.SS. esso non può non riguardare tutti i dipendenti – assunti direttamente dalla società, o provenienti da atti di cessione - della medesima. Piuttosto, una lettura complessiva della clausola induce a ritenere che la previsione dell'erogazione della indennità ha lo scopo di compensare la mancata percezione dell'Eras da parte di tutti coloro che, assunti in FdC dopo la sua soppressione
(con il precedente accordo del 2007), non potevano fruirne, come, appunto, il ricorrente, assunto nel 2009 [..]”. Sussiste quindi il diritto di parte ricorrente all'indennità regionale di agente unico nonché all'acconto sul salario di produttività. È da disattendere l'argomento difensivo della convenuta secondo il quale il sopravvenuto accordo del 8.9.2017 avrebbe determinato la cessazione delle indennità di agente unico e del c.d. salario di produttività atteso che proprio il testo di detto accordo (cfr. all. 14 fasc. resistente) conferma la perdurante debenza delle due indennità. Ciò detto, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente. Ed invero, i giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nella specie considerato che la pretesa creditoria è relativa al periodo maggio 2009/dicembre 2021 e che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012
(ossia il 18.7.2012) non erano prescritti i crediti relativi al periodo maggio 2009/18.7.2012, ne consegue che per i crediti oggetto dell'odierna domanda giudiziale non si pone il problema della prescrizione decorrendo il relativo termine dalla data di cessazione del rapporto. In accoglimento del ricorso e sulla scorta del conteggio di parte in atti – che è formulato sulla scorta delle giornate di presenza come desunte dalle buste paga – la società resistente deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo di € 20.405,00 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.>>
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Controparte_2
5 3.1-VIOLAZIONE DELLE REGOLE ERMENEUTICHE SULL'INTERPRETAZIONE
DEGLI ACCORDI TRA PARTE DATORIALE E LAVORATORI. Limitazione del convincimento giudiziale basato unicamente sul dato letterale della norma:
<<…La sentenza dispiega la motivazione a sostegno esclusivamente sul convincimento della valenza dell'accordo del 19.03.2008 anche dopo quello del 17.10.2011, e non tenendo conto (senza alcuna giustificazione plausibile) della intervenuta modifica ad opera del successivo accordo sindacale del 08.09. 2017…..Ritiene il giudice di prime cure che, in base al contratto individuale, il lavoratore non ha diritto alla conservazione del trattamento (concetto oscuro perché adombra un diritto che non sarebbe riconosciuto al lavoratore, contro ogni logica di conservazione delle prerogative e facoltà concesse allo stesso nel cambio di datore di lavoro, in generale), omettendo di considerare (fatto evidenziato dalla convenuta in primo grado) che il lavoratore (la deduzione in diritto era riferita all'indennità di agente unico ma anche l'atra indennità pur fondandosi su presupposti diversi, ha la stessa ratio nella finalità) ha percepito e percepisce certamente l'indennità ad agente unico nella misura erogata dall'ex ATAB con un assegno ad personam di €
17,00 e quindi quanto reclamato a titolo di indennità ad agente unico non risulta dovuto altrimenti si verificherebbe una duplicazione di erogazione per lo stesso titolo. (estratto dalla memoria di costituzione in primo grado e punto richiamato in sentenza). Da qui il richiamo alla conservazione del trattamento riservato precedentemente (diritto)…. Altra situazione contestuale necessaria ad individuare gli esatti termini dell'accordo, omessa dalla valutazione del giudice di prime cure che, invero, assurge a conclusioni affrettate e riduttive, sinteticamente declinata nella sentenza impugnata ( “Pertanto, non risulta alcuna volontà delle parti di ripristinare solo alcuni degli accordi disdettati con l'accordo del 26.10.2011, avendo al contrario le parti inteso concordare la modifica soltanto di alcuni accordi aziendali tra cui non si rinviene quello 19-3-2008 che, pertanto, stante la sospensione dell'efficacia della disdetta per effetto dell'accordo del
24.3.2011, risulta attualmente ancora in vigore…”) riguarda la sospensione degli effetti di tale disdetta che venivano momentaneamente sospesi con verbale di riunione del 24.03.2011 AL FINE
DI EVITARE lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali per il 25 marzo 2011 per le problematiche afferenti l'organizzazione aziendale, in attesa della ripresa di un confronto costruttivo di merito con i sindacati medesimi. L'ipotesi di accordo scaturito dall'incontro del 17 ottobre 2011, stipulata con tutte le Organizzazioni Sindacali, con la quale le parti hanno concordato, al fine di garantire la compatibilità gestionale aziendale con i corrispettivi garantiti dalla Regione Calabria, di ripristinare con modifiche soltanto alcuni degli accordi disdettati per come riportato nelle schede allegate e facenti parte integrante dell'accordo medesimo. Si evidenzia
6 altresì che per come stabilito all'ultimo capoverso della predetta ipotesi di accordo del 17 ottobre
2011, quest'ultima diveniva operativa dopo l'approvazione da parte dei lavoratori tramite referendum avvenuta il 03 e 04 novembre 2011….>>;
3.2-VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA VALUTAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO AI
FINI DELLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEGLI ACCORDI. MOTIVAZIONE
INSUFFICIENTE: <<... il giudice fonda il suo convincimento in assenza di valutazione sulla intervenuta modifica operata dall'accordo sindacale del 08.09.2017 che, in sostanza (modificando l'assetto precedentemente realizzatosi) stabiliva che, a far data dalla sottoscrizione dello stesso, per gli operatori di esercizio assunti dopo il 31.12.2005, con esclusione del personale viaggiante ex ATAB, la retribuzione di secondo livello sarebbe stata riconosciuta con una indennità giornaliera denominata “Salario di Produttività” legata alla presenza effettiva. In particolare
(come dedotto nella narrativa in primo grado) veniva deciso che, agli operatori di esercizio (esclusi quelli ex ATAB, come detto) sarebbero state corrisposte due voci retributive:
1)€ 11,00 a titolo di salario di produttività;
2)€ 3,50 a titolo di indennità di agente unico in sostituzione delle voci retributive attualmente percepite che dalla data di decorrenza dall'accordo del 2017 dovevano essere considerate entrambe cessate.
Pertanto, a prescindere dall'interpretazione dei precedenti accordi del 19/03/2008 e del
17/10/2011 effettuata dal Tribunale, il sopravvenuto accordo del 08/09/2017 ha stabilito la cessazione delle indennità di agente unico e del c.d. salario di produttività e quindi risulta non legittimo il diritto riconosciuto al ricorrente per il periodo 08.09.2017 – 31.12.2021 derivante dall'applicazione di una norma collettiva che non esiste più perché caducata e sostituita da altra successiva. Stante ciò si ritiene che le valutazioni esposte nella sentenza in questione siano errate in quanto, mancando il coordinamento di tutte le disposizioni della contrattazione aziendale, limitandosi al dato letterale e all'esame di alcuni degli accordi susseguitisi nel tempo, indagine limitativa che non ha centrato la reale volontà delle parti che hanno inteso stabilire il venir meno degli effetti dell'accordo di marzo 2008 a far data dal 08.09.2017….Il giudice di primo grado, infatti, non avrebbe dovuto conteggiare ai fini della somma complessiva da corrispondere all'odierno appellato le annualità relative al 2021,2020. 2019, 2018 e parte del 2017…Tutte le somme, quindi, successive all'accordo citato da ultimo e non dovute vengono indicate nello specifico:
7 1) € 805,00 conteggiata per l'anno 2021 (gg 230 *3,50 = 805,00).
2) € 721,00 per l'anno 2020 (gg.206*€3,50=721,00).
3) € 920,50 per l'anno 2019 (263*3,50= 920,50).
4) € 875,00 per l'anno 2018 (250*3,50= 920,50).
5) € 269,50 per il periodo da settembre a dicembre 2017 risultante dalla moltipli-cazione di n.77 giorni, come da riepilogo mensile e annuale allegati (All. ) per € 3,50. Quindi la somma eventualmente dovuta ammonterebbe ad € 7.308,00>>
3.3-ERRONEITA' IN PUNTO DI RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
PERCHE':
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi la legittimazione del ricorrente alla rivendicazione varrebbe solo per i crediti retributivi maturati dopo il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della L. 92/2012 e non per quelli richiesti anteriormente a tale data che, come innanzidetto, si sono estinti per decorsa prescrizione in corso di rapporto stabile.
Quindi la somma eventualmente dovuta per il periodo 13.01.2010 -15.05.2011 sarebbe stata pari ad € 2.506,00 riveniente dalla moltiplicazione di € 7,00 ( € 3,50 A.U. + € 3,50 salario produttività) per n. 358 giornate di effettivo servizio di cui n. 254 nell'anno 2010 giusti riepiloghi mensile ed annuale che si allegano e n. 104 nell'anno 2011 giusti riepiloghi annuale e mensile allegati nel fascicolo di primo grado. Qualora il giudice avesse ritenuto che le indennità reclamate fossero, comunque, da corrispondersi fino alla loro soppressione avvenuta, come innanzidetto, con
8 l'accordo del 08.09.2017, la somma eventualmente dovuta, per il periodo 13.01.2010 - 08.09.2017, sarebbe stata pari ad € 12.831,00 come da prospetti allegati in primo grado nei quali per il periodo dal 13.01.2010 – 31.12.2010 vengono indicati i suddetti n 254 giorni di presenza e per l'anno 2017
(01.01.2017- 08.09.2017) n. 179 giorni di presenza effettivamente effettuati come da riepiloghi annuali e mensili;
per gli anni 2013 e 2015 dovevano essere riconosciuti i giorni richiesti da controparte mentre per gli anni 2011, 2012, 2014 e 2016 i giorni indicati nei riepiloghi annuali.
4.L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
5. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e , all'esito dell'acquisizione delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
6.Questa Corte si è già pronunciata più volte in giudizi identici, vertenti tra l'odierna società appellante e altri lavoratori, e a quelle sentenze è sufficiente fare rimando ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc per respingere il presente appello, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella parte in cui prevede il < riferimento a precedenti conformi> di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, <.. nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile……, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni> (Cass. 17640/2016).
7.In merito alla questione relativa all'applicabilità al ricorrente della contrattazione di secondo Part livello in essere presso prima della sua assunzione, dunque anche del punto 8) dell'accordo aziendale 19-20/3/08, questa Corte ha ritenuto, con motivazione che qui si conferma, che con il Part contratto individuale di lavoro del 21.4.09 si era obbligata a garantire l'applicazione della contrattazione aziendale presso di essa vigente anche prima dell'assunzione dell'odierno appellato.
In particolare, questo è il passaggio motivazionale con cui la questione deve essere risolta in senso favorevole al lavoratore: “occorre prendere le mosse dal contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti ad aprile del 2009 (cfr contratti di assunzione allegati al fascicolo di parte dei ricorenti
), dove, in punto di trattamento retributivo, si dispone, espressamente: “… con i lavoratori di che trattasi (ndr.: nel cui novero rientrano i ricorrenti…….) sarà instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che produrrà effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali;
in particolare, Parte_1
9 riconoscerà ai lavoratori che andrà ad assumere esclusivamente i diritti acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare attuale profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente ccnl autoferrotranvieri. Verrà altresì riconosciuta ad personam agli stessi l'applicazione della contrattazione integrativa vigente fino a quando si provvederà,
d'intesa con le OO.SS., ad una armonizzazione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito di
, in particolar modo per le eventuali indennità correlate a specifiche Parte_1 prestazioni”. In sostanza, se ne evince che il contratto individuale sottoscritto dai ricorrenti contempla espressamente il diritto del lavoratore a percepire le voci retributive previste, oltre che dal vigente ccnl autoferrotranvieri, anche dalla contrattazione integrativa del nuovo datore di lavoro, sicché l'affermazione dell'appellata – secondo cui il suddetto contratto fa riferimento agli accordi aziendali vigenti presso il datore di lavoro precedente - è contraddetta dal tenore letterale delle espressioni sopra riportate: i dipendenti vengono, infatti, inquadrati in Parte_1
, a partire dalla data di assunzione, in base alle disposizioni, normative e ed economiche,
[...] valevoli per tutti gli altri lavoratori di FdC”.
Su tali basi deve confermarsi in questa sede che al ricorrente spettano entrambe le indennità oggetto di causa, di cui al punto 8) dell'accordo aziendale del 19/20.3.08, dunque sia l'indennità di agente unico, sia l'indennità denominata salario di produttività, entrambe nell'importo di euro 3,50 per ogni giorno di servizio effettivamente prestato come operatore di esercizio.
8.Anche la seconda questione oggetto del primo motivo di appello è stata da questa Corte risolta in senso favorevole al lavoratore. L'appellante insiste nell'affermare che il succitato punto 8), oggetto di recesso datoriale intimato dal 15.5.11, ma sospeso dal 24.3.11, avesse ripreso vigore dalla data originariamente prevista in quanto il successivo accordo aziendale intervenuto nell'ottobre 2011, non avendo nulla statuito al riguardo, aveva avuto come logica conseguenza quella del ripristino dell'originario recesso. Senonché sul punto deve confermarsi l'opposta soluzione adottata da questa
Corte in analogo precedente alla stregua delle seguenti argomentazioni: “Nell'accordo siglato in data 17/10/2011, poi sottoposto a referendum ed approvato, alla pagina 2 si legge:” Preso atto dell'impegno comune delle parti ad operare e vigilare acché la gestione aziendale sia sempre più ispirata a criteri di equità, parità di trattamento e responsabilità sociale, le parti concordano quanto riportato nelle allegate schede che costituiscono parte integrante di un unico verbale e vanno a sostituire, ove in contrasto, tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate. (…) La presente ipotesi di accordo dovrà far parte di un accordo con i soggetti istituzionali interessati per le garanzie più complessive sulla soluzione delle problematiche finanziarie pregresse e sui programmi di
10 investimento e di sviluppo ed avrà validità nel suo valore economico fino alla soluzione delle criticità strutturali di settore dopo la sottoscrizione dell'accordo complessivo, le organizzazioni sindacali dichiarano che l'accordo stesso sarà operativo solo dopo l'approvazione tramite referendum da parte dei lavoratori”. Nell'accordo, dunque, non si fa riferimento al ripristino degli accordi disdettati (e quindi del ripristino degli effetti di quelli disdettati), ma a schede afferenti a diverse materie che riunite avrebbero costituito un accordo, accordo che sarebbe divenuto operativo solo dopo la (eventuale) approvazione con referendum da parte dei lavoratori. Nell'accordo si afferma che le schede (costituenti l'accordo) vanno a sostituire – ove in contrasto – tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate. Orbene, dall'esame delle schede dell'accordo (in tutto 22) e delle materie in esse trattate, si evince che non compare l'indennità di Agente Unico, materia per la quale resta, quindi, pienamente operativa la sospensione degli effetti della disdetta, stabilita nel verbale della riunione del 24\03\2011: in altri termini l'accordo del 19.3.2008, nella parte relativa al punto 8, che contempla l'indennità AU, è ancora vincolante. E del resto è incontestato che la società abbia continuato ad erogare la provvidenza economica a tutti gli operatori d'esercizio tranne che a quelli provenienti dall'ex ATAB”.
9. E' vero che il tribunale non ha preso posizione sulla difesa della società relativa alla incidenza sull'oggetto della controversia dell'ulteriore accordo aziendale del 8.9.17. Ad avviso dell'appellante le indennità richieste non erano comunque più dovute dall'8.9.17 perché il succitato accordo aziendale aveva previsto l'erogazione, per i dipendenti assunti dopo il 31.12.05, di una indennità giornaliera denominata “Salario di produttività” che andava a sostituire le voci retributive
“attualmente percepite che alla data di decorrenza del presente accordo andranno considerate entrambe cessate”. La tesi non può essere condivisa per il fatto che, come dedotto dalla stessa appellante, la richiamata previsione contrattuale conteneva un'espressa deroga per “il personale viaggiante ex Atab”, tra cui rientrava l'odierno appellato per esplicita ammissione della stessa appellante. Tanto è confermato dal fatto che la clausola, nel prevedere la sostituzione delle indennità pregresse, le definiva espressamente come attualmente percepite. E siccome è pacifico che il personale ex Atab tali voci non percepiva alla data dell'accordo del 2017, è evidente che la clausola stessa era riferita ad altre categorie di dipendenti cui, invece, le precedenti indennità venivano corrisposte.
10.Da ultimo, al fine di respingere il terzo motivo di impugnazione relativo (a)alla prescrizione e al
(b)numero di giorni di effettiva presenza ( che nell'assunto dell'appellante sarebbero inferiori rispetto a quelle indicate dal ricorrente) è sufficiente:
11 a) sotto il primo profilo, richiamare l'arresto della Corte di Cassazione secondo cui "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (cfr Cass. n. 30958/2022). Nel caso di specie vengono in considerazione crediti maturati a partire da maggio 2009 che, quindi, non erano prescritti al momento dell'entrata in vigore della cd. legge “Fornero”: il relativo termine quinquennale decorrerà dalla data di cessazione del rapporto (è pacifico tra le parti che nel 2022, allorché è stato depositato il ricorso di primo grado, il rapporto di lavoro era ancora in essere);
b) sotto il secondo profilo, rilevare che al riguardo il Tribunale ha dato atto che il conteggio del ricorrente < è formulato sulla scorta delle giornate di presenza come desunte dalle buste paga> e che l'appellante si limita a sostenere, in maniera del tutto apodittica che, invece, per alcune annualità il numero corretto delle giornate è quello riportato in prospetti riepilogativi, senza tuttavia specificare sulla base di quali fonti detti prospetti siano stati redatti e senza neanche spiegare perché le buste non conterrebbero dati esatti.
11.Conclusivamente, la sentenza va confermata.
12.Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
13. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 17/10/2023 , avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Cosenza Cosenza, giudice del lavoro, n. 1198/2023 , pubblicata in data 04/07/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
12 -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/04/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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