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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 136/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 136 /2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (C.F. , rapp.ta e difesa come Parte_1 C.F._1
Elena me in atti, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, (C.F. , rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dagli Avv.ti Alberto Kalò e Catale Fabrizio Maria, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03/12/2024.
1 Proc. R.G. n. 136/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 08.01.2024 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. ], premesso
[...] C.F._1 di aver contratto matrimonio in data 30.08.2021 in Salerno con CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. ], dal quale
[...] C.F._2 sono nate le figlie (17.10.2019) e (11.02.2022), ha chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto delle figlie minori con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale allegato al ricorso;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro € 1.5000,00 per le figlie;
3) la suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie.
Con comparsa del 29.10.2024 si costituiva il quale, aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, dichiarava di aver raggiunto un accordo con la ricorrente in ordine alle condizioni della separazione e, pertanto, chiedeva di recepirlo.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 03.12.2024, raggiungevano un nuovo accordo a modifica delle condizioni definite e allegate alla comparsa di costituzione.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla
2 Proc. R.G. n. 136/2024
stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti alla udienza del 03.12.2024 hanno raggiunto il seguente accordo:
1) le minori (17.10.2019) e (11.02.2022) restano congiuntamente Per_1 Per_2 affidate ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
in particolare, attesa la distanza geografica degli attuali luoghi di domicilio, le parti concordano che le decisioni ordinarie relative alla istruzione ed allo sport potranno essere assunte dalla sola madre;
le decisioni di maggiore interesse verranno assunte di comune accordo tra i genitori;
3) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere le due figlie minori – facendosi sempre coadiuvare nella loro gestione da almeno uno dei nonni paterni delle bambine – i giorni del martedì e del giovedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 19:00 (con cena compresa) e una settimana il sabato dalle ore 12:30 alle ore 20:30 (cena compresa) e quella successiva la domenica dalle ore 11:00 alle ore 19:00;
4) durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
le minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno di ciascuna minore – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto – la minore festeggiata consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
le minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la
3 Proc. R.G. n. 136/2024
madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
nei giorni festivi di sua spettanza il padre si farà sempre coadiuvare nella gestione delle minori da almeno uno dei nonni paterni delle bambine;
5) i genitori si accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno per concordare i rispettivi periodi di permanenza delle minori presso di loro durante le vacanze estive tenendo conto dei reciproci impegni lavorativi;
6) il sig. verserà per il mantenimento delle bambine un assegno Controparte_1 di euro 600,00 (300,00 per figlia) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
7) il sig. rinuncia alla sua quota di spettanza dell'assegno unico Controparte_1 per le figlie acconsentendo che lo stesso sia versato dall'INPS alla sig.ra Parte_1 nella misura del 100%;
[...]
8) le spese straordinarie contratte nell'interesse delle minori – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori;
le parti danno atto che le spese straordinarie potranno essere concordate anche tramite messaggio WhatsApp per ragioni di celerità;
9) le parti danno atto di non avere nulla a pretendere tra di loro per il periodo anteriore al 1.10.2024.
Gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1 il 24/09/1991 (C.F. ] e [nato a C.F._1 Controparte_1
Salerno il 23/01/1991 (C.F. ]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
4 Proc. R.G. n. 136/2024
03.12.2024 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno.
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 03/12/2024.
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 136 /2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (C.F. , rapp.ta e difesa come Parte_1 C.F._1
Elena me in atti, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, (C.F. , rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dagli Avv.ti Alberto Kalò e Catale Fabrizio Maria, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03/12/2024.
1 Proc. R.G. n. 136/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 08.01.2024 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. ], premesso
[...] C.F._1 di aver contratto matrimonio in data 30.08.2021 in Salerno con CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. ], dal quale
[...] C.F._2 sono nate le figlie (17.10.2019) e (11.02.2022), ha chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto delle figlie minori con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale allegato al ricorso;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro € 1.5000,00 per le figlie;
3) la suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie.
Con comparsa del 29.10.2024 si costituiva il quale, aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, dichiarava di aver raggiunto un accordo con la ricorrente in ordine alle condizioni della separazione e, pertanto, chiedeva di recepirlo.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 03.12.2024, raggiungevano un nuovo accordo a modifica delle condizioni definite e allegate alla comparsa di costituzione.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla
2 Proc. R.G. n. 136/2024
stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti alla udienza del 03.12.2024 hanno raggiunto il seguente accordo:
1) le minori (17.10.2019) e (11.02.2022) restano congiuntamente Per_1 Per_2 affidate ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
in particolare, attesa la distanza geografica degli attuali luoghi di domicilio, le parti concordano che le decisioni ordinarie relative alla istruzione ed allo sport potranno essere assunte dalla sola madre;
le decisioni di maggiore interesse verranno assunte di comune accordo tra i genitori;
3) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere le due figlie minori – facendosi sempre coadiuvare nella loro gestione da almeno uno dei nonni paterni delle bambine – i giorni del martedì e del giovedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 19:00 (con cena compresa) e una settimana il sabato dalle ore 12:30 alle ore 20:30 (cena compresa) e quella successiva la domenica dalle ore 11:00 alle ore 19:00;
4) durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
le minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno di ciascuna minore – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto – la minore festeggiata consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
le minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la
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madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
nei giorni festivi di sua spettanza il padre si farà sempre coadiuvare nella gestione delle minori da almeno uno dei nonni paterni delle bambine;
5) i genitori si accorderanno entro il 31 maggio di ogni anno per concordare i rispettivi periodi di permanenza delle minori presso di loro durante le vacanze estive tenendo conto dei reciproci impegni lavorativi;
6) il sig. verserà per il mantenimento delle bambine un assegno Controparte_1 di euro 600,00 (300,00 per figlia) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
7) il sig. rinuncia alla sua quota di spettanza dell'assegno unico Controparte_1 per le figlie acconsentendo che lo stesso sia versato dall'INPS alla sig.ra Parte_1 nella misura del 100%;
[...]
8) le spese straordinarie contratte nell'interesse delle minori – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori;
le parti danno atto che le spese straordinarie potranno essere concordate anche tramite messaggio WhatsApp per ragioni di celerità;
9) le parti danno atto di non avere nulla a pretendere tra di loro per il periodo anteriore al 1.10.2024.
Gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1 il 24/09/1991 (C.F. ] e [nato a C.F._1 Controparte_1
Salerno il 23/01/1991 (C.F. ]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
4 Proc. R.G. n. 136/2024
03.12.2024 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno.
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 03/12/2024.
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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