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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13465/2024 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Armati e dall'avv. Parte_1
Stefano Casu per mandato allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Filograna, giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistenti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 4 aprile 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio Controparte_1
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
[...] CP_2 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 20249007000581/000, notificata il 26 febbraio 2024, nella parte relativa all'avviso di addebito n. 397 2022 00022739 90 000, asseritamente notificato in data 15 maggio 2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento del complessivo importo di € 10.751,45, a titolo di contributi dovuti nella gestione commercianti, sanzioni e spese relativamente all'annualità 2017. A sostegno della domanda, premessa la limitazione della presente impugnazione al titolo sopra indicato, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza e, in ogni caso, la mancata preventiva notifica dell'atto impositivo in questione, la conseguente prescrizione del credito e, in ogni caso, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nell'atto impugnato. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, “nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare inefficace, nulla
o da annullare l'intimazione di pagamento opposta per quanto in questa sede impugnato;
- ancora nel merito, accertare e dichiarare estinti per intervenuta prescrizione i crediti contenuti nelle cartelle e negli avvisi di accertamento, come indicati nel presente ricorso. Con vittoria di spese e competenza del presente giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, da distrarsi direttamente in favore dei procuratori antistatari”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il concessionario , contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Disposto il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti dell' CP_2
l' si è costituito in giudizio, deducendo la preventiva Controparte_3 notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata, sì da risultare tardive tutte le doglianze proposte e, in ogni caso, non maturato il termine di prescrizione. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Autorizzato il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di discussione depositate dalle parti, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione non è fondata e va rigettata. Posto che, come sopra rilevato, parte opponente ha circoscritto il presente giudizio ai soli crediti portati nell'avviso di addebito n. 397 2022 00022739 90 000, la produzione offerta dall'Istituto dimostra la regolare notifica del titolo in questione, effettuata in data 15 maggio 2022 all'indirizzo Pec del ricorrente (cfr. doc. nn. da 1 a 3 della memoria di costituzione). Nessuna censura è stata sollevata alla prima udienza, fissata ai sensi dell'art. 127 ter per la data dell'1 ottobre 2024, né in ordine alla riconducibilità
2 al ricorrente dell'indirizzo Pec ove è stata effettuata, peraltro con esito positivo, la notifica, né sulla correttezza della procedura seguita. Si presenta pertanto tardiva e, di conseguenza, inammissibile la doglianza sollevata soltanto nelle note conclusive depositate il 16 gennaio 2025 circa l'asserita non riconducibilità dell'indirizzo pec della notifica all'odierno ricorrente. Sul punto, invero, l' si è opposto all'ammissibilità di qualsivoglia CP_3 deduzione nuova sollevata tardivamente da parte ricorrente. Orbene, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, pienamente condiviso dal decidente, nell'ambito del rito del lavoro, di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto e alle esigenze istruttorie (Cass., Sez .Un. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004). La giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, ha sempre maggiormente messo in risalto il ruolo che riveste nel processo civile l'onere di contestazione sui fatti costitutivi delle reciproche pretese, il quale non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale, come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 12636 del 13 giugno 2005). In un percorso giurisprudenziale volto ad attribuire sempre maggiore peso al comportamento processuale assunto dalle parti, la giurisprudenza della Corte di legittimità, raccogliendo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, soprattutto, nella pronuncia n. 8202 del 20 aprile 2005, ha infatti stabilito che l'onere di contestazione, alla stregua anche del principio di reciprocità enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 13 del 14 gennaio 1977 e volto a parificare la posizione delle parti processuali, grava anche sull'attore, specificamente affermando che “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai
3 principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio” (cfr. Cass., sez. lav., n. 12636 del 13 giugno 2005 e Cass., sez. lav., n. 25269 del 4 dicembre 2007). Conformandosi a questi arresti ermeneutici, la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018;
Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022) ha così definitivamente chiarito che il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto (cfr., di recente, Cass., sez. 3, n. 5166 del 17 febbraio 2023). A tal fine, il deducente è tenuto a provare il fatto – costitutivo, modificativo e/o impeditivo del diritto - genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. Dunque, in questa seconda ipotesi, la mancata contestazione tempestiva del “fatto” lo rende incontroverso, senza che possa operare una revoca espressa della non contestazione, né la deduzione di una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. Alla stregua di questi principi, pertanto, la contestazione tardiva di parte ricorrente in ordine alla riconducibilità della pec ove è stato notificato l'avviso di addebito avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente all'udienza fissata per la comparizione delle parti, con conseguente definitivo – e non più contestabile – accertamento in questo giudizio in merito alla ritualità della notifica.
4 Ammettere una contestazione tardiva, invero, riaprirebbe la dialettica del contraddittorio sul tema controverso, non potendosi non consentire all'altra parte di prendere posizione e, eventualmente, formulare istanze istruttorie, in spregio al principio di ragionevole durata del processo, che, ormai costituzionalizzato, funge da criterio basilare nell'interpretazione delle norme processuali (così Cass., Sez. Un., 28 settembre 2007, n. 4636, secondo cui “la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale”).
2.1 Giova, peraltro, rilevare la tardività – rilevabile anche d'ufficio – della presente opposizione per quanto attiene a tutti i profili formali, specificamente l'asserita inesistenza o nullità della notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che all'opposizione all'intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo si applichi il termine perentorio di venti giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 c.p.c. – o di quello previgente di cinque giorni nel testo originario applicabile ratione temporis – per l'opposizione agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude anche ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass., sez. lav., n. 27019 del 12 novembre 2008 e Cass., sez. lav., n. 11338 dell'11 maggio 2010). Detto indirizzo si fonda sul fatto che, in tema di sanzioni amministrative in materia previdenziale, l'opposizione avverso l'avviso di pagamento – contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 –, configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che per l'art. 29 del D. Lgs. n. 46/1999 le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. In termini, invero, la Corte regolatrice ha così motivato: “È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
5 l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie). A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si doveva quindi proporre nei cinque giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento”. Si tratta, peraltro, di un indirizzo ermeneutico ormai consolidatosi e del tutto granitico (cfr., più di recente, Cass., sez. lav., n. 29241 del 28 dicembre 2011, Cass., sez. lav., 7 maggio 2015, n. 9246 e Cass, sez. lav., 11 aprile 2016, n. 7042), dal quale non sussistono ragioni per discostarsi.
2.2 A ciò va aggiunto che di recente, ragionando in termini generali sulla tutela recuperatoria – come, quella prospettata nella specie – la Suprema Corte, confermando il proprio precedente orientamento, ha ribadito: “Invero, questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. Cass., sez. lav., n. 7156 del 10 marzo 2023).
Ne consegue che, in ogni caso, per fare valere la nullità della notifica degli atti pregressi, in via recuperatoria, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 20 giorni di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 46/1999. E infatti, secondo la Corte di legittimità “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass., n. 15116 del 17 luglio 2015) . Da queste complessive argomentazioni discende il definitivo accertamento in ordine alla rituale notifica dell'avviso di addebito – qui impugnato – sotteso all'intimazione di pagamento, dovendosi così disattendere la doglianza in merito alla pretesa inesistenza giuridica della notifica, che parte
6 ricorrente, accumunando ipotesi di mancata notifica e di nullità della stessa, ha declinato sul rilievo che “l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo, assolutamente, non previsto dalla normativa e tutte le volte in cui la notificazione si discosti dal modello legale previsto dalla legge”.
3. Sono infondati, poi, gli altri motivi di censura sviluppati in ricorso. Accertata, infatti, la rituale notifica dell'avviso di addebito, se ne trae la conseguenza che siano divenute inammissibili tutte le questioni che avrebbero dovuto essere proposte mediante una tempestiva impugnazione, entro il termine perentorio decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999, applicabile a tutte le ipotesi di riscossione di contributi previdenziali mediante ruolo – come nella specie – a norma del quale “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Termine non rispettato, perché l'opposizione è stata introdotta per la prima volta con il presente procedimento. Stabilendo, infatti, un termine entro cui il destinatario dell'atto impositivo può proporre opposizione per contestare il diritto all'iscrizione a ruolo, il legislatore ha inteso indicare un termine perentorio entro il quale esperire la tutela giurisdizionale, parallelamente a quanto disposto in merito all'impugnazione delle altre sanzioni amministrative irrogate dalla Pubblica Autorità, quali soprattutto quelle disciplinate dalla legge n. 689/1981 (sulla perentorietà del termine per l'opposizione in materia di sanzioni amministrative, cfr. Cass. 27 agosto 2003, n. 12545). In effetti, al termine di impugnazione, posto a presidio di una basilare esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e diretto a determinare la definitività delle pretese contributive affermate con l'iscrizione a ruolo, a fronte di possibili contestazioni attinenti anche al merito di tali pretese, occorre attribuire natura perentoria. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il termine fissato dalla norma sia inutile, non producendo la sua violazione alcun effetto e potendo l'atto amministrativo essere impugnato senza limiti temporali. Raccogliendo queste argomentazioni, pertanto, la Corte di legittimità ha definitivamente ritenuto che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, il termine di quaranta giorni, di cui al comma 5 dell'art. 24 d.lg. 46/1999, è accordato al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito
7 medesimo” (cfr. Cass. 25 giugno 2007, n. 14692, Cass. n. 6674 del 12 marzo 2008, Cass. n. 2835 del 5 febbraio 2009, Cass. n. 8900 del 14 aprile 2010); ovvero, sotto il medesimo profilo, che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue
e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 4506 del 27 febbraio 2007). Alla stregua di questi principi, parte ricorrente è decaduta da qualsivoglia censura, formale o di merito, relativa al periodo pregresso alla notifica dell'avviso di addebito, compresa l'eccezione di prescrizione, che, quale causa di estinzione dell'obbligazione contributiva, deve essere fatta valere nel termine decadenziale stabilito dal legislatore.
4. Ciò non toglie che l'interessato sia comunque legittimato a fare valere la prescrizione maturata successivamente, proponendo un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., la quale non soggiace al rispetto di un termine perentorio. Invero, è ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d. lgs. n. 46/1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In questi termini, la giurisprudenza di legittimità ha di recente stabilito, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, che nel caso di mancata tempestiva opposizione dell'atto l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (cfr. Cass., sez. lav., n. 8198 del 22 marzo 2023). Non vale a scalfire queste considerazioni l'ordinanza della Suprema Corte 26 maggio 2021, n. 14690, la quale, anzi, conferma l'effetto preclusivo per il periodo pregresso in ragione della mancata impugnazione tempestiva e
8 si limita a confermare il principio di diritto enunciato dalla stessa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17 novembre 2016), “secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.”. La Corte, pertanto, ha condivisibilmente precisato soltanto che l'effetto preclusivo per il periodo pregresso non esclude che l'opponente possa fare valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando l'assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del decorso del quinquennio dall'ultima notifica delle citate cartelle.
5. Tuttavia, accertata così in via definitiva la rituale notifica dell'atto impositivo, impugnato nel presente giudizio, sotteso all'intimazione di pagamento, ne consegue il rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, non essendo decorso, al momento della notifica dell'intimazione opposta, il termine di quinquennale dei contributi stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, CP_2 della legge n. 335/1995.
6. È, infine, infondata anche la contestazione relativa alla presunta mancata esplicitazione del conteggio effettuato per il calcolo degli interessi applicati, alla stregua dell'indirizzo interpretativo di recente avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022 sulla non necessarietà dell'indicazione del saggio applicato e delle modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito d'imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale
9 gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”. Il giudice di legittimità, come correttamente evidenziato dal concessionario, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento ha tenuto in considerazione anche gli interessi di mora ex art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, ossia quelli computati espressamente sui crediti portati nei tre avvisi di addebito censurati in questa sede, così argomentando: “
4.3.2 Per altri verso, non è inutile ricordare l'art. 30 del Dpr 602/73 – pur se relativo agli interessi moratori decorrenti dalla notifica della cartella - con una modalità non dissimile da quella prevista dal ricordato art. 20, prevede che “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Sicché anche per tali interessi si sono susseguiti numerosi provvedimenti dell che hanno modificato il saggio degli interessi, in Controparte_1 atto al 2,68% semestrale”. Sotto questo crinale, la motivazione ha altresì osservato che “13.1.7 Del resto la circostanza che i saggi d'interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del Dpr n. 602/73) siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale – DM 2 maggio 2009 cit. – o dell , Controparte_1 ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell - cfr. art. 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. Controparte_1
244 per gli atti dell determinativi degli interessi di mora Controparte_1 ai sensi dell'art. 30 Dpr 602/73 – non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato – cfr. Cass. 19 dicembre 2014, n. 27055; più di recente, v. Cass. 15 gennaio 2015,
n. 593 e Cass. 1° febbraio 2022, n. 3009 – ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere”. Alla luce delle coordinate esegetiche tracciate dalla Corte di legittimità per comporre il contrasto interpretativo in giurisprudenza, in definitiva, la doglianza attorea va disattesa. Non soltanto, infatti, la comunicazione impugnata non è il primo atto notificato, sicché è sufficiente il mero richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori, ma in ogni caso è stato effettuato specifico riferimento alla fonte legale degli interessi di mora, nella specie l'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973.
10 Ne segue, alla luce dei motivi di doglianza, che valgono a fissare l'oggetto del presente accertamento, il rigetto integrale dell'opposizione.
7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'importo di € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, nei confronti di ciascuno dei resistenti.
Roma, 31 gennaio 2025
Il giudice Cesare Russo
11
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13465/2024 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Armati e dall'avv. Parte_1
Stefano Casu per mandato allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Filograna, giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistenti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 4 aprile 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio Controparte_1
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
[...] CP_2 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 20249007000581/000, notificata il 26 febbraio 2024, nella parte relativa all'avviso di addebito n. 397 2022 00022739 90 000, asseritamente notificato in data 15 maggio 2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento del complessivo importo di € 10.751,45, a titolo di contributi dovuti nella gestione commercianti, sanzioni e spese relativamente all'annualità 2017. A sostegno della domanda, premessa la limitazione della presente impugnazione al titolo sopra indicato, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza e, in ogni caso, la mancata preventiva notifica dell'atto impositivo in questione, la conseguente prescrizione del credito e, in ogni caso, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nell'atto impugnato. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, “nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare inefficace, nulla
o da annullare l'intimazione di pagamento opposta per quanto in questa sede impugnato;
- ancora nel merito, accertare e dichiarare estinti per intervenuta prescrizione i crediti contenuti nelle cartelle e negli avvisi di accertamento, come indicati nel presente ricorso. Con vittoria di spese e competenza del presente giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, da distrarsi direttamente in favore dei procuratori antistatari”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il concessionario , contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Disposto il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti dell' CP_2
l' si è costituito in giudizio, deducendo la preventiva Controparte_3 notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata, sì da risultare tardive tutte le doglianze proposte e, in ogni caso, non maturato il termine di prescrizione. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Autorizzato il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di discussione depositate dalle parti, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione non è fondata e va rigettata. Posto che, come sopra rilevato, parte opponente ha circoscritto il presente giudizio ai soli crediti portati nell'avviso di addebito n. 397 2022 00022739 90 000, la produzione offerta dall'Istituto dimostra la regolare notifica del titolo in questione, effettuata in data 15 maggio 2022 all'indirizzo Pec del ricorrente (cfr. doc. nn. da 1 a 3 della memoria di costituzione). Nessuna censura è stata sollevata alla prima udienza, fissata ai sensi dell'art. 127 ter per la data dell'1 ottobre 2024, né in ordine alla riconducibilità
2 al ricorrente dell'indirizzo Pec ove è stata effettuata, peraltro con esito positivo, la notifica, né sulla correttezza della procedura seguita. Si presenta pertanto tardiva e, di conseguenza, inammissibile la doglianza sollevata soltanto nelle note conclusive depositate il 16 gennaio 2025 circa l'asserita non riconducibilità dell'indirizzo pec della notifica all'odierno ricorrente. Sul punto, invero, l' si è opposto all'ammissibilità di qualsivoglia CP_3 deduzione nuova sollevata tardivamente da parte ricorrente. Orbene, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, pienamente condiviso dal decidente, nell'ambito del rito del lavoro, di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto e alle esigenze istruttorie (Cass., Sez .Un. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004). La giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, ha sempre maggiormente messo in risalto il ruolo che riveste nel processo civile l'onere di contestazione sui fatti costitutivi delle reciproche pretese, il quale non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale, come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 12636 del 13 giugno 2005). In un percorso giurisprudenziale volto ad attribuire sempre maggiore peso al comportamento processuale assunto dalle parti, la giurisprudenza della Corte di legittimità, raccogliendo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, soprattutto, nella pronuncia n. 8202 del 20 aprile 2005, ha infatti stabilito che l'onere di contestazione, alla stregua anche del principio di reciprocità enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 13 del 14 gennaio 1977 e volto a parificare la posizione delle parti processuali, grava anche sull'attore, specificamente affermando che “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai
3 principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio” (cfr. Cass., sez. lav., n. 12636 del 13 giugno 2005 e Cass., sez. lav., n. 25269 del 4 dicembre 2007). Conformandosi a questi arresti ermeneutici, la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018;
Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022) ha così definitivamente chiarito che il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto (cfr., di recente, Cass., sez. 3, n. 5166 del 17 febbraio 2023). A tal fine, il deducente è tenuto a provare il fatto – costitutivo, modificativo e/o impeditivo del diritto - genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. Dunque, in questa seconda ipotesi, la mancata contestazione tempestiva del “fatto” lo rende incontroverso, senza che possa operare una revoca espressa della non contestazione, né la deduzione di una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. Alla stregua di questi principi, pertanto, la contestazione tardiva di parte ricorrente in ordine alla riconducibilità della pec ove è stato notificato l'avviso di addebito avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente all'udienza fissata per la comparizione delle parti, con conseguente definitivo – e non più contestabile – accertamento in questo giudizio in merito alla ritualità della notifica.
4 Ammettere una contestazione tardiva, invero, riaprirebbe la dialettica del contraddittorio sul tema controverso, non potendosi non consentire all'altra parte di prendere posizione e, eventualmente, formulare istanze istruttorie, in spregio al principio di ragionevole durata del processo, che, ormai costituzionalizzato, funge da criterio basilare nell'interpretazione delle norme processuali (così Cass., Sez. Un., 28 settembre 2007, n. 4636, secondo cui “la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale”).
2.1 Giova, peraltro, rilevare la tardività – rilevabile anche d'ufficio – della presente opposizione per quanto attiene a tutti i profili formali, specificamente l'asserita inesistenza o nullità della notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che all'opposizione all'intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo si applichi il termine perentorio di venti giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 c.p.c. – o di quello previgente di cinque giorni nel testo originario applicabile ratione temporis – per l'opposizione agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude anche ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass., sez. lav., n. 27019 del 12 novembre 2008 e Cass., sez. lav., n. 11338 dell'11 maggio 2010). Detto indirizzo si fonda sul fatto che, in tema di sanzioni amministrative in materia previdenziale, l'opposizione avverso l'avviso di pagamento – contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 –, configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che per l'art. 29 del D. Lgs. n. 46/1999 le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. In termini, invero, la Corte regolatrice ha così motivato: “È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
5 l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie). A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si doveva quindi proporre nei cinque giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento”. Si tratta, peraltro, di un indirizzo ermeneutico ormai consolidatosi e del tutto granitico (cfr., più di recente, Cass., sez. lav., n. 29241 del 28 dicembre 2011, Cass., sez. lav., 7 maggio 2015, n. 9246 e Cass, sez. lav., 11 aprile 2016, n. 7042), dal quale non sussistono ragioni per discostarsi.
2.2 A ciò va aggiunto che di recente, ragionando in termini generali sulla tutela recuperatoria – come, quella prospettata nella specie – la Suprema Corte, confermando il proprio precedente orientamento, ha ribadito: “Invero, questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. Cass., sez. lav., n. 7156 del 10 marzo 2023).
Ne consegue che, in ogni caso, per fare valere la nullità della notifica degli atti pregressi, in via recuperatoria, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 20 giorni di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 46/1999. E infatti, secondo la Corte di legittimità “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass., n. 15116 del 17 luglio 2015) . Da queste complessive argomentazioni discende il definitivo accertamento in ordine alla rituale notifica dell'avviso di addebito – qui impugnato – sotteso all'intimazione di pagamento, dovendosi così disattendere la doglianza in merito alla pretesa inesistenza giuridica della notifica, che parte
6 ricorrente, accumunando ipotesi di mancata notifica e di nullità della stessa, ha declinato sul rilievo che “l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo, assolutamente, non previsto dalla normativa e tutte le volte in cui la notificazione si discosti dal modello legale previsto dalla legge”.
3. Sono infondati, poi, gli altri motivi di censura sviluppati in ricorso. Accertata, infatti, la rituale notifica dell'avviso di addebito, se ne trae la conseguenza che siano divenute inammissibili tutte le questioni che avrebbero dovuto essere proposte mediante una tempestiva impugnazione, entro il termine perentorio decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999, applicabile a tutte le ipotesi di riscossione di contributi previdenziali mediante ruolo – come nella specie – a norma del quale “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Termine non rispettato, perché l'opposizione è stata introdotta per la prima volta con il presente procedimento. Stabilendo, infatti, un termine entro cui il destinatario dell'atto impositivo può proporre opposizione per contestare il diritto all'iscrizione a ruolo, il legislatore ha inteso indicare un termine perentorio entro il quale esperire la tutela giurisdizionale, parallelamente a quanto disposto in merito all'impugnazione delle altre sanzioni amministrative irrogate dalla Pubblica Autorità, quali soprattutto quelle disciplinate dalla legge n. 689/1981 (sulla perentorietà del termine per l'opposizione in materia di sanzioni amministrative, cfr. Cass. 27 agosto 2003, n. 12545). In effetti, al termine di impugnazione, posto a presidio di una basilare esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e diretto a determinare la definitività delle pretese contributive affermate con l'iscrizione a ruolo, a fronte di possibili contestazioni attinenti anche al merito di tali pretese, occorre attribuire natura perentoria. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il termine fissato dalla norma sia inutile, non producendo la sua violazione alcun effetto e potendo l'atto amministrativo essere impugnato senza limiti temporali. Raccogliendo queste argomentazioni, pertanto, la Corte di legittimità ha definitivamente ritenuto che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, il termine di quaranta giorni, di cui al comma 5 dell'art. 24 d.lg. 46/1999, è accordato al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito
7 medesimo” (cfr. Cass. 25 giugno 2007, n. 14692, Cass. n. 6674 del 12 marzo 2008, Cass. n. 2835 del 5 febbraio 2009, Cass. n. 8900 del 14 aprile 2010); ovvero, sotto il medesimo profilo, che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue
e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 4506 del 27 febbraio 2007). Alla stregua di questi principi, parte ricorrente è decaduta da qualsivoglia censura, formale o di merito, relativa al periodo pregresso alla notifica dell'avviso di addebito, compresa l'eccezione di prescrizione, che, quale causa di estinzione dell'obbligazione contributiva, deve essere fatta valere nel termine decadenziale stabilito dal legislatore.
4. Ciò non toglie che l'interessato sia comunque legittimato a fare valere la prescrizione maturata successivamente, proponendo un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., la quale non soggiace al rispetto di un termine perentorio. Invero, è ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d. lgs. n. 46/1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In questi termini, la giurisprudenza di legittimità ha di recente stabilito, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, che nel caso di mancata tempestiva opposizione dell'atto l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (cfr. Cass., sez. lav., n. 8198 del 22 marzo 2023). Non vale a scalfire queste considerazioni l'ordinanza della Suprema Corte 26 maggio 2021, n. 14690, la quale, anzi, conferma l'effetto preclusivo per il periodo pregresso in ragione della mancata impugnazione tempestiva e
8 si limita a confermare il principio di diritto enunciato dalla stessa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17 novembre 2016), “secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.”. La Corte, pertanto, ha condivisibilmente precisato soltanto che l'effetto preclusivo per il periodo pregresso non esclude che l'opponente possa fare valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando l'assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del decorso del quinquennio dall'ultima notifica delle citate cartelle.
5. Tuttavia, accertata così in via definitiva la rituale notifica dell'atto impositivo, impugnato nel presente giudizio, sotteso all'intimazione di pagamento, ne consegue il rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, non essendo decorso, al momento della notifica dell'intimazione opposta, il termine di quinquennale dei contributi stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, CP_2 della legge n. 335/1995.
6. È, infine, infondata anche la contestazione relativa alla presunta mancata esplicitazione del conteggio effettuato per il calcolo degli interessi applicati, alla stregua dell'indirizzo interpretativo di recente avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022 sulla non necessarietà dell'indicazione del saggio applicato e delle modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito d'imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale
9 gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”. Il giudice di legittimità, come correttamente evidenziato dal concessionario, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento ha tenuto in considerazione anche gli interessi di mora ex art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, ossia quelli computati espressamente sui crediti portati nei tre avvisi di addebito censurati in questa sede, così argomentando: “
4.3.2 Per altri verso, non è inutile ricordare l'art. 30 del Dpr 602/73 – pur se relativo agli interessi moratori decorrenti dalla notifica della cartella - con una modalità non dissimile da quella prevista dal ricordato art. 20, prevede che “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Sicché anche per tali interessi si sono susseguiti numerosi provvedimenti dell che hanno modificato il saggio degli interessi, in Controparte_1 atto al 2,68% semestrale”. Sotto questo crinale, la motivazione ha altresì osservato che “13.1.7 Del resto la circostanza che i saggi d'interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del Dpr n. 602/73) siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale – DM 2 maggio 2009 cit. – o dell , Controparte_1 ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell - cfr. art. 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. Controparte_1
244 per gli atti dell determinativi degli interessi di mora Controparte_1 ai sensi dell'art. 30 Dpr 602/73 – non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato – cfr. Cass. 19 dicembre 2014, n. 27055; più di recente, v. Cass. 15 gennaio 2015,
n. 593 e Cass. 1° febbraio 2022, n. 3009 – ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere”. Alla luce delle coordinate esegetiche tracciate dalla Corte di legittimità per comporre il contrasto interpretativo in giurisprudenza, in definitiva, la doglianza attorea va disattesa. Non soltanto, infatti, la comunicazione impugnata non è il primo atto notificato, sicché è sufficiente il mero richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori, ma in ogni caso è stato effettuato specifico riferimento alla fonte legale degli interessi di mora, nella specie l'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973.
10 Ne segue, alla luce dei motivi di doglianza, che valgono a fissare l'oggetto del presente accertamento, il rigetto integrale dell'opposizione.
7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'importo di € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, nei confronti di ciascuno dei resistenti.
Roma, 31 gennaio 2025
Il giudice Cesare Russo
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