TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 27674/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto TA Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 27674/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA FABIO FILZI Parte_1 C.F._1
N.2 - 10042 NICHELINO, presso lo studio dell'avv. PANSINI MICHELE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA FABIO CP_1 C.F._2
FILZI N.2 - 10042 NICHELINO, presso lo studio dell'avv. MELISSANO VERA MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 25/11/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre
- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1)Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in regime condiviso e continuerà Per_1 ad avere residenza anagrafica e fiscale presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative al minore verranno assunte di comune accordo tra i genitori. Per quanto concerne il diritto di visita va considerato che ha sedici anni e, come Per_1 detto, nonostante fino ad oggi le parti non abbiano previsto una formale regolamentazione dei rapporti, ha sempre avuto rapporti continuativi, sereni e positivi con il padre. In tale ottica si ritiene di indicare un regime di visita che sia il più possibile aderente a ciò che si è concretizzato in questi anni, senza che ciò rappresenti un limite a ipotesi diverse. a) il padre potrà tenere con il figlio un giorno infrasettimanale , in generale senza pernottamento;
b) il figlio trascorrerà anche durante i fine settimana del tempo con il padre, generalmente senza pernottamento, come peraltro avvenuto nel corso di questi anni;
c) durante le vacanze natalizie , nel corso di questi anni, ha sempre Per_1 trascorso il giorno di Santo Stefano o la vigilia di Natale con il padre e le parti intendono proseguire nel medesimo modo;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di pasqua con un genitore e pasquetta con l'altro; d) Le vacanze estive in questi anni le ha trascorse con la madre. Per_1
Le parti concordano che, se lo vorrà, potrà trascorrere una settimana con il padre. In tale Per_1 ipotesi, le stesse parti si impegnano a comunicare i periodi di soggiorno entro la fine del mese di giugno. 2) Il IG. si impegna ed obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 300 mensili;
detta somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà aggiornata , ogni anno, in base all'indice Istat;
i genitori si impegnano a provvedere direttamente al mantenimento del figlio nei periodi di permanenza degli stessi presso di loro;
i genitori concordano altresì che l'assegno unico venga percepito per intero dalla
SI.ra . Parte_2
3) Le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche (tasse, libri, gite scolastiche ed abbonamento al mezzo pubblico per raggiungere la scuola, eventuali tasse universitarie), come tutte le altre spese straordinarie, ivi compresa la mensa, saranno sopportate dai coniugi in ragione del 50% per ognuno, secondo quanto previsto dal Protocollo di Torino 2016 che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
DA' ATTO che:
4) Le parti si rilasciano il reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti di espatrio del figlio e pertanto consentono l'iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi.
5) Le parti dichiarano di aver definito ogni questione inerente il loro rapporto e di non aver altre pretese.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
08/05/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto TA Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 27674/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA FABIO FILZI Parte_1 C.F._1
N.2 - 10042 NICHELINO, presso lo studio dell'avv. PANSINI MICHELE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA FABIO CP_1 C.F._2
FILZI N.2 - 10042 NICHELINO, presso lo studio dell'avv. MELISSANO VERA MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 25/11/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre
- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1)Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in regime condiviso e continuerà Per_1 ad avere residenza anagrafica e fiscale presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative al minore verranno assunte di comune accordo tra i genitori. Per quanto concerne il diritto di visita va considerato che ha sedici anni e, come Per_1 detto, nonostante fino ad oggi le parti non abbiano previsto una formale regolamentazione dei rapporti, ha sempre avuto rapporti continuativi, sereni e positivi con il padre. In tale ottica si ritiene di indicare un regime di visita che sia il più possibile aderente a ciò che si è concretizzato in questi anni, senza che ciò rappresenti un limite a ipotesi diverse. a) il padre potrà tenere con il figlio un giorno infrasettimanale , in generale senza pernottamento;
b) il figlio trascorrerà anche durante i fine settimana del tempo con il padre, generalmente senza pernottamento, come peraltro avvenuto nel corso di questi anni;
c) durante le vacanze natalizie , nel corso di questi anni, ha sempre Per_1 trascorso il giorno di Santo Stefano o la vigilia di Natale con il padre e le parti intendono proseguire nel medesimo modo;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di pasqua con un genitore e pasquetta con l'altro; d) Le vacanze estive in questi anni le ha trascorse con la madre. Per_1
Le parti concordano che, se lo vorrà, potrà trascorrere una settimana con il padre. In tale Per_1 ipotesi, le stesse parti si impegnano a comunicare i periodi di soggiorno entro la fine del mese di giugno. 2) Il IG. si impegna ed obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 300 mensili;
detta somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà aggiornata , ogni anno, in base all'indice Istat;
i genitori si impegnano a provvedere direttamente al mantenimento del figlio nei periodi di permanenza degli stessi presso di loro;
i genitori concordano altresì che l'assegno unico venga percepito per intero dalla
SI.ra . Parte_2
3) Le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche (tasse, libri, gite scolastiche ed abbonamento al mezzo pubblico per raggiungere la scuola, eventuali tasse universitarie), come tutte le altre spese straordinarie, ivi compresa la mensa, saranno sopportate dai coniugi in ragione del 50% per ognuno, secondo quanto previsto dal Protocollo di Torino 2016 che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
DA' ATTO che:
4) Le parti si rilasciano il reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti di espatrio del figlio e pertanto consentono l'iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi.
5) Le parti dichiarano di aver definito ogni questione inerente il loro rapporto e di non aver altre pretese.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
08/05/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.