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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/07/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i seguenti magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 183/2020 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MANDARANO CHIARA STEFANIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. ORICCHIO LUCIO
RESISTENTE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso per il recepimento degli accordi ragg iunti all'udienza del 29/5/2025, come riportati a verbale dell'udienza medesima.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/2/2020, Parte_2 premetteva di aver contratto matrimonio con in data CP_1
15/12/2001 in Pollica, dal quale erano nati , nata il [...], e Per_1 Per_2 nato il [...]; evidenziava, dunque, che l'intestato Tribunale, con decreto dell'10/11/2011, cron. 7338/11 R.G. 1104/11, aveva omologato la separazione consensuale, sulla base delle condizioni concordate tra le parti e che, con successivo decreto n. cron. 2030/16 R.G. 280/15, il
Tribunale, su ricorso del riduceva, rispetto a quanto previsto CP_1 nell'ambito delle suddette condizioni, l'assegno di mantenimento ad €
900,00. Evidenziava che, elasso il termine di legge, poiché erano trascorsi ben più di dodici mesi dalla prima comparizione delle parti dinanzi al
Tribunale per la celebrazione dell'udienza presidenziale, sussistevano tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riguardo alle ulteriori statuizioni, la ricorrente deduceva il completo disinteresse del resistente nel coltivare il rapporto con i propri figli, al punto che le condizioni concernenti il diritto di visita erano state rispettate solo per il primo anno, giacché, in seguito, egli aveva smesso di vedere – se non del tutto casualmente, perché li incontrava in strada – e sentire i figli minori, precisando che l'ultimo weekend che i minori avevano trascorso con il padre risaliva, addirittura, al 2012; evidenziava che, acquisito il consenso del ella procedeva a CP_1 trasferirsi, dapprima, il Basilicata e, poi, a Roma, ove le occasioni lavorative per sé e per la figlia – che, nelle more, decideva di Per_1 interrompere gli studi e mostrava un carattere particolarmente complesso – erano sicuramente più vantaggiose, ma tanto comportava l'ancor più profondo distacco tra il padre e i figli, il cui rapporto si riduceva alle scarse occasioni in cui, tornati presso la famiglia materna ad questi ultimi lo incontravano casualmente in strada. Il Per_3 disinteresse dedotto dalla ricorrente giungev a ad attingere, poi, aspetti particolarmente importanti nella vita dei minori, avendo ella trovato difficoltà ed essendosi dovuta rivolgere ai legali anche al fine di ottenere la firma del per l'iscrizione del figlio presso la scuola media CP_1 Per_2
e per l'iscrizione della figlia presso un centro per l'impiego. Anche Per_1 sul versante economico, la ricorrente ha lamentato continue inadempienze da parte del il quale ha smesso di versare con CP_1 continuità e regolarità il mantenimento stabilito già a partire dal 2014, accumulando, così, un cospicuo debito, oggetto di atto di precetto intimatogli, per il quale era stato redatto un piano di rientro, poi, parimenti, rimasto inadempiuto.
Su tali basi, concludeva la ricorrente perché il Tribunale adito volesse pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, prevedendo, in via accessoria, l'affidamento esclusivo dei minori in capo ad essa, un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 1.200,00 mensili ed un assegno divorzile pari ad € 200,00 per i soli primi due anni o, in subordine, il solo mantenimento per i figli pari ad € 1.400,00 e, comunque, non inferiore ad € 900,00, oltre, in ogni caso, al 50% delle spese, lasciando libero il diritto di visita del resistente, vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 5/10/2020, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 del matrimonio, ma contestava, in punto di fatto, le deduzioni della ricorrente sulle statuizioni accessorie. In particolare, egli precisava di non essersi mai disinteressato ai figli, ma di avere, anzi, sempre cercato di instaurare con gli stessi un buon rapporto, osteggiato, tuttavia, dalla madre, la quale, infatti, lungi dal facilitare la relazione dei minori con il padre, ne sminuiva la figura, così ingenerando nei figli sentimenti di avversione verso lo stesso. Anche dal punto di vista economico, il resistente deduceva di aver sempre fatto quanto in sua possibilità per adempiere all'obbligo di mantenimento, che, tuttavia, era divenuto sempre più gravoso, pur essendolo, per la verità, già ab origine, anche per la costruzione di una nuova famiglia, con la nascita di altri figli.
Su tali basi e sul presupposto degli effettivi redditi percepiti dal resistente, egli concludeva perché il Tribunale volesse, in via principale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la ricorrente e, quanto alle statuizioni accessorie, confermare il regime di affidamento condiviso dei minori e ridurre l'assegno di mantenimento a favore di questi ultimi, ad € 500,00 mensili, con vittoria di spese di lite.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, designato il giudice istruttore e mutato, più volte, il magistrato, il fascicolo perveniva alla scrivente. Con sentenza parziale dell'8/3/2024, il Collegio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con ordinanza emessa in pari data, il fascicolo veniva rimesso sul ruolo istruttorio per le determinazioni istruttorie e, ritenutane l'opportunità, essendo, nelle more del giudizio, la figlia divenuta maggiorenne, Per_1 veniva disposta l'audizione del minore Per_2
All'udienza calendarizzata per la predetta audizione ed a seguito della stessa, dopo lunga discussione con il giudice e su sua sollecitazione, le parti giungevano ad un accordo, nei seguenti termini, riportati a verbale d'udienza del 29/5/2025:
“il diritto di visita del padre nei confronti di viene lasciato libero, Per_2 alla luce dell'età adolescenziale del minore, con affido esclusivo in capo alla madre. Sulle statuizioni economiche, le parti concordano a che il padre versi, a titolo di mantenimento per i figli, € 200,00 ad , da Per_1 versarsi direttamente alla stessa, entro il 20 di ogni mese, ed € 400,00 a
da versarsi alla madre entro il 20 di ogni mese, e che le spese Per_2 straordinarie siano ripartite nella misura del 50% ciascuno tra le parti, previo congruo avviso e se puntualmente documentate. Le parti si accordano, inoltre, a che l'AUU continui ad essere percepito per l'intero dalla madre”.
Dal colloquio con il minore invero, era emerso il totale Per_2 disinteresse che il resistente aveva mostrato, nei confronti dei figli, nel corso degli anni, giunto finanche a non sentirli per il loro compleanno o per il semplice scambio di auguri in occasione del Natale o della Pasqua.
Ebbene, a prescindere dalle motivazioni che avevano condotto il a CP_1 distaccarsi dai propri figli, questi ultimi, anche a cagione della loro tenera età quando è intervenuta la separazione dei genitori, non hanno mai percepito il resistente come figura paterna di riferimento e lo hanno, pertanto, rifiutato, sentendosi, però, legittimati nell'esternazione del suddetto rifiuto, dai comportamenti evitanti mostrati dallo stesso. Egli è, comunque, parso intenzionato a ricercare un recupero del rapporto con i propri figli, ma, mostratosi conscio del proprio pregresso atteggiamento, ha concordato con l'opportunità che il figlio sia affidato, in via Per_2 esclusiva, alla ricorrente, ferma la possibilità di esercitare liberamente il proprio diritto di visita, anche alla luce dell'età raggiunta dal ragazzo, ormai sedicenne.
Ritiene, pertanto, il Collegio di recepire le suddette condizioni con riferimento alle statuizioni accessorie concordate dalle parti all'udienza del 29/5/2025, poiché rispondenti all'interesse della prole.
Con riguardo al regime delle spese di lite, visti gli esiti del giudizio, sussistono giuste ragioni per procedere alla integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, così provvede:
- Recepisce, con riguardo alle statuizioni accessorie richieste nel giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e le condizioni concordate Parte_1 Parte_3 dalle parti all'udienza del 29/5/2025 e, per l'effetto:
1) Affida il minore in via esclusiva alla madre, Persona_4 [...]
; Parte_1
2) Dispone che corrisponda, a titolo di mantenimento per Parte_3
i figli, € 200,00 ad da versarsi direttamente alla stessa, Parte_4 entro il 20 di ogni mese, ed € 400,00 a da versarsi alla Persona_4 madre, , entro il 20 di ogni mese, oltre Parte_1 rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
3) Dispone che le spese straordinarie per i figli siano ripartite tra le parti nella misura del 50%;
4) Dispone che l'AUU sia percepito per l'intero da
[...]
. Parte_1
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, 25/7/2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i seguenti magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 183/2020 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MANDARANO CHIARA STEFANIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. ORICCHIO LUCIO
RESISTENTE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso per il recepimento degli accordi ragg iunti all'udienza del 29/5/2025, come riportati a verbale dell'udienza medesima.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/2/2020, Parte_2 premetteva di aver contratto matrimonio con in data CP_1
15/12/2001 in Pollica, dal quale erano nati , nata il [...], e Per_1 Per_2 nato il [...]; evidenziava, dunque, che l'intestato Tribunale, con decreto dell'10/11/2011, cron. 7338/11 R.G. 1104/11, aveva omologato la separazione consensuale, sulla base delle condizioni concordate tra le parti e che, con successivo decreto n. cron. 2030/16 R.G. 280/15, il
Tribunale, su ricorso del riduceva, rispetto a quanto previsto CP_1 nell'ambito delle suddette condizioni, l'assegno di mantenimento ad €
900,00. Evidenziava che, elasso il termine di legge, poiché erano trascorsi ben più di dodici mesi dalla prima comparizione delle parti dinanzi al
Tribunale per la celebrazione dell'udienza presidenziale, sussistevano tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riguardo alle ulteriori statuizioni, la ricorrente deduceva il completo disinteresse del resistente nel coltivare il rapporto con i propri figli, al punto che le condizioni concernenti il diritto di visita erano state rispettate solo per il primo anno, giacché, in seguito, egli aveva smesso di vedere – se non del tutto casualmente, perché li incontrava in strada – e sentire i figli minori, precisando che l'ultimo weekend che i minori avevano trascorso con il padre risaliva, addirittura, al 2012; evidenziava che, acquisito il consenso del ella procedeva a CP_1 trasferirsi, dapprima, il Basilicata e, poi, a Roma, ove le occasioni lavorative per sé e per la figlia – che, nelle more, decideva di Per_1 interrompere gli studi e mostrava un carattere particolarmente complesso – erano sicuramente più vantaggiose, ma tanto comportava l'ancor più profondo distacco tra il padre e i figli, il cui rapporto si riduceva alle scarse occasioni in cui, tornati presso la famiglia materna ad questi ultimi lo incontravano casualmente in strada. Il Per_3 disinteresse dedotto dalla ricorrente giungev a ad attingere, poi, aspetti particolarmente importanti nella vita dei minori, avendo ella trovato difficoltà ed essendosi dovuta rivolgere ai legali anche al fine di ottenere la firma del per l'iscrizione del figlio presso la scuola media CP_1 Per_2
e per l'iscrizione della figlia presso un centro per l'impiego. Anche Per_1 sul versante economico, la ricorrente ha lamentato continue inadempienze da parte del il quale ha smesso di versare con CP_1 continuità e regolarità il mantenimento stabilito già a partire dal 2014, accumulando, così, un cospicuo debito, oggetto di atto di precetto intimatogli, per il quale era stato redatto un piano di rientro, poi, parimenti, rimasto inadempiuto.
Su tali basi, concludeva la ricorrente perché il Tribunale adito volesse pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, prevedendo, in via accessoria, l'affidamento esclusivo dei minori in capo ad essa, un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 1.200,00 mensili ed un assegno divorzile pari ad € 200,00 per i soli primi due anni o, in subordine, il solo mantenimento per i figli pari ad € 1.400,00 e, comunque, non inferiore ad € 900,00, oltre, in ogni caso, al 50% delle spese, lasciando libero il diritto di visita del resistente, vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 5/10/2020, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 del matrimonio, ma contestava, in punto di fatto, le deduzioni della ricorrente sulle statuizioni accessorie. In particolare, egli precisava di non essersi mai disinteressato ai figli, ma di avere, anzi, sempre cercato di instaurare con gli stessi un buon rapporto, osteggiato, tuttavia, dalla madre, la quale, infatti, lungi dal facilitare la relazione dei minori con il padre, ne sminuiva la figura, così ingenerando nei figli sentimenti di avversione verso lo stesso. Anche dal punto di vista economico, il resistente deduceva di aver sempre fatto quanto in sua possibilità per adempiere all'obbligo di mantenimento, che, tuttavia, era divenuto sempre più gravoso, pur essendolo, per la verità, già ab origine, anche per la costruzione di una nuova famiglia, con la nascita di altri figli.
Su tali basi e sul presupposto degli effettivi redditi percepiti dal resistente, egli concludeva perché il Tribunale volesse, in via principale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la ricorrente e, quanto alle statuizioni accessorie, confermare il regime di affidamento condiviso dei minori e ridurre l'assegno di mantenimento a favore di questi ultimi, ad € 500,00 mensili, con vittoria di spese di lite.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, designato il giudice istruttore e mutato, più volte, il magistrato, il fascicolo perveniva alla scrivente. Con sentenza parziale dell'8/3/2024, il Collegio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con ordinanza emessa in pari data, il fascicolo veniva rimesso sul ruolo istruttorio per le determinazioni istruttorie e, ritenutane l'opportunità, essendo, nelle more del giudizio, la figlia divenuta maggiorenne, Per_1 veniva disposta l'audizione del minore Per_2
All'udienza calendarizzata per la predetta audizione ed a seguito della stessa, dopo lunga discussione con il giudice e su sua sollecitazione, le parti giungevano ad un accordo, nei seguenti termini, riportati a verbale d'udienza del 29/5/2025:
“il diritto di visita del padre nei confronti di viene lasciato libero, Per_2 alla luce dell'età adolescenziale del minore, con affido esclusivo in capo alla madre. Sulle statuizioni economiche, le parti concordano a che il padre versi, a titolo di mantenimento per i figli, € 200,00 ad , da Per_1 versarsi direttamente alla stessa, entro il 20 di ogni mese, ed € 400,00 a
da versarsi alla madre entro il 20 di ogni mese, e che le spese Per_2 straordinarie siano ripartite nella misura del 50% ciascuno tra le parti, previo congruo avviso e se puntualmente documentate. Le parti si accordano, inoltre, a che l'AUU continui ad essere percepito per l'intero dalla madre”.
Dal colloquio con il minore invero, era emerso il totale Per_2 disinteresse che il resistente aveva mostrato, nei confronti dei figli, nel corso degli anni, giunto finanche a non sentirli per il loro compleanno o per il semplice scambio di auguri in occasione del Natale o della Pasqua.
Ebbene, a prescindere dalle motivazioni che avevano condotto il a CP_1 distaccarsi dai propri figli, questi ultimi, anche a cagione della loro tenera età quando è intervenuta la separazione dei genitori, non hanno mai percepito il resistente come figura paterna di riferimento e lo hanno, pertanto, rifiutato, sentendosi, però, legittimati nell'esternazione del suddetto rifiuto, dai comportamenti evitanti mostrati dallo stesso. Egli è, comunque, parso intenzionato a ricercare un recupero del rapporto con i propri figli, ma, mostratosi conscio del proprio pregresso atteggiamento, ha concordato con l'opportunità che il figlio sia affidato, in via Per_2 esclusiva, alla ricorrente, ferma la possibilità di esercitare liberamente il proprio diritto di visita, anche alla luce dell'età raggiunta dal ragazzo, ormai sedicenne.
Ritiene, pertanto, il Collegio di recepire le suddette condizioni con riferimento alle statuizioni accessorie concordate dalle parti all'udienza del 29/5/2025, poiché rispondenti all'interesse della prole.
Con riguardo al regime delle spese di lite, visti gli esiti del giudizio, sussistono giuste ragioni per procedere alla integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, così provvede:
- Recepisce, con riguardo alle statuizioni accessorie richieste nel giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e le condizioni concordate Parte_1 Parte_3 dalle parti all'udienza del 29/5/2025 e, per l'effetto:
1) Affida il minore in via esclusiva alla madre, Persona_4 [...]
; Parte_1
2) Dispone che corrisponda, a titolo di mantenimento per Parte_3
i figli, € 200,00 ad da versarsi direttamente alla stessa, Parte_4 entro il 20 di ogni mese, ed € 400,00 a da versarsi alla Persona_4 madre, , entro il 20 di ogni mese, oltre Parte_1 rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
3) Dispone che le spese straordinarie per i figli siano ripartite tra le parti nella misura del 50%;
4) Dispone che l'AUU sia percepito per l'intero da
[...]
. Parte_1
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, 25/7/2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni