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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/09/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 10/09/2025 ore 9.00 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2918 2024 R.G.
Per l' è comparso l'Avv. Marcedone che discute la causa riportandosi alle difese spiegate Pt_1 nella memoria di costituzione e chiede la decisione della causa. E 'presente ai fin della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Nessuno è presente per l'opponente fino alle ore 10.05
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 10/09/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2918/2024 R.G.Lav. promossa da rappresentato e difeso dall' Avv. Lantieri Giuseppe giusta procura in Parte_2
atti
- opponente-
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti
- opposto- Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 11.07.2024 l'istante proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 29.06.2024 dall' con cui intimava all'opponente il pagamento della Pt_1 somma di €. 7.40,00 in virtù del D.I. n. 279/18 reso dal Tribunale di Bologna, sezione lavoro.
L'opponente assumeva l'omessa notifica del titolo esecutivo, denunciando dunque l'irregolarità relativa alla fase esecutiva.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che deduceva che Pt_1
“contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il decreto Ingiuntivo n. 279/18, pronunciato dal Tribunale di Bologna -sezione lavoro- il 28.03.2018, risulta regolarmente notificato a mani proprie di in data 28.04.2018, ed è quindi divenuto Parte_2
irrevocabile, dando luogo ad un giudicato ordinario, con applicazione del termine di prescrizione decennale. (cfr. Cass. SS. UU. 4510/2006, n. 22959 del 2007). Il giudicato trasforma infatti in decennale il termine di prescrizione del diritto (art. 2953 c. C.)”.
Nel corso del giudizio, il procuratore dell'opponente sebbene costituito non è mai comparso in udienza.
Istruita la causa mediante i documenti prodotti la causa all'udienza odierna viene decisa con la lettura del dispositivo e delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Infatti, come si evince dagli atti di causa e come documentato dall' il titolo esecutivo, Pt_1
decreto ingiuntivo n. 279/2018, è stato regolarmente notificato a mani dell'opponente (cfr. produzione ), dunque la procedura esecutiva è stata regolarmente instaurata. Pt_1
Peraltro è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio” (cfr Ord. cassa. N. 5646/2023).
L'atto di precetto opposto, inoltre, fa menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex articolo 654, comma 2, cod. proc. civ.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex articolo 480, comma 2, cod. proc. civ.).
Elementi che hanno lo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
Rigetta l'opposizione.
Condanna al pagamento, in favore dell' Parte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.tempore, delle spese di lite che si
[...]
liquidano in €. 2.697,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% oltre IVA e
CPA.
Siracusa, 10.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 10/09/2025 ore 9.00 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2918 2024 R.G.
Per l' è comparso l'Avv. Marcedone che discute la causa riportandosi alle difese spiegate Pt_1 nella memoria di costituzione e chiede la decisione della causa. E 'presente ai fin della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Nessuno è presente per l'opponente fino alle ore 10.05
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 10/09/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2918/2024 R.G.Lav. promossa da rappresentato e difeso dall' Avv. Lantieri Giuseppe giusta procura in Parte_2
atti
- opponente-
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti
- opposto- Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 11.07.2024 l'istante proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 29.06.2024 dall' con cui intimava all'opponente il pagamento della Pt_1 somma di €. 7.40,00 in virtù del D.I. n. 279/18 reso dal Tribunale di Bologna, sezione lavoro.
L'opponente assumeva l'omessa notifica del titolo esecutivo, denunciando dunque l'irregolarità relativa alla fase esecutiva.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che deduceva che Pt_1
“contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il decreto Ingiuntivo n. 279/18, pronunciato dal Tribunale di Bologna -sezione lavoro- il 28.03.2018, risulta regolarmente notificato a mani proprie di in data 28.04.2018, ed è quindi divenuto Parte_2
irrevocabile, dando luogo ad un giudicato ordinario, con applicazione del termine di prescrizione decennale. (cfr. Cass. SS. UU. 4510/2006, n. 22959 del 2007). Il giudicato trasforma infatti in decennale il termine di prescrizione del diritto (art. 2953 c. C.)”.
Nel corso del giudizio, il procuratore dell'opponente sebbene costituito non è mai comparso in udienza.
Istruita la causa mediante i documenti prodotti la causa all'udienza odierna viene decisa con la lettura del dispositivo e delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Infatti, come si evince dagli atti di causa e come documentato dall' il titolo esecutivo, Pt_1
decreto ingiuntivo n. 279/2018, è stato regolarmente notificato a mani dell'opponente (cfr. produzione ), dunque la procedura esecutiva è stata regolarmente instaurata. Pt_1
Peraltro è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio” (cfr Ord. cassa. N. 5646/2023).
L'atto di precetto opposto, inoltre, fa menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex articolo 654, comma 2, cod. proc. civ.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex articolo 480, comma 2, cod. proc. civ.).
Elementi che hanno lo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
Rigetta l'opposizione.
Condanna al pagamento, in favore dell' Parte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.tempore, delle spese di lite che si
[...]
liquidano in €. 2.697,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% oltre IVA e
CPA.
Siracusa, 10.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna